Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Camposampiero; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Santa Giustina in Colle; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Cannposampiero; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Chioggia; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a San Martino di Lupari; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Camposanpiero; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Santa Giustina in Colle; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Camposampiero; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Padova; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Campo San Martino; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Camposampiero; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a San Giorgio Delle Pertiche; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Camposampiero; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Camposampiero; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Camposampiero; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Camposampiero;
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a San Giustina in Colle; Nel procedimento a carico di : COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Santa Giustina in Colle; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Camposampiero; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Camposampiero; avverso la sentenza del 06/06/2023 del tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dr. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore delle parti civili AVV_NOTAIOto COGNOME NOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; udito il difensore degli imputati AVV_NOTAIO.to COGNOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche depositando memoria.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Padova assolveva COGNOME NOME, NOME NOME NOME in ordine ai reati di cui agli aitt. 674 c.p. e 590 commi 1 e 2 113 c.p.
Avverso la suindicata sentenza le parti civili sopra riportate in epigrafe, mediante il rispettivo difensore hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.
Si deducono vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 495 comma 4bis e 493 comma e cod. proc. pen. 190 comma 1 e 495 commi 1 e 4 cod. proc. pen., e vizi altresì di motivazione e di violazione dell’art. 674 c.p.
Si lamenta innanzitutto l’intervenuta esclusione dei testi, ammessi, del PM, inseriti peraltro nella lista testi, ammessa, delle parti civili, operata dal giudi senza il consenso delle stesse. Si aggiunge che non potrebbero suffragare una tale scelta la avvenuta acquisizione ex art. 493 comma 3 cod. proc. pen. di verbali di sit atteso che stante il carattere aperto della contestazione di cui all’art. 674 c.p. gli stessi erano stati assunti nel 2013 e come tali non erano in grado di assicurare una capacità dimostrativa della permanenza nel tempo delle contestate emissioni. L’ omesso esame avrebbe anche pregiudicato la completezza della motivazione in ordine all’accertamento dei fatti e i testi non sentiti avrebbero piuttosto potuto smentire o ridimensionare l’unica testimonianza reputata dal giudice significativa per la decisione, e relativa alla
presenza in loco di un agriturismo e alla sua rilevanza al fine di giudicare la intollerabilità o meno delle emissioni.
Erroneamente inoltre, il giudice avrebbe escluso la acquisizione di una perizia assunta nell’ambito di un distinto procedimento civile con pregiudizio sul piano probatorio.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni di persone informate, la motivazione non specificherebbe quali sarebbero inattendibili e quali elementi fonderebbero un tale giudizio, per cui emergerebbe una totale assenza di motivazione. La lettura degli elementi dichiarativi di cui ad un verbale di udienza allegato smentirebbe peraltro la valutazione in parola evidenziando come la motivazione farebbe riferimento a significati inesistenti dei contenuti dichiarativi raccolti.
Si contesta anche, alla luce della documentazione acquisita in giudizio, la tesi per cui l’allevamento condotto dagli imputati sarebbe di tipo estensivo e rispettoso delle regole vigenti al riguardo. Con mancato rispetto anche delle distanze minime da rispettare ed incidenza sui corretti parametri da tenere presenti per valutare la tollerabilità o meno delle emissioni.
CONSIDERATO IN DIRITTI)
Si premette che in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l’opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell’efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l’eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2 -, Sentenza n. 28915 del 24/09/2020 Ud. (dep. 19/10/2020 ) Rv. 279674 – 01). Nel caso in esame risulta che a seguito di un effettivo contraddittorio il giudice, sentite le parti, ha illustrato ( ordinanza del 7.6.2021) motivatamente e senza manifeste illogicità le proprie decisioni in ordine al prosieguio della istruttoria secondo modalità qui contestate dai ricorrenti, così che non emerge il vizio sollevato.
Quanto alla contestazione inerente la mancata acquisizione della relazione del consulente di parte redatta in sede civile, la ricostruzione non appare confacente alle risultanze degli atti a disposizione di questa Suprema Corte, con riferimento in particolare a quanto emerge dal verbale del 6.12.2022, da cui non è possibile, per come articolato, evincere alcuna avvenuta ammissione e acquisizione di consulenza di parte, tantomeno utilizzabile in assenza di consenso ovvero di contraddittorio tra le parti. Al più, alla luce degli atti qui disponibili p
questo giudice di legittimità e del ricorso come redatto, può rinvenirsi come i ricorrenti sostengano che il documento tecnico in questdone sarebbe stato ammesso attraverso il deposito dello stesso, ma nel contempo non deducono una espressa ammissione – necessaria – dello stesso, da parte del giudice, e piuttosto si concorda che il giudice si era sul punto riservato, senza lamentare il mancato scioglimento della riserva e quindi, al più, il mancato accoglimento della domanda di acquisizione.
Diversamente dalle predette censure, è invece fondata la questione inerente il vizio di motivazione sul merito della vicenda di cui al primo capo di imputazione, con riguardo ai fatti ex art. 674 c.p. Sia con riguardo alla svalutazione di prove testimoniali in ragione di “aspetti di conflittualità”, così laconicamente rilevati, senza una specifica illustrazione delle ragioni fondanti un tale giudizio, anche in rapporto alla loro necessaria individualizzazione rispetto ai singoli testi così valutati, sia con riferimento alla mancata valutazione, sistematica e complessiva, di tutti gli elementi di prova emersi, con riferimento alle annotazioni di Polizia giudiziaria del 20q14 ed acquisite, di apparente rilievo anche per la approfondita valutazione della tipologia di allevamento e della sua regolarità nel lungo tempo trascorso.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto di annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti ovili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso il 26/03/2024.