Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, 379, comma 8, artt. 192, 533 cod. proc. pen., art. 27, comma 2 Cost. 2. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 43 cod. pen., 186, comma 2-bis cod. strada.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l’esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all’attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Con motivazione priva di aporie logiche e coerente con le risultanze illustrate nel corpo della sentenza, i giudici hanno evidenziato, nel caso esamiNOME, che: la prova dell’omologazione dello strumento utilizzato per accertare lo stato di ebbrezza dell’imputata è fornita dal verbale di accertamento acquisito agli atti, pienamente utilizzabile in virtù del rito abbreviato prescelto; la ricorrente presentava sintomi evidenti riconducibili allo stato di ebbrezza alcolica; i due scontrini avevano registrato una concentrazione di alcol pari a 3,24 g/I alla prima prova e 3,12 g/I alla seconda prova; la difesa non ha assolto all’onere di allegazione – il quale deve essere improntato a criteri di specificità e concretezza – riguardante il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura.
Considerato, quanto alla ricorrenza dell’aggravante dell’avere provocato un incidente stradale, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza, con argomentare logico, come, alla stregua delle emergenze probatorie, il sinistro stradale, per le modalità di verificazione (assenza di segni di frenata sulla sede viaria, ribaltamento della vettura condotta dalla imputata, assenza di turbative esterne) fosse riconducibile alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte di NOME in conseguenza dell’elevato tasso alcolemico riscontrato sulla sua persona.
Considerato che le doglianze difensive sono volte a prospettare una rilettura delle risultanze probatorie, nonché ad evidenziare inesistenti vizi motivazionali.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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