Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
L’imputato COGNOME NOME impugna con tre diversi motivi di ricorso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 11/10/2023 che, in Parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste, condannava l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa per vari fatti di reato contestati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso tende ad una sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di conseguenza a pronunciare nei confronti dell’imputato una decisione assolutoria perché il fatto non sussiste; in subordine la difesa chiede di pronunciare una sentenza di annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 623, lett. c), cod. proc. pen. per rinviare ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste il giudizio relativo ai motivi 1) e 2) del ricorso circa la sussistenza della prova nelle risultanze delle intercettazioni ambientali in atti.
In particolare, con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione all’interpretazione delle intercettazioni ambientali acquisite come prove. La difesa già proponeva appello avverso la sentenza di primo grado sostenendo una lettura delle intercettazioni ambientali secondo la quale non emergerebbe prova dell’avvenuta cessione dello stupefacente negli episodi contestati. La motivazione ora impugnata della Corte di appello presenta, a parere della difesa, un’affermazione apodittica laddove ritiene inequivocabili le emergenze delle predette intercettazioni. Inoltre, l’impugnativa mette in dubbio che trattasi di decisione doppiamente conforme perché in buona sostanza sia la motivazione di primo grado sia la motivazione di appello risultano carenti nell’elaborazione del significato delle emergenze delle intercettazioni ambientali. Al riguardo la difesa evidenzia che le vicende legate alla cessione di stupefacenti emergono soltanto dalle intercettazioni mancando sempre il corpo del reato, lo stupefacente cui alludono le intercettazioni ambientali.
Ritiene la difesa che la motivazione della sentenza impugnata risulta carente sotto un duplice profilo: nella forma, perché lo scarno compendio motivazionale assume un contenuto puramente assertivo nonché nella sostanza, in ragione di un mancato raffronto delle risultanze delle intercettazioni con altri elementi di prova, non ultimo l’esito completamente negativo della perquisizione domiciliare alla quale fu sottoposto l’imputato durante ra ttività di indagine.
Come secondo motivo di ricorso, la difesa prospetta la violazione di legge con riguardo al contenuto dell’onere della motivazione della sentenza Circa il mancato riscontro all’emergenze delle intercettazioni. A parere della difesa, sebbene la necessità di fornire le ragioni per le quali l’assenza di prove dirette che collegano l’imputato alla sostanza stupefacente non costituisce un fattore ostativo all’affermazione della penale responsabilità, tale obbligo non può sottrarsi al raffronto tra le risultanze di due mezzi di ricerca della prova. Ciò sussiste nel caso concreto ove vi sono emergenze che si pongono in antinomia in quanto l’esito negativo della perquisizione non ha dato riscontro alla congettura emergente dalle intercettazioni ambientali.
Con un terzo motivo di ricorso la difesa prospetta la violazione di legge con riferimento all’applicazione del criterio quantitativo in relazione alla determinazione della finalità di uso personale dello stupefacente. In particolare, dalle diverse condotte contestate non di rado costituite da acquisto di pochi grammi di sostanze stupefacenti, non si può ricavare una presunzione secondo la quale i singoli acquisti contestati sarebbero stati destinati alla successiva cessione almeno parziale a soggetti terzi. A parere della difesa, aver assegNOME al criterio quantitativo un valore prioritario ed assorbente, costituisce un errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza di appello. Le circostanze di fatto desumibili dal massiccio acquisto di sostanze stupefacenti non possono essere addotte ai fini della riqualificazione del reato quale fatto di lieve entità e nello stesso contesto motivazionale ignorate in relazione all’accertamento della finalità di cessione a terzi dello stupefacente. Tale contraddizione costituisce anche una violazione di legge in ordine all’applicazione dei criteri normativamente previsti nell’accertamento del discrimine tra finalità di cessione o di mero uso personale.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH In ordine ai due primi motivi di ricorso, il Collegio osserva che gli argomenti della difesa si pongono in linea logica costituita dalla critica all’interpretazione delle intercettazioni e quindi volta ad evidenziare l’inidoneità delle stesse a fondare soltanto su tali elementi il quadro probatorio sufficiente per affermare la penale responsabilità. Di talché entrambi i motivi possono essere trattati contestualmente nella medesima linea logica tracciata dalla difesa.
GLYPH Le critiche avanzate trascurano quanto concretamente e analiticamente esposto nel corpo della motivazione del giudice di appello
laddove (a pag. 6) chiarisce quali siano le risultanze probatorie che depongono a favore della responsabilità dell’imputato COGNOME che seppur emergono soprattutto dalle conversazioni ambientali intercettate, ricevono un riscontro, chiaro e univoco, già evidenziato nella sentenza di primo grado, attraverso le dichiarazioni che sono giunte da COGNOME.
.3. GLYPH La Corte di appello prende atto delle dichiarazioni di quest’ultimo coimputato rese nell’interrogatorio del 13 Febbraio 2017 con il riferimento specifico ai quantitativi seppur modesti venduti all’odierno ricorrente e del riscontro che tali dichiarazioni portano in modo inequivocabile al ruolo di acquirente anche ai fini di cessione, come si ricava da tutto il contesto probatorio. Con questa stessa argomentazione la Corte d’appello offre una motivazione coerente, convincente e soprattutto lineare per escludere il c.d. consumo di gruppo.
Pertanto, lo sviluppo argomentativo della motivazione resiste ampiamente alle osservazioni della difesa proprio circa la sussistenza degli elementi per qualificare la condotta del ricorrente ai fini della cessione dello stupefacente ancorché una parte dei suoi acquisti fosse destinata ad un uso personale.
L’argomento difensivo che segue la linea logica dell’interpretazione del contenuto delle intercettazioni ambientali per aggredire il complessivo costrutto probatorio costituito da queste ultime ma anche da una serie di riscontri e quindi non soltanto dalla lettura di affermazioni rese nelle intercettazioni, non riesce sul piano logico giuridico delle evidenze a superare il coerente e convincente circuito probatorio posto a fondamento delle sentenze conformi di primo e secondo grado.
In particolare, la Corte di appello, in linea con la sentenza di primo grado, pur qualificando i fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, espone la coerente sussistenza di elementi di riscontro ai contenuti che si ricavano dalle intercettazioni ambientali. I motivi 1) e 2) sono pertanto rigettati.
In ordine al terzo motivo di ricorso, sostanzialmente costituendo uno sviluppo logico degli argomenti utilizzati nei primi due motivi di ricorso, il Collegio osserva che i fatti numerosi, ripetuti, costanti di acquisto di molteplici quantità e tipo di stupefacente (marijuana e cocaina) non costituiscono una mera presunzione della destinazione allo spaccio, come invece prospettato dalla difesa, ma una evidente connotazione meramente quantitativa e qualitativa delle singole dosi acquistate le quali, seppur in parte dedicate all’uso personale, non solo non smentiscono ma indicano univocamente l’ovvia deduzione della destinazione dello stupefacente acquistato al mercato di altri consumatori.
Come del resto emerge dai riferimenti a numerose precedenti cessioni emersi nel corso delle intercettazioni, e di cui la motivazione dà conto a pag. 6.
Alla considerazione che tutti i motivi appaiono infondati, laddove non debordano in una richiesta di rivalutazione probatoria, inibita in sede di legittimità, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore