Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la la Corte di appello di Venezia lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 81, co comma 5, d.P.R.309/1990 per aver ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente al co euro 40,00 a COGNOME NOME.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della mo in ordine alla affermazione della responsabilità, lamentando l’insussistenza della p cessione della sostanza stupefacente, in quanto l’acquirente COGNOME aveva dichiarato acquistato, in quell’occasione, da altro soggetto nordafricano la sostanza stupefa ammettendo di essersi, in passato, rifornito dal ricorrente. Non è stato effettuato a tecnico della capacità drogante della sostanza ceduta allo scopo di verificarne la natura.
Considerato che la doglianza non rientra nel nurnerus clausus delle censure deduci sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzio riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a da dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il giudice a quo ha valorizzato il sequestro della sostanza stupefacente nonché l’accertamento di una delle cessioni a coimputato COGNOME NOME, nonché dall’attività di osservazione e di appost effettuata dalla polizia giudiziaria, che in più occasioni aveva assistito a cession stupefacente da parte di un soggetto di etnia nordafricana e che è intervenuta sul luogo nell’immediatezza e ha avuto diretta percezione dei fatti, nonché le dichiarazioni res COGNOMECOGNOME il quale ha riferito di essere assuntore di cocaina e di essere acquirente da c mesi sia dell’COGNOME che del coimputato COGNOME, soggetti che contattava attraverso un utenza telefonica, utilizzata promiscuamente dai due imputati, che si presentavano nel spaccio indifferentemente. Dall’attività di accertamento è anche emerso che il soggetto nordafricana che aveva appena ceduto lo stupefacente al COGNOME, ricevendo due banconot euro 20,00, identificato nel coimputato COGNOME, nell’immediatezza dei fatti rinvenuto in compagnia dell’NOME, all’interno del parco da dove era stato visto proven prima della cessione, quando era stato contattato dal COGNOME. L’NOME era in possess somma di euro 230 in contanti, composta esclusivamente da banconote da euro 20,00 e d telefono cellulare con due schede. Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi l nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità.
L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è peraltro conforme al dictum seco cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la svolgimento di un’attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze drogan apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimo riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriame
condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, sp tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti t continuità cronologica (Sez. 5., n.14863 del 21/12/2020 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281138).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del ‘ersamento della somma, in favor Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorreni:e al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente