Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è inammissibile.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo;
considerato che alle doglianze riguardanti l’asserita assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato e la mancanza di perizia tossicologica, la Corte di appello ha offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza il quantitativo di marijuana caduto in sequestro (n. 10 dosi contenute in altrettanti involucri), le modalità di detenzione (gli involucri erano occultati sulla persona dell’imputato), il contesto spaziotemporale del fatto (l’imputato stazionava in una piazza conosciuta dagli operanti come luogo di spaccio in orario notturno);
rilevato, pertanto, che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall’apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione.
Considerato, quanto alla lamentata mancata effettuazione di perizia tossicologica che le doglianze difensive si pongono in contrasto con il noto e consolidato orientamento di legittimità, sec:ondo cui, per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza, non è indispensabile fare ricorso ad una perizia chimica tossicologica,, dovendosi ritenere sufficiente il narcotest, accertamento tecnico assistito da piena dignità scientifica. Si tratta, infatti, di un accertamento qualitativo mediante analisi speditiva, utile per l’immediato riscontro di sostanze stupefacenti. Oltre alla comprovata natura stupefacente della sostanza di tipo marijuana caduta in sequestro, in risposta alla lagnanza della difesa, che dubita della capacità drogante della sostanza per effetto della mancata perizia tossicologica, la Corte di appello ha logicamente e congruamente posto in evidenza le modalità di detenzione ed il luogo nel quale il ricorrente fu controllato.
Ritenuto che la motivazione offerta risponde ai principi stabiliti in questa sede, in base ai quali, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rispetto dell’obbligo di motivazione (cfr. Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 – 02).
Considerato che il motivo di ricorso sul punto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Pr sidente,.