Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9459 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia all’esito del giudizio abbreviato e impugnata dall’imputato, la quale aveva condannato NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in relazione al delitto di c all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in più occasioni e in concorso con due correi, utilizzando l’utenza mobile NUMERO_TELEFONO sulla quale riceveva l’ordine, sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina a NOME COGNOME, il quale acquistava dette sostanze tre-quattro volte la settimana, corrispondendo circa 30 euro a titolo di corrispettivo.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e il travisamento della prova. Espone il difensore che elemento centrale, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, è l’attribuzione al medesimo dell’utenza n. NUMERO_DOCUMENTO, dato probatorio che non trova riscontro negli atti, non risultando che tale utenza sia stata trovata nella disponibilità del ricorrente che fosse a lui intestata o che l’acquirente di sostanze stupefacenti lo abbia riconosciuto come l’interlocutore delle telefonate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Invero, non corrisponde al vero l’assunto difensivo secondo cui la prova dell’affermazione della penale responsabilità del ricorrente risiederebbe nella riconducibilità al medesimo dell’utenza n. NUMERO_DOCUMENTO-9445346.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, il 26 giugno 2017, verso le ore 22, gli operanti procedettero al controllo di una Chevrolet Aveo targata TARGA_VEICOLO, a bordo della quale vi erano, quale conducente, NOME COGNOME, unitamente ad altri tre cittadini extracomunitari, tra cui l’odierno ricorrent occultata in un peluche, collocato tra due passeggeri (in particolare, tra Hamnza Nadif e Hamza Atik), furono rinvenuti 4 gr. di cocaina e gr. 5 di eroina.
Escusso dai militari, lo COGNOME riferì di essere abituale consumatore di sostanze stupefacenti; di aver acquisto, poche ore prima, cocaina ed eroina, per, rispettivamente, venti e dieci euro, dai tre extracomunitari con cui si trovava in
auto – sostanza stupefacente che aveva immediatamente consumato sul posto e non si trattava del primo acquisto, precisando, infine, che la droga rinv nel peluche non era sua. In particolare, quel pomeriggio, dopo essersi accord con un nordafricano a lui noto come spacciatore, contattandolo all’utenza n. NUMERO_TELEFONO, per incontrarsi al solito posto”, ossia presso la località La Prim comune di Parona, nei pressi di un cantiere, lo COGNOME si incontrò con i contatto telefonico e altri due extracomunitari, che parimenti egli conosc come spacciatori, e uno dei tre gli aveva consegnato lo stupefacente, che ave consumato sul posto, ribadendo che i tre erano coloro che si trovavano a bor della sua auto al momento del controllo.
In seguito, escusso a sommarie informazioni 1’11 novembre 2017, lo COGNOME ribadiva quanto dichiarato al momento del fatto, precisando di ave acquistato sostanze stupefacenti dai tre stranieri, previo contatto telefoni l’utenza n. NUMERO_TELEFONO, sin dal marzo-aprile 2017, con una cadenza media d tre-quattro volte alla settimana. L’analisi del traffico telefonico dell’utenz allo COGNOME ha confermato i plurimi contatti con l’utenza n. NUMERO_TELEFONO tr 18 aprile al 26 giugno 2017, giorno del controllo.
Orbene, così ricostruiti i contorni fattuali della vicenda, è di in evidenza che la prova dell’affermazione della penale responsabilità, co ritenuta dai giudici di merito, si fonda sulle dichiarazioni dello COGNOMECOGNOME il pur senza fornire i nomi dei fornitori, li ha sempre chiaramen inequivocabilmente indicati come le persone che erano con lui a bordo dell’au al momento del controllo di p.g., dichiarazioni riscontrate, oltre ch rinvenimento dello stupefacente, dall’analisi del traffico telefonico dell’uten egli contattava per fissare gli appuntamenti per la consegna della droga.
Diversamente da quanto opinato dal difensore, appare perciò irrilevant sapere chi fosse l’intestatario ovvero l’utilizzazione dell’utenza in esame, che, pacificamente, essa serviva per fissare gli incontri con i tre soggetti dallo COGNOME come i propri fornitori di sostanza stupefacente – tra cui l’o ricorrente – i quali agivano in concorso nell’attività di spaccio, posto che, le occasioni, si erano presentati insieme per vendere la droga allo COGNOME.
Essendo il ricorso inammissibile a=2, a norma dell’art. 616 co proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 eu in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna AA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19/01/2024.