Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4426 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4426 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza avverso la sentenza emessa in data 05/03/2025 dalla Corte di Appello di Potenza, nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha ch di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata in data 08/11/2025 dall sostituito;
vista la memoria difensiva di replica aa firma AVV_NOTAIO datata 08/11/2025 con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 05/03/2025 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenz emessa in data 16/09/2019 dal Tribunale di Potenza, ha assolto l’imputato NOME COGNOME per non avere commesso il fatto, in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate commessi Venosa il 03/02/2014 ai danni della Banca popolare di Bari (artt. 110, 112, 628, commi 1 e 3 1, 3 n. 3 bis, 582, 585, 61 n. 2 cod. pen.) in concorso, con volto travisato e mediante mina verso i presenti e violenza verso due dipendenti, impossessandosi della somma di euro 430.42, di quindici effetti cambiari del valore di euro 33.000,00 e di valori bollari per euro 5,60.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Sostituto Procuratore generale della Corte di Appello di Potenza, deducendo con un unico motivo la violazione dell’articolo 60 comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione nella parte in cui spiega l’incidenza, in concreto, delle ritenute violazioni delle regole dei Protocolli intern sull’affidabilità della prova scientifica acquisita nel corso delle investigazioni (pp. da sentenza), citando la sentenza della Corte di cassazione sez. VI n. 15140 del 24/02/2022, dep. 19/04/2022, Rv. 283144-01. Nel dettaglio, il ricorrente, nel richiamare dati istr incontestati, evidenziava quanto segue: la rapina era stata commessa da due soggetti con volto travisato da calzamaglia, mentre uno dei due indossava anche un berretto di lana (come confermato dal teste COGNOME e dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza in atti COGNOME undici giorni dalla commissione della rapina era stato ritrovato un cappellino scuro mar Bauer incastrato dietro il monitor del computer della cassiera NOME, la quale era st minacciata e strattonata da uno dei rapinatori, che aveva scavalcato il banco della sua postazion (in effetti la dipendente NOME era rientrata COGNOME undici giorni di convalescenza consegue all’aggressione subita); il reperto costituito dal berretto di lana veniva trasmesso al R Roma, che (con nota in data 07/05/2014) evidenziava il rilevamento di n. 3 tracce biologiche da una delle quali veniva estratto un profilo genetico maschile (con RMP molto basso ossia) con elevatissimo potere identificativo (tale che soltanto un gemello omozigote avrebbe potut rivelare identico profilo genetico); i risultati venivano inseriti nella banca dati dei ca COGNOME alcuni mesi perveniva al RAGIONE_SOCIALE di Roma un tampone salivare effettuato a COGNOME per altro procedimento; inseriti gli esiti dell’estrazione del profilo genetico di detto tampon banca dati, risultava un “match” positivo con il profilo genetico estratto dal berretto (v. re del 28/12/2015, citata nella sentenza a p. 19 ed acquisita agli atti ex art. 512 cod. proc. pen.) che attestava la piena corrispondenza tra il profilo genetico estratto dal berretto e quello de tamponi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Premessi tali dati, il ricorrente rileva che la sentenza, in merito all’assunzione dell scientifica, ha ravvisato la violazione di regole prescritte dai Protocolli internazionali i di estrazione del DNA e segnatamente: violazione delle regole a presidio della non
contaminazione dei reperti, considerato che il berretto di lana era rimasto undici gi abbandonato nella postazione della dipendente, prima di essere sequestrato e repertato; la mancata esposizioni in separati rapporti delle modalità di conservazione e campionamento; la mancata allegazione di relazioni analitiche sulle fasi di estrazione, quantificazione, amplifica e tipizzazione del DNA (p. 3 ricorso).
L’imputato COGNOME, dunque, come spiegato dal ricorrente, veniva assolto dalla Corte di appello di Potenza, ritenendo che l’accertata compatibilità tra il suo profilo genetico con estratto dalle (tre) tracce biologiche rinvenute sul berretto non potesse assurgere a valor prova a causa delle rilevate violazioni alle regole prescritte dai Protocolli internaz attribuendo così a detta compatibilità soltanto il valore di mero dato processuale, sprovvis autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo con la conferma di altri elementi probatori (cita Cass. sez. 2, n. 27813, del 20/06/2024), che, comunque, la Cort territoriale non aveva rinvenuto, stanti gli esiti negativi degli accertamenti sulla localiz telefonica, dei rilievi dattiloscopici e del riconoscimento fotografico da parte dell’unico te (la guardia giurata COGNOMECOGNOME.
2.1. Premesso ciò, il ricorrente ha evidenziato come occorra dimostrare pure se e quale incidenza concreta sull’affidabilità della prova scientifica abbiano avuto le presunte violazioni, censur su tale aspetto, la lacunosità e l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata segnalando che: la relazione dei R.i.s. di Roma del 07/05/2014, acquisita agli atti ex art. 512 cod. proc. pen. (per gravi motivi di salute del firmatario Lgt. COGNOME), descrive la metod utilizzata, riportando tutte le fasi dell’analisi; il teste NOME COGNOME ha spiegato (ud. 05/ che gli elettroferogrammi erano a disposizione delle parti e che il profilo genetico deve es ripetuto solo se è misto (mentre nel caso di specie è unico ossia riferibile ad un solo sogget le perplessità dimostrate in sede di decisione, sfociate nell’assoluzione dell’imputato, avreb dovuto sollecitare il potere integrativo ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., chiedendo a di Roma la trasmissione di ogni elemento afferente al reperto; in assenza dell’esercizio di potere integrativo, la motivazione in ordine all’incidenza in concreto delle asserite violazioni regole protocollari sull’affidabilità della prova scientifica si palesa lacunosa a fronte pregnanti, come la riferibilità delle tre tracce rinvenute sul berretto ad un unico profilo g maschile (poi risultato quello dell’imputato COGNOME e con un RMP talmente basso che soltanto l’eventuale gemello omozigote avrebbe potuto presentarne uno identico) ed il fatto che ben due tamponi salivari cui il COGNOME si era sottoposto facevano emergere la compatibilità del prof genetico di origine salivare con quello delle tre tracce biologiche rinvenute sul berretto.
E dunque, conclude il ricorrente, ove si giungesse invece a verificare che la metodologia utilizz non abbia in concreto inciso sull’affidabilità dell’estrazione del profilo genetico, la comp accertata tra i profili genetici assumerebbe il valore di prova piena e, nel caso di s dimostrerebbe che il berretto rinvenuto in banca era indossato dall’imputato il giorno del de (cita Sez. 2, Sentenza n. 38184 del 06/07/2022 Ud. dep. 11/10/2022 – Rv. 283904 – 03).
Parimenti, quanto alle questioni inerenti alla violazione della catena di custodia, premesso ch berretto era stato rinvenuto dietro al monitor della postazione della cassiera COGNOME COGNOME la COGNOME era tornata dalla convalescenza di undici giorni e che certamente uno dei due rapinator indossava un berretto (v. teste COGNOME e filmati delle telecamere di videosorveglianza ricorrente lamenta l’omessa ed erronea motivazione della sentenza circa le ragioni per cui i concreto dovrebbe ritenersi sottoposto ad elevato potere di contaminazione, il reperto costitu dal berretto riferibile senza dubbio ad uno dei due rapinatori e rimasto per 11 giorni a rid del monitor di una cassa; in particolare, il ricorrente censura come generica ed erronea motivazione della sentenza, laddove si afferma che “trattandosi di una banca, era ragionevol immaginare che la COGNOME fosse praticata da un numero rilevante di persone (p. 23 sentenza) e laddove afferma che sarebbe “ragionevole immaginare che lo stesso fu certamente toccato almeno dalla COGNOME” (ibidem); su tale ultimo punto, invero, ribadisce il ricorrente, sul cappelli furono trovate soltanto tracce di profilo genetico maschile, una delle quali con il predetto el potere identificativo nei confronti dell’imputato COGNOME (il ricorrente richiama il prec sopra citato della sez. VI in relazione alla mancata adozioni di cautele – apprensione di re appresi senza guanti sterili – che non aveva in concreto inciso sulla genuinità dell’acquisizio
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo largamente maggioritario ritiene che, in tem indagini genetiche, l’analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedur prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazi supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di “compatibi del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire l una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di al elementi probatori (Sez. 2, n. 27813 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286745-01; Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283904-04; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 26486301). Come chiarito dalle richiamate pronunce, nel processo penale, infatti, possono trova ingresso solo esperienze scientifiche verificate secondo canoni metodologici generalmente condivisi dalla comunità scientifica di riferimento di talché l’utilizzabilità dei risultati scientifica comporta in maniera imprescindibile il rispetto delle regole che presid l’acquisizione e la formazione all’interno del processo.
2.1. Con specifico riguardo alle indagini genetiche relative al DNA, la giurisprudenza di legitt ha in più occasioni precisato che, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statist confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, le stesse prese natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. pro pen. (Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182-01; Sez. 2, n. 8434 de
05/02/2013, COGNOME, Rv. 255257-01); tuttavia, perché possa riconoscersi siffatta valenz necessario che la custodia del reperto contenente il materiale genetico e la successiva estrazion e comparazione avvengano in conformità alle regole esperienziali codificate e sulla base d premesse fattuali non controverse.
Come rimarcato da Sez. 5, n. 36080/2015, cit., l’affidabilità giuridica dei risultati dell’i genetica dipende dalla correttezza del procedimento seguìto, le cui regole sono consacrate nei protocolli, che “cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a r sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperienziali” compendiano gli di affidabilità delle risultanze dell’analisi, in ipotesi sia di identità dia di mera compat un determinato profilo genetico.
2.2. Secondo un diverso orientamento, in tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in m repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la vio abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 283144-01; Sez. 5, n. 21853 del 27/02/2024 COGNOME, non mass.). Tale orientamento, tuttavia, non convince, considerando che l’inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni, conformi a qu asseverate scientificamente a garanzia della genuinità della traccia, costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, che incide sull’efficacia rappresentativa del COGNOME, specialmente nel caso in cui essa costituisca l’unica fonte a supporto del quad probatorio.
Ebbene, nella pronuncia richiamata dal P.G. ricorrente (la sopra citata sez. 6, n. 15140 24/02/2022, Rv. 283144, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all’imputato l’utilizzo del guanto da cui era stato estratto il DNA, p prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce rifer a soggetti diversi), il quadro probatorio è diverso e di per sé ampiamente suffici all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato: si perviene all’accertamento d ricostruzione delle varie fasi di rinvenimento, prelievo ed esame del reperto (anche c escussione dei vari testi che hanno seguito tali fasi) – acquisito nell’immediatezza sul luogo delitto su indicazione della COGNOME parte offesa – in modo tale da potere affermare che l’impu indossava il guanto repertato, era presente sul luogo della rapina e le successive “manipolazion del reperto non hanno sicuramente determinato un’alterazione dello stesso, non essendovi stata alcuna contaminazione con tracce di DNA di soggetti diversi; a ciò si aggiungono altri significa elementi probatori relativi, in particolare, all’accertamento sull’utenza cellulare ed al suo i da parte dell’imputato.
2.3. Diversamente, nel caso di specie, a fronte degli specifici rilievi del P.G. ricorrente, v che la Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione esaustiva e non illogica, che l’omes osservanza dei protocolli metodologici abbia inciso sulla piena attendibilità degli esiti dell
genetica in un contesto indiziario in cui il dato valorizzato costituisce l’unica emergenz colloca l’indagato sulla scena del crimine. Ed invero, nessun riscontro è ricavabile dai tabu telefonici, nessun riconoscimento fotografico è stato effettuato (il teste COGNOMECOGNOME che a affermato di avere visto in faccia i rapinatori, non li riconosceva in sede di ricogn fotografica), nessuna delle impronte papillari rilevate sul bancone della cassa attinto dai rapinatori (non muniti di guanti) è stata associabile all’imputato o al complice, giud separatamente con sentenza assolutoria (pp. 26-27 sentenza).
Il ricorso, non confrontandosi con la valutazione complessiva contenuta nella motivazione dell sentenza impugnata, rispettosa dei principi sopra richiamati, finisce per essere generico aspecifico. Anzitutto, la Corte territoriale ha dato atto della mancanza di integrità della ca custodia del berretto in questione, che non è stato tempestivamente individuato e sequestrato al momento del primo accesso della polizia giudiziaria sul luogo della rapina, bensì undici gio COGNOME in occasione di successivo sopralluogo, su segnalazione della dipendente COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME più con modalità non chiare e conseguente inosservanza, nella fase dell’acquisizione della tracci biologica, dei protocolli di settore, funzionali ad assicurare la genuinità della COGNOME, elim il rischio di inconsapevoli contaminazioni o di degradazione e alterazione per fattori ambien (p. 17 sentenza impugnata: “La testimone ha inizialmente affermato di non ricordare assolutamente di avere rinvenuto un cappellino dietro il monitor della sua postazione… infine ammesso di aver trovato un cappellino, ma di non ricordare di averlo consegnato ai carabinieri.. non ha saputo aggiungere ulteriori elementi relativi alle modalità di rinvenimento dell’ogget nessun elemento è stato poi ricavabile in ordine alle successive modalità di conservazione e campionamento del reperto dalle relazioni del RIS acquisite, né l’esame del teste COGNOME ha potuto colmare la lacuna (p. 23 sentenza). Anche con riferimento alle successive fasi delle anali e dell’interpretazione dei dati, all’esito dell’esame delle consulenze tecniche del Ris di Roma audizione del teste COGNOME – e della relazione tecnica della difesa redatta dalla dottoressa COGNOME la Corte di merito rileva che non sono disponibili informazioni dettagliate, tali da comporta vulnus alla procedura complessa di formazione della prova e rendere non verificabile il risulta ultimo dell’analisi (“l’estrazione, quantificazione amplificazione e tipizzazione del DNA non state corredate dai rapporti analitici strumentali e non è stata indicata la quantità di DNA es dai campioni. Non risultano inoltre elettroferogrammi completi di altezza di picchi all’etica e p. 24 sentenza). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la dichiarazione di inammissibilità ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025