Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
NOME
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 aprile 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato NOME COGNOME alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e quattrocento euro di multa per la
ricettazione di un telefono cellulare provento di rapina, ma riconosceva all’imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, quanto alla ritenuta sussistenza del dolo dell’imputato, il quale come riferito immediatamente alla P.G. – acquistò il telefono cellulare, che nuovo valeva 600 euro, al prezzo di 250 euro: “non è così inverosimile che l’esborso della metà del suo valore per un bene possa non suscitare dubbi circa la provenienza lecita del bene ad una persona di media avvedutezza”.
2.2. Violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen.
2.3. Violazione della legge penale e vizio motivazionale sulla mancata applicazione d’ufficio della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., alla luce della recente modifica legislativa.
2.4. Il difensore, in data 4 dicembre 2023, ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e assorbente motivo di ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017
del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME, Rv. 268643).
Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246324; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, COGNOME, Rv. 257237).
Nel caso di specie la prova della consapevolezza da parte dell’imputato della provenienza delittuosa del telefono è stata dai giudici di merito desunta da circostanze che risultano inidonee allo scopo (la mancanza del caricabatteria e della confezione originale), essendo fatto notorio che anche la vendita lecita di cellulari usati, specie fra soggetti privati, avviene spesso senza la consegna di tali accessori, mentre l’assenza della sim (scheda telefonica del precedente proprietario) è un dato per nulla contrastante con la buona fede dell’imputato.
La Corte di appello ha poi affermato che NOME acquistò il telefono ad un prezzo “esageratamente basso”, con una valutazione non condivisibile se si considera che, come già affermato dal primo giudice, egli pagò la somma di 250 euro per un cellulare usato il cui prezzo originario si attestava sui 600 euro, come riferito nell’immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria.
I giudici di merito hanno poi valorizzato in senso negativo il fatto che l’imputato sia rimasto assente. Sul punto va ribadito che, in tema di valutazione della prova, è consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di trarre dal comportamento dell’imputato argomenti utili per la valutazione di circostanze che tuttavia devono essere state aliunde acquisite, determinandosi diversamente un inammissibile sovvertimento del riparto dell’onere probatorio (Sez. 4, n. 22105 del 02/05/2023, Cuomo, Rv. 284642; Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259; Sez. 6, n. 8958 del 27/01/2015, Scarpa, Rv. 262499).
Alla luce della ricostruzione del fatto emergente dalle sentenze di merito, le circostanze dimostrative della consapevolezza dell’imputato sulla provenienza delittuosa del telefono acquistato non sono state acquisite né ve ne sarebbero altre ulteriormente valutabili.
La pronuncia impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché, in difetto di prova sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione, il fatto non costituisce reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 14/12/2023.