Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46058 Anno 2023
NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46058 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in MAROCCO avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATAN- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12/10/2022 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza in data 28/01/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo e oggettivo del reato di ricettazione.
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1.1. Il ricorrente premette che l’oggetto della contestata ricettazione erano dei capi di abbigliamento, senza talloncino, rinvenuti “alla rinfusa” dentro un borsone dell’imputato, che veniva fermato mentre si trovava in transito presso la stazione ferroviaria di Lamezia Terme; aggiunge che nel capo d’imputazione il reato presupposto veniva indicato quello di contraffazione degli stessi capi di abbigliamento.
Da qui l’impossibilità di individuare la contraffazione quale delitto presupposto, visto che era lo stesso tribunale a escludere la consapevolezza di NOME della natura contraffatta dei capi di abbigliamento in suo possesso.
Il ricorrente osserva, dunque, che a seguito di tale impossibilità, il tribunale individuava quale reato presupposto il furto dei capi di abbigliamento, senza che però- vi fosse alcun elemento che comprovasse che effettivamente quei capi di abbigliamento fossero stati rubati ad alcuno.
In forza di ciò deduce la natura congetturale della sentenza, che a tale riguardo non indica gli elementi dai quali ha ricavato che i capi di abbigliamento fossero stati rubati.
1.2. Vizio di motivazione per mancata indicazione delle prove.
A tale proposito si sostiene che la sola testimonianza del Maresciallo della Guardia di RAGIONE_SOCIALE si mostra affatto insufficiente a far ritenere provato il delitt contestato.
1.3. Violazione di legge in relazione all’art. 712 cod.pen..
Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che nel caso in esame si sarebbe potuto -al più- ritenere configurata la contravvenzione di cui all’art. 712 cod.pen., con la possibilità di escludere la punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., attes la speciale tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Già con l’atto di appello la difesa segnalava la lacuna della sentenza di primo grado, che indicava quale reato presupposto il furto del vestiario e delle scarpe rinvenuti nei borsoni di COGNOME, senza tuttavia indicare gli elementi di fatto da cui era possibile evincere che quei capi di abbigliamento fossero stati rubati.
In tal senso sollecitava la Corte di appello nel senso di colmare tale vuoto argomentativo.
La Corte di appello, però, in risposta al puntuale motivo di gravame, si limitava a richiamare il principio di diritto -pure richiamato dal Tribunale- in forz del quale il possesso del bene furtivo è già utile a dimostrare la ricettazione.
A tale proposito occorre rilevare che è bensì vero che il delitto di ricettazione può ritenersi provato quando l’agente sia trovato nel possesso di beni rubati e non dia alcuna spiegazione circa la lecita provenienza de loro acquisto o della loro
ricezione; ma è altrettanto vero che tale principio suppone che sia stata già offerta la prova (sia pure logica) -il cui onere grava sull’accusa- della provenienza furtiva dei beni di cui alcuno sia stato trovato in possesso, giacché solo in tale ipotesi tali beni possono qualificarsi come res furtiva.
Su tale punto entrambe le sentenze di merito risultano silenti, essendosi limitate a richiamare il principio di diritto ora evocato, in maniera apodittica e senza dare alcuna spiegazione circa le ragioni per cui quel principio fosse riferibile alla fattispecie.
Il punto, invece, andava affrontato e risolto, risultando determinante ai fini della configurabilità della ricettazione, ove si consideri che -per come evidenziato dal ricorrente- il reato presupposto non poteva essere individuato nell’art. 474 cod.pen., visto che già il giudice di primo grado aveva escluso che l’imputato fosse consapevole della natura contraffatta dei beni da lui posseduti.
A fronte di ciò, i giudici, per potere applicare il principio di diritto su cui hann fondato la loro decisione, avrebbero dovuto spiegare sulla base di quali elementi concreti era possibile ricavare -sia pure in via logica- che le scarpe e il vestiario rinvenuti nei borsoni di NOME fossero di provenienza furtiva.
In mancanza di tale spiegazione, la sentenza è viziata da omessa motivazione.
1.2. Quanto esposto conduce all’annullamento della sentenza impugnata.
L’annullamento, tuttavia, va disposto senza rinvio, atteso che la lacuna della sentenza impugnata trova causa nella natura congetturale che connota non solo e non tanto la motivazione della sentenza, ma prima ancora e più a monte, la stessa ipotizzabilità del reato di ricettazione sul mero presupposto di avere rinvenuto dei capi di abbigliamento e delle scarpe nella valigia di un viaggiatore.
Vale la pena di rimarcare, infatti, quanto dichiarato dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che riferiva che i vestiti e le scarpe erano stati rinvenuti n bagaglio di NOME, riposti alla rinfusa, senza talloncino, senza loghi, senza scatole delle scarpe, “ma erano semplicemente messi in questi borsoni in modo causale”.
Il Maresciallo della Guardia RAGIONE_SOCIALE, in sostanza, descriveva un comune bagaglio, contenente scarpe e capi di abbigliamento del viaggiatore, che solo una mera congettura e un salto logico potevano far ritenere sufficienti a configurare il reato di ricettazione, nella totale assenza di elementi che potessero far ritenere che quel vestiario fossero stati rubati e poi consegnati a NOME.
Tale notazione fa emergere come dagli stessi atti risulti evidente che il fatto non sussiste, così trovando applicazione l’art. 129, comma secondo, cod. pen. che impone al giudice l’immediata declaratoria della causa di non punibilità anche quando -come nel caso in esame- vi sia una causa di estinzione del reato, visto che il reato si sarebbe prescritto il 25/05/2023.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
L’esito del giudizio impone la revoca della confisca disposta sui beni in sequestro, con conseguente restituzione degli stessi all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Revoca la confisca e ordina la restituzione di quanto in confisca all’avente diritto mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 626 cpp.
Così deciso il 21/09/2023