Prova Ricettazione: Quando il Silenzio dell’Imputato Diventa Indizio
Affrontare un’accusa per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale, pone complesse questioni probatorie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18436/2023) offre spunti cruciali su come si forma la prova ricettazione, in particolare riguardo al valore che assume la spiegazione fornita, o non fornita, dall’imputato sulla provenienza dei beni. La Suprema Corte ha confermato un principio consolidato: l’incapacità di giustificare in modo credibile il possesso di un oggetto di provenienza illecita è un potente indizio di colpevolezza.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Condanna per Ricettazione
Il caso ha origine dalla condanna di due soggetti per il delitto di ricettazione. La Corte di Appello di Lecce, pur riconoscendo l’ipotesi lieve del reato, aveva confermato la loro responsabilità penale. Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, basando la loro difesa su due principali motivi: uno di carattere procedurale e uno relativo alla sostanza dell’accusa.
I Motivi del Ricorso: Inutilizzabilità degli Atti e Prova Ricettazione
La difesa ha articolato il proprio ricorso su due pilastri fondamentali, cercando di smontare l’impianto accusatorio.
L’Eccezione di Inutilizzabilità del Verbale di Sequestro
Il primo motivo contestava la validità del verbale di sequestro redatto dalla Polizia Ferroviaria. Secondo i ricorrenti, l’atto era inutilizzabile perché non riportava le generalità degli ausiliari di Polizia Giudiziaria (PG) che avevano supportato il personale operante. Si trattava di una presunta violazione procedurale che, nelle intenzioni della difesa, avrebbe dovuto invalidare una prova chiave.
La Carenza della Prova dell’Elemento Soggettivo
Il secondo motivo, di natura sostanziale, atteneva alla prova ricettazione e, più specificamente, alla dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato. La difesa sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse insufficiente a dimostrare che gli imputati fossero consapevoli dell’origine delittuosa dei beni in loro possesso. Questo è il cuore del reato di ricettazione: non basta possedere un bene rubato, bisogna sapere che lo è.
La Decisione della Cassazione: Come si Raggiunge la Prova della Ricettazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile e fornendo importanti chiarimenti su entrambi i punti sollevati.
Le Motivazioni della Corte
Sul primo punto, la Corte ha spiegato che l’art. 348, comma 4, del codice di procedura penale, consente espressamente alla Polizia Giudiziaria di avvalersi di ‘persone idonee’ per compiere atti che richiedono specifiche competenze tecniche. Questa collaborazione non richiede le rigide formalità previste per la nomina di un consulente tecnico del pubblico ministero. Pertanto, la mancata identificazione degli ausiliari nel verbale non determina alcuna inutilizzabilità, specialmente se, come nel caso di specie, la loro identificazione era comunque presente nell’informativa finale.
Sul secondo e più rilevante motivo, la Suprema Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai granitico in materia di prova ricettazione. La prova dell’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza della provenienza illecita della cosa, può essere logicamente desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto. Tra questi, assume un peso decisivo la mancata o manifestamente inattendibile spiegazione da parte dell’imputato riguardo all’origine dei beni. Secondo la Corte, questo non costituisce né una deroga ai principi sull’onere della prova, che resta a carico dell’accusa, né una violazione delle garanzie difensive. Al contrario, è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere un accertamento sulle modalità di acquisizione del bene. L’incapacità dell’imputato di fornire una giustificazione plausibile diventa, quindi, un forte indizio che, unito ad altri elementi, può fondare la condanna.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare un’accusa di ricettazione. Non è possibile trincerarsi dietro un semplice ‘non sapevo’. Il possesso di beni di provenienza illecita impone un onere di spiegazione. Se questa spiegazione manca o è palesemente inverosimile, il giudice è legittimato a interpretare tale comportamento come un indizio della consapevolezza richiesta dal reato. La decisione non introduce un’inversione dell’onere della prova, ma chiarisce come il comportamento processuale ed extra-processuale dell’imputato sia un elemento cruciale dal quale il giudice può trarre il proprio convincimento sulla sua colpevolezza.
È necessario identificare formalmente gli ausiliari che assistono la Polizia Giudiziaria in un verbale di sequestro?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee per compiti che richiedono competenze tecniche senza le formalità previste per la nomina di un consulente, in base all’art. 348, co. 4, c.p.p. La mancata identificazione nell’atto non ne causa, di per sé, l’inutilizzabilità.
Come si dimostra la colpevolezza nel reato di ricettazione se non c’è una confessione?
La prova della consapevolezza dell’origine illecita del bene (elemento soggettivo) può essere desunta da vari elementi, anche indiretti. Secondo la sentenza, un ruolo cruciale è svolto dall’omessa o inattendibile spiegazione da parte dell’imputato circa la provenienza della cosa in suo possesso.
Fornire una spiegazione poco credibile sulla provenienza di un bene equivale a un’inversione dell’onere della prova?
No. La Corte ha ribadito che non si tratta di un’inversione dell’onere della prova, che rimane a carico della pubblica accusa. È la natura stessa del reato di ricettazione che impone di indagare sulle modalità di acquisizione del bene. L’incapacità dell’imputato di fornire una giustificazione plausibile è un forte indizio che il giudice può legittimamente utilizzare per formare il proprio convincimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18436 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18436 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale salentino aveva riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del delitto di ricettazione e, in particolare, ha ricondotto il fatto nella ipotesi lieve già contemplata nel se comma dell’art. 648 cod. pen. e, conseguentemente, ha rideterminato la pena inflitta ad entrambi;
rilevato che il primo motivo di ricorso ripropone, in questa sede, l’eccezione di inutilizzabil del verbale di sequestro operato dalla RAGIONE_SOCIALE, per mancata identificazione, in quell’atto, degli ausiliari di PG che avevano assistito il person operante, già correttamente disattesa dai giudici merito sul rilievo secondo cui, in tale ipotesi polizia giudiziaria si avvale di una facoltà espressamente attribuita dalla legge; correttament dunque, la Corte ha ribadito che l’art. 348 co. 4, cod. proc. pen. prevede che «la poliz giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie a od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera», dovendosi allora ribadire che il ricorso a collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l’osservanza de forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero [cfr sez. 3 n. 16683 del 05/03/2009, Rv. 243462; n. 5818 del 10/11/2015, Rv. 266267; conf., tra le non massimate, Sez. 4, n. 24096 del 20.3.2018, COGNOMECOGNOME altrettanto correttamente, inoltre, e prescindendo dal rilievo secondo cui, in ogni caso, la identificazione degli ausiliari era s comunque formalizzata nell’informativa finale, i giudici di merito hanno sostenuto che, a tut concedere, non si trattasse di una ipotesi di inutilizzabilità “patologica” e, perciò, la que non poteva essere sollevata nel momento in cui gli imputati avevano optato per il rito a forma contratta;
rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato laddove la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è invece assolutamente corretta avendo questa Corte costantemente ribadito che la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche dall’omessa e/o inattendibile spiegazione RAGIONE_SOCIALE provenienza RAGIONE_SOCIALE cosa delittuosa e, comunque, da qualsiasi elemento – anche indiretto – in grado di rivelare la volontà di occultamento dell’agente; ciò n costituisce deroga ai principi in tema di onere RAGIONE_SOCIALE prova e neppure un vulnus alle garanzie difensive dell’imputato, in quanto è proprio struttura RAGIONE_SOCIALE fattispecie incriminatrice che ric – ai fini dell’indagine sulla provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE res il necessario accertamento sulle modalità acquisitive RAGIONE_SOCIALE stessa (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 2, Sent. n. 20193 del 19/04/2017, Dep. 27/04/2017, Rv. 270120 – 01 e Sez. Unite n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000),
al versamento in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente