Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 236 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALTAGIRONE il 06/07/1992
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico articolato motivo di cui si compone il ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente e in relazi alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede;
rilevato che, quanto alla prima doglianza, il ricorrente, tra l’altro proponendo doglianze riproduttive di quelle già presentate in appello e adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito, pur avendo formalmente lamentato un vizio riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha finito per censurare la decisione in quanto a suo avviso errata ovvero fondata su una non condivisa valutazione del materiale probatorio, prospettando così una diversa lettura delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (in particolare delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME);
ritenuto che, invece, la Corte d’appello ha motivato in termini lineari circa la incapacità dell’odierno ricorrente di giustificare la provenienza del mezzo di cui è stato trovato in possesso e che era risultato di pacifica provenienza delittuosa conformandosi, così, all’assolutamente consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incrinninatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, COGNOME; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, COGNOME; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, RG. in proc. COGNOME; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, COGNOME; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, COGNOME; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, COGNOME; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella);
ritenuto che, anche sotto il secondo profilo la Corte territoriale (cfr., pagg. 46 della impugnata sentenza) con motivazione esente dai vizi e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha esplicitato congruamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento in ordine alla mancanza dei presupposti per l’applicazione
dell’ipotesi attenuata del reato de quo (in particolare, sul punto, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto non ravvisabile la particolare tenuità della ricettazione realizzata dal ricorrente a fronte del valore del bene ricettato, conformemente a quanto più volte affermato da questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.