Prova Ricettazione: la Cassazione sulla Provenienza Delittuosa dei Beni
La prova della ricettazione e, in particolare, la dimostrazione dell’origine illecita dei beni, rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 38776/2025, torna sul punto, chiarendo quali elementi il giudice può utilizzare per ritenere provato il reato, anche in assenza di una identificazione precisa del delitto-presupposto. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione. A seguito di un arresto per furto, una perquisizione domiciliare aveva portato al rinvenimento di una notevole quantità di monili e preziosi. L’imputato, risultato disoccupato, non era stato in grado di fornire una giustificazione plausibile e credibile circa la provenienza di tali beni. La Corte di Appello aveva confermato la condanna di primo grado, ritenendo che l’origine delittuosa dei beni potesse essere logicamente desunta da un quadro indiziario solido.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito. Secondo la difesa, la condanna si basava unicamente sulla mancata giustificazione del possesso, un elemento ritenuto insufficiente per affermare con certezza che i beni provenissero da un delitto. Si sosteneva, in sostanza, che la provenienza delittuosa dovesse essere provata in modo più specifico e non solo presunta.
L’Analisi della Corte e la Prova della Ricettazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo meramente reiterativo di argomentazioni già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in materia di prova della ricettazione. La Corte ha chiarito che il presupposto del delitto di ricettazione, ovvero l’esistenza di un precedente reato da cui provengono i beni, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo dettaglio fattuale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda sul principio secondo cui l’origine illecita può essere desunta in via indiretta, attraverso un ragionamento logico basato su una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Nel caso specifico, i giudici hanno valorizzato:
1. Il collegamento storico e logico: L’ininterrotta linea investigativa che legava l’arresto dell’imputato per furto alla successiva perquisizione domiciliare con rinvenimento dei beni.
2. La natura e quantità dei beni: Il possesso di un’ingente quantità di monili e preziosi è stato considerato anomalo e inusuale per una persona disoccupata.
3. L’assenza di giustificazioni plausibili: L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione credibile che potesse giustificare la legittima provenienza dei beni.
La Corte ha sottolineato che, in presenza di tali circostanze, l’onere di fornire una spiegazione attendibile si sposta sull’imputato. La sua incapacità di farlo diventa un ulteriore elemento a carico che, unito agli altri indizi, consente al giudice di raggiungere una conclusione logicamente fondata sull’origine delittuosa dei beni.
Le Conclusioni
Con questa sentenza, la Cassazione conferma che la prova dell’origine delittuosa dei beni nel reato di ricettazione può avere natura logico-indiziaria. Non è indispensabile individuare e provare lo specifico furto o la rapina da cui i beni provengono. È sufficiente che il giudice, sulla base di un complesso di indizi solidi e convergenti (come la personalità dell’imputato, le sue condizioni economiche, la natura dei beni e la mancanza di giustificazioni), possa ragionevolmente concludere che tali beni non possano che provenire da un’attività criminale. La decisione ribadisce quindi un approccio pragmatico che mira a colpire la circolazione di beni di provenienza illecita, anche quando il reato-presupposto rimane ignoto.
Per condannare per ricettazione, è sempre necessario provare con certezza da quale specifico reato provengono i beni?
No, secondo la sentenza non è necessario accertare il reato-presupposto in ogni suo estremo fattuale. L’origine delittuosa dei beni può essere desunta logicamente da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti.
Cosa può usare il giudice come indizio per la prova della ricettazione?
Il giudice può basarsi su vari elementi, tra cui l’assenza di giustificazioni specifiche e plausibili da parte dell’imputato, la quantità e la natura dei beni (specialmente se inusuali per le condizioni dell’imputato, come un disoccupato), e il collegamento logico con altri fatti criminali, come un precedente arresto per furto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva motivi meramente reiterativi di questioni già esaminate e respinte con congrua motivazione dalla Corte di appello, senza confrontarsi compiutamente con le ragioni della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38776 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 24546/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte di appello di Ancona udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta la carenza di motivazione con riferimento a specifiche questioni dedotte nell’atto di gravame.
2.2. La provenienza delittuosa dei beni avrebbe dovuto essere provata quantomeno nella sua tipologia, laddove i giudici di primo grado si sono limitati a richiamare la mancata giustificazione del possesso.
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi meramente reiterativi di questioni già disattese dalla Corte di appello con congrua motivazione, con cui l’imputato evita di misurarsi compiutamente.
3.2. Come ben illustrato nella sentenza impugnata (ove si richiama, nel merito, il collegamento storico e logico tra l’arresto di COGNOME per furto e la successiva perquisizione domiciliare, ricavando da questa ininterrotta linea investigativa conclusioni non irragionevoli sulla provenienza delle res sequestrate da criminalità predatoria), il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poichØ l’origine delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi – in assenza di specifiche e plausibili giustificazioni da parte dell’imputato e tenuto conto della quantità di monili e preziosi, inusuale per un disoccupato – dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334-01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, COGNOME, Rv. 256108-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 COGNOME, Rv. 251028-01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME