Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazion in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla sussist dell’elemento soggettivo del reato, nonché l’eccessività del trattame sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre a essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati;
che, invero, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la p dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione de provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, senza che ci costituisca una deroga ai principi in tema di onere della prova, né un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incrimin che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza ille della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisiv rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittal che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, riman disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010 Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 02; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 e in motivazione; Sez, 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243), le ragioni del lor convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.