Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29677 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha corfermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di detenzione e spendita di banconote false di cui all’art 455 c.p., mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riconosciuto all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. provvedendo ccnseguentemente alla rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando tre motivi. Con il primo eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio d’appello in quanto mancante dell’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dal combiNOME disposto degli artt. 601 e 429 lett. ci-bis) c.p.p. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale nel rigettare l’analoga eccezione sollevata nel giudizio d’appello, tale avviso non avrebbe finalità meramente informative e la sua omissione, pur in assenza della specifica previsione di una sanzione processuale, determinerebbe una lesione del diritto di difesa dell’imputato integrante la nullità AVV_NOTAIO di cui all’ 178 lett. c) c.p.p., analogamente a quanto stabilito dal giudice delle leggi con riferimento all’analoga problematica insorta con riguardo all’accesso all’istituto della messa alla prova. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato, in quanto fondata esclusivamente sul riconoscimento fotografico effettuato dal teste COGNOME nel corso delle indagini preliminari e non in sede dibattimentale, dove quest’ultimo non è mai comparso. Non di meno la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi valutazione della credibilità e della attendibilità del teste. Infine rileva la possibilità di riqualificare nel meno grave reato previsto dall’art. 457 c.p., rinviando in proposito alle argomentazioni sviluppate nella memoria depositata nel giudizio d’appello. Analoghi vizi vengono dedotti anche con il terzo motivo di ricorso in merito al denegato riconoscimento della grossolanità del falso imputato allo COGNOME, invece agevolmente riscontrabile proprio nelle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, ossia il soggetto ch aveva ricevuto dall’imputato la banconota incriminata e che immediatamente si era accorto al tatto della sua falsità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.g.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Pregiudiziale è l’esame del secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento ha carattere assorbente del primo motivo, fermo restando che nel caso di specie il decreto di citazione per il giudizio d’appello è stato emesso il 10 ottobre 2023 e pertanto non è in dubbio che per la definizione del suo contenuto doveva guardarsi al terzo comma dell’art. 601 c.p.p. così come modificato dall’art. 34 comma 1 lett. g) n. 3) d.lgs. n. 15 del 2022, il quale ha imposto che nel suddetto decreto debba essere dato all’imputato, tra l’altro, l’avviso di cui all’art. 429 comma 1 lett. d-bis) c.p.p. circa la faco accedere ai programmi di giustizia riparativa. Infatti, ai sensi dell’art. 92 del medesimo d.lgs. n. 150 al comma 2-bis, introdotto dall’art. 5-novies I. n. 199 del 2022, la menzionata modifica si applica ai procedimenti penali pendenti decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, fissata dall’art. 6 della stessa I. n. 199 al dicembre 2022.
Ciò detto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, diversamente da quella di primo grado, ha ancorato la prova della responsabilità dell’imputato per lo spaccio della banconota falsa e della non grossolanità della sua falsificazione soprattutto alle dichiarazioni del teste COGNOME, ossia di colui che la ricevette in pagamento del rifornimento di benzina, ed in particolare al riconoscimento fotografico effettuato dal medesimo nel corso delle indagini preliminari. Dagli atti non risulta, però, che il suddetto teste sia mai stato sentito nel corso del dibattimento, risultando soltanto la sua presenza ad una delle udienze del giudizio di primo grado, al termine della quale, insieme ad altri testimoni citati, venne liberato senza che si procedesse nell’occasione (né successivamente alla sua audizione). E’ dunque evidente che la Corte territoriale ha fatto riferimento alle dichiarazioni predibattimentali dello COGNOME ed al menzioNOME riconoscimento fotografico, la cui formale acquisizione agli atti del processo non risulta da alcuno dei verbali del giudizio di primo grado trasmessi, nei quali nemmeno risulta che sul punto sia mai stato instaurato il necessario contraddittorio con la difesa ovvero che questa abbia comunque prestato il consenso all’acquisizione dei menzionati atti probatori. Né rileva, come eccepito dal AVV_NOTAIO Generale, che la circostanza non sia stata devoluta dal ricorrente con i motivi d’appello, posto che, come accenNOME, il compendio dichiarativo di cui si tratta non era stato menzioNOME nella sentenza di primo grado ed è stato invece evocato per la prima volta dal giudice dell’appello.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 28/6/2024