Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Macerata il DATA_NASCITA
COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 10/07/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dottAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per RAGIONE_SOCIALE e per la società RAGIONE_SOCIALE;
udito l’AVV_NOTAIO, quale sostituto dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE sostituto dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE per il reato di corruzione di cui all’art. 318 cod. pen. contestato al capo a), in quanto esti per prescrizione (i fatti sono precedenti alla entrata in vigore della legge 6 settemb 1990, n. 190).
La Corte ha confermato le statuizioni civili.
L’assunto accusatorio è che COGNOME NOME – dirigente del servizio RAGIONE_SOCIALE e Ambiente, posizione funzionale rete elettrica RAGIONE_SOCIALE, autorizzazio energetiche, gas e idrocarburi – e, dunque, quale pubblico ufficiale, COGNOME asservito la propria funzione in relazione alle procedure relative alla istruzione e al rilascio d autorizzativi nell’ambito della propria competenza ad alcuni privati, tra cui gli odi ricorrenti, interessati alla gestione degli impianti di energia alternativa.
A fronte dell’asservimento della funzione, COGNOME COGNOME ricevuto alcune utilità; in particolare:
–RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME consegnato a COGNOME un orologio dal valore di 9000 euro;
COGNOME COGNOME assicurato in vario modo, attraverso commesse di lavori da parte di società a lui riconducibili, profitti alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui lo stesso COGNOME sarebbe stato, direttamente o indirettamente, socio.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del patto corruttivo, fatta erroneamente discendere dal rinvenimento nel computer di COGNOME di una bozza – in formato elettronico, non stampata e non sottoscritta- di un patto fiduciario di intestazione di quote della società RAGIONE_SOCIALE.
Detto accordo sarebbe stato concluso il 20.11.2008, in occasione della costituzione della società in questione, di cui sarebbe stato socio anche COGNOME per un dato periodo.
La tesi accusatoria, recepita dai Giudici di merito, è che la società sarebbe stata uno strumento per consentire a COGNOME di partecipare ai dividendi della società e quindi di ottenere utilità in ragione del patto corruttivo.
Assume invece il ricorrente che la società non sarebbe stata il veicolo corruttivo attesa la presenza di altri soci in posizione dominante (NOME COGNOME e NOME COGNOME) sin dalla sua costituzione e la successiva cessione di quote societarie ad altri due soggetti “lontanissimi dalla vicenda ipotizzata”; dunque, sarebbe irrilevante “l’attestazione di quote” rinvenuta nel file del computer di COGNOME, non essendosi mai quel file materializzato in una scrittura privata sottoscritta.
COGNOME non sarebbe stato nemmeno a conoscenza di detto file e non vi sarebbero comunicazioni tra COGNOME e gli altri soggetti interessati alla vicenda che possano mettere in discussione la qualità effettiva di soci di detti soggetti.
Il file, datato 17.9.2009, farebbe riferimento ad una cessione tra COGNOME e COGNOME di pari data, in realtà mai avvenuta: sarebbe rimasto inoltre del tutto i potenza l’impegno alla retrocessione di quote.
Dunque, si afferma, una elocubrazione dell’autore del documento.
Sul punto la sentenza sarebbe viziata.
Sarebbe viziata anche l’affermazione della Corte secondo cui la fittizietà della cessione di quote sarebbe comprovata dal fatto che il trasferimento delle quote sarebbe avvenuto secondo il loro valore nominale in un momento in cui invece la società conseguiva ampi ricavi.
La Corte non si sarebbe confrontata con gli articolati motivi di appello con cui invec era stato segnalato come l’attivo dello stato patrimoniale non potesse costituire un valore assoluto per ritenere irragionevole la cessione delle quote al loro valor nominale, dovendosi tale dato raffrontare con altri, quali lo stato passivo.
In atti vi sarebbe la prova che, raffrontando detti dati, la società fosse in perdit momento della cessione delle quote, considerato che anche negli anni pregressi nessuna distribuzione di utili era stata compiuta
Non diversamente, la sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui, rigettando il motivo di appello, la Corte ha ritenuto provato che il socio COGNOME (cioè uno dei due soci di maggioranza) si fosse sempre disinteressato all’amministrazione della compagine in ragione della fiducia riposta negli stessi COGNOME, COGNOME e in un ulteriore socio.
Si tratterebbe di una motivazione meramente riproduttiva di quella di primo grado, che non COGNOME considerato il motivo di impugnazione con cui erano stati evidenziati gli elementi di prova in senso contrario: si fa riferimento: a) alla deposizione de stesso COGNOME; b) alla presenza di atti di riconoscimento di debito di COGNOME nei riguardi di COGNOME che, tuttavia, secondo la difesa, non COGNOMEro senso se il primo fosse stato davvero un prestanome; c) al fatto che COGNOME, insieme ad altro socio, si fosse adoperato per fare entrare nella società altri due soci.
Si fa ancora riferimento, da una parte, all’assunto della sentenza secondo cui la società sarebbe stata gestita da COGNOME, ritenuto provato senza considerare i plurimi elementi di prova di segno contrario e, dall’altra, all’affermazione secondo cui COGNOME,
anche dopo la cessione delle sue quote, fosse un socio occulto come comprovato dal fatto che avesse prestato garanzie alla società o accordasse a questa mutui infruttiferi; non si sarebbe tuttavia tenuto conto che le fideiussioni furono prestate da tutti i s fondatori e trovavano la loro ragione giustificativa nei rapporti tra la società e le banc
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova della promessa di dazione o dazione di utilità in favore del pubblic funzionario.
Non vi sarebbe in atti nessun elemento comprovante l’esistenza di dividendi o di movimenti di denaro in favore di COGNOME riconducibili a lavori e ad attività di NOME ovvero a COGNOME (deposizione maresciallo COGNOMECOGNOME; né si sarebbe tenuto conto della diversa soggettività giuridica della società rispetto alla quale COGNOME sarebbe stat solo socio – occulto al 16% del capitale-, avendo gli stessi Giudici escluso che il pri avesse gestito la società
Le somme ricevute da RAGIONE_SOCIALEt non potevano ritenersi conseguite da COGNOME.
La Corte di appello COGNOME erroneamente affermato che l’assenza di prova del passaggio di denaro non consentirebbe di affermare che questo non sia avvenuto; si tratterebbe di una non consentita inversione della prova
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Il tema attiene alla risposta- ritenuta inadeguata – fornita dalla Corte al decim undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo di appello; si tratta di motivi che attengono: a) ai rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e una data società riconducibile a COGNOME tramite la quale sarebbe stato veicolato il vantaggio a RAGIONE_SOCIALE; b) al contenuto di alcune mail scambiate tra COGNOME e lo stesso COGNOME che COGNOMEro dimostrato, secondo la prospettazione accusatoria, l’ingerenza del privato nella definizione della normativa d settore.
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE; sono stati articolati undici motivi.
3.1.Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale e di assunzione di una prova decisiva a discarico avanzata con i motivi nuovi di appello inviati via posta elettronica certificata il 30.8.2022 .
Si tratta di prove documentali – relative agli atti di paralleli contenziosi c amministrativi – la cui valenza era stata spiegata nei motivi con riguardo alla prov dell’accordo corruttivo e alla inesistenza di un vantaggio in favore della società RAGIONE_SOCIALE, cioè una delle società riconducibili al ricorrente.
Sulla istanza la Corte non COGNOME né fornito risposte- nemmeno in sentenza- e neppure COGNOME tenuto conto dei documenti.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale.
Il tema attiene al rapporto tra la originaria imputazione di cui al capo A) c riguardava un articolato fatto di corruzione propria compiuto in concorso ed avente ad oggetto la redazione di leggi “comprate” – che evitassero l’assoggettamento degli edificandi impianti alla procedura di Valutazione di impatto ambientale – con conseguenti successive autorizzazioni uniche illecite del 20 aprile 2012 e del 24 febbraio 2009, e quella oggetto di contestazione all’udienza del 26 aprile 2018 in cui il fatto sareb stato mutato ed articolato in una ipotesi di corruzione impropria in cui l’oggetto del pat sarebbe stato la fornitura di consulenze e informazioni da parte del pubblico ufficiale i vista della predisposizione dei citati testi normativi e delle susseguenti atti amministrative, entrambe reputate lecite.
La tesi difensiva è che si sarebbe trattato non di una mera modifica ma della negazione della originaria imputazione con la sostituzione ad essa di una nuova, in rapporto di eterogeneità antitetica con la precedente, essendo mutate le condotte, le finalità, l’oggetto del patto e i tempi del fatto.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio processuale; il tema attiene alla diversità del fatto ritenuto rispetto a quello ogge della modifica della imputazione compiuta il 26.4.2018 e alla mancata corretta valutazione da parte della Corte del motivo di appello.
Secondo la Corte di appello, l’imputato sarebbe stato condannato per una parte della imputazione modificata; assume invece il ricorrente di essere stato condannato, nell’ambito della originaria complessiva condotta descrittiva nella imputazione, solo per un fatto in concorso non più con altri ma solo con il corrotto, che sarebbe stat ricompensato, per il rilascio dell’autorizzazione unica ricevuta dalla società RAGIONE_SOCIALE, con un orologio consegnato in occasione del Natale del 2012.
Si evidenzia come il fatto ritenuto e la violazione del principio di correlazio inciderebbe sul tempus commissi delicti: il reato sarebbe stato contestato facendo riferimento all’aprile 2012, cioè alla data di emanazione dell’autorizzazione unica ma facendo riferimento al Natale del 2012- cioè alla data in cui l’orologio fu consegnato- l commissione del fatto sarebbe successiva alla modifica apportata all’art. 318 cod. pen., con la legge n. 190 del 2012.
3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Nell’imputazione modificata, l’atto d’ufficio sarebbe costituito dalle autorizzazi uniche rilasciate il 24.2.2009 e il 20.4.2012; secondo la Corte, tuttavia, la dazio dell’orologio sarebbe avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 e ciò comporterebbe l’applicazione del novum normativo e della nuova fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.
Secondo l’imputato, prima della entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, l’art 321 cod. pen., con il richiamo al solo comma 1 dell’art. 318 cod. pen. allora vigente non consentiva di estendere la punibilità anche al corruttore nel caso, come quello in
esame, di corruzione impropria susseguente, che, invece, era disciplinato dal comma 2 dell’art. 318 cod. pen.
La Corte COGNOME in modo errato, da una parte, ricondotto i fatti alla nuova fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, e, dall’altra, ritenuto consumato il reato d l’entrata in vigore della legge 190 del 2012, con conseguente punibilità anche per il corruttore, ai sensi degli artt. 321 e del novellato art. 318 cod. pen..
Assume il ricorrente che in tal modo la nuova sfavorevole norma sarebbe applicata retroattivamente, atteso che tutte la altre attività – diverse dalla dazione – fu compiute prima del novum legislativo, quando cioè non era prevista né la corruzione per l’esercizio della funzione e nemmeno era configurabile la punibilità per il corrutto nel caso di corruzione impropria susseguente, che, ne caso di specie, sarebbe al più sarebbe configurabile.
3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova dell’accordo corruttivo.
La Corte non COGNOME fornito risposte agli articolati motivi di appello sul punt limitandosi ad affermare che la mancanza di prova dell’accordo illecito deriverebbe dal fatto che l’attività amministrativa fosse lecita.
3.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, alla natura del donativo dell’orologi e al requisito della sproporzione tra il valore di esso e il vantaggio conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte COGNOME affermato che l’utilità della società sarebbe consistita in migliaia euro e quindi sarebbe stata proporzionale al valore dell’orologio.
Assume invece l’imputato che, a fronte di un profitto per il corruttore quantifica dalla stessa Pubblica Accusa in alcuni milioni di euro, il valore dell’orologio sarebbe sta di qualche migliaia di euro e dunque del tutto sproporzionato.
Una errata valutazione da parte della Corte e una errata applicazione della legge
3.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione; la Corte COGNOME omesso di esaminare il quarto motivo di appello relativo alla mancata prova del dolo.
3.8. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna al risarcimento pronunziata in favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nonostante la mancata modifica delle conclusioni delle parti civili i precedenza assunte rispetto alla contestazione di un fatto “diverso” e la condanna dell’imputato per fatti non dedotti nelle costituzioni di parte civile.
3.9. Con il nono motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato la condanna risarcitoria pur in assenza di un danno risarcibile rispetto alla imputazione modificata e stante la condanna dell’imputato in concorso con altri per un fatto di reato in ordine al quale il ricorrente non era stato condannato.
3.10. Con il decimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte rigettato il motivo con cui si chiedeva, da una parte, in ragione del bonifica cosmetica della iniziale ampia ipotesi accusatoria, la compensazione delle spese con le parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altra, la condanna alle spese per le parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non essendo stata la domanda risarcitoria accolta.
3.11.Con l’undicesimo motivo si lamenta la mancata condanna alle spese delle parti civili appellanti.
Ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, condannata ai sensi del d. Igs. 8 giugno 2011, n. 231 per l’illec di cui all’art. 25, comma 2, d. Igs. cit. in relazione al reato di cui agli artt. 318- 3 pen., commesso dal suo legale rappresentante
Sono stati articolati due motivi.
4.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.
Il tema attiene alla prova dell’interesse o del vantaggio per l’ente del rea presupposto commesso dal soggetto con qualifica apicale.
Si sostiene che la consegna dell’orologio sarebbe avvenuta dopo il rilascio dell’autorizzazione e non vi sarebbe prova che l’accordo avesse ad oggetto tale atto.
Sul punto la motivazione sarebbe viziata essendosi la Corte limitata ad affermare che “la condotta stessa è relativa ad autorizzazione conseguita dall’ente stesso e dunque non può non essere ritenuta quale espressione dell’interesse dell’ente stesso” (così il ricorso che fa riferimento alla motivazione della sentenza).
La condanna sarebbe avvenuta per la generica messa a disposizione del pubblico ufficiale e la decisione di corrispondere l’orologio sarebbe stata assunta autonomamente da COGNOME all’insaputa dei restanti componenti dell’ente, e dunque non nell’interesse dell’ente, ma come gesto di ringraziamento per la cortesia di COGNOME durante il travagliato procedimento.
L’utilità, cioè, sarebbe non collegata al compimento dell’atto.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte respinto il motivo relativo al mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle attenuanti di cui all’art. 12 d.lgs. cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che all’esito del giudizio, il proscioglimento n merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto al dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.
In particolare, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittim a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
Le Sezioni unite hanno tuttavia affrontato il tema della interferenza della discipli contemplata nell’art. 578 cod. proc. pen. rispetto a quella prevista dall’art. 129 co proc. pen. e spiegato come la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen. debba coordinarsi con la presenza della parte civile nel processo e con la esistenza di una pronuncia di una condanna in primo grado; in tali casi, il giudice dell’appello, pur prendendo atto della causa estintiva del reato verificatasi nel corso d giudizio di impugnazione, è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. sull’azione civile.
Ne consegue, argomentano le Sezioni unite, che il giudice d’appello deve compiere “una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu °cui/ …e non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello…non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel cas di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata d processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all’art. 129 comma 2, cod. proc. pen.), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l’applicazione della regola probatoria di cui al secondo comma dell’art. 530 del codice di rito” (Così, Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
2.2. Dunque, attesa la presenza di parti civili, il proscioglimento nel merito doveroso in tutti i casi, ancorchè il reato sia estinto per prescrizione, esista un dub sulla responsabilità dell’imputato.
In tale quadro di riferimento, deve dunque essere verificato se la Corte di appello abbia fatto un corretta applicazione dei principi indicati anche ai fini penali.
3. Quanto alla posizione di NOME COGNOME, la Corte di appello, rispetto ai motivi d impugnazione, COGNOME dovuto verificare se fosse stata raggiunta la prova del patto corruttivo per cui si procede, e cioè, come detto, che COGNOME NOME – quale pubblico ufficiale, avesse asservito la propria funzione a COGNOME e che questi, in cambio, avesse assicurato in vario modo, attraverso commesse di lavori da parte di società a lui riconducibili, profitti alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui lo stesso COGNOME sarebbe socio.
Ciò che dunque COGNOME dovuto essere provato è la prova del patto corruttivo che, nella specie, involgeva anche la prova del modo con cui la utilità sarebbe stata corrisposta al pubblico ufficiale infedele, cioè la prova che la società RAGIONE_SOCIALEt fosse u veicolo attraverso cui remunerare COGNOME.
Il reato di corruzione, nelle sue varie forme, integra un reato a forma liber plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul “pactum sceleris” tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).
Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in recip saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto.
Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell’illecito avviene alternativamente con l’accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell’utilità.
Ciò che deve essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all’esercizio della sua funzion compimento di un atto, se quell’atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.
In particolare, deve essere accertato il nesso tra l’utilità e l’atto da compier l’asservimento della funzione da parte del pubblico ufficiale, e che ciò sia stata la caus della prestazione e dell’accettazione da parte del pubblico ufficiale della utilità.
In linea con il dettato dell’art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non s la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all’incaricato di pubblico servi bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all’impegno di prendere in carico l’interesse del corruttore, ovvero al futuro comportamento contrario ai doveri di uffici o, ancora, alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica.
La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quin ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all’art. 192, comma 2, cod
proc. pen., secondo cui «l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».
Queste conclusioni sono tanto più evidenti quando la dazione dell’utilità sia asseritamente corrisposta, come nel caso di specie, attraverso un soggetto terzo.
Nel caso di specie la Corte di appello di Ancona non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
La Corte, dopo aver ricostruito il processo e i motivi di mpugnazione nelle prima 98 pagine della sentenza ha trattato la posizione dell’imputato COGNOME da pag. 107 a pag. 111.
Nell’ambito di una stringata motivazione la Corte di appello ha ritenuto che: a) l prova del patto corruttivo deriverebbe dal rinvenimento nel computer di COGNOME del file relativo alla cessione di quota, non essendo tale dato spiegabile altrimenti; b riferimento al valore nominale delle quote ai fini della ipotizzata cessione assumerebbe rilievo al fine della prova della “fittizietà” del trasferimento; c) il socio COGNOME sarebbe sempre disinteressato alla amministrazione della società; d) il mancato rinvenimento di tracce di passaggi di denaro tra la società e COGNOME non potrebbe escludere che ciò sia accaduto; e) sarebbe invece rilevante la presenza di fideiussioni prestate anche da soggetti ritenuti prestanomi.
Si tratta di un ragionamento gravemente viziato che rivela una errata applicazione della legge penale, atteso che nel reato di corruzione entrambe le condotte del patto devono essere provate.
Nel caso di specie, la prova del patto non può essere costituita dal mero rinvenimento di quel file nel computer del pubblico ufficiale, perché, pur volendo riconoscere a dett elemento una valenza indiziante, esso ha una portata dimostrativa assai circoscritta e limitata, in quanto: a) unilateralmente soggettiva; b) del tutto priva di riscontro; c) solo non confortata da elementi probatori che riconducano quell’indizio all’altra part contraente del patto corruttivo, ma smentita da molteplici elementi di prova che inducono a ritenere che attraverso quella società non fu veicolato alcunchè a COGNOME.
Né è stato spiegato come e in quali circostanze quel patto fu concluso, quali util furono corrisposti al Pubblico ufficiale, come COGNOME COGNOME potuto garantire ciò, cosa in concreto accadde.
Una motivazione sbrigativa e viziata
Ne deriva che, non sussistendo la prova certa della responsabilità, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
A non diverse conclusioni si deve pervenire anche per quel che concerne la posizione di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Pur volendo prescindere dal tema della violazione del principio di correlazione tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto, secondo la Corte di appell l’imputato COGNOME donato un orologio a COGNOME per “ringraziarlo per avere esercitato i suoi poteri ed avere rilasciato l’autorizzazione e COGNOME ha accettato il dono”; particolare, la Corte ha collocato temporalmente la dazione della utilità nel dicembre del 2012 a fronte di atti conformi compiuti prima della entrata in vigore della legge 190 del 2012 (così a pag. 42 della sentenza).
Sulla base di tali presupposti, la Corte di appello, rispetto ad articolati e moltep motivi relativi al giudizio di responsabilità, alla prova dell’esistenza, e alla struttu patto corruttivo, si è limitata ad affermare che, nella specie, sarebbe configurabile reato di corruzione per l’esercizio della funzione, di cui al novellato art. 318 cod. pe e che il reato si sarebbe perfezionato dopo l’entrata in vigore della legge 190 del novembre 2012 – essendo avvenuta la dazione successivamente a detta data – con conseguente punibilità del corruttore, ai sensi dell’art. 321 cod. pen.
5.2. Si tratta anche in questo caso di un ragionamento viziato e di una errata applicazione della legge penale.
La Corte non ha affatto spiegato: a) quando il patto corruttivo si sarebbe perfezionato; b) se, nella specie, sia ravvisabile una corruzione impropria per un atto dell’ufficio o, come parrebbe, una corruzione per l’esercizio della funzione; c) se si configurabile una corruzione antecedente o susseguente.
Dopo la massiva operazione di ortopedia giuridica della imputazione, non è stato chiarito se si sia ritenuto perfezionato il patto corruttivo, al di là della dazione, d – piuttosto – prima della entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, quando cioè l fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. faceva riferimento non alla corruzione p l’esercizio della funzione ma solo alla corruzione impropria e la punibilità del corrutt era esclusa nel caso di corruzione impropria susseguente, in ragione del richiamo dell’art. 321 cod. pen. al solo primo comma dell’art. 318 cod. pen. allora vigente.
La Corte, così come correttamente rilevato dal ricorrente, senza qualificare giuridicamente il fatto, si è limitata, da una parte, a ritenere applicabile la nu fattispecie della corruzione per l’esercizio della funzione sul presupposto che la dazione sia stata compiuta dopo l’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 , e, sulla base d tale presupposto, ha ritenuto applicabile, quanto al corruttore, l’art. 321 in relazione novellato art. 318 cod. pen.
Un’applicazione del novum legislativo che sarebbe tuttavia consentita solo in presenza della prova certa che l’accordo corruttivo fu concluso dopo l’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, atteso che, ove così non fosse, il privato corruttore, momento del perfezionamento del reato, non poteva essere punito ai sensi dell’art. 321 cod. pen. in caso di corruzione impropria susseguente.
Su tali decisive tematiche la sentenza è silente.
Ne consegue che anche in relazione alla posizione di RAGIONE_SOCIALE la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
All’insussistenza GLYPH dei reati consegue la revoca delle statuizioni civili e l’annullamento senza rinvio della sentenza anche in relazione alla responsabilità della società ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e per l’effetto revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.