Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INGLESI NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 5069/23 della Corte di appello di Torino del 7 settembre 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentita la requisitoria del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, del foro di Verbania, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza pronunziata in data 7 settembre 2023, ha integralmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 25 marzo 2021 il Tribunale di Verbania aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 per avere illecitamente detenuto, a fine di spaccio, in concorso con la sorella COGNOME NOME, una quantità di sostanza stupefacente, pari a circa 400 gr, di tipo cocaina destinata allo spaccio, e lo aveva, pertanto, condannato, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euri 2.000,090 di multa.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il prevenuto, il quale ha affidato le proprie doglianze ad un solo motivo di impugnazione con il quale lo stesso ha censurato in primo luogo il fatto che la Corte territoriale abbia affermato, in termini a dire del ricorrente probatoriamente ingiustificati, che, ove non si fosse ipotizzata la corresponsabilità dell’odierno ricorrente, sarebbe stata inspiegabile la presenza a Verbania, città a dire della Corte di merito sconosciuta alla donna, della medesima tanto più detenendo NOME dello stupefacente che, stante la inesperienza della donna, nessuno le avrebbe mai affidato; da te congettura la Corte fa discendere la deduzione che l’COGNOME si sia fatto accompagnare dalla sorella e dal figlio di NOME onde sviare anche da lui l’eventuale interessamento degli organi di polizia.
Il ricorrente ritiene viziata la motivazione della sentenza anche nella parte in cui si sostiene che l’COGNOME non avesse portato con sé il telefono cellulare onde eludere eventuali suoi “tracciamenti”; il dato è erroneo in fatto, posto che il prevenuto aveva con sé il citato apparecchio, cosa che egli aveva anche intenzione di dimostrare tramite la produzione dei tabulati telefonici relativi a tale utenza; cosa che però non gli è stata consentita.
In sede di gravame il ricorrente si è doluto che il giudice di primo grado abbia erroneamente affermato che il telefono dell’COGNOME fosse stato spento dalle ore 15 e 47 alle ore 20 e 33 del giorno in cui si sono verificati i fatti per cui è processo; a fronte di tale doglianza la Corte, pur avendo a disposizione dati che avrebbero dimostrato la erroneità di quanto affermato dal Tribunale, non ha preso posizione; ha aggiunto il ricorrente che in realtà nel corso del giudizio di primo grado veniva acquisito il solo traffico telefonico transitato per la utenza in uso all’COGNOME e non anche quello intemet, sicchè la indagine istruttoria non era stata completa; né era stato possibile arricchirla
successivamente in quanto il gestore telefonico non conservava più i dati in questione.
In questo modo, però, ha aggiunto il ricvorrente, l’COGNOME è stato privato della possibilità di dimostrare che l’argomento logico utilizzato dalla Corte di appello onde dimostrare la sua responsabilità era un argomento fallace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve esser rigettato.
Infatti, premessa la indubbia impraticabilità nel corso del giudizio di gravame della istanza istruttoria volta alla acquisizione, omessa di fronte al Tribunale, della documantazione attestante il traffico internet transitato per la utenza telefonica in uso all’COGNOME in quanto i relativi dati non erano più nel disponibilità del gestore del servizio telefonico, osserva tuttavia la Cort sottoponendo in sostanza la motivazione della sentenza impugnata (nella quale si è ritenuto che siffatta omessa acquisizione istruttoria non avesse viziato la sentenza emessa in primo grado) ad una sorta di “prova di resistenza” che, quand’anche fosse dimostrato che, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale (peraltro sulla base del dato costituito da dichiarazioni degli agenti operanti), l’COGNOME, allorché si è recato a Verbani con la sorella NOME, era in possesso del suo telefono cellulare, non per questo la sentenza emessa dalla Corte subalpina evidenzierebbe dei profili di manifesta illogicità tali, pertanto, da fare ritenere decisiva la prova acquisizione dei tabulati contenenti i dati intemet riferiti alla ricordata utenza in uso all’COGNOME) omessa nel corso del giudizio di merito.
Invero, COGNOME confermato anche COGNOME nella COGNOME presente sede il COGNOME principio giurisprudenziale secondo il quale il vizio dedotto dalla parte ricorrente espressamente sviluppato con riferimento alla lettera d) dell’art. 606 cod. proc. pen., sarebbe riscontrabile solamente laddove la mancata assunzione di una prova, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, ponga in risalto la natura determinante di detta prova per un esito diverso del processo e non limitandosi questa ad incidere su aspetti secondari della motivazione contrastata (Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 maggio 2013, n. 21884, rv 255817), e dovendosi, altresì, ribadire che il contenuto di tale prova omessa deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento, il cui risultato non sia destinato ad esser
semplicemente vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro stor valutativo favorevole al ricorrente, ma costituisca di per sé elemento atto a smentire il restante scenario accusatorio innalzato verso l’imputato (cfr.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 settembre 2019, n. 37195, rv. 277035), si rileva, quanto al caso di specie, che, in linea di principio motivazione della sentenza della Corte territoriale non appare molto puntuale nel giustificare l’affermazione secondo la quale l’COGNOME, il quale ad avviso della Corte non aveva con sé il telefono cellulare da lui abitualmente utilizzato, si trovava in tale condizione proprio per non essere tracciabile ne corso della trasferta a Verbania.
La scarsa puntualità di tale ricostruzione è legata sia all’affermazione del dato storico riguardante la mancata disponibilità dell’apparecchio in questione, non essendo chiaro da cosa la Corte abbia tratto una tale informazione, apparendo questa desunta solo dalle dichiarazioni degli agenti operanti, le cui attività di indagine che avrebbero portato costoro ad escludere che l’COGNOME avesse con se il telefono cellulare non sono state, però, assolutamente descritte in sentenza, sia alla inferenza che la mancanza del telefono fosse ascrivibile, in termini di rigido determinismo logico, alla volontaria precostituzione da parte dell’imputato di una sua condizione di “clandestinità digitale”, non risultando in tale modo tracciabile la sua eventuale presenza in agro di Verbania; tale condizione sarebbe, per la Corte di Torino, sintomatica – poiché finalizzata ad eludere eventuali verifiche da parte delle forze dell’ordine – della sua corresponsabilità nella detenzione dello stupefacente.
Ma, si osserva, gli elementi ora descritti non sono stati, in realtà considerati decisivi ai fini della affermazione della sua responsabilità unitamente alla sorella, nella detenzione della sostanza stupefacente.
La motivazione della Corte subalpina, con ragionamento che, afferendo alla valutazione dimostrativa di dati di fatto operata in termini di no manifesta irragionevolezza, non è soggetto ad un ulteriore sindacato da parte di questa Corte di legittimità, fa, principalmente, leva sul dato – ovviamente essendo indiscusso che la sorella dell’COGNOME, la quale si trovava nell materiale compagnia del prevenuto, recasse con sé la sostanza stupefacente e che tale sostanza fosse destinata ad un illecito commercio – che sarebbe apparso contrario ad ogni logica ipotizzare che il trasporto della predetta sostanza fosse frutto di una autonoma iniziativa di NOME – risultata estrane (a differenza del prevenuto già gravato da precedenti penali anche specifici e
che, pertanto, sarebbe stato anche assoggettato, unitamente alla stessa sorella ove questa lo avesse portato con sé di propria iniziativa, ad un rischio di sanzione penale maggiore di quella cui anche ella si sarebbe sottoposta ove fosse stata da sola), quanto meno sotto il profilo strettamente penale, ad ambienti connessi con il traffico degli stupefacenti – o che altri, che non fosse il fratello, il quale essendo presente poteva esercitare sulla medesima un costante controllo, avesse affidato a lei, soggetto presumibilmente del tutto inesperto di traffici delittuosi, il compendio, di non modesto valore economico, costituito dalla sostanza stupefacente poi oggetto di sequestro.
Questo essendo il fulcro del ragionamento probatorio operato in sede di giudizio di merito, il fattore relativo alla materiale disponibilità del telefo cellulare da parte dell’COGNOME al momento dell’intervento degli agenti operanti acquista un valore di carattere meramente accessorio rispetto all’accertamento operato, basato su ben altre argomentazioni di tipo logico, legittimate dal principio della insindacabilità libero convincimento del giudicante nella ricostruzione storica degli eventi ove lo stesso non sia sviluppato o in termini giuridicamente viziati ovvero logicamente inaccettabili.
Per tale motivo la doglianza riguardante l’omessa acquisizione dei dati probatori volti a dimostrare la sussistenza o meno del dato contestato (cioè la materiale disponibilità dell’apparecchio telefonico da parte del prevenuto) non riveste quella decisività che solo avrebbe potuto portare a far ritenere significativa, e suscettibile di costituire il sostanzioso sostrato della doglian ora mossa in sede di ricorso per cassazione, l’omessa acquisizione della prova.
Altrettanto infondato è il restante profilo impugnatorio, posto che, nell’economia della decisione assunta dalla Corte di Torino non è tanto significativo l’accertamento della “familiarità” della COGNOME NOME con l’ambiente di Verbania, quanto il fatto che la stessa, circostanza risultant dalla sua storia personale, non avesse in passato dato a vedere di alimentare contatti con ambiati compromessi con il traffico degli stupefacenti, elemento storico che, invece, caratterizza la vita pregressa dell’odierno ricorrente.
Essendo, in conclusione risultato il ricorso infondato, esso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616′ cod. proc. pen., pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore