Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Albania DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di L’Aqui1a, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, avanzata da NOME, avente ad oggetto la sentenza dell’Il gennaio 2016 emessa dal Tribunale di Macerata, con
la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per i reati di favoreggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
Il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., ha ritenuto che non costituisse “prova nuova” la circostanza che l’imputato fosse fratello della persona aiutata a sottrarsi alle ricerche della polizia giudiziaria, tale da consentire l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen., in quanto il Tribunale conosceva il vincolo di parentela, come risulta alla «pagina 4 rigo 14» della sentenza, cosicché l’omessa applicazione della citata norma doveva essere fatta valere con l’impugnazione della sentenza.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo con cui ritiene sussistente il vizio di motivazione in quanto la Corte di appello aveva escluso come “prova nuova” le dirimenti dichiarazioni di genitori, fratelli e sorelle del condannato in ordine all’essere fratello di NOME, circostanza conosciuta dal Tribunale di Macerata, ma non acquisita come dato e, comunque, non valutata. Ciò vale alla luce della sentenza della Corte di cassazione numero 12195 del 14 dicembre 2022 e della stessa ratio cui risponde il processo di revisione ovverosia perseguire il superiore interesse pubblico della riparazione degli errori giudiziari nei termini indicati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 624 del 2002.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in sede di revisione di un giudicato, l’omessa valorizzazione di profili del fatto noti al giudice della fase cognitiva, e da questi trascurati o non valutati per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio, nonostante la loro potenziale incidenza sul deliberato di condanna, può essere rimediata solo con gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Rv. 267531). L’istituto in esame, infatti, è concepito per i casi in cui emergano ex novo situazioni incompatibili con quelle ritenute in sentenza e non anche, come richiesto dal ricorrente, a correggere gli errori di diritto commessi dai giudici da rilevare nella fase cognitiva del giudizio per presidiare l’efficienza della giurisdizione e garantire che i rapporti giuridici rimangano stabili (con specifico riferimento alla prova nuova costituita da una causa di non punibilità: Sez. 6, n. 38367 del 27/05/2014, COGNOME).
Come si è rilevato in questo ultimo citato arresto, ai fini dell’ammissibilità della istanza di revisione, a norma dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., per prove nuove devono intendersi non solo quelle prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche “quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario” (Sez. n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220443) e la prova “non valutata neppure implicitamente” deve essere tale, appunto, da dimostrare in potenza una situazione di fatto incompatibile con il deliberato di condanna. Occorre, inoltre, che tale situazione non fosse conosciuta e fosse conoscibile proprio attraverso la prova trascurata, altrimenti l’elemento di novità, testualmente richiesto dalla legge, diverrebbe del tutto evanescente. Ciò comporta che la mancata valorizzazione di profili del fatto noti al giudice della fase cognitiva, e da questi trascurati nonostante la loro potenziale incidenza sul deliberato di condanna, non può essere rimediata attraverso la revisione. In casi del genere non si scopre un fatto nuovo, ma si constata che il giudice ha valutato la fattispecie concreta in assenza di una corretta ricostruzione del quadro normativo pertinente. Un errore di diritto, dunque.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si è attenuta a tali coordinate ermeneutiche e, con argomenti coerenti e puntuali, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai parenti del condannato fossero tutt’altro che nuove e decisive ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen. per il delitto di favoreggiamento, atteso che la circostanza che l’imputato e la persona aiutata a sottrarsi alle ricerche fossero fratelli era una questione di fatto che emergeva dalla stessa sentenza citata, con la conseguenza che la sua mancata valorizzazione doveva essere fatta valere con l’impugnazione della sentenza.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 marzo 2024.