Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Beni Amir Est (Marocco) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 della Corte di appello di Venezia
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 ottobre 2023 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione formulata da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo e divenuta irrevocabile, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 3 cod. pen., commesso in Lurano il 7 dicembre 2016.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME COGNOME, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere la Corte di appello considerato che il ricorrente, all’epoca dei fatti detenuto agli arresti domiciliari, il giorno del controllo, sfoc nella denuncia per evasione, non era più sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto sostituita proprio il 7 dicembre 2016 dal giudice per le indagini preliminari di Bergamo con il divieto di dimora in Bergamo e provincia. Il ricorrente ha aggiunto, che essendo venuto meno il titolo su cui si fondava la restrizione cautelare, il reato di evasione sarebbe destituito di fondamento e il giudice della condanna non avrebbe svolto alcun accertamento in proposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il ricorrente, la prova nuova sarebbe costituita dall’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bergamo il 7 dicembre 2016, depositata in pari data, con cui gli arresti domiciliari erano stati sostituiti altra misura non detentiva. Essa, in quanto ignorata dalla pubblica accusa e non valutata dal giudice della condanna, sarebbe idonea ex art. 630, lettera c), cod. proc. pen. a dimostrare la necessità di proscioglimento a norma dell’art. 631 cod. proc. pen.
La Corte di appello ha osservato che l’ordinanza cautelare del 7 dicembre 2016 era già nota al Tribunale che ha condannato l’imputato per evasione. Le circostanze, allegate all’istanza di revisione, non costituivano, quindi, sopravvenienza ignota al giudice della condanna. In sede dibattimentale, peraltro, il difensore di fiducia dell’imputato, nonostante la presenza di tale elemento agli atti, nulla aveva eccepito o rilevato sul punto.
2.1. Siffatta motivazione è corretta.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, nella nozione di prove nuove, rilevanti a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo in tal caso essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, P., Rv. 284688 – 01; Sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, Iorio, Rv. 280046 – 01).
Nel caso in esame, quindi, l’ordinanza di sostituzione della misura cautelare era nota al giudice della condanna, con la conseguenza che non costituisce prova nuova, rilevante ai fini invocati dal ricorrente.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero – della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/4/2024