Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13781 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata ad COGNOME il 03/03/1948
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 dicembre 2024, emessa de plano , la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 4 giugno 2021, irrevocabile il 17 febbraio 2023, con cui NOME COGNOME Ł stata condannata per i delitti degli artt. 477, 482, 491 cod. pen. per avere falsificato la firma dell’avv. COGNOME su due cambiali (capo n. 1) e quella dell’avvocato NOME COGNOME su una comparsa di costituzione e procura alle liti (capo n. 2).
In particolare, l’istanza di revisione era stata proposta per acquisire la prova nuova costituita dalle dichiarazioni di tre testimoni che avrebbero dovuto riferire che la firma sulle cambiali era stata apposta proprio da COGNOME e di una consulenza grafologica redatta su incarico della condannata da un’esperta grafologica che attesterebbe che la firma sulla comparsa di costituzione sulla procura alle liti era stata apposta proprio dall’avvocato COGNOME.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’istanza perchØ i tre testimoni non costituiscono prova nuova in quanto la presunta presenza di tali testimoni al momento della firma era nota sin dalla fase delle indagini preliminari, mentre la consulenza grafologica era stata richiesto nel giudizio di merito, e ritenuta inutile, con decisione che Ł stata ricorsa in Cassazione, che ha dichiarato il relativo motivo manifestamente infondato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, In quanto i tre testimoni sono una prova che Ł stata scoperta dal condannato in epoca successiva all’emissione della sentenza
definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello che ha affermato in modo erroneo che la presenza dei testimoni risultava essere nota al soggetto condannato fin dalla fase delle indagini preliminari, in ogni caso si tratta di prova non acquisita nel corso del giudizio di primo grado, nØ in quello di secondo grado; in ordine poi alla consulenza grafologica, si tratta di prova nuova in quanto redatta in data 7 ottobre 2024, non Ł vero che la prova era stata chiesta nel corso del giudizio perchØ ciò che era stato chiesto nel corso del giudizio era, in realtà, la perizia.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
1.1. Il ricorso deduce anzitutto, con riferimento al primo reato per cui la ricorrente Ł stata condannata (ovvero, la falsificazione della firma dell’avv. COGNOME su due cambiali) che i tre testimoni le cui dichiarazioni erano state poste alla base dell’istanza di revisione non erano mai stati sentiti nel corso del giudizio, nØ ne era nota la loro esistenza, al contrario di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata.
L’argomento Ł infondato.
Il giudizio di revisione mira all’accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all’affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 210040).
Per la consolidata interpretazione giurisprudenziale sul tema, sono prove nuove, rilevanti a norma dell’art. 630 lett. c), cod. proc. pen., quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purchØ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220443).
Non Ł però sufficiente che il condannato adduca l’esistenza di una prova nuova perchØ sia ammesso a celebrare il giudizio di revisione, in quanto occorre che dette prove siano idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, Di Piazza, Rv. 259778).
La valutazione preliminare circa l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica, imprescindibilmente, la necessaria comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, essere avulsa dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova riscontrabili ictu oculi (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281422).
Per l’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice, dunque, deve valutare non solo l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, COGNOME, Rv. 237455).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata, dichiarando inammissibile la istanza di sentire nel giudizio di revisione i testimoni NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha formulato
proprio quel giudizio di non persuasività della prova nuova che ad essa era demandato nella fase della valutazione dell’ammissibilità dell’istanza.
La decisione Ł scevra da tratti di manifesta illogicità posto che si tratta di persone che a distanza di ventiquattro anni dalla data in cui erano state apparentemente firmate le cambiali sullo studio del defunto avv. NOME COGNOME dovrebbero riferire che esse erano state firmate proprio dall’avv. COGNOME a cui nome erano state emesse.
NØ l’istanza, nØ il ricorso spiegano chi siano queste tre persone (che sono indicate soltanto per nome e cognome), perchØ si trovassero sullo studio del defunto avv. COGNOME al momento della firma di tali cambiali, ed in che modo conoscessero l’avv. COGNOME per poter riferire con certezza che era questi la persona che le aveva firmate davanti a loro. NØ si spiega perchØ la conoscenza da parte di queste persone del fatto che ha portato alla condanna della ricorrente possa essere emersa soltanto a distanza di così tanti anni dai fatti.
In tema di revisione, la declaratoria d’inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici. (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01; conforme Sez. 3, Sentenza n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690), come avviene nel caso in esame in cui la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando la prova nuova attiene a dichiarazioni rese da un soggetto precedentemente non esaminato, rimane circoscritta nel perimetro della manifesta infondatezza la valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine all’intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da questi dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non piø revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell’ambito del controllo sull’astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato (cfr. Sez. 1, n. 4126 del 13/10/1993, Geri, Rv. 195611).
In tema di revisione, infatti, ‘la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta. Fattispecie relativa a dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell’imputato acquisite a distanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idonee a mettere in crisi il quadro istruttorio basato sulla confessione dell’imputato e sulla duplice chiamata in correità degli altri imputati del delitto di rapina)’ (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029 – 01).
1.2. Il ricorso deduce, inoltre, che, con riferimento al secondo reato per cui la ricorrente Ł stata condannata (ovvero, la falsificazione della comparsa di costituzione a firma dell’avv. COGNOME), la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe illogica, in quanto la consulenza grafologica era da ritenere prova nuova, in quanto redatta in data 7 ottobre 2024; non sarebbe vero, inoltre, che essa era stata chiesta nel corso del giudizio, perchØ ciò che era stato chiesto nel corso del giudizio era, in realtà, una perizia grafologica.
L’argomento Ł infondato.
L’infondatezza di tale argomento emerge già dalla sentenza che ha deciso il ricorso presentato dalla odierna ricorrente contro la sentenza della Corte di appello di Salerno del 6 giugno 2022 che ha confermato la sua condanna per il fatto in esame. Il primo motivo del ricorso in cassazione aveva lamentato, infatti, il mancato svolgimento di una indagine peritale sulla firma apposta sulla comparsa di costituzione e risposta, e la sentenza n. 18059 del 2023 ha risposto a questa deduzione
affermando che ‘il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la sentenza impugnata la quale con motivazione logica e non contraddittoria ha chiarito perchØ non fossero necessari accertamenti peritali sulla falsità materiale dei plurimi documenti: l’accertamento della falsità materiale dei documenti non appare decisiva dal momento che gli imputati ( che verosimilmente non hanno falsificato di persona le firme) si sono avvalsi di documenti redatti da terzi, con la consapevolezza della loro falsità e a fine di interesse personale’.
La non necessità di accertamenti peritali, già scrutinata dal giudice del merito e dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 18059 del 2023, impedisce di scorgere una prova decisiva nella consulenza grafologica presentata dalla ricorrente, e, sulla base della quale, la stessa vorrebbe avere accesso al giudizio di revisione.
Come ricordato sopra, perchØ una istanza di revisione possa essere considerata ammissibile, occorre, infatti, che le prove nuove siano idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza, ed un argomento di prova ritenuto superfluo non Ł in grado di condurre a ribaltare la decisione.
Peraltro, va anche evidenziato che perchØ una consulenza possa essere considerata prova nuova agli effetti di cui all’art. 630 cod. proc. pen. non Ł sufficiente che essa sia stata materialmente redatta dopo la sentenza di condanna, come argomenta il ricorso che fa notare che essa Ł redatta solo il 7 ottobre 2024, occorrendo, invece, che il tema di prova non sia stato già esplorato in giudizio e ritenuto non necessario.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME