Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40300 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40300 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 22 dicembre 2022 la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta presentata, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, da NOME COGNOME (già COGNOME), NOME COGNOME (già COGNOME) e NOME COGNOME, per la revoca parziale della confisca disposta in data 14 settembre 2017 dal Tribunale di Genova, sezione misure di prevenzione, su numerosi beni mobili e immobili appartenenti agli istanti, per la ritenuta sussistenza della pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011 a carico del proposto NOME COGNOME (già COGNOME), e per la sproporzione tra tali beni e i redditi leciti del suo nucleo familiare. Tale confisca è stata confermata dalla Corte di appello di Genova, con decreto emesso il 13 aprile 2018, limitatamente ai beni immobili acquistati da NOME COGNOME (già COGNOME) nel 2015, avendo perimetrato la pericolosità di suo padre per l’epoca successiva ai furti da questi commessi nell’agosto 2013, e avendo ritenuto giustificato dalla donazione di denaro da parte di una prozia l’acquisto di beni compiuto nel 2011. La Corte di cassazione, con sentenza emessa il 06 giugno 2019, ha confermato tale provvedimento.
1.1. L’istanza di revoca della confisca era fondata sulla ‘prova nuova’ consistente nel rinvenimento della documentazione attestante che gli assegni per l’acquisto di quei beni furono emessi da NOME COGNOME (già COGNOME) e incassati dal venditore prima del 2013, e che quindi tali beni furono acquistati con somme di provenienza lecita, in quanto derivanti dal lascito di una prozia del proposto, o comunque con somme estranee al periodo di perimetrazione della pericolosità di NOME COGNOME (già COGNOME). Infatti, secondo gli istanti, detti beni, formalmente acquistati con atto rogato il 09 febbraio 2015 per la somma di euro 50.350, erano stati in realtà comprati già nel 2011, e pagati con assegni circolari emessi dall’acquirente e incassati dal venditore tra il 2010 e il 2012, la cui provvista proveniva sempre dalla donazione da parte della prozia del proposto.
1.2. Secondo la Corte di appello di Torino, però, l’istanza di revocazione è inammissibile per la mancanza del requisito della ‘novità’ della prova su cui essa si fonda. Gli istanti hanno affermato che la documentazione bancaria attestante l’avvenuto incasso degli assegni da parte del venditore costituirebbe tale prova nuova, acquisita solo il 05 aprile 2022 in quanto inviata loro dalla figlia ed erede del predetto venditore, e perciò ad essi prima sconosciuta, ma in realtà gli istanti avrebbero potuto acquisirla e fornirla nel corso del giudizio. Infatti essi hanno dichiarato che il venditore, tale NOME COGNOME, è deceduto il 10/12/2018, e quindi era ancora in vita quando è stato disposto il sequestro d’urgenza di detti
immobili, in data 10 febbraio 2017, quando è stata disposta la loro confisca, in data 14-18 settembre 2017, e persino quando si è svolto il giudizio di secondo grado, esauritosi con decreto emesso il 13 aprile 2018. Sarebbe stato perciò sufficiente chiedere al diretto interessato di fornire l’indicata documentazione, senza la necessità di svolgere le indagini, asseritamente complesse, che avrebbero consentito solo dopo molto tempo di individuare la figlia ed erede del soggetto e di ottenere da lei tale documentazione. Altrettanto semplice sarebbe stato, per NOME COGNOME COGNOMEgià COGNOME), riferire sin dall’inizio del procedimento di confisca la circostanza dell’avvenuta emissione degli assegni circolari, e’chiedere al giudice di acquisire la copia degli stessi e i relativi estratti conto. Inoltre ta assegni, con la data di emissione, erano elencati nel rogito notarile del 09 febbraio 2015 e, poiché la loro emissione richiede il contestuale versamento della provvista, era irrilevante la data del loro incasso per dimostrare la provenienza di tali somme di denaro in una data anteriore al 2013.
Tale prova, quindi, non è ‘nuova’, perché era conosciuta e deducibile sin dall’inizio della procedura di confisca, e non è stata tempestivamente dedotta.
1.3. Nel merito, inoltre, la Corte di appello ha richiamato l’ulteriore considerazione del procuratore generale, secondo cui la Corte di appello di Genova revocò la confisca su alcuni beni acquistati nel 2011 ritenendoli acquistati con denaro donato al proposto dalla prozia e dal marito di NOME, accertando che tali somme erano state interamente consumate in quegli acquisti, e quindi non potrebbero comunque giustificare l’acquisto dei beni oggetto della presente richiesta di revoca.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso, con un unico atto, NOME COGNOME (già COGNOME), NOME COGNOME (già COGNOME) e NOME COGNOME, per mezzo del loro difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale censurano l’inesistenza o la carenza della motivazione in ordine alla novità della prova.
Premesso un ampio resoconto della vicenda giudiziaria, i ricorrenti sostengono che il contratto notarile del 09 febbraio 2015 era stato depositato già nel procedimento di secondo grado, ma la Corte di appello di Genova aveva respinto la richiesta di revoca della confisca dei beni in esso elencati, evidentemente ritenendo, in contrasto con il suo contenuto, che la provvista per quegli acquisti derivasse dai furti commessi dal proposto nel 2013. Tale erronea decisione ha reso necessario acquisire la prova che detti beni sono stati acquistati con quegli assegni circolari, i quali sono stati incassati dal venditore prima del 2013. Questa prova è stata ricercata con difficoltà, stanti le gravi
condizioni di salute di quest’ultimo fino alla sua morte, avvenuta il 10 dicembre 2018, ed è stata acquisita solo nell’aprile 2022.
La Corte di appello di Torino non ha compreso il senso della novità della prova fornita, e cioè il fatto che l’acquisizione della documentazione bancaria allegata all’istanza di revocazione è stata resa necessaria dalla errata statuizione della Corte di appello di Genova in merito alla rilevanza del rogito notarile del 09 febbraio 2015. La reiezione dell’istanza di revocazione comporta l’effetto paradossale che viene mantenuta una confisca palesemente ingiusta e che, costituendo gli immobili confiscati un unico compendio con quelli dissequestrati dalla Corte di appello di Genova con il decreto emesso il 13 aprile 2018, essi sono totalmente inutilizzabili.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso per la mancanza di novità della prova addotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Il decreto impugnato ha respinto l’istanza di revocazione proposta ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, ritenendo inesistente una ‘prova nuova’ decisiva, e contiene una motivazione approfondita e non illogica in merito al requisito di novità della prova fornita.
Questa Corte ha recentemente precisato che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707).
La Corte di appello ha applicato correttamente tale principio, evidenziando che la prova fornita era preesistente al sequestro disposto d’urgenza su quegli immobili, nonché al successivo decreto di confisca, non è stata incolpevolmente
scoperta dopo la definitività della misura e, pur essendo deducibile, non è stata mai dedotta nell’ambito del procedimento di prevenzione.
Tali affermazioni sono corrette ed il ricorso non si confronta con esse, limitandosi a sostenere che l’acquisizione della documentazione bancaria allegata all’istanza di revocazione è stata resa necessaria dalla errata statuizione della Corte di appello di Genova in merito alla rilevanza del rogito notarile del 09 febbraio 2015.
3.1. La statuizione della Corte di appello di Genova, che i ricorrenti assumono errata, risale al 13 aprile 2018, e a quell’epoca era ampiamente conosciuta, da loro stessi, l’esistenza degli assegni circolari con i quali sarebbero stati pagati, tra il novembre 2010 e l’ottobre 2012, i beni immobili di cui al rogito stipulato solo in data 09 febbraio 2015. Il rogito elenca detti assegni e sarebbe stato quindi semplice, per i ricorrenti, accertare presso la banca emittente se essi erano stati incassati, e in quali date; l’emissione dei vari titoli, peraltro, dimostrava già l’esistenza di quella provvista in un’epoca compresa tra l’emissione del primo e dell’ultimo di essi, in quanto la loro natura di assegni circolari dimostrava che, presso la banca emittente, era stata versata la somma necessaria per ciascuna emissione. I ricorrenti avrebbero potuto quindi depositare già davanti alla Corte di appello di Genova la documentazione asseritamente attestante l’esistenza, negli anni tra il 2010 e il 2012, della provvista impiegata per l’acquisto di quei beni immobili.
3.2. I ricorrenti non si confrontano neppure con l’affermazione del decreto impugnato, secondo cui le investigazioni compiute per acquisire la prova dell’avvenuto incasso dei titoli non possono essere state necessariamente lunghe e complesse, come da essi sostenuto. Il prenditore dei titoli era ancora in vita all’epoca del sequestro e della confisca degli immobili, quando era già sorta l’esigenza di dimostrare che il possesso della provvista impiegata per l’acquisto di quei beni era anteriore al periodo di perimetrazione della pericolosità del proposto, posticipato all’agosto 2013 dalla Corte di appello di Genova.
3.3. La sentenza n. 30472 emessa in data 06 giugno 2019, con cui la Quinta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro la decisione della Corte di appello di Genova, attesta peraltro che la prova della preesistenza della provvista al periodo di perimetrazione della pericolosità, costituita dagli assegni circolari elencati nel rogito del 09 febbraio 2015, era conosciuta già prima della proposizione dell’appello contro il decreto di confisca, e non fu tempestivamente dedotta.
Detta sentenza precisa, infatti, che davanti alla Corte di cassazione venne dedotta «violazione di legge per omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti della confisca degli immobili, e in particolare che … la Corte territoriale ignorava le circostanze, documentalmente dedotte dalla difesa con la produzione degli atti di compravendita, relative alla disponibilità in epoca precedente al 2013 dei dodici assegni circolari impiegati per gli acquisti del 2011, emessi dal novembre del 2010 all’ottobre del 2012». Tale motivo di ricorso venne dichiarato inammissibile perché l’argomento della disponibilità di assegni circolari in epoca precedente al 2013, anno nel quale sarebbero stati commessi i furti da cui derivava l’illecita provvista utilizzata per gli acquisti dei ben confiscati, non era stato dedotto con l’atto di appello.
La motivazione di questa sentenza dimostra, pertanto, che l’esistenza di tali assegni e la loro idoneità a dimostrare la provenienza non illecita delle somme impiegate per l’acquisto degli immobili di cui al rogito era nota già all’epoca del giudizio di merito relativo alla loro confisca. Essa non costituisce, quindi, una ‘prova nuova’ ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011.
3.4. E’ infine appena il caso di ribadire che il decreto impugnato è corretto anche laddove ha affermato che, data la natura di “assegni circolari” dei titoli usati per il pagamento, «la prova regina della data dell’esistenza del pagamento è costituita dal contratto di compravendita già acquisito nel giudizio di merito, essendo irrilevante stabilire la data in cui sono stati posti all’incasso dal venditore». L’avvenuto incasso dei predetti assegni non costituisce, infatti, la ‘prova nuova’ richiesta dalla legge, sia perché esso è irrilevante per sostenere l’esistenza delle relative somme in epoca anteriore a quella della perimetrazione della pericolosità del proposto, sia perché le date di incasso dei singoli titoli erano facilmente acquisibili dagli stessi ricorrenti, attraverso un’indagine presso la banca emittente.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente