Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3610 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3610 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a AFRICO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto relativamente a COGNOME NOME nata a Vigevano il DATA_NASCITA e dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nata ad Africo (RC) l’DATA_NASCITA;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 14 luglio 2025, dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME (nata l’DATA_NASCITA) tesa ad ottenere la revocazione della confisca di un immobile sito in Garbagnate Milanese, disposta con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, divenuto definitivo a seguito di sentenza emessa da questa Corte emessa il 13.09.2023, che aveva rigettato il ricorso presentato avverso il decreto della Corte di appello Reggio Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di primo grado per carenza di interesse; avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA e NOME COGNOME cl.2001, eccependo che:
1.1 la Corte di appello non si era pronunciata sulla istanza di revocazione avanzata da NOME COGNOME cl. 2001, riferita ad altri immobili: all’udienza del 14 marzo 2025 la Corte di appello aveva proceduto alla trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE due istanze e si era poi riservata di decidere all’udienza successiva, ma il nome di NOME COGNOME cl.2001 non compariva mai nel decreto impugnato, né erano menzionati gli immobili di cui si domandava la restituzione;
1.2 il decreto impugnat o andava annullato per erronea applicazione dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011, atteso che la Corte di appello di Catanzaro aveva illegittimamente escluso il carattere di novità RAGIONE_SOCIALE prove allegate all’istanza di revocazione promossa da NOME COGNOME: la nuova documentazione (elenco di tutti i rapporti finanziari sul c/c postale) dimostrava che i fondi utilizzati erano stati prelevati dal conto corrente postale sul quale era confluita la somma percepita a titolo di risarcimento danni da parte della RAGIONE_SOCIALE, per cui NOME COGNOME cl. 58 era da considerarsi effettiva proprietaria dell’immobile sottoposto a confisca (come emergeva anche dalla consulenza tecnica della dott.ssa COGNOME); quanto alla osservazione della Corte di appello secondo cui la prova ben avrebbe potuto essere avanzata tempestivamente, si rileva che il documento acquisito presso l’RAGIONE_SOCIALE era certamente da considerarsi nuovo, perché la ricorrente, in mancanza dell’ausilio del consulent e contabile intervenuto successivamente, non sarebbe stata in grado di rinvenirlo e in quanto era doveroso accedere ad una esegesi sostanziale dell’art. 28 D. Lgs. n. 159/2011 che prendesse in considerazione le reali capacità di attivazione del cittadino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è fondato quanto alla mancata decisione sulla istanza proposta da NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA, mentre deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA.
1.1 Quanto al primo aspetto, questa Corte ha potuto direttamente constatare che la Corte di appello si era riservata anche sull’istanza di NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA, il cui nominativo però non compare mai nel decreto impugnato, neppure sulla intestazione dello stesso, per cui è evidente che la sua posizione non sia stata esaminata.
1.2 Relativamente invece alla posizione di NOME COGNOME cl. DATA_NASCITA, si deve rilevare che la Corte di appello, alle pagine 5 e seguenti del decreto impugnato, ha motivato in maniera congrua sul fatto che le prove dedotte non potessero essere qualificate come nuove, in quanto erano nella piena disponibilità della ricorrente, poiché la missiva comprovante l’offerta da parte della RAGIONE_SOCIALE alla COGNOME della somma di duecentomila euro a titolo di risarcimento danni e gli estratti del conto corrente postale erano stati prodotti
in allegato alla prima consulenza NOME ed al seguito della stessa redatta in data 26 agosto 2022 su incarico di NOME COGNOME e dei terzi interessati e prodotta nel procedimento innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, per cui erano nella piena disponibilità della ricorrente già nel corso del procedimento di prevenzione; né potevano considerarsi prova nuova gli atti estrapolati dall’archivio dell’anagrafe dei rapporti finanziari che confermavano l’inesistenza di ulteriori e diversi rapporti finanziari intestati alla COGNOME tra il momento di ricezione del risarcimento assicurativo e la data del rogito notarile, in quanto circostanza già acclarata nel decreto di confisca di primo grado e comunque non determinata da cause di forza maggiore, neppure prospettate in ricorso.
E’ stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza secondo la quale ‘in t ema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez.U., 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 -01; vedi anche Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, dep. 14/02/2025, Rv. 287520 -01).
Il ricorso di COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente a COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME cl. DATA_NASCITA e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 09/01/2026
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME