Prova Non Assunta: il Silenzio della Difesa Rende Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: le conseguenze della mancata audizione di un testimone e il concetto di prova non assunta. La decisione sottolinea come l’inerzia della difesa possa precludere la possibilità di far valere in seguito una potenziale violazione procedurale. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per capire le implicazioni pratiche per la strategia difensiva.
Il Fatto: la Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato per aver guidato un veicolo in ore notturne. La condanna, emessa in primo grado con rito abbreviato, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un motivo di natura prettamente procedurale.
I Motivi del Ricorso: la Questione della Prova non Assunta
Il fulcro del ricorso verteva sulla violazione di norme processuali, in particolare sull’omesso esame di un testimone a difesa. La deposizione di questo teste era stata regolarmente ammessa dal giudice, ma di fatto non era mai stata raccolta nel corso del giudizio. Secondo la difesa, questa mancanza configurava una violazione del diritto alla prova, trattandosi di una prova non assunta che si presumeva decisiva per l’esito del processo.
La Decisione della Cassazione: il Ruolo Decisivo della Difesa
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi interconnessi: la genericità dei motivi e, soprattutto, il comportamento processuale tenuto dalla difesa.
La Sanatoria della Nullità per Mancata Opposizione e la prova non assunta
Il punto centrale della motivazione risiede nell’atteggiamento della difesa al momento della chiusura del dibattimento. La Corte di Cassazione, richiamando la decisione della Corte d’Appello e consolidati precedenti giurisprudenziali, ha evidenziato come la difesa non avesse sollevato alcuna obiezione o opposizione alla decisione del giudice di chiudere l’istruttoria dibattimentale senza aver prima ascoltato il testimone ammesso.
Secondo l’articolo 182, comma 2, del codice di procedura penale, una nullità di ordine generale deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente. La mancata contestazione immediata opera come una “sanatoria”. In pratica, il silenzio della parte che avrebbe interesse a eccepire la nullità viene interpretato come un’accettazione della procedura seguita, precludendo la possibilità di lamentare il vizio nelle successive fasi di impugnazione.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Oltre all’aspetto dirimente della sanatoria, la Corte ha qualificato i motivi del ricorso come una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esaminati e rigettati in appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze senza confrontarsi con le motivazioni del giudice di secondo grado.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un principio di auto-responsabilità delle parti processuali. Il processo penale richiede una partecipazione attiva e vigile. La difesa non può rimanere inerte di fronte a una potenziale violazione dei propri diritti, come la mancata escussione di un teste a discarico, per poi lamentarsene solo in sede di impugnazione. La legge processuale, attraverso l’istituto della sanatoria, mira a garantire la stabilità delle decisioni e a prevenire tattiche dilatorie o strategie processuali basate su vizi non tempestivamente eccepiti. La Corte ribadisce che la revoca di un’ordinanza ammissiva di prove, anche se non motivata, produce una nullità che deve essere eccepita immediatamente. In caso contrario, si considera sanata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. La gestione delle prove, e in particolare la vigilanza sul loro corretto svolgimento, è un onere imprescindibile per la difesa. L’ammissione di una prova non garantisce automaticamente la sua assunzione, e spetta al difensore presente in udienza assicurarsi che il percorso probatorio si completi come richiesto, oppure eccepire immediatamente eventuali anomalie. Attendere l’esito del giudizio per sollevare questioni procedurali non contestate al momento opportuno si rivela una strategia perdente, che porta a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa succede se un testimone a difesa, regolarmente ammesso, non viene poi ascoltato durante il processo?
Se la difesa non si oppone alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale nonostante la mancata audizione del teste, la potenziale nullità si considera sanata. Ciò significa che la parte perde il diritto di far valere tale vizio procedurale nelle successive fasi di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante la mancata assunzione della prova?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché la difesa, presente in udienza, non ha sollevato alcuna obiezione al momento della chiusura del dibattimento. Questo comportamento passivo ha sanato il vizio procedurale, rendendo il motivo di ricorso infondato. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso !a sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ha proposto, a mezzo di Difensore, ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 6 dicembre 2022 ha integralmente confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma che 1’11 novembre 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. comma 2, lett. c), comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.. 285, per aver guidato u autoveicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, il 3 giugno 2018.
2.11 ricorrente lamenta inosservanza di norme processuale, stabilite a pena di nullità, i relazione all’omesso esame di testimone la cui deposizione era stata ritualmente ammessa e con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva.
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pp. 4-6 della sentenza impugnata), dovendosi pertant considerare gli stessi non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipi funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numeros altre, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Con specifico riferimento alla mancata escussione di teste a difesa già ammesso, la Corte di merito ha già evidenziato (p. 4), in continuità con condivisibili precedenti di legittimità 5, n. 51522 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 257891: «La revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nulli ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata»; nello stesso senso Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, COGNOME, Rv. 263210, e, recentemente, Sez. 5, n. 16976 del 12/0272020, COGNOME, Rv. 279166), che non vi è stata opposizione alla chiusura dibattimentale da parte della Difesa a fronte della mancata escussione della prova a discarico.
4.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 1 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023
Il Consigl . e estensore
Il Preside e