Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47756 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47756 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la cassazione della decisione impugnata con ogni conseguente statuizione ed ha presentato memoria in data 09/10/2023 con la quale ha ribadito le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26/10/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 18/05/2021, con la quale NOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capi a) e b) ai sensi dell’ art. 640 cod. pen.).
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 191 e 526 cod. proc. pen., atteso che i giudici di merito avevano basato la loro decisione su atti investigativi inutilizzabili perché illegittimamente introdotti nel fascicolo del dibattimento. In tal senso, la difesa evidenziava come in sede di richieste istruttorie il Pubblico ministero avesse depositato la propria lista testi, comprensiva esclusivamente dei nominativi delle persone offese, ed avesse richiesto ed ottenuto di produrre a fini di procedibilità le querele e relativi allegati. Tuttavia, in tale occasione, per mero errore di fascicolazione, venivano acquisiti anche atti di indagine senza alcun consenso da parte della difesa, che sia il Tribunale che la Corte di appello utilizzavano per ritenere la responsabilità del ricorrente, in violazione delle disposizioni processuali di cui agli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. La difesa richiamava, quali elementi significativi, la chiara portata del verbale di trascrizione di udienza e la richiesta del Pubblico ministero di sentire ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. gli agenti operanti che avevano proceduto alle attività di identificazione dell’indagato.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
Il motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente ha puntualmente dedotto la mancata prestazione in sede dibattimentale, ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., del consenso alla acquisizione di ulteriori atti di indagini ad eccezione delle querele, tra l’altro ammesse ai soli fini di procedibilità. La questione relativa alla illegittima acquisizione di tali atti, così come la evidenziata decisività degli stessi al fine di ricostruire la condotta contestata, era stata tempestivamente dedotta in sede di appello. Anche in questa sede il ricorrente ha affrontato il tema della prova resistenza, richiamando la decisività degli accertamenti, così illegittimamente entrati a far parte del compendio probatorio, sia per la decisione di primo grado che per quella di appello.
4.1. Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, è effettivamente emerso come la difesa non abbia prestato il
consenso alla acquisizione di tali atti di indagine. La portata risolutiva di tali accertamenti emerge chiaramente dalle motivazioni sia del giudice di primo grado, che da quelle del giudice di appello. Si tratta, infatti, degli accertamenti di polizia giudiziaria necessari al fine di individuare utenze e riferibilità delle stesse quanto alle circostanze lamentate con querela dalle persone offese. In realtà, la decisività di tali atti, e delle indagini attestate nell’ambito degli stessi, era già emersa in primo grado ad esito della richiesta formulata dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 507 cod. proc.pen., rigettata dal Tribunale, di sentire come testi gli agenti operanti. La Corte di appello non ha adeguatamente affrontato le censure introdotte dalla difesa, rendendo sul punto una motivazione apparente e richiamando in modo improprio una sostanziale mancanza di opposizione della difesa alla acquisizione. La consultazione del verbale di udienza, e le caratteristiche dell’atto introdotto, evidenziano senza alcun dubbio che: – il consenso era stato espressamente fornito in relazione alla acquisizione delle querele al fine del riscontro della presenza della condizione di procedibilità; – gli atti introdotti risultavano fascicolati in modo anomalo, con introduzione anche di atti di indagine che sono stati necessariamente espletati in un momento successivo alla presentazione della querela e non potevano in alcun modo essere qualificati come allegati alla stessa.
4.2. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica.
Così deciso il 19 ottobre 2023.