Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7343 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FISICHELLA NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni «e/o» memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha concluso riportandosi, per il resto, a quanto dedotto e richiesto nel ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/06/2023, la Corte d’appello di Messina confermava la sentenza del 19/12/2022 del Tribunale di Messina di condanna di NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione ed € 300,00 di multa per il reato di ricettazione – nell’ipotesi del fatto di particolare tenuità – di una targa ciclomotore proveniente dal delitto di furto commesso il 22/03/2019 ai danni di NOME COGNOME.
2. Avverso l’indicata sentenza del 12/06/2023 della Corte d’appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 194, comma 4, dello stesso codice, e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Messina avrebbe affermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione sulla base delle dichiarazioni di NOME COGNOME (cioè del soggetto che, al momento del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria il 01/05/2022, si trovava alla guida del ciclomotore al quale era stata apposta la targa di provenienza furtiva) e dello stesso imputato, «sebbene quest’ultimi non siano mai stati sentiti nel corso del dibattimento né siano state acquisite, validamente o meno, loro dichiarazioni esternate nel corso dell’espletamento delle indagini preliminari», con il conseguente «palmare contrasto tra le informazioni poste a base della motivazione e quelle desumibili dagli atti del processo che costituiscono, di tal guisa, un chiaro esempio di “travisamento della prova”».
Il ricorrente premette che, dall’istruttoria dibattimentale, era risultato che egl non era stato trovato a bordo del ciclomotore al momento del controllo del 01/05/2022 (atteso che il mezzo era condotto da NOME COGNOME e trasportava il passeggero NOME COGNOME) e non risultava esserne il proprietario (atteso che il mezzo, ancora al momento del suo sequestro, era intesto a NOME COGNOME).
Ciò premesso, il ricorrente contesta anzitutto l’affermazione della Corte d’appello di Messina secondo cui «l coinvolgimento dell’imputato nel presente procedimento è scaturito da quanto riferito nell’immediatezza da COGNOME, il quale lo ha indicato come colui che gli aveva prestato il motociclo». Il COGNOME deduce in proposito che: a) NOME COGNOME non era stato mai sentito nel corso del processo; b) non erano state acquisite, quantomeno validamente, cioè con il consenso di tutte le parti, dichiarazioni che l’COGNOME aveva reso in sede di indagini preliminari; c) non potevano essere «eventualmente» utilizzate le dichiarazioni del testimone della polizia giudiziaria NOME COGNOME, atteso che questi, ai sensi dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non poteva deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni nel corso delle indagini.
In secondo luogo, il ricorrente contesta anche l’affermazione della Corte d’appello di Messina secondo cui «hiamato dagli operanti, COGNOME si è immediatamente portato sul posto. In tale contesto ha riferito di avere acquistato il ciclomotore, privo di documenti, da un tale COGNOME NOME». Il COGNOME deduce in proposito che non si comprenderebbe sulla scorta di quale valida
risultanza probatoria (segnatamente: dichiarazioni dell’unico testimone esaminato o denuncia del NOME di smarrimento del certificato di conformità del ciclomotore, unico documento che era stato acquisito) la Corte d’appello abbia potuto affermare che egli aveva «riferito di avere acquistato il ciclomotore da un tale COGNOME NOME». In realtà, tale circostanza non sarebbe emersa dall’istruttoria dibattimentale, atteso che: a) egli non era stato esaminato; b) non era stata acquisita alcuna sua dichiarazione eventualmente resa nel corso delle indagini preliminari; c) ai sensi dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non potevano essere sul punto utilizzate le dichiarazioni rese dal testimone della polizia giudiziaria NOME COGNOME, il quale, comunque, non avrebbe mai affermato, nel corso della propria deposizione testimoniale, di avere appreso dal COGNOME che egli aveva acquistato il ciclomotore dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
Dalle lettura delle sentenze di merito, risulta che l’attività istruttoria ch stata svolta nel giudizio di primo grado era consistita: a) nell’esame del testimone della polizia giudiziaria NOME COGNOME, che, il 01/05/2022, aveva operato il controllo del ciclomotore (che era risultato condotto da NOME COGNOME, il quale trasportava il passeggero NOME COGNOME); b) nell’acquisizione della denuncia di smarrimento del certificato di conformità del ciclomotore che era stata sporta il 20/06/2018 da NOME COGNOME (il quale era risultato essere l’intestatario del mezzo anche al momento del sequestro dello stesso il 01/05/2022).
Ciò posto, si deve rilevare che la sentenza impugnata ha fondato l’affermazione di responsabilità del COGNOME per il reato di ricettazione della tar a lui attribuito, anzitutto, su quanto era stato riferito da NOME COGNOME, il q aveva indicato l’imputato come colui che gli aveva prestato il ciclomotore («MI coinvolgimento dell’imputato nel presente procedimento è scaturito da quanto riferito nell’immediatezza da COGNOME, il quale lo ha indicato come colui che gli aveva prestato il motociclo»).
Orbene, in ordine a tale elemento di prova, si deve osservare che, poiché non risulta che, nel corso del processo, l’COGNOME sia stato sentito come testimone né che siano state legittimamente acquisite (ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen.) sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se ne deve dedurre che le dichiarazioni dell’COGNOME che sono state valorizzate dalla Corte d’appello di Messina siano state riferite dall’unico testimone escusso, cioè il testimone NOME COGNOME, il quale, però, a norma dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., per la sua qualità di appartenente alla polizia giudiziaria, non poteva
deporre sul contenuto delle dichiarazioni che aveva acquisito dal testimone COGNOME; che, quindi, avrebbe dovuto eventualmente essere sentito nel dibattimento.
La Corte d’appello di Messina ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato, in secondo luogo, su quanto sarebbe stato asserito dallo stesso COGNOMECOGNOME il quale, «hiamato dagli operanti, si è immediatamente portato sul posto» e «n tale contesto ha riferito di avere acquistato il ciclomotore, privo di documenti, da un tale COGNOME NOME NOME NOME prezzo di 150 euro», con la conseguenza che «può dirsi certo che il COGNOME, essendosi presentato agli operanti e avendo fornito loro chiarimenti sul ciclomotore, era effettivamente il soggetto che ne aveva la disponibilità e che lo aveva prestato a COGNOME NOME». Sennonché, tali asserite affermazioni autoindizianti del COGNOME – le quali appaiono essere state evidentemente anch’esse riferite dal testimone della polizia giudiziaria NOME COGNOME -, a norma dell’art. 63, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., non potevano essere utilizzate contro l’imputato che le aveva rese.
Ciò anche a prescindere dal fatto che, anche ad ammettere che il COGNOME avesse la disponibilità del ciclomotore (per averlo acquistato da NOME COGNOME), nell’affermare, come fa la Corte d’appello di Messina, che lo stesso COGNOME aveva anche «la certa disponibilità del bene rubato (la targa indicata in rubrica)», sarebbe stato necessario verificare se detto acquisto del ciclomotore fosse stato anteriore o posteriore al furto della targa e, in questo secondo caso, se la stessa targa si trovasse o no già sul ciclomotore al momento dell’acquisto di esso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un > nuovo giudizio,.al-forte d’appello di Messina.
P.Q.M.
Le 2 é
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ” Corte d’appello di Messina.
Così deciso il 18/01/2024.