Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7131  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Enna il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2022, il Tribunale di Enna ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 640 cod. pen. per non aver commesso il reato.
 La Procura della Repubblica di Enna ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, provata la penale responsabilità dell’imputato.
Con sentenza deliberata in data 16 marzo 2023, la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 51,00 di multa.
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 NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
 Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova conseguente all’utilizzazione di elementi indiziari mai acquisiti al fascicolo del dibattimento.
I giudici di appello avrebbero fondato la propria decisione sul contenuto dell’informativa di p.g. a carico della ditta RAGIONE_SOCIALE senza tenere conto che il primo giudice, all’udienza del 22 settembre 2021, avrebbe acquisito esclusivamente il supporto informatico prodotto dal Pubblico Ministero, limitatamente agli atti irripetibili ed ai documenti in esso contenuti, stante l’opposizione della difesa ad acquisire gli atti di indagine.
Il primo giudice, diversamente da quanto erroneamente affermato dal Pubblico Ministero nell’atto di appello, non avrebbe acquisito alcun foglio Excel riportante l’elenco dei soggetti che lavoravano alle dipendenze della ditta RAGIONE_SOCIALE.
 Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato e la violazione del principio della motivazione rafforzata.
La Corte di merito si sarebbe limitata ad offrire una diversa lettura complessiva del materiale istruttorio, senza una specifica indicazione delle evidenze ritenute decisive e senza confutare in alcun modo le plurime emergenze istruttorie poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione.
I giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare, con motivazione apodittica, di aver fondato la condanna su plurimi elementi indiziari senza indicare quali fossero tali elementi e senza evidenziare eventuali vizi logici ed errori di diritto della sentenza oggetto di appello.
La motivazione si fonderebbe su un insieme di elementi indiziari riferibili al datore di lavoro del COGNOME, frutto di un’acquisizione cartolare eseguita ex post e non accompagnata da alcun accesso sui luoghi al momento dei fatti; gli elementi indicati dalla Corte di merito non sarebbero idonei ad escludere che tra i lavoratori effettivamente impiegati dall’azienda vi fosse anche l’imputato.
 Il difensore del ricorrente, in data 11 dicembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: (
all’udienza del 22 settembre 2021 il pubblico ministero chiedeva l’acquisizione di un cd contenente documenti ed atti irripetibili di p.g.;
la difesa si opponeva alla chiesta acquisizione “trattandosi di atti di indagine” (vedi pag. 2 del verbale di udienza del 22 settembre 2021);
il Tribunale, preso atto dell’opposizione difensiva, acquisiva il cd “limitatamente agli atti irripetibili ed ai documenti in esso contenuti” (vedi pag. 2 del verbale di udienza del 22 settembre 2021);
la Corte di appello ha erroneamente fondato la condanna sull’informativa di p.g. “acquisita nel corso del giudizio e pienamente utilizzabile” ed affermato, diversamente da quanto risultante dagli atti, che il cd prodotto dal pubblico ministero sarebbe stato “acquisito con il consenso delle parti” (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Ciò premesso appare evidente che la condanna è fondata in modo decisivo su un atto di indagine che non è stato acquisito nel corso dell’istruttoria dibattimentale stante il dissenso della difesa e che, di conseguenza, è inutilizzabile ai fini della decisione.
La motivazione è, quindi, contraddistinta da un evidente travisamento della prova: l’errore accertato è sicuramente idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento di prova erroneamente posto a fondamento della decisione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il ConsHéfestensire
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La Presidente