Prova indiziaria spaccio: quando gli indizi bastano per la condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della prova indiziaria spaccio, confermando che un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti è sufficiente a fondare una sentenza di condanna, anche in assenza del sequestro della sostanza stupefacente. Questa decisione ribadisce l’importanza della coerenza logica nella valutazione delle prove e stabilisce limiti chiari all’ammissibilità dei ricorsi basati su contestazioni generiche.
I fatti del caso
Un individuo veniva condannato nei gradi di merito per un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna si basava principalmente sull’osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria di uno scambio sospetto. Sebbene la sostanza specifica di quello scambio non fosse stata sequestrata, gli agenti avevano assistito, nel medesimo contesto, a un’altra transazione analoga che, a seguito di accertamento con narcotest, era stata confermata come cessione di stupefacenti. L’imputato, non contestando la materialità dello scambio di un oggetto per denaro, aveva proposto una versione alternativa dei fatti, che però non aveva convinto i giudici. Decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando l’assenza di una prova diretta a suo carico.
L’analisi della Corte e la validità della prova indiziaria spaccio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze dell’imputato “manifestamente infondate”. I giudici di legittimità hanno sottolineato come il giudice di merito avesse correttamente vagliato e disatteso le argomentazioni difensive, basando la sua decisione su un solido impianto indiziario. La prova indiziaria spaccio era costituita da una serie di elementi convergenti: l’osservazione dello scambio, l’analogia con un’altra operazione illecita accertata nello stesso momento e la mancata allegazione da parte del ricorrente di una spiegazione alternativa credibile.
La Corte ha specificato che la tenuta logica di questi indizi, gravi, precisi e concordanti, non era stata scalfita dalle generiche contestazioni del ricorrente. Inoltre, è stato evidenziato come, in assenza del sequestro, fosse già stata applicata in suo favore l’ipotesi del “fatto lieve”, a dimostrazione di una valutazione equilibrata e rispettosa del principio del favor rei.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si concentra sulla manifesta infondatezza dei motivi del ricorso. Il ricorrente non ha saputo offrire elementi concreti per smontare il ragionamento logico-deduttivo del giudice di merito. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della sentenza impugnata. In questo caso, la sentenza della Corte d’Appello era immune da vizi, avendo costruito la prova della colpevolezza su un insieme di indizi che, letti congiuntamente, conducevano a una conclusione univoca. La decisione di inammissibilità comporta, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui vengono trattati i ricorsi pretestuosi.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, consolida il principio secondo cui una condanna per spaccio può reggersi validamente su una prova indiziaria, a condizione che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Non è sempre necessario il sequestro materiale della sostanza per dimostrare la natura illecita della transazione. In secondo luogo, essa funge da monito: un ricorso per cassazione deve basarsi su critiche specifiche e pertinenti ai vizi della sentenza, e non su una generica riproposizione di tesi difensive già respinte. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di inammissibilità con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
È possibile essere condannati per spaccio senza il sequestro della droga?
Sì, è possibile. La condanna può basarsi su prove indiziarie, a condizione che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e conducano logicamente a ritenere provato il fatto, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile in un caso come questo?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, ovvero quando non criticano in modo specifico e pertinente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre argomentazioni di fatto già valutate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa l’applicazione del ‘favor rei’ menzionata nell’ordinanza?
In questo contesto, significa che, pur in presenza di prove sufficienti per una condanna, il giudice ha applicato la norma più favorevole all’imputato. Non avendo sequestrato la sostanza e non potendone quindi determinare la quantità esatta, ha qualificato il reato come ‘fatto lieve’, che prevede una pena più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3217 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a BATTIPAGLIA 1114/07/1957
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
n. 153 COGNOME
NRG 27258/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente inondate;
Considerato, infatti, che i profili segnalati nel ricorso (prova dello scambio di stupefacente “osservato” dalla p.g.) sono stati adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, attraverso la indicazione di gravi, precisi e concordanti indizi (tra i quali l’oggetto di un ulteriore, analogo scambio, osservato dalla p.g. nel medesimo contesto, che aveva portato ad accertare, con narcotest, che si trattava di stupefacente), la cui tenuta non era stata neppure contestata dal ricorrente, fornendo una ipotesi alternativa quanto all’oggetto consegnato, ricevendo in cambio danaro; che, in mancanza del sequestro dello stupefacente, era stato comunque nel favor rei applicata l’ipotesi del fatto lieve;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa re della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/1 -1/2’024.