Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1547 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1547 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3 e 530, cod. proc. pen., ed il correlato vizio di motivazione (si censura la sentenza impugnata in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente confermato quanto argomentato dalla sentenza di primo grado in ordine ai profili di responsabilità dell’imputato; gli scatoloni contenenti il tabacco sequestrato non sarebbero stati rinvenuti all’interno dell’abitazione del ricorrente un luogo di sua esclusiva disponibilità, bensì sul ballatoio condominiale; quanto sopra troverebbe ulteriore conferma nella sentenza della Corte d’appello laddove la stessa motiva che i predetti scatoloni vennero rinvenuti nei pressi dell’abitazione della madre del ricorrente; non potrebbe superarsi l’incertezza sulla prova di responsabilità dell’imputato osservando che durante il procedimento, il ricorrente, unitamente al concorrente, mai avevano contestato il delitto ammettendo l’addebito nell’immediatezza del fatto; il silenzio nel corso del giudizio non può mai costituire prova di responsabilità, laddove si consideri che non risultano acquisite dichiarazioni dell’imputato attestanti l’ammissione dell’addebito alla presenza della polizia giudiziaria che aveva operato il sequestro; la circostanza che il ricorrente abbia indicato agli agenti di polizia giudiziaria ove rinvenire il tabacco, pur qualificando la condotta come collaborativa, non identificherebbe una positiva ammissione di responsabilità);
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto: a) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) prefigura peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato;
rilevato, infatti, che la Corte d’appello alla pag. 3 della sentenza impugnata indica compiutamente le ragioni fondanti il rigetto dell’identica doglianza difensiva svolta in appello, confutata argomentatamente già dal primo giudice (la cui decisione, trattandosi di doppia conforme sulla responsabilità, si salda con quella della sentenza impugnata: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 01); evidenzia la Corte d’appello come, eseguita la perquisizione, i militari della Guardia di finanza avevano rinvenuto nei pressi dell’abitazione della madre
dell’attuale ricorrente otto scatoloni contenenti complessivamente 80 chilogrammi di tabacco lavorato estero; militano, in particolare, nel senso di ritenere ascrivibile al ricorrente la condotta ascritta una serie di elementi individuati sia dal primo giudice che da quello d’appello: a) anzitutto, la circostanza che i militari della Guardia di finanza erano giunti sul posto avendone avuto precisa notizia; b) ancora, la circostanza che gli imputati erano stati ritrovati insieme, alle prime ore del mattino, mentre entravano nello stabile condominiale ove si trovava l’abitazione della madre del ricorrente e, nei pressi della stessa, venivano rinvenuti gli scatoloni di tabacco; c) in terzo luogo, la circostanza, riferita da uno dei testi di polizia giudiziaria, che i due imputati si erano mostrati sin da subito collaborativi, tanto da indicare loro stessi ove rinvenire il materiale; ne discende pertanto che, a prescindere dal silenzio dell’imputato e dalla mancata conferma in dibattimento di quanto asserito da quest’ultimo sul luogo e nell’immediatezza del fatto, gli elementi indiziari acquisiti, come correttamente affermato dalla Corte d’appello con motivazione non manifestamente illogica, consentivano di attribuire il reato contestato al ricorrente ed al suo complice;
ritenuto, del resto, che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826 – 01; Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME e altri, Rv. 258721- 01); verifica, nella specie, eseguita da questa Corte con esito positivo;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, l’11/12/2025 GLYPH