Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nata il 24/10/1970 a Messina avverso la sentenza del 19/12/2023 del Tribunale di Messina
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha dichiarato COGNOME NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 392 cod. pen., perché, al fine ci esercitare un preteso diritto di proprietà eschisiva su un segmento di un viottolo,. potendo ricorrere al giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé, mediante violenza sulle cose, consistita nella rimozione di un tratto della condotta idrica collocata in quella sede – che l’imputata sosteneva essere di sua esclusiva
proprietà perché adiacente al suo fondo – su autorizzazione dell’amministratore della comunione dei fondi irrigati da tubature che dovevano essere sostituite perché vetuste.
Il compendio probatorio è costituito dalle testimonianze dei proprietari di due fondi in comunione, i quali hanno riferito che il giorno in cui vennero effettuati i lavori, l’imputata e il marito li avevano chiamati telefonicamente, minacciandoli di manomettere le tubature; la mattina successiva la tubazione del tratto confinante con la proprietà dell’imputata risultava effettivamente dissotterrata e asportata.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputata deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità.
Il Tribunale di Messina ha ritenuto provata la responsabilità della COGNOME unicamente sulla base di quanto riferito dai querelanti in merito alle comunicazioni telefoniche intercorse tra questi e la donna. Non vi è prova che la predetta sia l’autrice materiale della condotta contestata e che abbia agito da sola rimuovendo un tratto di condotta idrica di oltre 60 metri. Il Tribunale fonda il giudizio di responsabilità unicamente sul disaccordo tra l’imputata e le parti offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. E’ affermazione pacifica in tema di valutazione probatoria che la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l’indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di evocare diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. Devesi aggiungere che la differenza tra indizio e prova non è determinata esclusivamente dalla tipologia del mezzo che la produce, ma dai contenuti che esprime e rappresenta poiché, ad esempio, la testimonianza, come pure le conversazioni intercettate, nella specie rilevanti, avuto riguardo al loro concreto contenuto possono integrare sia una prova piena del fatto sia un mero indizio (in tal senso, Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, P.G. in proc. COGNOME e altri, Rv. 259551). Né può sfuggire che la qualità degli elementi aventi attitudine probatoria diretta o indiretta deve essere commisurata anche alla natura e alle caratteristiche del fatto da provare, suscettibile di immediata e plastica percezione quando lo stesso si estrinseca in un evento che modifica materialmente la realtà al contrario di quanto accade nelle ipotesi in cui il thema
probandum postula la mediazione di categorie giuridiche astratte come in tema di reati omissivi o di pericolo. In tal caso è lo stesso ragionamento probatorio di carattere squisitamente probabilistico che incide sulla possibilità di attribuire ai singoli elementi di fatto che costituiscono il dato noto del procedimento inferenziale una piena attitudine rappresentativa dell’oggetto dell’accertamento giudiziario, per l’impossibilità strutturale di effettuare un collegamento immediato e diretto tra il dato processuale e la tesi sottoposta a verifica (vedi Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 – 04).
Nel caso in esame, la responsabilità della COGNOME è fondata sulla base della sola esistenza del movente e del contegno intimidatorio tenuto dalla stessa nei confronti dei denuncianti, elementi, questi, inidonei a costituire vera e propria prova di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, senza soffermarsi sulle possibilità e modalità realizzative della condotta ad opera della sola donna. In altri termini, quello che è un mero indizio non è sorretto da evidenze scientifiche o massime di esperienza, tali da sostenere un’accusa in giudizio.
Del resto, gli indizi, per essere rilevanti, devono essere molteplici, gravi ; precisi e concordanti e ciò non ricorre nel caso di specie.
4.La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, che dovrà conformarsi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa composizione.
Così deciso il 15 ottobre 2024.