Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 giugno 2023 la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la pronuncia del 13 febbraio 2020 del Tribunale cittadino in composizione monocratica nei confronti di NOME con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 624, 625 n.2 cod. pen., assolvendolo da uno dei due episodi di furto in una palestra con conseguente riduzione della pena, confermando nel resto.
GLYPH Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art.606 lett. b) cod. proc. pen. per la nullità della sentenza del giudizio di appello. Evidenzia la difesa che:
con decreto del 24 maggio 2023 era fissata la udienza del 19 giugno 2023 per la celebrazione del giudizio di appello dell’attuale ricorrente avverso la sentenza di condanna di primo grado;
in data 31 maggio 2023 il difensore AVV_NOTAIO COGNOME depositava nomina quale difensore di fiducia con revoca del difensore AVV_NOTAIO in precedenza nominato;
in data 7 giugno 2023 la Corte di appello comunicava le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale all’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia revocato e non più difensore dell’imputato;
in data 19 giugno 2023 si svolgeva l’udienza secondo il rito cartolare.
La mancata comunicazione al difensore di fiducia delle conclusioni del Procuratore generale ha determinato secondo la difesa una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 comma primo lett. C) cod. proc. peri.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente per il furto commesso nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2018.
La penale responsabilità dell’imputato è stata fondata unicamente sul ritrovamento delle sue impronte papillari sullo specchietto retrovisore di un motociclo rinvenuto all’interno della palestra “usato con ogni probabilità per effettuare l’effrazione della porta di ingresso.”
La sentenza non ha valutato la possibilità che l’impronta potesse essere stata lasciata sullo specchietto in precedenza.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante.
La sentenza impugnata nella determinazione del trattamento sanzionatorio non ha fornito alcuna motivazione sul punto; né sulla ulteriore censura relativa al giudizio di equivalenza operato in primo grado anche con la recidiva che non era stata in alcun modo contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito espressi.
Il primo motivo è infondato.
1.1. Questo collegio ritiene di aderire all’orientamento di questa Corte secondo il quale nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal
patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione “cartolare” al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale. (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep.2023, S., Rv. 284164), di talché deve considerarsi tardiva l’eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione. (Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898).
Dunque, a fronte di una mancata comunicazione delle conclusioni scritte, la eccezione, formulata per la prima volta quale motivo di ricorso per cassazione, andava proposta nel primo momento utile e, quindi, nei cinque giorni antecedenti la data fissata per la celebrazione dell’udienza.
2. Il secondo motivo è fondato.
A fronte di una puntuale doglianza proposta con l’atto di appello, la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell’imputato quanto al furto consumatosi all’interno della palestra sulla base della seguente argomentazione: ” non sussistono dubbi sulla responsabilità dello stesso in quanto sullo specchietto con ogni probabilità per effettuare l’effrazione della porta di ingresso della palestra sono state rinvenute le sue impronte digitali senz’altro a lui riconducibili.”
Dunque, il furto all’interno della palestra è stato ricondotto alla persona dell’imputato in quanto su di uno specchietto “usato con ogni probabilità” per effettuare l’infrazione della porta di ingresso erano presenti le sue impronte.
La motivazione non si confronta con i principi fissati da questa Corte in tema di prova indiziaria, secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez.1 n. 8863 del 18/11/2020, dep.2021, S. Rv. 280605)
Nel caso di specie la motivazione appare carente nella parte in cui individua un unico elemento indiziario (la presenza sullo specchietto del ciclomotore delle impronte dell’imputato all’interno della palestra) e dopo averne evidenziato la
intrinseca valenza dimostrativa, non offre alcuna argomentazione di natura logica per escludere con un alto grado di credibilità razionale ipotesi alternative che in questo caso sono concretamente e logicamente formulabili, se solo si considera che lo specchietto di un ciclomotore esposto naturalmente sulla pubblica via può recare impresse innumerevoli impronte per le più diverse ragioni, circostanza che rende la prova indiziaria equivoca, in assenza di ulteriori elementi a sostegno anche di natura logica.
La sentenza va dunque annullata con rinvio affinché il giudizio rescissorio si confronti con la giurisprudenza di questa Corte e con le lacune motivazionali evidenziate.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe la valutazione del terzo ed ultimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esam7-aal altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma in data 1° febbraio 2024
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