Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38287 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO CASA NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte d’appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 3 luglio 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 17 gennaio 2023 di condanna, in esito a giudizio abbreviato, di XXXXXXXXXXXXX per il reato di cui all’art. 12, commi 3, 3bis e 3ter
, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere – in concorso con altri due connazionali non ricorrenti effettuato, per fine di profitto, il trasporto di settantanove migranti di nazionalità iraniana, irachena e afghana, tramite un natante a vela condotto dalle coste della Turchia a quelle italiane, esponendoli a pericolo per la loro incolumità e sottoponendoli a trattamento inumano e degradante.
Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, erano rilevanti, sotto il profilo probatorio, ai fini dell’attribuzione all’imputato della qualifica di “scafista”, le dichiarazioni di tre migranti che, ascoltati nell’immediatezza dei fatti, avevano riconosciuto
XXXXXXXXXXXXX nella persona che si era alternata alla guida del veliero con gli altri due soggetti di nazionalità turca presenti a bordo; ciò che costoro avevano avuto modo di osservare nei rari momenti nei quali gli era consentito di accedere all’aria aperta. Erano, inoltre, valorizzati l’atteggiamento serbato dal ricorrente e dai due altri connazionali (gli unici di nazionalità turca) che erano rimasti in disparte rispetto al gruppo dei soggetti trasportati, il possesso di uno dei due di una bussola, infine il ritrovamento nella cartella «eliminati di recente» del telefono cellulare di XXXXXXXX di una foto che lo ritraeva nelle immediate vicinanze del timone del natante.
XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione denunciando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo deduce violazione dell’art. 192, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione relativamente all’esiguità delle prove sule quali Ł fondata l’affermazione di responsabilità.
Lamenta il mancato ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della prova indiziaria, evidenziando come fossero state valorizzate le dichiarazioni di soli tre soggetti tra i numerosissimi a bordo del natante, senza alcuna possibilità di un loro ascolto per l’impossibilità di procedere a incidente probatorio perchØ costoro si sono resi irreperibili.
Censura, infine, la motivazione del Giudice di appello nella parte in cui ha sminuito la versione alternativa fornita in sede di dichiarazioni spontanee dall’imputato, professatosi innocente.
2.2. Con il secondo motivo lamenta alternativamente violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aggravante di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, dell’aver agito con fine di profitto.
Sul punto la difesa richiama l’assenza di evidenze attestanti contatti di natura economica tra il ricorrente e i soggetti trasportati, lamentando la natura congetturale della motivazione fornita dalla Corte territoriale alla doglianza già formulata nell’atto di appello: illogico, invero, sarebbe sostenere qualsiasi vantaggio economico per l’imputato, poichØ secondo la stessa versione fornita dai migranti il pagamento delle somme era stato effettuato agli organizzatori del viaggio.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di errato bilanciamento tra circostanze.
La Corte territoriale ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ma – in spregio all’art. 12, comma 3quater, d. lgs. n. 286 del 1998 – le avrebbe ritenute equivalenti alle aggravanti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 settembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 2 ottobre 2025, la difesa del ricorrente nel replicare alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ha lamentato il mancato vaglio dell’ipotesi di cui all’art. 114 cod. pen. per il ruolo di minima importanza svolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che denuncia censure in parte inammissibili e in parte infondate dev’essere rigettato.
Il primo motivo – che s’incentra sul tema dell’individuazione degli esatti criteri di valutazione della prova indiziaria cui si collega la consequenziale verifica della loro corretta applicazione rispetto alla concreta vicenda processuale – Ł inammissibile, siccome interamente versato in fatto e reiterativo di argomenti adeguatamente valutati dai Giudici di merito, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi.
La sentenza di appello ha operato una convincente valutazione degli elementi indiziari e ha provveduto al loro adeguato raccordo logico, così da superare l’eventuale parzialità dei singoli elementi informativi, giungendo all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente nel rispetto dello standard probatorio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato.
Non Ł superfluo richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, nØ procedere a una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere a un esame globale degli elementi certi, per accertare se la
relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioŁ, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ( ex plurimis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605-01; Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941).
Di tali principi i Giudici di merito hanno fatto buon governo.
¨ stata, da un canto, posta in risalto l’esistenza di circostanze fattuali che oggettivamente depongono per la fondatezza dell’ipotesi accusatoria e, segnatamente, il riconoscimento del ricorrente come uno degli scafisti che si sono alternati alla guida dell’imbarcazione operato dai tre migranti, la dotazione del complice di strumentazione utile per la navigazione (bussola) certamente non in dotazione dei trasportati, infine la foto riproducente il ricorrente vicino al timone, ritenuta sintomatica della qualità di scafista, essendo i migranti confinati sottocoperta.
D’altro canto le dichiarazioni spontanee dell’imputato, secondo cui egli si sarebbe posto alla guida del natante al posto dei “veri” scafisti che avevano abbandonato la nave, non sono state trascurate, bensì ritenute assolutamente generiche (l’imputato non ha descritto i condottieri del veliero, nØ il mezzo con il quale si sarebbero allontanati), oltre che in stridente contrasto non solo con quella dei tre migranti, ma anche con quelle dei due coimputati.
SicchØ, a buona ragione, la versione alternativa dell’imputato Ł stata reputata dalla Corte territoriale del tutto inidonea a invalidare l’ipotesi ricostruttiva del Giudice di primo grado, invece fondata su dati di fatto, quali sopra indicati, la cui valenza logica ha conferito loro valore di prova.
In definitiva, ritiene il Collegio che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata si presenti completo e congruo, privo di aporie logiche e resista appieno, sul punto dell’affermata penale responsabilità, alle prospettate doglianze, in larga parte incentrate su una rilettura in fatto delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.
La prova della sussistenza in capo al ricorrente della circostanza aggravante del fine di profitto appare strettamente consequenziale al quadro probatorio sin qui tracciato e dalla sua ineccepibilità discende la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, restando sul punto recessiva e assorbita ogni ulteriore, e non concludente, confutazione.
Com’Ł noto, il profitto da considerare, per espressa previsione di legge, Ł anche quello indiretto. E per tale deve certamente intendersi l’aspettativa di un arricchimento connessa all’ingresso contra ius dello straniero favorito, ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l’azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613).
Ciò premesso in diritto, sulla base della piana lettura delle dichiarazioni dei migranti, risulta che ciascuno di essi pagò a individui non identificati, in contanti, il prezzo della trasferta, corrispondente a una cifra che oscillava tra i 9.000,00 e gli 11.500,00 dollari. SicchØ, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella veste di scafista, il ricorrente non solo fosse consapevole del profitto perseguito dai correi, ma che con la conduzione del natante prestasse un’opera specificamente diretta al suo conseguimento; di qui la sicura esistenza del profitto quanto meno indiretto, nell’accezione sopra individuata, e l’assoluta irrilevanza del dato, immotivatamente enfatizzato dalla difesa, dell’assenza di evidenze probatorie di trasferimenti di denaro dai
migranti all’imputato.
Il ragionamento della Corte di appello risulta, infine, corretto anche con riferimento al terzo motivo.
E’ ben vero che dal dispositivo trascritto in calce alla motivazione della sentenza sembrerebbe che vi sia stato un giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, ma si tratta di un evidente lapsus calami , poichØ dagli atti – il cui accesso Ł consentito alla Corte attesa la natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) – risulta che, invece, il dispositivo letto in udienza non indica alcun bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche , nel pieno rispetto dell’art.13quater d.lgs. n. 286 del 1998.
D’altronde il dispositivo letto in udienza – cui va comunque assegnata prevalenza, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice – Ł del tutto coerente con la motivazione della sentenza, dalla quale emerge come la Corte di appello abbia avuto ben chiaro il divieto di bilanciamento stabilito dall’art. 13quater d. lgs n. 286 del 1998, cui ha fatto espresso riferimento a p. 9 e al quale si Ł attenuta nel parametrare la pena in concreto, operando dapprima gli aumenti per tutte le aggravanti ritenute sussistenti, quindi operando la riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Il motivo nuovo, riguardante la partecipazione di minima importanza ai sensi dell’art. 114 cod. pen., Ł inammissibile perchØ – come emerge dall’atto di appello e dalla sua sintesi contenuta nella premessa della sentenza impugnata, rimasta incontestata – non devoluto al Giudice di secondo grado.
É, infatti, «inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745).
In tema di ricorso per cassazione, invero, la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perchØ non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577 – 01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631 – 01).
In ogni caso, la ricostruzione fattuale che vede il ricorrente quale uno dei soggetti che condussero il natante nell’illecita traversata confina la generica evocazione da parte del ricorrente di una sua partecipazione di minima importanza nella manifesta infondatezza, non potendo tale sua condotta integrare quella marginalità e irrilevanza sotto il profilo eziologico nella causazione dell’evento in cui si sostanzia l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. che costituendo un’eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di
persona nel reato, fondata sul principio monistico del reato concorsuale – Ł configurabile soltanto quando l’opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima nel senso appena chiarito (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, COGNOME, Rv. 280081 – 01; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, COGNOME, Rv. 256035 – 01; Sez. 1, n. 19069 del 10/03/2004, COGNOME, Rv. 228216 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poichØ imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 07/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.