Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5748 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5748 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di COGNOME, con sentenza in data 29 maggio 2025, giudicando in sede di rinvio, a seguito di pronuncia rescindente n.30411/2022 della Suprema Corte di Cassazione assunta in data 24/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di COGNOME pronunciata in data 30/09/2019, che aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di concorso nel reato di danneggiamento seguito da incendio, aggravato dalla finalità mafiosa e lo aveva condannato alla pena di un anno mesi sei di reclusione, ritenuta la recidiva.
2. Richiamato il tema devoluto nella sentenza rescindente, in cui si affermava che il giudice di appello non aveva adeguatamente valutato i motivi di appello proposti dalla difesa del COGNOME con riferimento alla ricostruzione dei rapporti tra l’autore del reato (COGNOME NOME) e l’asserito mandante (l’odierno ricorrente COGNOME) e al contenuto della intercettazione n.678 del 7 Ottobre 2015, ritenuta indiziante, il giudice del rinvio passava in rassegna i rapporti che legavano le distinte consorterie criminali riconducibili al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, operante nella città COGNOME e la famiglia COGNOME, operante nel siracusano e i collegamenti intrattenuti da COGNOME NOME, che del delitto di cui all’imputazione era stato riconosciuto organizzatore, con esponenti di spicco delle suddette consorterie e in particolare con COGNOME NOME, reggente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e con COGNOME COGNOME (COGNOME) della cui consorteria egli era risultato associato.
Tali rapporti venivano esaminati alla luce di una serie di conversazioni telefoniche e ambientali acquisite anche nell’ambito di un separato procedimento penale (“Penelope”), da cui il giudice del rinvio traeva la prova dell’esistenza di interessenze tra i due sodalizi, quantomeno nella condivisione dei rispettivi ambiti di operatività, riconoscendo che ciascuna consorteria avrebbe potuto operare illecitamente anche all’interno del territorio sottoposto alla influenza dell’alt sodalizio, sempre che tale facoltà gli fosse riconosciuta dal vertice del sodalizio di riferimento.
In tale prospettiva dovevano interpretarsi le conversazioni del COGNOME, che manteneva relazioni con entrambi i boss, allorquando riferiva agli interlocutori di avere realizzato l’azione di danneggiamento ai danni dei mezzi di una società impegnata nel siracusano nella gestione dei rifiuti per compiacere tale NOME di COGNOME, da individuarsi nel COGNOME. Dal contenuto delle interlocuzioni telefoniche il giudice del rinvio traeva l’inferenza che i “RAGIONE_SOCIALE” avevano potuto realizzare l’azione criminale extra districtum, in quanto il vertice del sodalizio antagonista che operava nel siracusano, NOME COGNOME, aveva dato l’assenso alla stessa, in quanto la
operazione era stata promossa, o comunque avallata, dal più alto vertice della famiglia COGNOME di COGNOME, che era NOME.
2.1. Quanto poi alle ragioni e al movente di tale intrapresa delittuosa il giudice distrettuale, in ossequio al mandato devoluto nella sentenza rescindente, si poneva a interpretare la interlocuzione n.678 del 7 ottobre 2015, nella quale i RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME NOME, nell’evidenziare le ragioni per cui era necessario procedere al danneggiamento di alcuni automezzi della RAGIONE_SOCIALE, cui era affidata la gestione della raccolta dei rifiuti in alcuni comuni del siracusano e che aveva il deposito a Pachino, evidenziava che per procedere in tal senso era necessario l’avallo di un esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE (COGNOME), che i colloquianti indicavano come NOME” e come “NOME” e tale indicazione forniva inequivoco riscontro agli analoghi riferimenti a “NOME” fatti dal COGNOME nelle interlocuzioni intercettate dopo il compimento dell’azione, di cui lo stesso rivendicava la paternità.
Rilevava infine il giudice di appello che, se di tale mandato del NOME non esisteva agli atti uno specifico riscontro alle esternazioni del COGNOME, lo stesso doveva ritenersi provato, con una gravità indiziaria idonea a superare il ragionevole dubbio, proprio in ragione dei rapporti di forza tra le due consorterie, come in precedenza rappresentato. Invero, i due interlocutori della intercettazione n.678 avevano espressamente convenuto che senza l’assenso di “NOME” l’operazione non sarebbe stata possibile e che il COGNOMECOGNOME dopo avere diretto la suddetta operazione, aveva riferito di avere agito per compiacere una richiesta che non si poteva rifiutare, stante il ruolo apicale nella città di COGNOME di colui che gli ave chiesto il “favore”.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa di NOME, il quale ha articolato due motivi di ricorso.
3.1 Con un primo articolato motivo deduce la illogicità della motivazione il mancato rispetto del thema devoluto nella sentenza rescindente, e cioè quello di dare compiuta risposta ai motivi di appello del NOME, laddove la necessità di un .preventivo assenso dei dirigenti di entrambe le consorterie affinchè ciascuna di esse fosse libera di operare illecitamente in ambiti astrattamente alle stesse preclusi, risultava contrastare con l’elemento obiettivo che il sodalizio operante nel siracusano (COGNOME) non aveva dato nessun avallo all’azione illecita dei RAGIONE_SOCIALE da realizzarsi a Pachino, anzi era alla stessa contrario, in quanto una tale iniziativa avrebbe potuto essere ricondotta allo stesso RAGIONE_SOCIALE COGNOME, operante nel siracusano e di tale incoerenza logica era derivato altresì l’annullamento, ai fini cautelari, de provvedimento con il quale era stata disposta la misura custodiale nei confronti del COGNOME.
3.2. Con ulteriore articolazione assume la illogicità della motivazione con riferimento alla riconosciuta rilevanza indiziante della conversazione di CIA all’intercettazione n.678 del 7 ottobre 2015 la quale, nella seconda parte, forniva evidenza del fatto che il COGNOME, pure contattato, non aveva fornito alcun esplicito avallo all’attentato, ma anzi aveva rappresentato l’esigenza che la controversia trovasse componimento mediante l’ausilio di avvocati e non ricorreva alcun altro elemento intercettivo da cui desumere che l’azione delittuosa, poi realizzata nel gennaio 2016, avesse ricevuto l’avallo dall’imputato, considerato inoltre che dal materiale indiziario del procedimento penale “Penelope” era emerso che il NOME esercitava un ruolo apicale all’interno della RAGIONE_SOCIALE, soltanto con riferimento alla città di COGNOME mentre, con riferimento agli affari da compiersi fuori dal capoluogo (nei “Paesi”) esisteva altro aderente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in posizione verticistica, di talchè anche sotto questo profilo, non era ipotizzabile un concorso morale del NOME nel delitto de quo, in quanto sprovvisto di legittimazione e di potere di iniziativa o di assenso.
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla previa intesa tra NOME e NOME ai fini dell’azione criminale e alla prova di chi avesse sovvenzionato l’azione criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con il limite dell’avvenuta formazione progressiva del giudicato in relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all’esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione (Sez.2, n. 37407 del 06/11/2020, PMT/Tamburrino, Rv. 280660 – 01; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, Rv. 288174 – 03).
Nella specie il giudice distrettuale, in sede di rinvio, ha dato attuazione al duplice mandato assegnato nella sentenza rescindente, sia nell’esaminare i rapporti in essere, all’epoca dei fatti, tra le due consorterie antagoniste dei COGNOME, operativa nella città di COGNOME, e dei COGNOME, influente nei territori del siracusano soffermandosi ad analizzare la posizione di COGNOME NOME, condannato in via
definitiva come materiale organizzatore del delitto, dalle cui conversazioni intercettate risultavano interessenze con entrambi i vertici dei due sodalizi, sia nel fornire adeguata interpretazione alla intercettazione telefonica n.678 del 7 ottobre 2015, nella quale due affiliati al RAGIONE_SOCIALE, prospettavano la necessità di procedere all’attentato incendiario a Pachino, evidenziandone le motivazioni e le finalità, rappresentandosi al contempo l’esigenza che fosse “NOME” di COGNOME a dare il “placet” all’azione.
2.1. A fronte della lettura fornita dal giudice del rinvio ai due temi, sopra individuati, insussistente deve ritenersi la incoerenza logica denunciata dal ricorrente nel primo motivo di ricorso che deve essere ritenuto inammissibile in quanto del tutto privo di confronto con la compiuta disamina delle numerose intercettazioni telefoniche nelle quali il COGNOME, condannato definitivamente quale organizzatore del danneggiamento seguito all’incendio, oltre ad ammettere l’azione criminale, dava conto dei rapporti di forza tra i due RAGIONE_SOCIALE antagonisti, e riconosceva di avere agito per compiacere “NOME” di COGNOME.
Invero, dalle numerose intercettazioni telefoniche indicate nella sentenza impugnata, i giudici del rinvio hanno enucleato i plurimi collegamenti strategici tra NOME COGNOME NOME, quale vertice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e la famiglia COGNOME di Siracusa e come il COGNOME, organizzatore dell’atto incendiario, fosse in relazione con entrambi i sodalizi sebbene associato al secondo. Dava inoltre conto, con argomenti che non hanno formato oggetto di analisi censoria nel motivo di ricorso, delle dinamiche e delle strategie dei due sodalizi, in base alle quali il cla COGNOME risultava comunque subordinato al potere dei RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, alla sfera di indirizzo e di intervento di NOME COGNOME, che costituiva la massima espressione del RAGIONE_SOCIALE COGNOME a COGNOME. Si fornisce inoltre ampia evidenza nella sentenza impugnata, in quanto più volte viene rimarcato dal COGNOME nel corso delle interlocuzioni intercettate, che neppure sarebbe stato necessario che i COGNOME chiedessero il permesso dei NOME per l’incendio a Pachino, in quanto la società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dei veicoli dati alle fiamme, aveva sede a COGNOME e che l’atto incendiario aveva lo scopo di rendere tale società meno competitiva nel territorio catanese. Orbene, alla luce di tali considerazioni, il giudice distrettuale perveniva alla conclusione che l’ordine di procedere all’intrapresa criminosa era giunto da COGNOME, che il Clan NOME, operativo nel siracusano non lo aveva avversato, in ragione delle relazioni e dei rapporti di forza in essere tra le due compagini e che il via libera all’operazione era stato dato personalmente da “NOME” di COGNOME, quale indiscusso vertice del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. L’alternativa ricostruzione dei fatti contrapposta dalla difesa del COGNOME nel primo motivo di ricorso, che si limita a indicare che la famiglia COGNOME non aveva affatto riconosciuto ai “RAGIONE_SOCIALE” il potere di compiere l’atto incendiario all’interno
del proprio territorio, risulta aspecifica, in fatto, priva di confronto con l’articol logica trama motivazionale posta a fondamento della sentenza impugnata e dal chiaro tenore delle interlocuzioni in cui il COGNOME raccontava degli equilibri che intercorrevano tra i due sodalizi, logicamente ricostruiti e correttamente interpretati dal giudice del rinvio.
Quanto al secondo motivo di ricorso la Corte di appello, in attuazione del tema sollecitato dalla sentenza rescindente, ha operato una compiuta disamina (da pag.13 della sentenza impugnata) della conversazione tra gli appartenenti al sodalizio dei “RAGIONE_SOCIALE“, NOME e COGNOME i quali, prima di dare esecuzione all’azione incendiaria, si rappresentavano la necessità dell’assenso del vertice catanese (“NOME“), e ne sollecitavano un suo urgente intervento.
A pag. 15 vengono poi compiutamente articolati i due argomenti logici in base ai quali, pure in assenza di una prova documentale a riscontro dell’intervento del COGNOME, i giudici di appello hanno riconosciuto che tale intervento ci fu, tanto da essere decisivo ai fini dell’attuazione del proposito criminoso laddove, in primo luogo, i RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME, prima del reato, escludevano che i fatti di incendio potessero essere portati in esecuzione in assenza dell’avallo del riconosciuto vertice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che dopo il reato il COGNOME, che aveva partecipato al reato, a sua volta confermava a terzi interlocutori, che nonostante le iniziali resistente di NOME COGNOME, l’incendio fu portato a compimento proprio grazie all’intervento di NOME COGNOME, alla cui richiesta di “un favore”, neppure il COGNOME, che era affiliato al RAGIONE_SOCIALE antagonista, poteva opporre un rifiuto.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il principio, oramai acquisito, per il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, l’operazione di lettura complessiva dell’intero compendio probatorio di natura indiretta non può esaurirsi nella mera sommatoria degli indizi, esigendo la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo e deve essere preceduta da una operazione propedeutica – da cui non può prescindersi . – che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro intrinseca valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, COGNOME; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967).
È stato precisato che nell’ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., nel senso che ciascun
indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l’ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230).
3.2. Orbene nel caso di specie il giudice distrettuale ha posto a fondamento del ragionamento logico induttivo, che ha condotto al giudizio di colpevolezza dell’imputato, una premessa storica, da cui ha tratto elementi indizianti a carico dell’imputato, caratterizzata dalla certezza e dalla specificità, laddove l’intervento del NOME (“NOME“) veniva indicato dai soggetti interessati all’atto intimidatorio, quale imprescindibile presupposto dell’azione; al contempo tale dato veniva posto in relazione all’altro elemento univoco, anch’esso tratto dall’ascolto e dalla interpretazione di dati intercettivi, secondo il quale il COGNOME ammetteva di avere dato corso all’incendio solo a seguito di una espressa richiesta che gli era stata indirizzata personalmente da “NOME“, vertice del RAGIONE_SOCIALE. Premesso che il ricorrente neppure contesta, nei motivi di ricorso, l’inferenza secondo la quale il “NOME” di entrambe le fonti di intercettazione sia l’odierno ricorrente, il giudice di appello ha correttamente motivato i passaggi del ragionamento indiziario ponendo in collegamento le premesse dell’azione delittuosa, note ai componenti del RAGIONE_SOCIALE che dovevano porla in esecuzione, con quanto veniva reso noto dal COGNOME, che dell’azione era stato uno degli artefici, individuando NOME quale comune denominatore dei diversi momenti in cui il proposito criminoso si era dapprima sviluppato e, grazie alle sinergie in essere con il RAGIONE_SOCIALE, aveva trovato concreta attuazione, tanto da consentire al COGNOME di ribadire, post delictum, le logiche sottostanti e indicare (in NOME di COGNOME), il mandante dell’incendio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; al rigetto cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, il 11 novembre 2025.