Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15606 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCAPIEMONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità ribadendo che lui guidava l’auto e lamentando che la Corte territoriale non abbia tenuto conto di quanto da lui dichiarato, ovvero che si era limitato a dare un passaggio al Deciro ignorando quanto deteneva e aggiungendo che prima della perquisizione il bilancino non era presente nell’abitacolo. Si duole, altresì, che i giudici del gravame del merito abbiano creduto alle inverosimili dichiarazioni del coimputato e assume che anche il rinvenimento nell’auto di un cucchiaino da caffè, 1 coltello a seghetto da cucina e 2 taglierini non varrebbe ad invertire l’onere della prova. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare (pag. 4-5) hanno logicamente rilevato come a carico del COGNOME ci siano innanzitutto le dichiarazioni accusatorie del coimputato, che ha dichiarato che era andato a prenderlo a Nocera Inferiore per andare a spacciare a Cava. E come poi la versione difensiva fosse assolutamente non credibile, in quanto, se poteva non essere a conoscenza del possesso in capo al Deciro dello stupefacente e del denaro, ben più difficilmente si spiega la detenzione di un bilancino di precisione all’interno dell’auto, in uno a taglierini e ad una lama.
Peraltro, in sentenza si evidenzia che trova smentita la destinazione di quegli strumenti all’attività di lavoro perché una lama è stata trovata in una busta intrisa di odore di sostanza stupefacente. Del tutto inverosimile, poi, è stato logicamente ritenuto che egli non si fosse accorto che l’amico entrato nell’auto avesse occultato il bilancino di precisione sotto il sedile posteriore, trattandosi di oggetto diffic mente occultabile. E che, peraltro, a completare il quadro indiziario circa la condi-
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NOME.
visione dello stupefacente e la finalità dello stesso allo spaccio si aggiunge la cir- costanza che presso la sua abitazione venne trovato del crack e un trituratore in
metallo.
In definitiva la Corte ha ritenuto motivatamente che vi fossero una pluralità
di elementi gravi, univoci e concordanti tutti deponenti nel senso che la sostanza stupefacente fosse detenuta da entrambi e finalizzata allo spaccio.
Non senza trascurare, in aggiunta, il comportamento del COGNOME che, alla vista della polizia si dava alla fuga, elemento pur valutabile ai fini della consapevolezza
dell’attività illecita in corso.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità
nell’ennesimo giudice del fatto.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025