Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2830 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato a Anzio il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito d gravame interposto dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i prede imputati sono stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 in relazione alla detenzione illecita di kg. 26,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina COGNOME e l’COGNOME, anche del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. (capo 3) condanna a pena di giustizia e confisca RAGIONE_SOCIALE somme e dello stupefacente i sequestro.
Avverso la sentenza COGNOME proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riferimento alle circostanze di fatto enunciate verbale di perquisizione e sequestro, agli esiti degli accertamenti concernent localizzazione del telefono in uso all’imputato ricorrente e alle somma informazioni rese da NOME COGNOME.
Quanto ai primi atti, essi sono connotati dal generico assunto circa detenzione dello stupefacente in capo agli arrestati, senza alcun concr riferimento ad una specifica condotta attribuibile al NOME, designando l’arbitrarietà del provvedimento restrittivo.
Quanto alla localizzazione del telefono, essa non risulta validata da consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero che ha rimandato l’analisi dettaglio alla polizia giudiziaria che vi ha proceduto. A seguito RAGIONE_SOCIALE deduzio appello la Corte territoriale ha precisato che le 102 localizzazioni del dispos del NOME riguardavano la località di Aranova e non l’abitazione di INDIRIZZO
Ancora, l’affermata riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme rinvenute al ricorrente (p euro 43.500) a quelle trovate a NOME COGNOME COGNOMECOGNOME 26.100 euro), risulta diffo dagli esiti della perquisizione e sequestro in quanto, in relazione alla somma ricorrente si annota che essa «era suddivisa in cinque mazzette di cui due chi con nastro adesivo nero e cellophane trasparente e le altre con elastici color mentre quella del COGNOME era «suddivisa in quattro mazzette tutte mantenute d elastici colorati».
Quanto alle dichiarazioni di NOME COGNOMECOGNOME la loro lettura da parte de sentenza impugnata è frutto di una evidente forzatura interpretativa, posto ch donna ha ricondotto il riconoscimento a una mera possibilità. Del resto, olt COGNOME, né il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME il COGNOME nell’appartamento ove è stato effettuato il maxi-sequestro di droga.
Cosicché i plurimi travisamenti della prova disarticolano il ragionamen probatorio posto a base della affermazione di responsabilità del ricorrente.
3.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazio alla valorizzazione del rapporto di frequentazione personale tra l’impu ricorrente e i due coimputati, affittuari e abitanti dell’INDIRIZZO in Aranova, in assenza di una valutazione di gravità, precisio concordanza della prova indiziaria idonea a superare ogni ragionevole dubbio.
L’assunto della Corte territoriale non si confronta con:
la mancanza di qualsiasi oggetto o documento riconducibile al COGNOME nell’appartamento ove fu ritrovato lo stupefacente;
la mancata localizzazione dello smartphone del NOME in Aranova nelle ore notturne dal 9 ottobre 2020;
il mancato accertamento del momento in cui lo stupefacente è stato COGNOME e occultato nell’appartamento di INDIRIZZO, e che la collocazione avvenuta anteriormente al 9 ottobre 2020, quando la frequentazione personal tra NOME e i suoi coimputati poteva ritenersi assidua.
Ancora, evidentemente priva dei necessari caratteri della precisione è valorizzazione della localizzazione del telefono in uso al NOME in 11 occasioni il 2 e 28 settembre 2020, presso il box auto sito in Roma, INDIRIZZO che NOME COGNOME aveva avuto in locazione da NOME COGNOME, all’interno del qu era stata sequestrata dagli operanti un’autovettura con doppiofondo nella plan E ciò anche se si voglia collegarlo con il rinvenimento dei filmati nello smartphone del ricorrente, creati il 29 settembre, riguardando «indicazioni per apr doppiofondo di un furgone di colore nero».
Cosicché il ragionamento probatorio della sentenza impugnata si rivela fondato solo su meri sospetti che non possono assurgere al rango di prova.
3.3. Con il terzo motivo manifesta illogicità della motivazione in relazion mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche al ricorrente, essendo formulata una motivazione cumulativa riguardante i tre imputati, senza alcun considerazione personalizzata, segnatamente con riguardo al suo disinteresse al operazione gestita interamente dai correi e non essendo stato registrato al contatto tra il ricorrente ed esponenti del traffico organizzato aztemtraffi cocaina, oltre che al suo corretto comportamento successivo al reato.
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Nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con unico comune atto del difensore, si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancat riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non essendo stati gli elementi negati minimamente bilanciati con altri di segno positivo, segnatamente con i comportamento collaborativo serbato, sin da subito, da entrambi i ricorrenti c COGNOME ammesso la loro responsabilità dinanzi alla A.G. nonché con il ruolo minimale di corrieri svolto.
Inoltre, erroneamente è stata riconosciuta la aggravante della ingen quantità considerando che il mercato romano di destinazione hon è suscettibile d essere influenzato da un simile quantitativo.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato memoria a sostegno dell’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è complessivamente infondato e deve essere respinto.
1.1. Il primo e secondo motivo, incentrati sulla affermazione di responsabilit possono essere congiuntamente considerati avendo entrambi riguardo alla valutazione del compendio probatorio. Essi sono infondati, lambendo l’inammissibilità quando versano in generiche inaccessibili rivalutazioni di eleme del compendio.
1.2. Ritiene questa Corte che il Giudice di merito, senza incorrere in vizi lo e giuridici, ha attribuito al ricorrente l’ingente quantitativo di cocaina ri nell’appartamento di INDIRIZZO in Aranova, sulla base dello stretto e qualifi rapporto del ricorrente con i due correi, NOME e COGNOMECOGNOME che lo occupavano momento del suo rinvenimento.
A tal riguardo, il ragionamento indiziario ha coerentemente considerato l’origine e lo sviluppo degli accertamenti, determinati dall’avvistamento del De alle ore 21,30 circa del 19 ottobre 2020 in INDIRIZZO vicino a una autovett Smart – risultata noleggiata dall’NOME – all’interno della quale era visto la qualcosa. Gli agenti così rinvenivano una borsa con 43.500 euro di cui il NOME no giustificava la provenienza. Di qui l’individuazione, in un ristrettissimo ar tempo, del B&B presso il quale il ricorrente abitava – dal 9 ottobre di quell’an e di un altro appartamento, sito a INDIRIZZO in Aranova, dove da qualc mese abitavano i due suoi coimputati – nel telefono del ricorrente vi era
ripresa dei due coimputati che dormivano in quell’appartamento -, dove venivano rinvenuti, nella stessa notte tra il 19 e 20 ottobre, i 29 panetti di stupeface
Il ragionamento indiziario, quindi, fa leva sulla stabile frequentazione dei imputati nel periodo interessato, sulla comunanza RAGIONE_SOCIALE ingenti somme di denaro trovate in loro possesso, sul ritrovamento nel B&B occupato dal NOME – appena dopo il suo fermo – dei coimputati COGNOME COGNOME – che avevano nel frattempo avuto contezza dell'”incidente” incorso al correo – intenti a “ripul l’appartamento uscendo da esso con la somma di 26.500 euro, una macchinetta conta-soldi, una macchina per sottovuoto corredata da sacchetti, quattr smartphone, una tessera bancomat intestata a un cugino del NOME, un contenitore di elastici del tipo di quelli utilizzati per raggruppare le mazzette di banc rinvenute e un involucro di cocaina di 2,1 grammi lordi, mentre in una stanza dell stesso appartamento era rinvenuta una cassaforte con altri 4.500 euro.
Alcune persone informate sui fatti – NOME COGNOMECOGNOME proprietari dell’abitazione di INDIRIZZO e NOME COGNOMECOGNOME sua suocera e vicina di cas indicavano il ricorrente come un soggetto che abitualmente visitava gli altri d coimputati, mentre altri elementi riconducevano ad uno stretto rapporto tra i imputati correlato a traffici illeciti.
I rapporti tra gli imputati risultavano, in particolare, attrave localizzazione del cellulare del ricorrente tra il 23 agosto 2020 e il 17 ottobre in Aranova per 102 volte – senza che vi siano elementi che la riconducessero all ricerca di lavoro o all’andare al mare – e la assenza di localizzazioni nottur tale zona proprio da quando il ricorrente aveva preso il B&B “St. Peter” (9 ottobre risultando quotidianamente ivi presente nelle ore diurne. Da un filmato del ottobre 2020 nel cellulare del NOME risultava che questi si era ripreso mentre alla guida della Smart nei pressi di Castel di Guido, di ritorno dall’immobile di Fraccaroli, come si desumeva dalla localizzazione del telefono.
Ancora, emergevano i rapporti tra il COGNOME e il COGNOME attraverso l localizzazione del telefono in uso al primo in 11 occasioni, tra il 2 e il 28 sett 2020, presso il box auto sito in Roma, INDIRIZZO che il COGNOME aveva avuto in locazione da NOME COGNOME, nel quale era stata sequestrata dag operanti un’autovettura con un doppiofondo nella plancia. All’interno del cellula del NOME erano poi rinvenuti due filmati, creati il 29 settembre 2020, contene le indicazioni per aprire il doppiofondo di un furgone di colore nero.
Il Giudice di appello, alla stregua RAGIONE_SOCIALE indicate emergenze, ha confermat analiticamente (v. pg. 9 della sentenza) la inattendibilità della vers dell’imputato volta al giustificare i propri rapporti con il COGNOME con la rice un lavoro, la occasionalità della ripresa effettuata nell’appartamento in Arano come l’occasionalità dell’incontro a Roma con l’NOME e il COGNOME presso il RAGIONE_SOCIALE pe
trascorrervi il weekend e, ancora, la provenienza dei 43.500 euro trovati in suo possesso, a suo dire consegnatigli da un non meglio precisato connazionale che lo aveva incaricato di consegnare, a sua volta, a un soggetto che gli sarebbe st indicato e da incontrare presso la stazione degli autobus di Anagnina.
1.3. Ritiene questa Corte che, a fronte del coerente quadro indiziario posto base della affermazione di responsabilità del ricorrente, il ricorso si lim censurare la valutazione in fatto di alcuni soltanto degli elementi consider avulsa dal più ampio contesto non illogicamente valutato dalla Corte di appello.
Invero, generica è la censura all’originario provvedimento restrittivo e a sue ragioni rispetto all’ampio articolato ragionamento indiziario richiamat limitandosi a negare il diretto riferimento dell’imputato dello stupeface rinvenuto. Del pari generiche sono le deduzioni in ordine alla localizzazio dell’apparecchio telefonico del NOME, precisamente collocata nel tempo e nell spazio e logicamente riferita all’appartamento dove lo stupefacente è sta rinvenuto, a sostegno della stabile frequentazione dei tre imputati nel peri interessato.
Ancora, non designa una frattura logica nella comune attribuzione RAGIONE_SOCIALE somme rinvenute – risultando espressione di una illogica parcellizzazione del dat probatorio – il confezionamento di due RAGIONE_SOCIALE mazzette di denaro trovate in possess del ricorrente con nastro adesivo, piuttosto che con gli elastici colorati – rit ai correi “ripulitori” del B&RAGIONE_SOCIALE;B – utilizzati per il confezionamento RAGIONE_SOCIALE altr mazzette di denaro, in costanza di circostanze e tempi dei rinvenimenti che l sentenza valuta ineccepibilmente ai fini del coinvolgimento dei tre imputati.
Né inficia lo stretto e qualificato legame tra i tre imputati la mancanza assoluta certezza in capo alla COGNOME che il ricorrente fosse il terzo sogg che frequentava i due occupanti dell’appartamento di INDIRIZZO, laddove generica è la esclusione della individuazione del ricorrente da parte della COGNOME (v. pg. 6 della sentenza).
Ancora, generiche sono le censure difensive in ordine alla rilevanza dell precise localizzazioni dell’apparecchio cellulare del NOME, che ne individua l’assidua frequentazione dell’appartamento in cui è stato trovato lo stupefacen né la valenza – ai fini del coinvolgimento del ricorrente nel traffico illecito sua localizzazione presso il box affittato dal COGNOME ove era stato sequestrato veicolo con doppiofondo e il rinvenimento nel suo apparecchio telefonico del filmato relativo a un altro veicolo con doppiofondo.
Cosicché, la corretta valutazione del complesso indiziario non è affatt scardinata dalla mancanza di rinvenimenti di documenti o oggetti nell’appartamento di INDIRIZZO ricollegati al NOME – posti tutti gli altri el che lo ricollegano a quel luogo e ai suoi correi che, al momento del rinveniment
dello stupefacente, vi abitavano – e dalla sua mancata localizzazione notturna Aranova dal 9 ottobre 2020 – posta la sua quotidiana frequentazione diurna – o ancora, la mancata individuazione del momento in cui lo stupefacente era stato COGNOME in quell’appartamento – essendo accertata la sua diuturna prolungat frequentazione da parte dell’imputato nel contesto di rapporti dato.
Il terzo motivo è generica censura in fatto rispetto al corretto esercizio poteri discrezionali demandati al Giudice di merito che ha considerato, da un la l’assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il riconoscime RAGIONE_SOCIALE attenuanti in parola e, dall’altro, l’assorbente gravità del fatto e della a delinquere dimostrata con esso, rispetto alle allegazioni difensive in ordine giovane età, l’incensuratezza e la sua sottoposizione all’interrogatorio.
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono inammissibili.
Generica è la censura sul riconoscimento della aggravante dell’ingente entità in quanto non oggetto di censura in appello.
Generica è la censura sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche tenuto conto dei comuni ineccepibili rilievi già sopra ricordati, rit correttamente recessivi rispetto alle allegazioni difensive sul ruolo di meri cus dello stupefacente, sui rispettivi certificati penali e sul comportam successivamente tenuto.
Al rigetto del ricorso del COGNOME consegue la condanna del ricorrente a pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricor di COGNOME e COGNOME, consegue la loro condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e NOME condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 26/11/2024.