Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23651 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 02/03/1981
avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d’appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, resa in data 17 gennaio 2025, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, del 14 dicembre 2023, che aveva condannato a pena di giustizia COGNOME NOME perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis,625 n. 2 cod.pen. per essersi impossessato di beni sottratti all’interno d i abitazione altrui, dopo avere forzato la porta di accesso alla palazzina e la porta della terrazza, assolvendo l’originario coimputato COGNOME
Ha considerato che il rinvenimento di strumenti di effrazione e guanti, nella disponibilità dell’imputato, occultati nella camera da letto, e di parte della
refurtiva, in strettissima connessione temporale con il furto, costituissero prova logica del coinvolgimento dell’imputato nel furto appena perpetrato.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore avv. NOME COGNOME
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 192, 533 e 606 comma 1 lett. e) per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova. Deduce , riportandosi alle doglianze già espresse con l’atto di appello, che: non esiste un collegamento chiaro fra l’imputato ed il furto; non vi è prova dell’introduzione dell’imputato nell’abitazione della persona offesa in quanto le telecamere, pur esistenti, non hanno ripreso la sua effigie; non vi è prova che gli oggetti rinvenuti nella camera da letto dell’imputato ( cacciavite, piede di porco e altro, detenuti peraltro alla vista) siano stati usati per il furto, né per altre effrazioni; l’imputato ha precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tale circostanza giustificherebbe la detenzione di banconote di piccolo taglio ; gli oggetti rinvenuti presso l’abitazione dell’imputato costituiscono solo una parte modesta della refurtiva, e anche la somma di denaro rinvenuta ( pari ad euro 2.050,00) costituisce una parte dell’ ammontare complessivo della somma sottratta ( pari ad euro 10.000,00). Il possesso di parte della refurtiva non prova la responsabilità del furto potendo, semmai, integrare una condotta di ricettazione e gli altri elementi potrebbero assurgere al rango di meri indizi ma non rispetto al contestato furto.
La sentenza, inoltre, avrebbe immotivatamente escluso che l’imputato p ossa essere entrato successivamente in possesso della refurtiva valorizzando il limitato intervallo temporale rispetto alla perpetrazione del furto escludendo l’ipotesi della ricettazione senza alcuna giustificazione e violando la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2.Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 99,133, 533 e 606 comma 1 lett. e) per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestata recidiva ed eccessività della pena. Deduce che i precedenti penali riguardano reati di natura diversa da quelli contestati.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È infondato il primo motivo con cui ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova sostenendo l’illogicità della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale e la inidoneità degli indizi a suo carico a comprovarne la sua responsabilità per il ritenuto reato di furto, sostenendo la possibilità di una diversa interpretazione dei medesimi elementi indiziari come indicativi di una diversa condotta di ricettazione.
La Corte territoriale ha posto, a fondamento della propria decisione, la piattaforma probatoria costituita dalla univoca convergenza dimostrativa di un’ampia serie di elementi indiziari -costituiti dal rinvenimento di strumenti di effrazione ( due cacciavite, un piede di porco ed una torcia) e guanti, nella disponibilità dell’imputato, ‘ celati in varie buste’ sopra l’armadio nella camera da letto, in luogo non usuale per la custodia di attrezzi, oltre che di parte della refurtiva ( costituita dalla somma di euro 2.050,00 in banconote ‘con taglio compati bile a quelle che si trovavano nella cassaforte’ del derubato), rinvenuti il giorno successivo alla commissione del furto. I suddetti elementi sono stati saggiati nella loro singola, intrinseca, valenza qualitativa e quindi complessivamente valorizzati nella loro unitaria e sinergica confluenza verso il medesimo contesto dimostrativo della colpevolezza dell’imputato per il reato di furto oggetto di contestazione.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e dei criteri di natura inferenziale che presidiano la formazione e validazione della prova indiziaria, affermati in modo costante da questa Corte, secondo cui il giudice non può limitarsi e non deve arrestarsi a una valutazione parcellizzata e atomistica dei singoli indizi, né procedere alla loro mera sommatoria, ma deve operarne il successivo esame globale al fine di verificare se la relativa ambiguità residuata in ciascuno di essi – se isolatamente considerati – possa essere superata e risolversi in una visione unitaria che ne ponga in luce i collegamenti e la confluenza nel medesimo risultato probatorio (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 1 n. 26455 del 26/03/2013, Rv. 255677; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).
Le censure rivolte nel ricorso alla valenza accusatoria degli elementi confluiti nel compendio probatorio – oltre a proporsi come semplici critiche in punto di fatto al loro significato che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità scontano un evidente errore logico-giuridico nell’approccio critico ai criteri di apprezzamento della prova indiziaria, in aperto contrasto coi principi suindicati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, di tal che la possibile lettura alternativa prospettata, spesso in termini meramente congetturali, non è idonea a inficiarne l’efficacia probante.
Anziché procedere ad una valutazione parcellizzata dei singoli indizi sarebbe stato necessario, per supportare il denunciato vizio di motivazione del ragionamento probatorio, dimostrare che proprio la complessiva confluenza dimostrativa, in senso accusatorio, dei diversi indizi, sia affetta da insanabile contraddittorietà o manifesta illogicità.
1.1.N on si ravvisa alcuna violazione del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e la sentenza impugnata si colloca nel solco dell’insegnamento di questa corte secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito deve valutare i singoli indizi in una visione unitaria che gli consenta di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, configurabile anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep.2021, Rv. 280605 -02; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449-01).
La prospettazione difensiva legata ad una possibile diversa interpretazione degli indizi raccolti (che il ricorrente non contesta comunque, in sé, come indizi a suo carico) come dimostrativi di una condotta riconducibile al diverso alveo della fattispecie di cui all’art. 648 c od.pen. risulta radicata su binari astratti e soprattutto non collegata ad alcun elemento concreto che possa dimostrare la fallacia della ricostruzione operata dalla Corte territoriale non censurabile in questa sede se non nei limiti della manifesta illogicità, ovvero in presenza di un vizio motivazionale sicuramente non ravvisabile nel caso in esame.
2.È infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla contestata recidiva rilevando, come anche dedotto attraverso i motivi di appello, che i precedenti penali dell’imputato riguardano ‘reati di natura diversa da quello contestato’. La doglianza è generica e non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte di appello sul punto che ha dato atto dell’esistenza di ‘numerosi precedenti penali specifici’ dell’imputato effettivamente desumibili dalla lettura del certificato penale in attie che ‘l’azione criminosa costituisce chiara cartina di tornasole di u n accrescimento della sua capacità criminale e di un aumento della pericolosità sociale del predetto, esperto nel mettere a segno colpi negli altri appartamenti’ ( pag.5).
Motivazione, questa, che si conforma pienamente ai principi giurisprudenziali più volte affermati da questa Corte secondo cui è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza
della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, PG COGNOME ed altro, Rv. 247838 – 01).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 23/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME