Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6999 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6999 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 12/01/1955 COGNOME NOME nato a MILANO il 30/03/1975 COGNOME NOME nato a NOME il 10/02/1981
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’ inammissibilità del ricorso
E’ presente l’Avvocato COGNOMENOME COGNOME del foro di TRANI difensore di COGNOME e COGNOME il quale per COGNOME espone i motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento e per COGNOME, dopo un’esposizione dettagliata delle motivazioni, insiste sull’eccezione preliminare formulata nel ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, all’esito delle impugnazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con richiesta di estensione della impugnazione da parte di COGNOME NOME, ha confermato il giudizio di responsabilità degli appellanti in relazione a ipotesi di furto in concorso pluriaggravato ai danni di azienda che commercializzava prodotti alimentari, consistito nella sottrazione nottetempo, all’interno di stabilimento sito nel mantovano ove la merce era allocata, di un rilevante quantitativo di prodotti alimentari, previa disattivazione dei sistemi di allarme e effrazione del varco di accesso all’azienda, le cui modalità esecutive erano state ricostruite sulla base di riprese di video sorveglianza acquisite presso opifici situati in aree limitrofe e sulla base dell’aggancio di celle telefoniche da parte degli indagati, riconosciuto compatibile con la loro partecipazione all’azione furtiva, nonché in relazione al COGNOME dal rinvenimento nella sua disponibilità di beni di provenienza furtiva (due prosciutti), e dall’avere proceduto al noleggio di un autoarticolato, che era stato impiegato per la consumazione della spedizione furtiva, alcuni mesi prima della perpetrazione dello stesso.
Agli imputati era escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio era graduato sulla base di criteri medi editali.
COGNOME NOME ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione della regola di giudizio di cui all’art.192, comma 2 cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione al riguardo ) con riferimento alla valutazione della prova indiziaria che, in relazione alla posizione del ricorrente, assume essere del tutto insufficiente e inadeguata per fondare il giudizio di responsabilità in ordine alla sua partecipazione all’azione furtiva.
Afferma, in particolare, che i due dati di fatto posti a fondamento del giudizio inferenziale a sostegno della responsabilità del prevenuto, erano del tutto insufficienti, equivoci e privi di rilevanza sinergica, atteso che il noleggio dell’autoarticolato da parte del COGNOME si riferiva a epoca di molto precedente a quella in cui era stato realizzato il furto e che nessun rilievo pregiudizievole nei confronti del prevenuto poteva derivare dal fatto che la società di noleggio dell’autoarticolato, verosimilmente utilizzato per la movimentazione della merce sottratta, non aveva potuto fornire le generalità del soggetto che aveva proceduto al noleggio. Irrilevante era altresì la circostanza del rinvenimento di due prosciutti nella disponibilità del prevenuto, circostanza anch’essa acclarata in epoca di molto successiva
ai fatti-reato, che poteva trovare spiegazione in comportamenti, sebbene di natura illecita, del tutto indipendenti dalla partecipazione all’azione furtiva, quali ip di ricettazione.
RAGIONE_SOCIALE NOME ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo assume violazione di legge anche processuale, con conseguente ° violazione dell’art.192, corrimi ie 2.c d.proc.pen. ed erronea valutazione dei fa che hanno portato al giudizio di responsabilità.
Preliminarmente assume violazione di legge processuale per l’omessa notifica al difensore di fiducia, nominato dal ricorrente con dichiarazione di nomina tra smessa via PEC all’autorità giudiziaria, della citazione a giudizi?, denunciando l illegittimità dell’iter argomentativo del giudice di appello secondo il quale la nomi tramite PEC era avvenuta in forma irrituale, in quanto trasmessa ad un indirizzo di posta non certificata e che il difensore aveva del tutto omesso di verificare c la stessa fosse stata ritualmente ricevuta dall’autorità procedente.
Con un secondo motivo di ricorso assume carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla prova di responsabilità dell’imputato desunta da elementi indiziari del tutto privi di conducenza logica, in quanto l spiegazioni fornite dall’imputato dovevano ritenersi plausibili e coerenti in cons derazione dei collegamenti intrattenuti con l’hinterland milanese e della ricerca lavoro; contesta altresì la ricorrenza della circostanza aggravante dell’avere pr vocato un danno di particolare gravità, non essendo stata acquisita una prova adeguata dell’impiego di un auto articolato per il trasporto della merce eventual mente sottratta e lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in ragione del minimo contributo eventualmente fornito all’azione furtiva.
La difesa di COGNOME NOMECOGNOME con un primo motivo, denuncia carenza di motivazione con riferimento ai profili sanzionatori in relazione ai quali il giudice appello aveva ammesso l’estensione al ricorrente degli eventuali effetti favorevoli della impugnazione dello SPERANZA, in assenza di qualsiasi valutazione operata nei confronti dell’imputato COGNOME in punto di circostanze attenuanti generiche e misura del trattamento sanzionatorio.
Con una seconda articolazione assume violazione di legge per mancata osservanza del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in presenza di elementi circostanziali lacunosi, contraddittori ed equivoci;con particolare riferimento alla inco gruenza temporale rilevata da parte degli inquirenti tra la data e l’ora della per trazione dell’azione furtiva rispetto a quelle in cui era stato accertato il tr dell’autocarro, che si assume utilizzato per il trasporto della merce sottratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati e vadano rigettati.
3.1 In particolare i motivi di ricorso sulla responsabilità degli imputati non si confrontano con il tenore del tessuto argomentativo della sentenza impugnata, il quale risulta logico e fa coerente applicazione delle disposizioni di legge, anche processualec e risulta aderente alle risultanze processuali.
3.2 Il giudice distrettuale ha adeguatamente rappresentato le fonti di prova e gli argomenti logici sui quali si fonda il giudizio di responsabilità a carico degli odierni ricorrenti, mediante il richiamo agli esiti dell’attività investigativa di acquisizione di immagini del complesso commerciale in cui si è verificato l’evento furtivo, che ha consentito di individuare tre autoveicoli che, nelle prime ore della mattina, prelevavano le persone che si erano introdotte all’interno del complesso in cui si è verificato il furto e, dopo ulteriori acquisizioni di filmati di riprese circuito chiuso, gli inquirenti sono risaliti ad un autocarro con rimorchio che era transitato nella strada adiacente l’opificio ad un orario compatibile con la conclusione dell’azione furtiva. Seguendo il percorso di tale autocarro utilizzando ulteriori immagini acquisite, era stato accertato che lo stesso era transitato, unitamente ai tre veicoli già osservati sul luogo del delitto, che lo scortavano, lungo il percorso autostradale.
Dai riscontri sulle intestazioni dei veicoli e del rimorchio preso a noleggio, nonché dall’incrocio delle celle telefoniche dell’area in cui si trovava il magazzino commerciale, era stato possibile risalire agli odierni ricorrenti e in particolare allo COGNOME NOME, che è l’unico ricorrente ad avere ammesso parzialmente gli addebiti, e del COGNOME NOME, il quale non ha proposto appello ma ha solo richiesto che i motivi di impugnazione dello COGNOME estendessero effetti favorevoli anche alla sua posizione.
Sulla base degli argomenti della sentenza della Corte di appello si deve riconoscere la infondatezza del ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME che si è limitato a riproporre prospettazioni difensive già introdotte nel giudizio di appello e disattese con argomenti logico giuridici del tutto congrui a fronte di patrimonio indiziario assolutamente adeguato, in quanto il COGNOME era stato trovato in possesso di alcuni beni che erano stati sottratti nella vicenda predatoria di cui è processo ed era stato altresì accertato che, in epoca antecedente ai fatti, aveva preso a nolo l’autoarticolato utilizzato per movimentare la refurtiva.
A tal riguardo improponibile è la censura sviluppata dalla difesa del ricorrente COGNOME per la prima volta nei motivi di ricorso, non avendo lo stesso proposto
appello, concernente una asserita discrasia temporale tra la data e l’orario di commissione del reato nella notte del 9 Febbraio 2020 e l’epoca in cui l’autocarro era stato visto transitare nei pressi del magazzino commerciale, che il ricorrente assume essere successiva di un mese, trattandosi di questione già esaminata dal giudice di primo grado, che l’aveva disattesa, mentre i motivi di appello formulati sul punto dalla difesa del COGNOME erano stati rinunciati nel corso del giudizio.
La questione sulla attendibilità della data segnata sulle immagini video registrate dell’autocarro non può essere riproposta in mancanza di una specifica statuizione sul punto da parte del giudice di appello a seguito della rinuncia al relativo motivo, né il COGNOME è legittimato a riproporre la questione in quanto lo stesso si era limitato a chiedere l’estensione a suo favore della impugnazione del coimputato COGNOME, limitatamente ai riflessi sul trattamento sanzionatorio e comunque la difesa dello RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato nei propri motivi di impugnazione in appello l’asserita discrasia temporale tra la ripresa delle immagini e la data del furto.
Infondata è poi la questione processuale sollevata dalla difesa del ricorrente SPERANZA Leonardo nella parte in cui assume un difetto di vocatio in jus nei confronti del difensore di fiducia nominato, avendo il giudice di appello evidenziato, mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali in tema, )la irritualità della nomina del difensore di fiducia trasmessa tramite PEC mediante -Pbsta- certficata a indirizzo non deputato, né dedicato a raccogliere la dichiarazione di nomina, così da escludersi qualsiasi inosservanza in capo all’ufficio del PM e del giudice chiamato a costituire il rapporto processuale, in assenza di una diligente verifica della parte interessata dell’avvenuta ricezione e presa in consegna da parte del destinatario (Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014 – 01).
5.1 Le censure dello SPERANZA in punto di responsabilità sono parimenti evanescenti e inammissibili, avendo il giudice distrettuale escluso, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, la plausibilità della ricostruzione alternativa proposta dallo RAGIONE_SOCIALE la quale, oltre ad essere stata considerata inverosimile e fantasiosa (incontro del tutto occasionale dello RAGIONE_SOCIALE con gli altri autori del furto che gli avevano proposto una collaborazione nell’impresa per il corrispettivo di cento euro), urtava con le prove raccolte sul luogo del delitto, che evocavano la presenza di un gruppo organizzato di malviventi (almeno nove), che si erano spostati nell’hinterland milanese dalla Puglia con almeno tre autoveicoli, un auto articolato e una serie di strumenti di lavoro, che poteva contare su basisti, connivenze, canali di ricettazione e una dettagliata programmazione dell’intera azione criminale, organizzazione che contraddiceva la prospettazione di una deliberazione criminosa occasionale e sopravvenuta.
Infondate sono altresì le censure delle difese di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME con riferimento al trattamento sanzionatorio, trattandosi di censure già proposte dinanzi al giudice di appello e disattese con corretti argomenti logico-giuridici (gravità delle condotte, organizzazione nel reato, precedenti penali, anche specifici, particolare offensività dell’azione criminosa) e, quanto al COGNOME neppure proponibili mediante ricorso per cassazione,atteso che lo stesso non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, ma si era limitato a chiedere l’effetto estensivo della impugnazione proposta dallo SPERANZA; nel ricorso per cassazione sollecita invece una specifica valutazione sul fatto che al CALDARONE non fossero state riconosciute in appello le circostanze attenuanti generiche, ma tale richiesta avrebbe comportato una complessiva valutazione anche dei profili soggettivi del reo, che il giudice di appello non aveva potuto considerare, in quanto non vi era stata impugnazione sul punto da parte dell’imputato.
Quanto ai profili oggettivi del reato, da considerare ai sensi dell’art.133 comma cod.pen. ai fini della modulazione del trattamento sanzionatorio, valgono per il CALDERONE le considerazioni espresse con riferimento all’impugnazione del ricorrente COGNOME, in presenza di contributi all’azione criminale di rilevante portata e offensività, essendo questa caratterizzata dal rilevante numero di correi, dall’impiego di plurimi veicoli e di strumenti necessari a neutralizzare le difese dell’opificio, nonché dalla particolare offensività anche in ragione del valore economico della merce sottratta, desumibile dall’impiego di un autoarticolato, oltrechè dai profili soggettivi dei rei, elementi tutti che hanno giustificato l’applicazione di criteri sanzionatori improntati alla media della forchetta edittale.
In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il NOME