Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6261 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/06/1989
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
ESPOSITO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa del ricorrente, in persona dell’avv.to NOME COGNOME ha chiesto, con memoria scritta, l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.BYTYQI Diar ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verona, appellata tra l’altro dall’odierno ricorrente, riqualificati i fatti di cui ad una serie di contestazi formulate anche nei confronti dell’odierno ricorrente, in ipotesi di furto aggravato dal numero di persone e dalla violenza sulle cose, ha prosciolto gli appellanti, tra cui il BYTYQI per mancanza di querela e, in relazione ad ulteriori contestazioni (capi A-M-P-X), per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Conseguentemente rideterminava la pena nei confronti di COGNOME in relazione alle residue contestazioni (capi Q e PP), concernenti due ipotesi di furto in concorso di denaro contenuto in apparecchi di cambia-soldi perpetrati all’interno di sale da gioco, con le circostanze aggravanti del numero di persone e della violenza sulle cose, in anni tre, giorni 15 di reclusione ed euro 360 di multa.
La prova della responsabilità del prevenuto era tratta, in relazione ad entrambe le contestazioni, dalla combinazione di elementi indiziari e probatori rappresentati dalle riprese delle video camere che riprendevano gli autori delle sottrazioni all’esterno delle sale giochi in attività di sopralluogo, preliminare all’attuazione del proposito predatorio, nonché delle immagini ritraenti gli stessi autori all’interno delle sale gioco al momento di perpetrazione della condotta furtiva, nonché dalla presenza del BYTIQI nei luoghi in cui i furti erano stati realizzati in epoca compatibile con la sua partecipazione all’azione furtiva, sulla base delle celle telefoniche agganciate dalle utenze mobili accertate nella sua disponibilità.
3. Il ricorrente si è avvalso di quattro motivi di ricorso.
Con il primo deduce vizio di motivazione contraddittoria laddove, con riferimento all’episodio contestato al capo PP, la Corte di appello di Venezia aveva riconosciuto la partecipazione all’azione predatorio del prevenuto sulla base del solo elemento indiziario rappresentato dall’aggancio di celle telefoniche compatibili con la sua presenza sul luogo del reato, e pertanto in violazione dei canoni ermeneutici che governano la prova di responsabilità in tema di procedimento indiziario (art.192, comma 2 e 3 cod.proc.pen.) e, nella specie dall’art.1, comma 1 bis del DL 132/2001 in tema di limiti di utilizzabilità dei dati provenienti dal traffico telefonico che presuppongono che il patrimonio indiziario sia connotato di pluralità, concludenza ed univocità e che i dati riconducibili al traffico telefonico possano essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova, nella specie inesistenti e comunque non valorizzati.
Con una seconda articolazione assume inosservanza della legge processuale in relazione agli artt.125 e 546 cod.proc.pen., da cui discende la nullità della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla censura concernente la inutilizzabilità dei filmati delle telecamere di sorveglianza per violazione dei termini di conservazione indicati dal provvedimento del Garante della privacy in data 8 aprile 2010 art.3.4, il quale limita la durata delle operazioni attuate ai fini della conservazione delle immagini alle 24 ore successive alla rilevazione. Tale questione era stata sollevata nel corso del giudizio di appello ma il giudice distrettuale aveva omesso di confrontarsi con la stessa.
Con un terzo motivo di ricorso la difesa assume manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell’imputato con riferimento all’accertamento della identità del BYTYQI da parte dei testi di PG in relazione al capo Q) della contestazione, senza che questi avessero dichiarato di avere una pregressa conoscenza dell’autore dei furti e sulla base di una valutazione fondata sulla percezione visiva in assenza di un parametro di comparazione che evidenziasse la conoscenza delle fattezze fisiche del reo, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
Sempre con riferimento al capo Q) della rubrica rileva la insufficienza della prova della responsabilità dell’imputato, che era stata fondata su elementi indiziari (riconoscimento del BYTIQI e aggancio di celle telefoniche) caratterizzati da equivocità e incertezza e pertanto inidonea a fondare la prova a carico dell’imputato ai sensi dell’art.192 comma 2 cod.proc.pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo di ricorso è infondato in quanto il giudice distrettuale ha fornito conto, con motivazione logica e priva di contraddizioni, del patrimonio indiziario posto a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità del BYTYQI in concorso con gli altri imputati.
Invero la prova della partecipazione del BYTYQI all’azione furtiva non è stata tratta soltanto, come assume il ricorrente da un unico profilo indiziario e cioè dall’aggancio delle celle telefoniche presenti nel luogo del funto da parte dell’utenza telefonica sicuramente in uso all’imputato in quanto sequestrata all’atto dell’arresto. L’affermazione della responsabilità del ricorrente è stata ravvisata sulla base di una concatenazione di ulteriori elementi indiziari, costituiti, dal particolare modus operandi dei correi, che agivano in batterie di quattro-cinque persone; dal fatto che l’azione furtiva era di regola preceduta da un sopralluogo, di regola svolto da alcuni soltanto dei componenti della batteria e, che al furto in
oggetto, realizzato in data 30/11/2014 presso il locale “RAGIONE_SOCIALE, avevano partecipato almeno quattro componenti della banda, pur non riconoscibili per la scarsa qualità delle immagini della telecamera che aveva ripreso la condotta furtiva. A questo proposito il giudice distrettuale ha evidenziato che, come in altri casi, il furto era stato preceduto dal sopralluogo, cui avevano certamente preso parte COGNOME e COGNOME i quali si trattenevano nei pressi delle macchinette cambia soldi prese di mira. Il giudice distrettuale ha dato poi conto in sentenza che, dalle immagini che ritraevano l’azione furtiva era possibile individuare almeno quattro componenti del gruppo criminale. La Corte poi, nel richiamare la valenza del dato probatorio concernente l’aggancio delle celle telefoniche, rinviava al giudizio espresso al precedente punto 6.2.1 relativo al capo Q) della rubrica, ove si valorizzava la metodica dell’azione criminale, preceduta da un sopralluogo, dalla presenza di numerosi correi e dal simultaneo aggancio delle medesime celle telefoniche.
Orbene, nell’episodio furtivo in oggetto non si ha soltanto l’elemento indiziario rappresentato dall’aggancio delle celle telefoniche del luogo ove il reato venne realizzato, ma anche una serie di elementi logici per affermare che il reato venne commesso dalla stessa banda di persone impegnata in sistematici furti di denaro all’interno di locali adibiti a sala gioco, che venne eseguito un sopralluogo ad opera di due connazionali del BYTYQY, COGNOME e COGNOME ai quali erano stati altresì contestati numerosi ulteriori episodi criminosi della stessa specie in concorso con il COGNOME e che il reato venne perpetrato da almeno quattro imputati e, al momento del furto, risulta accertato che ad essere presenti a Bergamo in area compatibile con la perpetrazione del furto vi erano, oltre ai due suddetti imputati che avevano proceduto al sopralluogo, anche il COGNOME e l’altro abituale sodale NOMECOGNOME in orario notturno in cui è insolito che qualcuno si sposti e in cui nessuno degli imputati dimorava o lavorava.
2.1.cVa pertanto sul punto ribadita la giurisprudenza di legittimità secondo cui in un procedimento indiziario il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (sez.2, n.45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv.285441-02), che nel caso in specie risiede nel carattere seriale dei furti realizzati all’interno di sale gioco; che il furto in getto era stato perpetrato dallo stesso gruppo di imputati che operavano secondo un canovaccio prestabilito e sulla base di schemi operativi ripetitivi. Una volta accertato che la banda di malfattori aveva programmato il furto nel locale indicato nel capo P) della rubrica, facendolo precedere dal sopralluogo abituale da parte di
due dei concorrenti, mentre il furto era stato consumato, come in altre occasioni, da un gruppo di almeno quattro componenti, l’aggancio delle celle telefoniche del luogo del reato da parte del BYTYQI non costituisce indizio spurio ed equivoco, in quanto isolato e non concludente, ma deve essere letto in collegamento al modus operandi della banda, alla sequenza di azioni delittuose dello stesso tipo e alla accertata partecipazione del BYTYQI ca numerose ulteriori imprese criminali con gli stessi correi, così da potersi ritenere logica e non contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in cui ha ritenuto di individuare la persona del ricorrente in uno dei componenti del gruppo che prese parte alla condotta predatoria in oggetto.
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha dato ampio rilievo alla circostanza secondo la quale non rileva la disciplina dettata in tema di tutela della privacy, concernente la durata di conservazione delle immagini acquisite dalle telecamere in quanto, nella specie, non si pone un problema di conservazione dei files che contengono le video registrazioni che costituiscono la fonte di prova, in quanto gli stessi risultano acquisiti agli atti del pro cedimento non già come prove atipiche, ma come prove documentali ai sensi dell’art.234 cod.proc.pen. e come tali non necessitano di specifiche modalità di conservazione, se non quelle riservate a tutti i documenti acquisiti agli atti processuali.
Il terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto coinvolgono una valutazione di gravità e di concordanza della prova indiziaria, sono infondati in quanto i giudici di merito non si sono limitati a richiamare le risultanze di confronti tra l’immagine che ritrae il BYTYQI con la tessera foto segnaletica acquisita agli atti, secondo quanto riferito dalla polizia giudiziaria, ma operano essi stessi tale confronto, indicando la immagine da cui traggono spunto per la comparazione (allegato 53/3 seconda immagine) e descrivono i tratti somatici, il profilo, la particolare stempiatura dell’imputato, ritenendol esattamente corrispondente, per forma, a quella ripresa da due diverse prospettive della video registrazione, concludendo che le immagini non lasciano alcun margine di apprezzamento al riconoscimento. A riscontro di tale riconoscimento giudiziale, la Corte di appello ha poi valorizzato l’indizio dell’aggancio delle celle telefoniche dall’utenza mobile del BYTYQI, sia con riferimento all’attività di sopralluogo eseguita alle h.18,54, presenti anche altri due correi, sia al momento di perpetrazione del furto.
Va a tal proposito evidenziato che il riconoscimento risulta operato direttamente dall’autorità giudiziaria e si fonda su una percezione diretta dei termini
identificativi a confronto sulla base di un giudizio percettivo sensoriale che sfugge all’osservanza delle forme stabilite per le ricognizioni (sez.2, n.2282 del 14/05/1992, COGNOME e altro, Rv.190693) ed è ritenuta ammissibile in quanto il giudice la trae direttamente dal giudizio e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (sez.6, n.25383 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv.247826-01; sez.2, n.45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv.285441 n.45851), le quali nella specie sono rappresentate dal collegamento dell’imputato con il luogo in cui è stata realizzata la condotta predatoria sia in orario serale, in corrispondenza del sopralluogo eseguito con gli altri correi, sia all’atto del compimento della condotta furtiva, ove la sua presenza nottetempo nei pressi del locale depredato non era giustificato da nessuna alternativa ricostruzione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
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