Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26878 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CONVERSANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente COGNOME con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 maggio 2022, la Corte di appello di Bari, per quanto di specifico interesse, ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino con la quale gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia rispettivamente per il reato di furto pluriaggravato il primo e di tentata estorsione il secondo.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguenti motivi.
2.1. COGNOME NOME ha dedotto due motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dal difensore di fiducia.
2.1.1 Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’osservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria ai sensi dell’art.192 cod. proc. pen.
Le intercettazioni ambientali poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente risultano intercorse tra soggetti terzi che operano un generico riferimento alla persona di “NOME” coinvolto in un sinistro stradale; da siffatta circostanza unita ad altri elementi di natura puramente indiziaria gli inquirenti hanno proceduto alla individuazione dell’attuale ricorrente.
2.1.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla osservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria ai sensi dell’art.192 cod. proc. pen. quanto all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente.
Le prove di natura indiziaria utilizzate nella sentenza impugnata quali le intercettazioni fondano una motivazione contraddittoria che:
-non specifica in che modo il ricorrente sarebbe stato coinvolto nel furto con un trattore richiedendo un giorno di ferie dal lavoro, laddove COGNOME lavora un terreno proprio;
-si limita a valorizzare la individuazione nella vettura del COGNOME dei coimputati NOME e COGNOME;
-non considera che il ricorrente ha un gemello identico;
non considera che dall’analisi del traffico telefonico del cellulare sequestrato non risultano contatti dell’imputato con COGNOME e COGNOME;
2.2. COGNOME COGNOME ha dedotto due motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dal difensore di fiducia.
2.2.1 Con il primo motivo denunzia vizio di motivazione con riferimento alla valenza probatoria dell’attività di intercettazione:
-l’utenza telefonica che contatta COGNOME non è riferibile al ricorrente, come risulta dall’analisi dei tabulati.
il ricorrente non si trovava in Calabria come invece risulta dalla conversazione di COGNOME con il suo interlocutore.
La sentenza impugnata, a fronte di puntuali e specifiche censure contenute nell’atto di appello non fornisce ad alcuna di esse risposta, limitandosi ad una motivazione assertiva ed apparente.
2.2.2 Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
La sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo e il secondo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
Le censure attengono principalmente alla interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate e non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337).
1.1. La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha fornito una interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni che hanno condotto alla identificazione dell’attuale imputato e all’affermazione della sua penale responsabilità, unitamente ad altri elementi di natura indiziaria.
La Corte territoriale ha, infatti, sul punto espressamente richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (ipotesi di cd. doppia conforme) che ha evidenziato una pluralità di elementi indiziari univoci e convergenti:
-l’autovettura rubata ed in uso a NOME la notte del furto era trasferita in una masseria abbandonata per poi fare tappa presso l’azienda agricola di COGNOME;
il giorno successivo rispetto al furto la medesima auto, dopo una sosta in una masseria abbandonata dove era rivenuta parte dei mezzi rubati, si fermava nuovamente presso l’azienda agricola di COGNOME;
NOME nella pianificazione del colpo insisteva affinché vi partecipasse anche “NOMENOME e riferiva che NOME era stato coinvolto in un incidente stradale (elemento riscontrato);
un servizio di osservazione dei Carabinieri contestuale alle operazioni di intercettazione verificava che, dopo una conversazione in cui COGNOME e COGNOME decidevano di incontrare “NOMENOME, l’imputato COGNOME NOME era in auto con i coimputati.
1.2. Le sentenze di merito, contrariamente a quanto indicato in ricorso, hanno operato buon governo del principio secondo cui in tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro
complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso. (Sez.2 n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441).
Il primo motivo di ricorso nell’interesse di NOME risulta manifestamente infondato per motivazioni analoghe a quanto rappresentato nel precedente paragrafo rispetto alla posizione del coimputato COGNOME.
Le censure attengono principalmente alla interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate e non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337).
2.1. La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha fornito una interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni che hanno condotto alla identificazione e all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato unitamente ad altri elementi indiziari.
Ha infatti sul punto espressamente richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (ipotesi di cd. doppia conforme) che ha evidenziato una pluralità di elementi indiziari univoci e convergenti:
-L’individuazione del COGNOME avviene attraverso l’espresso riferimento nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazioni ambientali in auto tra COGNOME e COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE quali gli stessi effettuano telefonata a COGNOME che è l’intermediario.
-Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’imputato è individuato non solo perché è considerato l’intestatario della utenza come dichiarato dall’agente di p.g. in sede di testimonianza, ma anche perché la conversazione ambientale del 7 ottobre 2017 (n.2258/17) opera un espresso riferimento a “NOME.”
2.2. Anche in tal caso le sentenze di merito hanno operato buon governo del principio secondo cui in tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso. (Sez.2 n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441).
2.2. Il secondo motivo è generico.
La concessione o il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche costituiscono l’esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni,
non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni atte a giustificarne il riconoscimento.
Lo stesso dicasi in relazione alla quantificazione della pena rispetto alla quale la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici ha valorizzato la gravità del fatto e l’assenza di segnali di resipiscenza.
Nella specie, il motivo di ricorso non allega gli elementi positivi posti a fondamento dell’istanza che la corte territoriale avrebbe immotivatamente disatteso.
3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma in data 7 marzo 2024 Il consiglier COGNOME tensore
Il Presidente