Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27039 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27039 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 730/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 27 gennaio 2022.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell’udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria presentata dal AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 16 luglio 2021, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo D), per non aver commesso il fatto, e ha rideterminato la pena per i residui reati di rapina e ricettazione, confermando nel resto.
Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
2.1 violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi elementi probatori a carico dell’imputato, a fronte dell’incertezza emergente dalle risultanze processuali riguardo alla corrispondenza tra l’odierno ricorrente e l’autore delle rapine. La Corte d’appello si sarebbe sottratta all’obbligo di dare risposta alle specifiche censure addotte dalla difesa nei motivi scritti e concernenti: – l’inidoneità dei cap abbigliamento e dello zainetto sequestrati a costituire valido riscontro, non essendosi visti gli indumenti, indossati dal rapinatore, in quanto coperti da un impermeabile lungo ed uguale a quello indossato per la rapina per cui vi è stata assoluzione; – l’impossibilità ad attribuire carattere di certezza al tatuaggi ripreso dalle telecamere nella rapina del 16 aprile 2021, stante l’impossibilità di scorgere le reali fattezze della decorazione pittorica; – l’assenza del dato scientifico relativo alle impronte papillari, rinvenute su un espositore di orecchin che i due rapinatori avevano toccato senza guanti nella rapina del 16 aprile 2021. Secondo il ricorrente, quindi, alla sua identificazione si sarebbe arrivati attraverso un tatuaggio, di cui non sarebbe possibile comprendere il disegno; non sarebbero state a lui attribuite le uniche impronte papillari rinvenute; non si comprenderebbe in che modo gli abiti e lo zainetto sequestrati corrisponderebbero per marchio e modelli a quelli indossati dal rapinatore;
2.2 violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le deduzioni difensive concernenti l’esito negativo dei rilievi scientifici, effettuati sul ciclomotore rinvenuto il 28 a 2021 nei pressi dell’abitazione del ricorrente;
2.3 vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche, nonostante i plurimi elementi positivi, e violazione di legge in ordine alla riduzione di pena di soli sette mesi di reclusione, in conseguenza dell’assoluzione per la rapina consumata il 23 aprile 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, con i primi due motivi del ricorso, ha censurato l’affermazione della sua responsabilità per i delitti di rapina di cui ai capi A) E), fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.
2.1 A tal riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, COGNOME, Rv. 260017-8) ha chiarito che la valutazione della prova indiziaria «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indiz ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo
presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale e unitario, tendente a dissolverne l relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto».
La Corte d’appello ha poi puntualmente indicato gli indizi valorizzati con riguardo a ciascuna delle due rapine (vedi fogli 5, 6 e 7 della sentenza impugnata), così implicitamente disattendendo le deduzioni difensive formulate con i motivi di gravame.
2.2 Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte d’appello, ch quanto alle rapine di cui ai capi A) ed E), avvenute a distanza di pochi giorni l’una dall’altra presso esercizi commerciali, situati in zone limitrofe, valorizzato la corrispondenza sia degli abiti indossati da uno dei rapinatori, ripresi dal sistema di videosorveglianza e descritti dalle vittime, con quel sequestrati all’imputato, sia delle fattezze dell’imputato con quelle del rapinatore più magro, come descritto dalle persone offese e ripreso dai sistemi di vigilanza. Inoltre, l’imputato aveva un tatuaggio, corrispondente per posizione e dimensione a quello che le telecamere avevano ripreso sul polso sinistro di uno dei rapinatori della farmacia RAGIONE_SOCIALE. La disamina dei dati del RAGIONE_SOCIALE, poi, aveva evidenziato diversi passaggi dei ciclomotori rubati, utilizzati per dette rapine anche negli stessi giorni degli episodi al vaglio e in orari ad essi prossim oltre che in altre giornate, e, sulla base degli elementi acquisiti in occasione del operazioni di controllo e perquisizioni nei confronti dell’imputato, si era accertat che egli era l’utilizzatore di tali veicoli, ripresi, oltre che a distanza di poch minuti dalle rapine con a bordo i due autori, anche in altri momenti con a bordo una sola persona. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rispetto al doppio conforme accertamento di merito, che ha sorretto l’affermazione di responsabilità del ricorrente, le censure dal medesimo sollevate investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riserv alla cognizione del Giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua e rispettosa dei canoni dettati in tema di valutazione della prova indiziaria dall’ar 192 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).
Sfugge ad ogni rilievo censorio anche la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, censurata dal ricorrente con il terzo motivo del ricorso.
Le attenuanti generiche sono state negate, non avendo la Corte ravvisato elementi suscettibili di positiva valutazione e avendo valutato negativamente la gravità dei fatti in contestazione e i precedenti penali dell’imputato, le c condanne, relative a pene detentive, non avevano sortito alcun effetto rieducativo.
L’oggettiva gravità dei fatti e la capacità a delinquere dell’imputato sono stati insindacabilmente valutati dalla Corte territoriale anche al fine dell rideterminazione della pena, conseguente all’assoluzione pronunciata per la rapina di cui al capo D) della rubrica accusatoria.
Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – non ravvisandosi profili di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma, equitativamente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza del 15 marzo 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pre idente