Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29004 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29004 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME nato a PORRETTA TERME il 16/12/1992 COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 24/03/1992
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella del del G.u.p. del Tribunale felsin e condannato NOME COGNOME NOME a mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa e NOME alla pena di mesi otto giorni venti , di reclusione ed euro 160,00 di multa per i delitti loro rispettivamente ascritti di furto aggravato e utilizzo abusivo della carta di credito;
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che lo stesso lamenta violazione di legge in ordine alla individuazione delle prove indiziarie e vizio di motivazione quanto al riconoscime della aggravante dell’art. 625 n. 7 cod. pen.: in ordine al primo profilo della doglianza, lo non è consentito come fornnulata, in quanto si deduce una violazione di legge in ordine al governo delle regole di valutazione della prova indiziaria. Inammissibile è, infatti, la deduzione del di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della p contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabi inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deduc della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., R 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 d 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191;
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai s della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamen questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimen l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabili violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis S 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. i proc. COGNOME e altri, Rv. 268404). Ad ogni buon conto, la doglianza si sostanzia in censure di fa tese a ottenere una non consentita rilettura del materiale probatorio, mentre la senten impugnata offre una motivazione non manifestamente illogica in ordine agli elementi indiziar che vengono correttamente letti, non atomisticamente ma congiuntamente, in sintonia con il principio per cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può li ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la c (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o suppo saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di es isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuir reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di cred razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, s prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine natu delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013 P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziad Rv. 266941). Quanto al vizio lamentato in odine alla aggravante ritenuta, il motivo è per verso aspecifico, in quanto si rapporta alla aggravante della esposizione alla pubblica fe mentre invece la contestazione e la motivazione impugnata danno conto che si verte in tema di furto commesso (e aggravato) in ufficio pubblico, essendo avvenuto in ospedale, quindi l’aggravante è quella diversa prevista «se il fatto è commesso su cose esistenti in uffi stabilimenti pubblici». A riguardo il motivo di ricorso si risolve nella pedissequa reiterazi quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendo lo stess considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche per entrambi gli imputati – è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica de giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbi
di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella
che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più i realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010,
COGNOME, Rv. 245931); considerato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, corrette e non affette da viz
di motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il consigli re estensore
Il Presidente