Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21728 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 10/04/2000
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito posto a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628, comma primo e comma terzo, n. 1, cod. pen, dati probatori relativi a reati analoghi commessi un anno prima e oggetto di altro procedimento, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché, il ricorrente, reiterando profili di censura già dedotti in appello e sollecitando un giudizio che esula dal sindacato dinanzi a questa Corte, ha contestato il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado, i quali sono stati concordi nel giungere a conclusioni analoghe circa la individuazione dell’odierno ricorrente come autore della rapina ascrittagli;
che, è vero che la prova della responsabilità dell’odierno ricorrente è di natura indiziaria e frutto di apprezzamento globale e complessivo degli elementi acquisiti dovendosi allora ribadire che la certezza dell’indizio, in particolare, non va confusa con la certezza del fatto da provare, giacché la caratteristica propria dell’indizio è quella di una qualche ambiguità proprio in relazione alla circostanza che si vuole provare tanto che, se così non fosse, verrebbe meno la stessa differenza tra prove ed indizi atteso che mentre la prova è idonea ad attribuire carattere di certezza al fatto storico che si vuole provare, l’indizio, per sé solo, non ha per oggetto un fatto direttamente dimostrativo (della colpevolezza), ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima, fornendo nulla più di una traccia di un percorso logico argomentativo che può avere diverse sfaccettature (cfr., in tal senso, Sez.5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213922);
che, deve sottolinearsi, da un lato, che in tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285441 – 02), e, dall’altro, che il sindacato consentito in sede di legittimità è quello sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario, e non certo formulare nuovo accertamento (in tal senso, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 602 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, COGNOME, Rv. 258677 – 01);
che, la suddetta censura, tra l’altro, risulta anche priva di specificità, non essendo connotata da un effettivo confronto con la complessità delle logiche
argomentazioni e degli elementi indicativi di responsabilità posti dai giudici di merito a base del loro convincimento (si veda a tal riguardo, in particolare, la
sentenza di primo grado, che ha evidenziato plurimi indizi gravi, concordanti e autonomi rispetto a quelli di analogia con le altre due rapine);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di
motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente
assolto l’onere argomentativo sul punto, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego delle
attenuanti ex
art.
62
-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento da parte
del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4, sulla gravità del fatto, la particolare intensità del dolo e la
spiccata attitudine criminale del ricorrente), potendosi, tra l’altro, valorizzare quali elementi ostativi anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es.,
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del
15/11/2018, COGNOME Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.