Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39979 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a MELITO PORTO NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a MELITO PORTO NOME avverso la sentenza in data 06/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito lAVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 06/03/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza in data 16/04/2024 del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che li aveva condannati per il reato di rapina pluriaggravata in concorso.
Deducono:
1.1. COGNOME NOME.
1.1. Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata Ł illogica e carente, in quanto conferma l’affermazione della responsabilità sulla base del solo tracciamento delle celle telefoniche, che posizionerebbero l’imputato sul luogo della rapina, nel giorno e nell’ora della stessa, oltre che nei giorni precedenti. Si osserva che tale unico dato viene correlato a una congetturale e apodittica affermazione secondo cui COGNOME sarebbe l’utilizzatore della Jeep Renegade servita per eseguire la rapina.
Si aggiunge che la Corte di appello non ha preso in considerazione i plurimi elementi a favore dell’imputato, esposti con il gravame, anche in relazione agli stessi accertamenti investigativi, che vengono illustrati e compendiati a sostegno dell’assunto.
Si osserva, dunque, che la corte di appello ha omesso di esporre le ragioni che l’hanno condotta a disattendere una serie di circostanze evidenziate dalla difesa, travisate dal giudice di primo grado, incidenti in maniera decisiva sulla univocità e convergenza del materiale indiziante posto a carico dell’imputato.
1.2. COGNOME NOME.
1.2.1. Nullità della sentenza per inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. e all’art. 628 cod. pen..
Si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla censura avente a oggetto l’omesso esame, da parte del giudice di primo grado, degli accertamenti del consulente tecnico di parte, dai quali era emerso che l’imputato non si era recato sul luogo della rapina la sera del 16 luglio 2022, contrariamente da quanto scritto in sentenza.
Il vizio di motivazione viene esteso anche in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., con particolare riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e al mancato esperimento del potere di rinnovazione d’ufficio.
Si osserva che la corte di appello si Ł adagiata sulle motivazioni della sentenza di primo grado, senza esibire alcuno sforzo critico, limitandosi a valorizzare la prova dichiarativa, senza approfondire le questioni tecniche che erano state solevate con il gravame, che avrebbero richiesto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione del perito COGNOME, ma che sono state ignorate dai giudici della Corte di merito.
1.2.2. Nullità della sentenza per inosservanza di norma processuale e per vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 628 cod. pen..
Il ricorrente sostiene che la mancata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di COGNOME, in uno con la sua decisività, hanno prodotto il vizio di travisamento della prova, atteso che la corte di appello non ha dato risposta alla doglianza con cui si eccepiva che l’imputato non poteva trovarsi sul luogo del delitto al momento della sua commissione.
1.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 628 cod. pen..
In questo caso si afferma che il «giudice del gravame non ha adeguatamente motivato il suo convincimento. Di certo, nella valutazione delle prove si sarebbe resa necessaria una ponderazione maggiormente asettica e non inficiata da un oggettivo pregiudizio critico».
Tanto si asserisce osservando che la corte di appello non ha dato risposta e non ha superato i rilievi sviluppati dalla difesa in punto di prova, omettendo di attenersi alle regole stabilite per la valutazione della prova indiziaria, da considerarsi in maniera globale e unitaria.
1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62bis cod. pen..
Il ricorrente osserva che la corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche affermando apoditticamente che l’imputato non aveva avuto un comportamento collaborativo, non considerando che COGNOME Ł rimasto contumace per tutto il processo, così che non aveva potuto tenere alcun comportamento valutabile ai fini di cui all’art. 62bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME Ł inammissibile, sostanziandosi nella mera rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie.
1.1. La Corte di appello ha confermato la penale responsabilità dell’imputato valorizzando: i dati raccolti dal tracciamento del telefono cellulare di NOME, che agganciava, nel giorno della rapina e nei giorni a essa precedenti, celle compatibili con il luogo e con l’orario della stessa; le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza che -insieme alle dichiarazioni della persona offesa, individuavano in una Jeep Renegade l’autovettura utilizzata dai rapinatori per la fuga, targata TARGA_VEICOLO, caratterizzata da alcune
ammaccature e che a seguito di accertamenti risultava intestata a tale COGNOME NOME, legale rappresentante della società di noleggio auto RAGIONE_SOCIALE; dagli accertamenti di polizia giudiziaria, al cui esito risultava che tale autovettura era stata noleggiata nei giorni immediatamente precedenti alla rapina da COGNOME NOME, presso la società denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto consegnata alle 18,30 del 15/06/2022 e riconsegnata il 16/06/2022, alle ore 18,30). Tale arco temporale risultava compatibile con l’orario della rapina, perpetrata alle 16,15 del 16/06/2022.
I giudici valorizzavano, ancora: le dichiarazioni di COGNOME, che riferiva che la macchina veniva noleggiata nell’interesse esclusivo di COGNOME; il tracciamento installato sulla Jeep Renegade , che la collocavano sul luogo della rapina, nel giorno e nell’ora della stessa; i tabulati del telefono di COGNOME NOME, dai quali emergevano i contatti con COGNOME, nelle ore antecedenti e successive alla perpetrazione della rapina; l’acquisizione dei tabulati del telefono dello stesso COGNOME, dai quali emergevano plurimi contatti con il coimputato COGNOME nelle ore della rapina.
Gli investigatori accertavano, inoltre, che COGNOME era il compagno della figlia della badante delle vittime della rapina, ossia COGNOME NOME, anch’ella coimputata e condannata per il reato in questione; che il tracciamento dei cellulari di COGNOME e di COGNOME collocava entrambi sul luogo della rapina, nel giorno e nell’ora della rapina.
A fronte di questi (e ulteriori) elementi, tutti ritenuti conducenti nel senso del coinvolgimento di COGNOME nella rapina, in accordo con la badante delle vittime e con COGNOME, il ricorrente fonda la propria impugnazione sull’osservazione secondo cui l’affermazione della responsabilità si sarebbe basata sul solo dato del tracciamento del cellulare e sull’indimostrata circostanza che fosse proprio l’COGNOME a usare la Jeep Renegade.
Il ricorrente, però, tralascia di considerare che Ł stato il noleggiatore a riferire che la macchina era stata noleggiata proprio all’COGNOME. Tanto fa emergere come l’impugnazione non si confronti con tale emergenza investigativa, nØ con tutti gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici della doppia sentenza conforme.
Da qui l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità “estrinseca”, che si configura quando manca l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poichØ in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, COGNOME, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
Segue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche per il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole della mancata rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, con riguardo alla mancata escussione del consulente di parte, che avrebbe potuto riferire che l’imputato non si trovava sul luogo del delitto, al tempo dello stesso.
Il motivo Ł inammissibile, ove si consideri che la sentenza di primo grado Ł stata resa in esito al processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato, il quale comporta che le parti, in sede di appello, sono titolari di un mero potere di sollecitazione quanto alla
rinnovazione dell’istruttoria in relazione a prove preesistenti, come nel caso di specie.
In tal senso, questa Corte ha piø volte affermato che «nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piø ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061 – 01).
Il ricorrente non tiene conto di orientamento mai contrastato, così che il motivo inteso a rappresentare le ragioni per cui sarebbe stato opportuno procedere ad approfondimenti attraverso il consulente di parte- risulta manifestamente infondato, tanto piø in presenza di un provvedimento di rigetto conforme a tale arresto giurisprudenziale.
1.2. Il secondo motivo d’impugnazione Ł strettamente connesso a quello appena esaminato, atteso che il ricorrente sostiene che gli esiti della consulenza di parte avevano portata decisiva quanto al corretto posizionamento dell’imputato al tempo del delitto.
A tale proposito non può che osservarsi come il motivo -esclusivamente incentrato sul significato probatorio da attribuire alla consulenza di parte- attenga al tema della valutazione di una prova, di cui il giudice di primo grado ha escluso la capacità liberatoria voluta dalle parti e che la corte di appello ha ritenuto che non fosse assolutamente necessaria ai fini della decisione.
Tanto importa che il ricorrente, reiterando con il ricorso le medesime osservazioni in fatto contenute nell’atto di gravame e disattese dalla corte di appello, assegna alla corte di legittimità un compito che le Ł precluso, ossia quello di stabilire se sia preferibile la valutazione ritenuta dai giudici o quella prospettata dalla difesa.
Ne discende che il motivo non Ł scrutinabile in sede di legittimità, oltre che assorbito dall’esito del precedente motivo, con il quale si Ł affermata l’incensurabilità della decisione della corte di appello di non riaprire l’istruttoria dibattimentale, così che la consulenza di parte Ł rimasta al di fuori del novero degli elementi valutati in sede di appello.
1.3. Parimenti inammissibile risulta il terzo motivo d’impugnazione, con il quale il ricorrente si duole del mancato approfondimento argomentativo in relazione alle censure dedotte con l’atto di appello.
Lasciando in disparte la genericità del motivo, in quanto meramente assertivo e privo di specifiche censure, esso suppone, comunque, una valutazione del compendio probatorio alternativo a quello rappresentato dai giudici nella doppia sentenza conforme, siccome sintetizzato esaminando il ricorso di COGNOME.
A ciò si aggiunga, in via generale, che Ł inammissibile la censura con cui il ricorrente si dolga della mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.
Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchØ tale valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura
argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 – 01).
A tutto ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
1.4. Inammissibile perchØ aspecifico anche l’ultimo motivo d’impugnazione, in quanto privo di ogni confronto con la sentenza impugnata.
Il ricorrente sostiene che le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dell’atteggiamento non collaborativo tenuto dall’imputato.
In realtà, la Corte di appello ha spiegato che tali attenuanti non potevano essere riconosciute in ragione della gravità della condotta (realizzata con volto travisato, ai danni di un’anziana coppia, aggredita all’interno della loro abitazione) e per i plurimi precedenti di polizia e giudiziari, per omicidio, lesioni personali, incendio e altro che gravavano a carico di COGNOME, che facevano emergere la sua capacità criminale e disegnavano negativamente la sua personalità.
Il ricorrente trascura di considerare e di confrontarsi con la motivazione resa dalla corte di appello nel suo complesso, così incorrendo nel vizio di aspecificità già enunciato esaminando il ricorso di COGNOME.
Da ciò discende che l’ultimo motivo d’impugnazione, al pari di quelli fin qui esaminati, Ł inammissibile e, con esso, il ricorso nella sua interezza.
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME