Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4442 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4442 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Belgio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME NOME che ha concluso chiedendo il rigetto per entrambi i ricorsi
L’Avvocatura Generale dello Stato nella persona dell’Avvocato Generale COGNOME NOME conclude riportandosi alla memoria già deposita unitamente alla nota spese. L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude, per sé e per l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, riportandosi alla memoria già depositata unitamente alla nota spese.
L’AVV_NOTAIO NOME conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio
RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
L’AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Pisa in data 13 luglio 2023 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, giudicati responsabili in concorso con NOME COGNOME – definitivamente assolto in separato giudizio -, il secondo ex art. 116 cod. pen., dell’omicidio di NOME COGNOME commesso in Pisa il 13 agosto 1999 (artt. 110, 575, 577, n. 4 in relazione all’art. 61 n. 1 cod. pen.), rideterminando il trattamento sanzionatorio per il primo, ridotto in 22 anni di reclusione, e per il secondo, ridotto in anni 9, mesi 9 e giorni 10 di reclusione.
Il primo giudice aveva già applicato le circostanze attenuanti generiche, prevalenti per COGNOME ed equivalenti per COGNOME alla contestata circostanza aggravante.
1.1. Gli imputati sono stati giudicati responsabili dell’omicidio volontario dell’allievo paracadutista NOME COGNOME, giunto alla Base Gamerra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lo stesso 13 agosto 1999, allorquando, dopo essere rientrato dalla libera uscita, COGNOME e COGNOME (graduati di truppa con mansioni amministrative e logistiche) lo colpivano con violenza in più parti del corpo dopo averlo costretto a svestirsi parzialmente per sottostare ad atti di prevaricazione, comunemente definiti “atti di nonnismo”, così cagionandogli una grave lesione alla parte alta del polpaccio sinistro, per poi proseguire nell’azione violenta, materialmente esercitata da COGNOME, lungo l’adiacente scala di asciugatura dei paracadute (struttura metallica a forma di “U” o a “U” rovesciata) sulla quale COGNOME, pur fiaccato dai colpi subiti, si era issato per sottrarsi a ulteriori atti di viole consistiti in strattonamenti e percosse, scala dalla quale precipitava, essendo giunto all’altezza di circa 10 m, a seguito di rinnovati colpi inferti al piede sinist mediante un corpo penetrante e tramite schiacciamento sulla parte superiore delle mani che trattenevano la struttura esterna RAGIONE_SOCIALE scala, sicché COGNOME moriva sul colpo in conseguenza di politraumatismi alle vertebre e al cranio dovuti alla precipitazione, cadendo al suolo ove gli aggressori ne occultavano sommariamente il corpo che veniva rinvenuto il successivo 16 agosto 1999 alle ore 14:00 circa.
1.2. Le sentenze di merito si basano su un ampio panorama probatorio acquisito, sia direttamente (prove dichiarative; consulenze tecniche e perizie; produzioni documentali delle parti; intercettazioni telefoniche e ambientali), sia con il consenso delle parti (atti del procedimento penale innanzi al Tribunale militare di La Spezia e dei verbali di sommarie informazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini, acquisiti sull’accordo delle parti).
I giudici di merito premettono, in piena assonanza con le posizioni delle parti, gli eventi che hanno caratterizzato le indagini preliminari nei seguenti termini: a seguito del rinvenimento del cadavere RAGIONE_SOCIALE persona offesa NOME COGNOME, verso le ore 14:00 del 16 agosto 1999 presso la caserma Gamerra di Pisa (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), l’attività investigativa era inizialmente condotta dai Carabinieri di Pisa, Nucleo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, su conferimento di una delega RAGIONE_SOCIALE Procura militare, e proseguiva sui binari paralleli facenti capo alla Procura ordinaria di Pisa e alla Procura militare di La Spezia, con richiesta di quest’ultima autorità di essere portata a conoscenza delle risultanze delle indagini sulla base di un’intesa di reciproco scambio di informazioni rilevanti; a seguito di difficoltà nella “comunicazione” dei risultati investigativi fra le Procure e in assenza di un efficace coordinamento, le indagini venivano, di fatto, portate avanti dai Carabinieri territoriali senza una effettiva partecipazione di quelli militari, per poi giungere a termine, rispettivamente, con l’adozione del provvedimento di archiviazione RAGIONE_SOCIALE Procura militare di La Spezia il 20 maggio 2004 e con il provvedimento del GIP del Tribunale di Pisa che accoglieva la richiesta di archiviazione in data 2 novembre 2011, ritenendo la morte addebitabile al suicidio di COGNOME.
1.3. In data 4 novembre 2015 veniva istituita una RAGIONE_SOCIALE parlamentare d’inchiesta con lo scopo di fare chiarezza sulle cause RAGIONE_SOCIALE morte di NOME COGNOME: in tale sede, con i poteri attribuiti dalla legge, erano riesaminati gli elementi investigativi raccolti dal 1999 al momento dell’archiviazione ed erano altresì espletate nuove attività, fra cui l’audizione di circa settantasei persone e la redazione di alcune consulenze tecniche.
La valutazione del materiale già raccolto, unitamente ai nuovi elementi acquisiti, induceva la RAGIONE_SOCIALE a ritenere che la morte di COGNOME fosse riconducibile a un’ipotesi di reato e, all’esito dei lavori, era quindi redatta l Relazione conclusiva, accompagnata da un atto di impulso nei confronti RAGIONE_SOCIALE Procura ordinaria di Pisa con il quale si sollecitava la riapertura delle indagini.
La prima delega di indagini RAGIONE_SOCIALE Procura ordinaria di Pisa era datata 13 settembre 2017 e, nel 2018, era avviata un’indagine dalla Procura militare di Roma, circostanza che dava adito a un conflitto di giurisdizione deciso da questa Corte Suprema a favore del giudice ordinario (Sez. 1, n. 17091 del 23/02/2021, conflitto di giurisdizione promosso da GIP Tribunale militare Roma, Rv. 281197 01: «in ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto “nonnisnno” non sono costitutivi del reato di cui all’art. 195 cod. pen. mil. pace (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per
motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, ma possono essere perseguiti ai sensi di altre disposizioni del codice penale ordinario o anche del codice penale militare di pace, senza però poter essere sussunti sotto una delle figure di reato di cui ai Capi terzo e quarto del Titolo terzo del Libro secondo di quest’ultimo, non incidendo sull’oggetto giuridico protetto dalle corrispondenti norme incriminatrici»): le attività investigative svolte fino a quel momento dalla Procura militare confluivano, pertanto, nel fascicolo delle indagini preliminari RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Pisa, che, a questo punto, veniva a essere costituito da un cospicuo materiale, derivante dai diversi filoni di indagine, oltre che dalle risultanze acquisite in sede parlamentare (in particolare, la consulenza ingegneristica e quella cinematica) anch’esse utilizzate dagli inquirenti.
1.4. Sulla base delle risultanze delle attività svolte dalla RAGIONE_SOCIALE parlamentare d’inchiesta e dalla magistratura ordinaria, emergeva che all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero posti in essere con sistematicità “atti di nonnisnno” o, per meglio dire, vessazioni morali e fisiche da parte dei militari più anziani ai danni dei nuovi giunti che venivano sottoposti ad atti di violenza, anche gravi (per esempio, percosse che hanno determinato la perdita di un testicolo), caratterizzate da aggressioni, esercitazioni non previste e altamente faticose nonché umilianti anche perché caratterizzate da specifici atti di violenza (cd. pompaggio: prolungate flessioni con colpi alla schiena; cd. sfinge: costrizione a restare seduti immobili per un lungo periodo senza appoggiare la schiena e le braccia) e umilianti coercizioni (bere urina e altri rifiuti), che non risultavano, al là delle formali dichiarazioni e intenti proclamati dai vertici militari, per nulla comunque inadeguatamente contrastati, tanto che soltanto l’emergere di tali vicende, che riguardavano più allievi paracadutisti, tra i quali COGNOME, COGNOME, COGNOME e lo stesso COGNOME, imponeva la sostituzione degli ufficiali in comando e l’emanazione di specifiche direttive di contrasto.
., 1.5. A seguito RAGIONE_SOCIALE riapertura delle indagini, veniva dato corso a una nuova attività investigativa, sia tecnica sia dichiarativa, per il tramite RAGIONE_SOCIALE quale giungeva a escludere l’ipotesi del suicidio: in particolare, erano effettuati nuovi accertamenti medico legali sulla salma (esumata a distanza di circa venti anni); gli esiti degli accertamenti portavano a inquadrare la morte di NOME COGNOME in una fattispecie di omicidio; le risultanze di tali esami, unitamente alla rilettura dei documenti redatti nella prima fase delle indagini e alle consulenze tecniche disposte dalla RAGIONE_SOCIALE parlamentare, avvaloravano la tesi RAGIONE_SOCIALE presenza di terzi sul luogo del rinvenimento del cadavere.
Gli accertamenti eseguiti nella fase delle indagini consentivano, in primo luogo, di ricostruire la dinamica RAGIONE_SOCIALE caduta e di ipotizzare quali fossero stati i fatt precedenti al verificarsi del decesso; quanto all’individuazione dei soggetti ai quali fosse imputabile l’evento, assumevano decisivo rilievo, secondo i giudici di merito, le dichiarazioni rese dal militare NOME COGNOME.
Sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti, venivano disposte intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME e dei loro familiari, oltre che dell’originario coimputato NOME COGNOME, giudicato separatamente con rito abbreviato: COGNOME, COGNOME e COGNOME erano i tre militari di leva appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, tutti risultati amministrativamente assenti dal pomeriggio del 13 agosto, ma indicati da COGNOME come coloro che, la notte del 13 agosto 1999, avevano commentato di avere commesso un grave episodio nel quale uno di essi aveva esagerato.
1.6. Tanto premesso, la ricostruzione fattuale RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME veniva effettuata dal primo giudice sulla scorta delle perizie e delle consulenze acquisite.
Il primo dato ritenuto certo è costituito dall’esclusione di un gesto volontario da parte di COGNOME: premesso che la morte risultava essere stata causata dalla precipitazione, l’ipotesi del suicidio, avvalorata nella primissima fase delle indagini (poi conclusasi con l’archiviazione), non era ritenuta compatibile con la posizione del corpo rinvenuto sul suolo, ben diversa da quella che lo stesso avrebbe avuto se COGNOME si fosse lasciato cadere dalla scala.
Si deduceva, quindi, che la persona offesa, in un orario imprecisato RAGIONE_SOCIALE notte del 13 agosto (dopo le ore 22:45), procedendo lungo la scala di asciugatura, e più precisamente sugli anelli esterni RAGIONE_SOCIALE scala, salendo o scendendo, era precipitata., dalla stessa; si accertava che la traiettoria RAGIONE_SOCIALE caduta non era stata verticale e diretta, ma si era sviluppata con una rotazione del busto verificatasi a causa RAGIONE_SOCIALE perdita di appoggio del piede sinistro: la torsione del busto aveva, a sua volta, determinato la perdita RAGIONE_SOCIALE presa RAGIONE_SOCIALE mano sinistra e di quella destra, comportando, infine, la caduta di COGNOME da un’altezza compresa fra cinque e dieci metri.
Risultava che i lacci di entrambe le scarpe RAGIONE_SOCIALE persona offesa erano slacciati; che la salita sulla scala era stata effettuata senza la calzatura sinistra, rinvenuta sul pavimento sottostante; che le ferite sull’avampiede sinistro erano state inferte in un momento in cui indossava solo il calzino, con una forza d’urto di significativa consistenza che aveva determinato la perdita di sostanza ossea.
Il primo giudice escludeva, anche sulla base delle simulazioni compiute, che tali lesioni potessero essere dipese da un contatto del piede con le colature metalliche presenti sul primo dei terrazzini RAGIONE_SOCIALE scala di asciugatura e che, invece, fossero in ipotesi da ricondurre a colpi inferti da terzi sul piede sinistro ricoperto del sol calzino.
Secondo la ricostruzione del primo giudice, COGNOME si era esposto a una situazione rischiosa (salire sulla scala di asciugatura) in quanto ritrovatosi a fronteggiare un pericolo che aveva fortemente e insuperabilmente limitato la sua facoltà di autodeterminazione: in particolare, si evidenziava come, per arrivare a subire il tipo di lesioni sopra descritte, la persona doveva essere stata assoggettata a una prepotente volontà di terzi, e come la stessa, in una situazione di estremo disagio personale, non avesse avuto altra scelta che intraprendere la pericolosa salita sulla scala di asciugatura (rectius: sugli anelli esterni RAGIONE_SOCIALE scala medesima).
Sotto quest’ultimo profilo, quanto alle ragioni che potessero aver indotto COGNOME a salire sulla scala, il primo giudice osservava come queste potevano essere individuate, alternativamente, nella costrizione da parte di terzi o nel tentativo di sfuggire a un’aggressione in atto nei suoi confronti.
In merito alle lesioni sulla mano sinistra, il primo giudice, rigettate le conclusioni RAGIONE_SOCIALE consulenza COGNOME e i rilievi critici RAGIONE_SOCIALE consulenza COGNOME, le giudicava compatibili con calci sferrati tangenzialmente sulla mano di COGNOME che era serrata (a sorreggere il corpo) intorno a un anello RAGIONE_SOCIALE scala, da parte di un soggetto posizionato nella parte interna RAGIONE_SOCIALE scala (causale compatibile non soltanto con il tipo di ferita riscontrata, ma anche con la circostanza che le falangi dell’indice e del pollice, così come il palmo RAGIONE_SOCIALE mano, non fossero state attinte in quanto non raggiunte dalla scarpa dell’aggressore).
Quanto, infine, alla ferita alla sura RAGIONE_SOCIALE gamba sinistra (sura: regione posteriore RAGIONE_SOCIALE gamba, volgarmente conosciuta come polpaccio), il primo giudice si soffermava sulla massiva presenza di pietrisco di colore verde sulla superficie RAGIONE_SOCIALE stessa e riteneva incerta la datazione delle lesioni, non potendosi con certezza stabilire se l’azione lesiva si fosse verificata prima che COGNOME fosse costretto a salire la scala o, come ritenuto nella consulenza COGNOME, a seguito dell’urto RAGIONE_SOCIALE gamba contro un ostacolo fisso nel corso RAGIONE_SOCIALE caduta.
In ogni caso, la conclusione del giudice di primo grado era che, sia la salita sulla scala, che la successiva precipitazione (determinante il decesso), erano dipese dall’azione di terzi.
1.7. Il giudice di secondo grado, investito degli appelli degli imputati, accolti solo in punto di determinazione RAGIONE_SOCIALE pena, in ordine alla ricostruzione del fatto, ha premesso che non è utilizzabile la consulenza COGNOME per la parte diversa dagli accertamenti irripetibili sulle cause RAGIONE_SOCIALE morte e lo stato del cadavere, mentre, in generale e per quanto riguarda anche la consulenza proveniente dalle parti civili, che pure non risulta ritualmente acquisita, ciò che non può essere ritenuto criticabile è che il giudice di primo grado abbia operato delle ricostruzioni che, pur partendo da consulenze non ritualmente acquisite, hanno delineato in modo logico e plausibile la dinamica degli eventi, fondandoli su elementi di fatto altrimenti desumibili.
Quanto alle specifiche lesioni, il giudice di appello si è discostato dal primo giudice, valorizzando le risultanze RAGIONE_SOCIALE perizia COGNOME, per quello che riguarda la ferita alla sura, concludendo che la lesione si era verificata prima RAGIONE_SOCIALE caduta di COGNOME quando questi era privo dei pantaloni, e che vi era stato un contatto tra la ferita e il piano stradale.
Quanto alle ferite all’avampiede sinistro, la Corte di secondo grado ha concluso che le stesse non possano essere state prodotte dalle irregolarità (le colature metalliche) presenti sotto la putrella del primo terrazzino (come neppure sostiene la consulenza COGNOME COGNOME, erroneamente valorizzata dalle difese), come conferma la consulenza COGNOME.
Del resto, secondo il giudice di appello, le ferite alla sura e all’avampiede sono state causate da uno stesso strumento metallico che ha perforato, perché sospinto dall’azione umana, la carne e l’osso RAGIONE_SOCIALE vittima.
Quanto alle lesioni alle mani, il giudice di appello ha escluso, come già quello di primo grado, che le ferite siano state provocate dalla caduta dalla scala; dovendo considerare la loro particolare conformazione (lesioni alle articolazioni interfalangee del dito medio, anulare e mignolo sia RAGIONE_SOCIALE mano destra che di quella sinistra) ha ritenuto che si siano originate nel momento in cui COGNOME stava afferrando un oggetto curvilineo, cioè l’anello esterno RAGIONE_SOCIALE scala, così restando rafforzata la ricostruzione del primo giudice circa la dinamica di tale fase.
Si tratta, secondo la ipotesi più accreditata dai giudici di merito, di ferite determinate dallo sfregamento causato da calci che, per la stessa conformazione degli anelli sui quali si sosteneva COGNOME, hanno impedito che fossero lesionati anche il primo e il secondo dito di entrambe le mani.
In parte discostandosi dal primo giudice, la Corte di secondo grado ha affermato che tutte e tre le lesioni (mani; avampiede; sura) sono state cagionate da terz·
In particolare, la lesione alla sura è stata cagionata alla vittima prima RAGIONE_SOCIALE salita sulla scala perché attuata quando questi non indossava i pantaloni, ma li aveva quanto meno calati, mentre le lesioni alle mani sono state inferte quando la vittima si trovava sulla scala.
Nella fase antecedente alla salita sulla scala, secondo il giudice di appello, è avvenuto anche il sollevamento RAGIONE_SOCIALE maglietta indossata da COGNOME, in sintonia con le pratiche vessatorie adottate in caserma (il sollevamento RAGIONE_SOCIALE maglietta era solitamente associato ai cazzotti che venivano sferrati ai dorsali RAGIONE_SOCIALE recluta mentre questa stava effettuando forzosamente le flessioni).
In proposito, la Corte di secondo grado segnala che COGNOME e COGNOME avevano l’abitudine di alzare la maglietta RAGIONE_SOCIALE vittima per colpirla durante le flessioni.
Deve quindi concludersi, secondo la Corte di secondo grado, che la caduta di NOME COGNOME è stata il frutto di condotte violente che, dapprima, hanno colpito la vittima e, poi, dopo che questa era salita sulla scala, ne hanno cagionato la caduta.
1.8. Entrambi i giudici di merito affermano che la notizia del “morto in caserma” circolava già in un momento antecedente al formale rinvenimento del cadavere di COGNOME, avvenuto nel primo pomeriggio del 16 agosto 1999, essendo, del resto, già stata formalmente accertata, fin dal contrappello delle ore 22:45 del 13 agosto, l’assenza RAGIONE_SOCIALE recluta COGNOME, da poche ore giunto nella caserma.
Le suddette informazioni avevano già consentito ai vertici militari e ai commilitoni di dedurre che il “morto” in questione fosse NOME COGNOME, anche perché la ricerca del giovane militare risultato assente era stata effettuata soltanto tramite formali tentativi di rintraccio al domicilio e senza una concreta perlustrazione delle varie aree RAGIONE_SOCIALE caserma.
La diffusione RAGIONE_SOCIALE notizia RAGIONE_SOCIALE morte di una recluta e, persino, RAGIONE_SOCIALE ragionevole identificazione in COGNOME, è stata ritenuta significativa del fatto che qualcuno aveva quanto meno assistito alla morte di COGNOME; che detta morte non poteva essere accidentale, poiché diversamente, se qualcuno lo avesse visto scalare in piena autonomia la torretta di asciugatura, assistendo poi ad una rovinosa caduta, non vi sarebbero stati motivi per non prestare un immediato soccorso e diramare l’allarme già durante la notte del 13 agosto.
1.9. La responsabilità dei fatti agli imputati è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni del militare NOME COGNOME, il quale ha riferito di avere udito:
la sera del 13 agosto 1999, la frase «l’abbiamo fatta grossa» pronunciata dal gruppetto composto da COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali interpellati in merito gli hanno risposto «fatti i cazzi tuoi sennò ti ammazzo»;
la mattina seguente, la frase «è caduto» (alla quale, secondo il giudice di appello, si aggiunge anche la parola «torre»), pronunciata dai primi tre, ai quali nel contesto si era unito anche il caporale NOME;
nel precedente contesto, la frase all’indirizzo di COGNOME «stavolta hai esagerato», pronunciata da COGNOME (secondo il primo giudice) o da COGNOME (secondo il giudice di appello).
Alle dichiarazioni di NOME COGNOME, ritenuto attendibile e credibile, i giudici di merito hanno affiancato, ritenendole particolarmente rilevanti, quelle rese dalla fidanzata dell’epoca NOME COGNOME, che ne riscontrerebbe la versione, dal militare NOME COGNOME – il quale conferma la presenza degli imputati in caserma la notte del 13 agosto 1999 nonostante la formale licenza loro concessa -, nonché – quanto al quadro complessivo, alla ricostruzione degli spostamenti, alla presenza di altri militari “interessati”, che sono stati indicati da COGNOME (caporale COGNOME), e alla inconsistenza degli alibi – quelle rese da COGNOME (sui rapporti con COGNOME e sulle attività svolte da COGNOME e COGNOME le sere del 13 e del 14 agosto anche in compagnia di estranei all’ambiente militare) e COGNOME (sulla presenza in servizio di COGNOME la mattina del 15 agosto 1999).
Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, per il primo, e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, per il secondo.
NOME COGNOME sviluppa cinque motivi di ricorso.
3.1. Il primo motivo denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione per omessa valutazione e travisamento, in ordine alla colpevolezza del ricorrente e agli elementi che la fonderebbero, con particolare riferimento all’alibi del ricorrente e alle prove che lo contrasterebbero.
Con specifici argomenti, supportati da documenti, la RAGIONE_SOCIALE dell’imputato aveva devoluto alla Corte di secondo grado l’esame delle prove d’alibi in favore dall’imputato: dichiarazioni rilasciate da NOME COGNOME e NOME COGNOME; elenco dei militari presenti in caserma la sera del 13 agosto 1999, dal quale non risultava (a differenza di tutti gli altri) il rientro anticipato dell’imputato, che qu era effettivamente in licenza quella sera/notte; estratto-conto, intestato ad
NOME COGNOME, relativo ai movimenti del conto bancario registrati nel periodo agosto-settembre 1999; intercettazioni delle conversazioni intercorse fra l’imputato e i suoi familiari a far data dal 27 febbraio 2018, protrattasi per oltre 5 mesi.
3.1.1. È illogica e contraddittoria l’affermazione del giudice di appello secondo il quale COGNOME non avrebbe escluso la presenza di COGNOME in caserma la sera del fatto; la sentenza non tiene conto che l’incontro riferito da COGNOME e il “parlottare” cui aveva accennato COGNOME sarebbero avvenuti proprio nella camerata dove dormiva COGNOME che, quindi, non avrebbe potuto non accorgersene.
Il teste COGNOME ha riferito che era solo e che non c’era nessun altro dei suoi compagni di camerata; si noti che a COGNOME era assegnato come alloggio proprio un posto in quella stessa camerata; dunque, egli non c’era.
3.1.2. Per escludere, invece, rilevanza alle dichiarazioni di COGNOME, la Corte di Firenze ha pensato bene di richiamarle solo in parte; perché, se è vero che il teste ha detto che non gli «sembrava» di avere visto quella notte le tre persone delle quali gli venivano chieste notizie (COGNOME, COGNOME e COGNOME), è anche vero che ha precisato di essere stato di COGNOME fra le ore 1:45 e le ore 3:00.
COGNOME, essendo COGNOME, non avrebbe potuto non accorgersi e anzi avrebbe dovuto annotare la presenza dei tre, proprio perché anche a questo era preposto il COGNOME: controllare chi effettivamente fosse presente nelle camerate di quella specifica RAGIONE_SOCIALE durante il turno di guardia.
Non avere annotato la presenza degli imputati dà prova inequivocabile che costoro non c’erano, attesa la consegna affidata a COGNOME dai suoi superiori.
3.1.3. Altrettanto manifestamente illogica è la motivazione con riguardo al valore da assegnare al documento-elenco dei militari presenti in caserma il 13 agosto 1999.
La Corte di secondo grado ha recepito acriticamente quanto era già stato affermato dal primo giudice e cioè la spiegazione, offerta dal teste COGNOME, secondo la quale vigeva la prassi di tollerare che rimanessero nei locali RAGIONE_SOCIALE caserma anche i militari formalmente in licenza.
Tuttavia, la prassi non è attinente al caso in esame; il documento, infatti, non solo dà prova che i caporali COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e lo stesso COGNOME erano presenti in caserma, seppur formalmente in licenza (proprio dal 13 agosto, come COGNOME), ma ne registra financo l’ora del rientro anticipato.
La prassi, infatti, non prevedeva affatto che venisse omesso il controllo e l’annotazione dei rientri all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma, svolti all’ingresso dello stabilimento militare (porta-carraia con guardie armate e picchetto).
In altri termini, è vero che veniva tollerato che gli accasermati restassero e pernottassero in caserma, nonostante fossero inviati in licenza, tuttavia, tale tolleranza non si estendeva fino al punto di omettere di esercitare il controllo sul numero e sull’identificazione dei soggetti effettivamente presenti all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma, come in effetti è avvenuto nel caso di specie per i suddetti militari che, nonostante la licenza breve, avevano fatto rientro in caserma.
I giudici di merito hanno anche confuso il contrappello di RAGIONE_SOCIALE (nel quale non vanno annotati i militari in licenza, anche se presenti), dalla lista dei militari presenti che è compilata dal COGNOME all’entrata RAGIONE_SOCIALE caserma e che registra tutti gli ingressi e le uscite.
3.1.4. Anche dell’estratto-conto bancario di COGNOME è stato completamente stravolto il valore probatorio con una motivazione apodittica e illogica.
La Corte di assise di appello ha letto, infatti, quel documento come una prova RAGIONE_SOCIALE presenza a Pisa del ricorrente il 13 agosto 1999, senza spiegarne le ragioni; infatti, COGNOME il 13 agosto 1999 era effettivamente a Pisa per la prima parte RAGIONE_SOCIALE giornata, perché iniziava la licenza proprio quel giorno e alla fine del turno di servizio alle ore 15:00.
Quel documento, che prova che COGNOME aveva prelevato a Pisa la provvista necessaria per rientrare a Roma con il treno il 13 agosto 1999, vale anche a escluderne la presenza sul luogo del delitto, considerando che il decesso di COGNOME è stato collocato a ora successiva alle ore 22:45, cioè al momento in cui la vittima lasciò il commilitone NOME COGNOME, insieme al quale aveva fumato una sigaretta nel cortile RAGIONE_SOCIALE caserma.
Orbene, questi essendo i tempi, per poter collocare COGNOME sul luogo del delitto, bisognerebbe ipotizzare che, in poco meno di un’ora, egli avesse avuto modo di compiere l’omicidio, raggiungere la stazione ferroviaria di Pisa, che dista qualche chilometro dalla caserma, prelevare dal bancomat la provvista per acquistare il biglietto e salire sul treno per Roma.
Anche a voler seguire, per un attimo, questa caotica e frenetica sequenza, deve concludersi che COGNOME non avrebbe avuto il tempo di “parlottare” in camerata con gli altri presunti correi dopo il contrappello.
3.1.5. La Corte di assise di appello assegna rilevanza, al fine RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE responsabilità, alla circostanza che vent’anni dopo il fatto COGNOME si sia disfatto degli scarponi militari che aveva in dotazione nel 1999.
Averli gettati via prima RAGIONE_SOCIALE perquisizione domiciliare (26 luglio 2018) sarebbe rilevante perché in data 26 maggio 2018, egli aveva appreso di indagini a suo carico e che «era ormai disvelata l’ipotesi che la vittima potesse essere stata colpita con dei calci», sicché aveva la necessità di disfarsene.
I giudici dell’appello hanno travisato completamente un dato documentale, correttamente riferito nella sentenza di primo grado, là dove si dava atto che COGNOME non era «edotto RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del fatto prospettata dalla pubblica accusa» quando aveva buttato via i vecchi scarponi.
Orbene, è certo che l’imputato venne a conoscenza del valore indiziante degli scarponi solo al momento RAGIONE_SOCIALE perquisizione del 26 luglio 2018, perché nell’atto era esplicitata per la prima volta tale accusa; l’imputato, che già aveva gettato via gli scarponi, ha suscitato – nel darne notizia ai familiari – la pittoresca frase de fratello.
Sono quindi prive di fondamento tutte le considerazioni contenute alla pag. 77 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, perché non tengono conto del fatto che la conversazione – che è stata valutata indiziante – era avvenuta dopo aver subito la perquisizione e il sequestro degli scarponi “nuovi”.
Il contenuto di questa conversazione, RAGIONE_SOCIALE quale è protagonista il fratello, riguardava la possibile accusa di alterazione delle prove (mediante la “sostituzione” degli scarponi), circostanza che costituiva in quel momento l’unica preoccupazione RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME.
Del resto, gli scarponi erano stati buttati via non subito dopo la convocazione del 26 maggio 2018, ma due mesi dopo e in prossimità temporale del viaggio di rientro in America; se l’imputato avesse voluto disfarsi di una “prova compromettente” non avrebbe atteso per due mesi.
Entrambe le Corti di merito hanno omesso di esaminare dei dati di fatto importanti che emergono dalle conversazioni intercettate: l’imputato non sapeva quando fosse morto COGNOME e, anzi, supponeva che fosse morto «due notti dopo che io me ne sono andato», cioè il 15 agosto, e non conosceva la vittima, tanto che non sapeva quanti anni avesse; l’imputato aveva indicato con una certa precisione il momento RAGIONE_SOCIALE partenza da Pisa (appena terminato il servizio diurno), tanto che era rientrato a casa in divisa; l’imputato lamentava che non fossero state effettuate le verifiche sulle celle telefoniche agganciate dal suo cellulare all’epoca
dei fatti, le quali avrebbero dimostrato la sua assenza da Pisa la sera del 13 agosto 1999.
3.1.6. Entrambe le sentenze di merito hanno richiamato come prove d’accusa le dichiarazioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME, nell’esame delle quali, tuttavia, si devono tenere presenti le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza COGNOME, che la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto necessario inserire fra gli atti, e sulle quali pure si fonda la denunciata illogicità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La RAGIONE_SOCIALE sottolinea che tutti gli argomenti, prodromici e generali, spesi da quella decisione per assolvere COGNOME si attagliano perfettamente a COGNOME e COGNOME.
Ciò riguarda anzitutto due passaggi logici essenziali: la prova RAGIONE_SOCIALE presenza in loco e la partecipazione alla conversazione di tutti e tre gli imputati; l’attribuzione a questa conversazione RAGIONE_SOCIALE valenza di prova del fatto di omicidio.
3.1.6.1. Per escludere che NOME fosse presente, ma prima ancora per verificare se COGNOME avesse detto il vero sulla sua presenza, quella Corte aveva evidenziato precisi elementi e cioè: la menzogna di essere orfano; la menzogna riguardo all’episodio dei tre “incappucciati”.
La sentenza aveva altresì sottolineato l’estrema prudenza con la quale andavano scrutinate le dichiarazioni del teste COGNOME, rimarcando che erano state rese – in modo, peraltro, contraddittorio – a ben diciannove anni di distanza dal fatto.
Tuttavia, la stessa sentenza COGNOME aveva segnalato come per la posizione di COGNOME vi sarebbero stati altri elementi che avrebbero potuto rendere teoricamente credibile il teste COGNOME e cioè: a) la smentita sulle modalità del rientro a casa offerta dal teste NOME; b) la sparizione degli scarponi; c) il tenore delle intercettazioni con i familiari; d) il viaggio in USA e la rinunzia all cittadinanza italiana; e) l’essersi avvalso RAGIONE_SOCIALE facoltà di non rispondere.
Segnalata l’infondatezza degli elementi descritti sub b) e c); sul viaggio in USA sub d), ha evidenziato che vi è prova che l’imputato aveva già acquistato il biglietto di ritorno in Italia, sicché la partenza non era finalizzata a sottrarsi alle indagini mentre è privo di significato, in presenza di doppia cittadinanza, che l’imputato abbia optato per quella statunitense.
L’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di non rispondere sub e) non può costituire un elemento a carico dell’imputato.
Con riguardo all’elemento sub a) concernente la pretesa smentita del mezzo utilizzato per il rientro a casa il 13 agosto 1999, né la sentenza di primo grado, né
quella di appello hanno inteso dedicare considerazioni a tale questione, a riprova RAGIONE_SOCIALE sua totale inconsistenza: si è chiarito che si è trattato di un errore nel quale COGNOME è stato indotto involontariamente dal padre che gli aveva suggerito un diverso ricordo, mentre l’imputato ha sempre affermato di essere rientrato in treno.
3.1.6.2. Secondo i giudici di appello la sentenza COGNOME può essere superata per le novità emerse al dibattimento.
Il principale argomento che renderebbe non più adattabili e valide per le posizioni COGNOME e COGNOME le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza COGNOME sarebbe costituito dal nesso esistente fra la partenza per il Trentino di COGNOME e di COGNOME e la pregressa conoscenza RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME: questo nesso darebbe prova RAGIONE_SOCIALE presenza a Pisa di COGNOME la sera del 13 agosto 1999 e spiegherebbe la volontà di allontanarsi dalla caserma per essere venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE tragica morte del povero ragazzo, così rafforzando la credibilità del teste.
Senonché gli atti a disposizione, secondo il ricorrente, provano una verità opposta e cioè che COGNOME aveva appreso RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME non prima, ma dopo il rientro dal Trentino, per come affermato dalla teste COGNOME.
Ebbene, questo dato probatorio è stato letteralmente stravolto dalla sentenza di appello, con il dire che: «La COGNOME, sul punto, non smentisce il COGNOME, perché, pur non ricordando esattamente il momento nel quale aveva avuto notizia RAGIONE_SOCIALE morte, ricollega nel suo esame dibattimentale il motivo del tentativo di suicidio del COGNOME con l’avvenuta morte dello COGNOME, sicché tale notizia doveva essere loro già nota quando si trovavano in Trentino» (pag. 64).
Eppure, non era stata soltanto COGNOME a smentire questo assunto RAGIONE_SOCIALE Corte di secondo grado: anche lo stesso COGNOME aveva detto di avere appreso RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME al rientro dal Trentino.
Nel colloquio con i genitori, captato il 27 marzo 2018, il teste aveva infatti affermato: «Io lo avevo saputo dopo che sono tornato da Vigo di Fassa, sono rientrato in caserma e avevo saputo che … di … questa storia qui, che avevano assassinato a questo NOME, NOME COGNOME».
In ricorso si sottolinea che questa conversazione si era svolta immediatamente dopo che COGNOME era stato pressato dalla polizia giudiziaria che lo aveva bloccato in aeroporto al suo rientro dopo le vacanze, pressioni delle quali ebbe a lamentarsi proprio con il padre, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE genuinità di quanto riferito nel collcr9uio captato.
Orbene, la Corte di secondo grado, senza dare risposta alla specifica doglianza difensiva, estende la seguente illogica motivazione: «tale conversazione avviene prima che i ricordi gli affiorassero e dopo che aveva voluto per tutti quegli anni cancellare il pessimo periodo che aveva vissuto e che stava invece iniziando di nuovo a vivere (“ho rivissuto un incubo” riferisce alla madre nella conversazione in data 27.3.2018) e, soprattutto, perché la partenza per il Trentino era avvenuta in data 19 agosto 1999 e non è francamente ipotizzabile che egli non avesse saputo RAGIONE_SOCIALE morte dello COGNOME essendo nel frattempo rimasto a Pisa».
Si tratta di una motivazione del tutto illogica e in contrasto con gli elementi acquisiti.
3.1.6.3. A ben vedere, il dibattimento ha effettivamente portato delle novità, ma solo in senso favorevole all’imputato: è stata definitivamente provata l’inaffidabilità di COGNOME, vigorosamente smentito da COGNOME quanto agli “incappucciati”.
A questo argomento, ritenuto rilevante per la valutazione RAGIONE_SOCIALE credibilità del teste dalla sentenza COGNOME, la Corte territoriale ha risposto operando l’ennesimo travisamento del fatto: è smentito dagli atti che COGNOME «non ricordi di avere riferito tale episodio al COGNOME», come si sostiene in sentenza (pag. 65).
COGNOME ricorda, invece, molto bene: «smentisco questa affermazione nel modo più assoluto, io di questa visita di tre incappucciati a casa di mia nonna non so assolutamente niente, è un discorso che sento da voi oggi per la prima volta e, per quanto mi riguarda, è totalmente privo di fondamento»; per poi aggiungere: «Presidente: Lui dice: “Ma lei NOME me lo disse che erano venuti a cercarmi delle persone”; COGNOME: “no, per niente”».
3.1.6.4. Anche sull’essere orfano, altra clamorosa menzogna riferita da COGNOME a COGNOME, la risposta RAGIONE_SOCIALE Corte sarebbe inconcludente, là dove si afferma che la bugia «non ha alcuna rilevanza nella credibilità del teste una volta che è stato verificato il modo genuino con i quali sono stati rievocati i suoi ricordi».
3.1.7. Anche la considerazione RAGIONE_SOCIALE Corte, secondo la quale la rievocazione del ricordo dopo numerosi anni proverebbe la credibilità del teste, sarebbe contro ogni logica.
Viceversa, come ha pure riconosciuto la sentenza COGNOME, la rievocazione avvenuta a tale distanza dai fatti, con non indifferenti contraddizioni, da parte di un soggetto già rivelatosi menzognero, è piuttosto la prova RAGIONE_SOCIALE sua inaffidabilità.
3.1.7.1. Nessun argomento viene articolato dalla sentenza con riguardo al fatto che COGNOME non aveva riferito a COGNOME le frasi che affermava di avere udito e, in
particolare, quella minacciosa rivoltagli da COGNOME («fatti i cazzi tuoi sennò ti ammazzo»).
Eppure, la donna si era determinata a denunziare chi angariava il suo compagno per molto meno, recandosi dai Carabinieri, dopo il ritorno dal Trentino, per denunciare che COGNOME le aveva confidato di essere vittima di atti di nonnismo, senza fare menzione o riferimento alla ben più grave minaccia ricevuta in occasione dell’omicidio COGNOME.
In verità, questo tacere di COGNOME, perfino con la compagna, su un punto essenziale di ciò che gli era accaduto è prova che niente era accaduto; sul punto la decisione impugnata nulla ha illustrato.
3.1.7.2. La sentenza dimentica che COGNOME, tanto nel parlare RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME con i genitori, quanto nel riferirlo a COGNOME, non aveva mai detto di aver saputo che qualcuno avesse «buttato giù un commilitone dalla torretta».
COGNOME aveva detto una cosa diversa e cioè che COGNOME era morto «perché è caduto … però non mi ricordo che era dalla torre».
Quanto a COGNOME, va sottolineato che costei ha offerto almeno due diverse versioni diverse su quanto COGNOME le aveva riferito.
All’udienza 3 dicembre 2022 la teste ha dichiarato di aver saputo da NOME che i ragazzi che parlottavano avevano paura che lui potesse dire «che l’avevano buttato giù dalla torretta»; a quella successiva del 14 dicembre 2022 lo ha negato, dicendo che COGNOME non sapeva se l’avevano buttato o si era buttato da solo.
Dunque, l’indizio che deriva da tali dichiarazioni non può certo definirsi preciso e univoco.
3.1.7.3. A differenza di quanto si afferma nella sentenza di appello, neppure dal teste COGNOME sono pervenuti elementi indizianti certi, univoci e concordanti.
Come si evince dal testo RAGIONE_SOCIALE motivazione impugnata, COGNOME avrebbe una doppia valenza probatoria: confermerebbe la presenza di COGNOME la sera fatidica; darebbe prova di un parlottare di alcuni commilitoni «sui letti ove dormivano COGNOME, COGNOME e COGNOME».
Tuttavia, COGNOME, affermando di essersi incontrato con COGNOME, aveva offerto due diverse versioni: dapprima aveva detto di averlo incrociato nelle prime ore del 14 agosto 1999 (pag.129), ma a domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE questo incontro era stato spostato al giorno del ritrovamento del corpo e cioè il 16 agosto 1999 (verbale 9 dicembre 2022); ha escluso, inoltre, di avere parlato con COGNOME di COGNOME.
COGNOME non ha confermato COGNOME neppure sull’orario in cui si sarebbero visti: uno dice che era lì prima di montare di COGNOME; l’altro dice di essere arrivato al limite dell’orario.
In verità COGNOME ha offerto due versioni, in netto contrasto fra loro, anche riguardo all’avere visto COGNOME, COGNOME e COGNOME la sera del 13 agosto 1999 nella camerata dove abitualmente dormivano.
A parte il fatto che i tre non dormivano nella stessa camerata (come chiarito da COGNOME), ma in due camerate diverse seppur contigue, il teste ha precisato che non li aveva visti e ciò che aveva detto precedentemente al pubblico ministero militare era stata solo una sua “deduzione”, dovuta al fatto che sapeva chi erano i soggetti che occupavano quella camerata.
Del resto, nella immediatezza dei fatti (s.i.t. del 13 settembre 1999) COGNOME aveva detto di non aver svolto l’attività di COGNOME, come era inizialmente previsto.
Viceversa, nella sentenza di appello queste dichiarazioni sono state così riportate: «Vi sono poi le dichiarazioni rese da COGNOME che ha riferito che, nella notte del 13 agosto 1999, aveva visto tre persone che parlottavano tra di loro e che si erano sedute sui letti che normalmente erano occupati da COGNOME, COGNOME e COGNOME».
COGNOME non ha mai fatto riferimento ai letti e, del resto, le dichiarazioni COGNOME hanno dato prova che i tre non avevano i letti contigui, posti nella stessa camerata.
3.2. Il secondo motivo denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione per omessa valutazione e travisamento, in ordine alla colpevolezza del ricorrente, con particolare riferimento all’assenza di causale (movente), tanto più necessario essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante dell’art. 61 n. 1 cod. pen.
La sentenza di primo grado aveva individuato una precisa ragion d’essere del delitto: l’aggressione omicida sarebbe «scaturita dalla volontà degli imputati di affermare la loro superiorità verso una recluta che si ribellava alle regole del nonnismo».
La Corte di secondo grado, invece, è pervenuta a una soluzione diversa: «il motivo RAGIONE_SOCIALE morte dello COGNOME non può essere semplicemente catalogato in un atto di nonnismo», ribadendo che «questa Corte non ritiene che gli imputati volessero compiere nei confronti RAGIONE_SOCIALE vittima un atto di nonnismo, ma che tale pratica criminale abbia agevolato la commissione del grave delitto di omicidio».
La Corte di assise di appello ha usato l’inaccettabile criterio del “ben probabile, se non certo” e lo ha incentrato «su una presenza ingiustificata di una giovane recluta in un’area che non gli era consentita», individuata apoditticamente quale causale dell’omicidio.
La presenza di due causali diverse introduce e legittima la possibilità di almeno due letture dello stesso fatto; ciò si pone in netto contrasto con la necessità di certezza postulata dalla norma.
Peraltro, l’assunto RAGIONE_SOCIALE Corte fiorentina è la conseguenza di una doppia invenzione/supposizione, ferma la indimostrata presenza dei tre imputati all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma quella notte: che COGNOME sapesse che quell’area era interdetta; che COGNOME volesse deliberatamente violarla, donde l’ira dei tre imputati.
Ma la Corte di secondo grado dimentica o non considera che COGNOME non era una recluta che conosceva i luoghi, essendo arrivato poche ore prima RAGIONE_SOCIALE tragica fine.
Nessuna prova è stata poi data riguardo alla presunta deliberata violazione, che è rimasta del tutto inesplorata e indimostrata.
Nessuna delle due sentenze è stata in grado di spiegare perché l’imputato avrebbe dovuto costringere la vittima a salire sulla scala e poi – addirittura – ne avrebbe determinato la caduta.
Questo è un elemento essenziale del fatto sotto diversi profili, primo fra tutti quello RAGIONE_SOCIALE riconducibilità RAGIONE_SOCIALE condotta a COGNOME e poi quello RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica del fatto.
3.3. Il terzo motivo denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione per omessa valutazione e travisamento, in ordine alla colpevolezza del ricorrente, con particolare riferimento all’assenza di ipotesi alternative.
Alla Corte di assise di appello era stato devoluto il tema RAGIONE_SOCIALE assenza di qualsiasi ipotesi investigativa alternativa, necessaria per pervenire all’affermazione di responsabilità nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regola dettata dall’alt 533, comma 1, cod. proc. pen.
L’argomento era contenuto nelle pagine 9-14 dell’atto di impugnazione, cui si sono contrapposte le pagine 74 e 75 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello.
Le difese avevano segnalato la grave lacuna delle indagini poiché rivolte unicamente e soltanto in direzione degli odierni ricorrenti e del coimputato NOME COGNOME, ma non di altri che, inoltre, risultavano legati alla vittima in modo assai più provato e per motivi di immediata individuazione.
Erano stati citati precisi atti del processo: l’intercettazione COGNOME/COGNOME, le s.i rese da NOME COGNOME e l’esame dibattimentale di NOME COGNOME, dai quali emergevano elementi indizianti di oggettiva serietà e di necessaria verifica.
Ebbene, la Corte territoriale ha liquidato questi argomenti, ignorandone alcuni e travisandone altri.
In particolare, risulta ignorato un dato fornito dal teste COGNOME e cioè che in quella sera fatale le uniche persone con le quali COGNOME è stato visto parlare erano stati COGNOME e COGNOME e non COGNOME, COGNOME e COGNOME.
È stato travisato il racconto del teste COGNOME, arrivando a sostenere – contro ogni evidenza – che le sue dichiarazioni «anziché affermare qualcosa su COGNOME e COGNOME, ben potrebbero apportare semmai, elementi di prova nei confronti degli imputati».
Tuttavia, il teste COGNOME era stato preciso nel riferire – nonostante le domande suggestive RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria che erano “mirate” sugli attuali imputati – che le persone da lui viste la sera del 13 agosto 1999 in caserma avevano qualità e caratteristiche affatto particolari e nessuna di esse riguardava il trio sospettato, giacché aveva affermato: di avere visto uno o due soggetti – appartenenti a una RAGIONE_SOCIALE diversa dalla sua, mentre COGNOME apparteneva alla sua, davanti alla loro RAGIONE_SOCIALE, cioè la 1°; di avere saputo che i due soggetti indicati erano in licenza (COGNOME e COGNOME erano in licenza breve, ma rimasti in caserma a differenza dei tre imputati); che i due erano divenuti da poco tempo caporali istruttori – mentre nessuno dei tre indagati lo era – tanto che quello cui era stato assegnato COGNOME era proprio il primo plotone da caporali istruttori; di avere visto questi stessi soggetti il 12 agosto a mensa e il 13 agosto all’afflusso RAGIONE_SOCIALE leva, cui solo COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano partecipato, avendo anche accompagnato le reclute da Firenze a Pisa, e la stessa sera, tardi, dopo aver effettuato il contrappello.
Ma un dato storico certo vi era: COGNOME, COGNOME e COGNOME si erano conosciuti quella stessa sera, poche ore prima RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME; d’altra parte, non vi è la prova che COGNOME abbia mai conosciuto COGNOME.
3.4. Il quarto motivo denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla qualificazione giuridica di omicidio volontario.
La sentenza di primo grado aveva perentoriamente affermato: «siamo in presenza di un dolo non già eventuale ma di dolo diretto, seppure evidentemente riconducibile alla categoria del c.d. dolo d’impeto».
Di tutt’altro avviso è stata la Corte di secondo grado che, altrettanto perentoriamente, ha concluso la disamina RAGIONE_SOCIALE causale sostenendo che: «questa Corte non ritiene che l’elemento soggettivo sia stato quello del dolo intenzionale ma quello del dolo eventuale».
Questa lettura dei giudici di appello si è fondata su un dato bene individuato e cioè che «era ampiamente prevedibile che lo COGNOME, cadendo dalla scala dall’altezza di circa 10 metri non potesse che trovare la morte».
La Corte non ha spiegato (da qui il vizio di motivazione mancante o apparente) perché, pur essendo prevedibile un evento simile, COGNOME dovesse volerlo, sia pure nella forma dell’accettazione come conseguenza dei suoi gesti.
Del resto, manca la prova che COGNOME si trovasse a circa 10 metri di altezza quando cadde; si tratta di una mera ipotesi, fatta da alcuni consulenti, ma messa in discussione da altri.
Mentre i consulenti COGNOME e COGNOME hanno indicato tale dato, c’è stata un’autorevole voce contraria, RAGIONE_SOCIALE quale la sentenza di appello neppure ha fatto cenno, mentre quella di primo grado l’aveva citata.
All’udienza del 22 febbraio 2023 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha indicato una caduta da altezza compresa fra i 5 e i 10 metri; il teste ne ha spiegato le ragioni: assenza di importanti lesioni agli organi interni RAGIONE_SOCIALE vittima, pur in presenza di un gravissimo politraumatismo.
Dunque, se di ampia prevedibilità di morte si poteva parlare di fronte a una caduta da 10 metri di altezza, non altrettanto poteva dirsi a cospetto di una caduta da 5 metri o poco più.
Peraltro, la prova che il presunto autore del reato non fosse animato da un dolo omicida può trarsi proprio dall’elemento giudicato più suggestivo in termini accusatori e cioè le presunte frasi riferite da COGNOME.
Non può infatti sfuggire che le espressioni «l’abbiamo fatta grossa» e «stavolta hai esagerato» tradiscono un diverso intento offensivo e cioè quello di contrastare con la forza COGNOME per qualsivoglia ragione o perfino costringerlo a subire una prepotenza.
L’aggettivo “grossa” e il verbo “esagerare” rendono chiaro che il maggior evento lesivo è stato una conseguenza non voluta, chiaramente ultronea rispetto al possibile scopo perseguito.
In sintesi, la colpevolezza di COGNOME per l’ipotesi di omicidio volontario è fondata su un inaccettabile assemblaggio di elementi probatori a volte contrastanti, a volte travisati, a volte illogicamente valutati, a volte scollegati fra di loro.
La diversa valutazione dell’elemento soggettivo non potrà che importare l’estinzione per prescrizione del reato ipotizzabile (artt. 584 o 586 cod. pen.).
3.5. Il quinto motivo denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell’art. 61 n. 1 cod. pen. e al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
La denunziata assenza di motivazione sulla causale ha inciso profondamente anche sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE pena inflitta, che è conseguente e derivata dal bilanciamento fra le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. e l’aggravante dell’art. 61 n.1 cod. pen.
Posto che, per le ragioni esposte nel trattare RAGIONE_SOCIALE causale, sono tutt’altro che certe le azioni ascritte al ricorrente, per come sono state indicate in parte motiva – e cioè le preventive lesioni, poi denudamento e le umiliazioni inflitte alla vittima – a ben vedere è stato risolutivo avere mantenuto intatta la contestazione dell’aggravante de qua, che è valsa ad annullare il vantaggio sanzionatorio conseguente alle pur riconosciute generiche attenuanti.
Il ricorrente COGNOME ha fatto pervenire un memoriale autografo che ripercorre la vicenda, protestando la propria innocenza.
NOME COGNOME sviluppa sette motivi di ricorso.
5.1. Il primo motivo denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, anche per travisamento, con riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME.
5.1.1. In particolare, viene denunciato il travisamento delle dichiarazioni di COGNOME rese nelle indagini preliminari in data 24 agosto 1999 e delle dichiarazioni rese nella medesima fase da NOME COGNOME in data 26 agosto 1999; delle registrazioni operate in data 14 dicembre 2022; delle intercettazioni ambientali del 4 aprile 2018 operate sul RIT 514/2017 al progressivo 001Wai; delle intercettazioni operate in data 27 marzo 2018 sul RIT 187/2018, progressivo 3; delle intercettazioni del 30 marzo 2018 sul RIT 187/2018, progressivo 43.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME, se pur tecnicamente non necessitino di riscontri, nel senso richiesto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., devono essere valutate con estrema attenzione, risultando “deboli”, posto che le stesse intervengono a distanza di circa 20 anni dal fatto, periodo nel quale il testimone ha sempre sostenuto di non sapere nulla RAGIONE_SOCIALE vicenda, e che presentano gravi incongruenze logiche, oltre a essere inframmezzate da circostanze risultate non veritiere.
Ciò nonostante, si legge nella sentenza di primo grado che il ricordo di COGNOME sarebbe «vivido e puntuale» e, in quella di appello, che i suoi ricordi, a seguito RAGIONE_SOCIALE lettura delle dichiarazioni di COGNOME, «riaffioravano in modo prepotente».
Tuttavia, non si offre alcuna ragione del perché si sia deciso di dare credito a un testimone i ricordi del quale sarebbero riaffiorati prepotentemente nel 2018, ma che solo quattro anni dopo, in dibattimento, siano ripiombati nell’oblio: il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali, infatti, è stato raggiunto soltanto per mezzo delle contestazioni, che seguivano non ricordi o dichiarazioni divergenti, cui faceva seguito la conferma di quanto precedentemente era stato dichiarato.
Il rigoroso vaglio critico di una testimonianza deve tradursi in una adeguata motivazione che dia conto dei criteri e delle ragioni che hanno consentito al giudice di superare le molteplici criticità evidenziate con particolare riferimento alla difficoltà manifesta di ripercorre gli eventi cui il soggetto ha dichiarato di aver assistito.
I giudici di merito, allo scopo di giustificare l’assoluta divergenza delle dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini preliminare rispetto a quelle rese al momento del fatto, incorrono in un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova allorquando affermano che non deve essere trascurata la «circostanza che dopo le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il COGNOME, in data 24/8/1999 sarebbe stato sentito solo in ordine ai fatti di nonnismo subiti», mentre risulta documentalmente che in occasione delle suddette dichiarazioni il teste venne interrogato proprio sulla notte del 13 agosto e sulla morte di NOME COGNOME, tanto che il testimone si limitava a riferire di avere fatto da COGNOME dalle 24:00 alle 01:30 senza segnalare alcunché, incluse le minacce asseritamente subìte nella circostanza e la mattina seguente.
Del resto, il giudice di appello non ha fornito risposta alle puntuali deduzioni difensive che contestavano la concatenazione degli eventi ricostruita dal primo giudice secondo il seguente sviluppo logico temporale: 1) COGNOME intercetta alcune frasi del gruppetto, sia la sera del 13 che la mattina del 14 agosto, e verrebbe intimato, in entrambe le occasioni, di tacere; 2) COGNOME apprende la notizia RAGIONE_SOCIALE morte del ragazzo e la collega a quanto ascoltato tra il 13 ed il 14 agosto; 3) COGNOME, terrorizzato, si darebbe alla fuga con COGNOME in Trentino e tenterebbe il suicidio.
Al contrario, dagli atti emerge: 1) che COGNOME, compulsato sin dalla prima volta che venne intercettato il 27 marzo 2018 quando veniva fermato all’aeroporto, ebbe a dichiarare di ricordare quanto accaduto la sera del 13 agosto mentre faceva da
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COGNOME 2) che il COGNOME non sa quando COGNOME abbia fatto mancato rientro e, quindi, quando questo avrebbe trovato la morte; 3) sia COGNOME che COGNOME hanno affermato di aver appreso la notizia RAGIONE_SOCIALE morte di NOME COGNOME dopo il rientro dal Trentino; in particolare, per quanto attiene a COGNOME, tale circostanza emerge dalla intercettazione ambientale del 27/03/2018.
Si tratta di circostanza confermata in dibattimento ove, a domanda del difensore del ricorrente, il testimone rispondeva di aver appreso la notizia in caserma, come da fonoregistrazioni dell’ udienza del 9.11.2022 pag.237.
Per quanto attiene a COGNOME, tale circostanza veniva confermata all’udienza del 14.12.2022.
Ne deriva che, contrariamente a quanto riferito da COGNOME alla Corte: 1) nessuna confidenza è stata riferita a COGNOME in occasione del viaggio in Trentino e il tentato suicidio di COGNOME non è legato alle minacce subite e al collegamento operato tra il rinvenimento del cadavere e quanto sentito la notte tra il 13 – 14 agosto, posto che la notizia RAGIONE_SOCIALE morte raggiunge i due testimoni solo al loro rientro; 2) COGNOME non può aver fatto alcun collegamento con quanto sentito proprio la sera del 13 agosto 1999 se non sa che quella è la sera in cui il ragazzo, il cui corpo è stato rinvenuto solo il 16 agosto, è scomparso e morto.
Il COGNOME dà prova di non saper ripercorre il proprio ragionamento deduttivo.
Invece, la sentenza ricostruisce il momento nel quale COGNOME ebbe conoscenza RAGIONE_SOCIALE morte del ragazzo attraverso la formulazione di una mera ipotesi, smentita dalle parole stesse del testimone.
Si afferma, infatti, che non sia ipotizzabile che COGNOME, trattenutosi a Pisa fino al 19 agosto, non abbia avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME e, quindi, si ritiene verosimile che il medesimo, appresa la tragica notizia, si sia recato in caserma (sentenza impugnata pag. 64).
Tuttavia, tale ricostruzione è smentita dal testimone che, da un lato, nel corso dell’intercettazione, chiarisce in maniera inequivocabile di averlo appreso in caserma in occasione del suo rientro dal Trentino e, dall’altro, in dibattimento, conferma di averne avuto conoscenza in caserma e non al di fuori RAGIONE_SOCIALE medesima.
Il contenuto dell’intercettazione è superato facendo ricorso a una mera ipotesi: si nega, infatti, che la stessa abbia valore probatorio in quanto è riferita ai genitori in un momento precedente a quello in cui i suoi ricordi sarebbero riaffiorati, ma si tratta di una giustificazione mai riferita dal testimone, il quale ha confermato, anche nel corso del dibattimento, di aver appreso la notizia in caserma e, quindi,
dopo il suo rientro dal Trentino, posto che il medesimo non ha mai dichiarato di avervi fatto rientro durante la sua licenza.
Entrambe le sentenze tentano di superare il chiaro e circostanziato testo letterale dell’intercettazione offrendo giustificazioni (notizia appresa dai media o da commilitoni fuori dalla caserma, secondo la sentenza di primo grado; notizia appresa all’esterno, per poi recarsi in caserma secondo quella di appello) mai riferite dal testimone e che non trovano riscontro alcuno in atti.
Del resto, alle dichiarazioni di COGNOME fanno eco quelle di COGNOME, la quale conferma che la notizia le fu partecipata dall’ex fidanzato al rientro dal Trentino e commentata in termini dubitativi («Non lo so se ce l’hanno spinto o ci si è buttato da sé»: fonoregistrazioni udienza del 14.12.2022, pag. 26).
Il giudice dell’impugnazione, al pari RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, non si confronta con la questione devoluta in ordine alla contraddittorietà delle dichiarazioni di COGNOME nella parte in cui riferisce di aver operato il collegamento tra quanto ascoltato («l’abbiamo fatta grossa», frase pronunciata, secondo la ricostruzione del primo giudice, da COGNOME ovvero, secondo il giudice di appello, da COGNOME) e la morte del ragazzo, senza tuttavia, avere contezza di quando questa sia avvenuta.
Trattasi di questione di primaria importanza in quanto necessariamente interconnessa alla esatta datazione del momento in cui ebbe ad ascoltare le frasi asseritamente incriminanti.
Vi è la prova che COGNOME, fin dalla prima occasione in cui veniva fermato ed ascoltato in aeroporto in data 27 marzo 2018, fu sollecitato a ricordare cosa avesse visto o sentito la sera del 13 agosto quando svolgeva la mansione di COGNOME.
Questo dubbio non è superato neanche dalla circostanza che COGNOME, sin dall’agosto del 1999, ebbe a riferire a COGNOME il senso delle frasi ascoltate.
Tale riferito, infatti, non risolve il problema RAGIONE_SOCIALE esatta collocazione temporale del momento in cui avrebbe sentito le frasi da cui poi egli trae le conclusioni riferite alla testimone.
Invero, la Corte di assise di appello cerca di superare qualsiasi dubbio in ordine alla sicura riferibilità delle frasi captate da COGNOME all’omicidio COGNOME introducendo un dato, non ritenuto provato dalla sentenza di primo grado, secondo il quale COGNOME, oltre alla parola «caduto», avrebbe sentito anche la parola «torre».
Si tratta di dato totalmente travisato perché è dimostrato che il testimone ha esplicitamente negato di aver sentito la parola «torre»; tale circostanza emerge chiaramente dalla intercettazione ambientale captata immediatamente dopo le
dichiarazioni del 4 aprile 2018 e, quindi, dopo che i suoi ricordi sarebbero riaffiorati a seguito RAGIONE_SOCIALE lettura delle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Tale intercettazione dimostra, da un lato, che COGNOME non ha sentito la parola «torre» e, dall’altro, che quello riportato a COGNOME è un narrato contaminato, per sua stessa ammissione, da deduzioni personali.
Non può non sovvenire il dubbio che il narrato da ultimo propalato dai due testimoni sia frutto di una commistione di ricordi imprecisi, sospetti e contaminazioni auto ed etero – indotti (se pur involontariamente) anche dagli inquirenti.
5.1.2. Alla inattendibilità intrinseca RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del testimone COGNOME si affiancano seri e documentati dubbi sulla sua credibilità.
Ci si riferisce alla accertata menzogna riferita dal testimone in ordine all’episodio degli «incappucciati», cui fa da significativo contorno l’ulteriore invenzione di esser rimasto orfano in tenera età, circostanza questa utile a tratteggiare la personalità di COGNOME.
In sede dibattimentale, COGNOME ha riferito che COGNOME ebbe a raccontargli RAGIONE_SOCIALE visita di tre loschi figuri incappucciati, di cui uno sarebbe stato addirittura individuato nel Caporal Maggiore Ara, senza che tuttavia, questi abbia saputo indicare quali caratteristiche e/o elementi abbiano consentito tale riconoscimento.
Tuttavia, tale rilevante episodio veniva negato da COGNOME; al contrario, nella sentenza impugnata si legge che la circostanza che COGNOME «non ricordi di aver riferito tale episodio al COGNOME, non significa automaticamente come pretende la RAGIONE_SOCIALE, che questi abbia mentito, essendo possibili numerose altre spiegazioni come la diversità di ricordi tra il COGNOME e la COGNOME» (pag. 65 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Come accennato, la testimone non ha riferito di non ricordare tale circostanza, al contrario, ha negato con forza che la stessa si sia verificata, non lasciando residuare alcun dubbio su una possibile divergenza di ricordi, così dimostrandosi la totale falsità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di COGNOME.
Il giudice dell’impugnazione, allo scopo di sminuire la gravità e rilevanza RAGIONE_SOCIALE questione, inoltre, qualifica l’episodio come eccentrico rispetto al nucleo rilevante delle dichiarazioni di COGNOME, specificando che, in ogni caso, «qualora avesse voluto mentire avrebbe riferito non RAGIONE_SOCIALE presenza di NOME nel gruppo di persone che lo avevano cercato, ma del COGNOME e dello COGNOME» (pag. 65 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Tale affermazione è clamorosamente smentita dagli atti, in quanto proprio il testo RAGIONE_SOCIALE intercettazione ambientale chiarisce come per COGNOME i soggetti travisati si indentificassero proprio nei soggetti che aveva denunciato, ovvero gli odierni imputati.
Quindi, l’episodio degli «incappucciati», del quale si è dimostrata l’assoluta falsità, non è affatto eccentrico rispetto al nucleo rilevante delle dichiarazioni di COGNOME in quanto è lo stesso testimone a riconnetterlo alla morte di NOME COGNOME e a qualificarlo come ulteriore forma intimidatoria posta in essere dai soggetti che aveva denunciato, ovvero gli imputati.
Anzi, la riflessione del testimone in ordine al coinvolgimento di questi ultimi nell’omicidio («E quindi questi qua qualcosa c’entrano secondo me») è proprio connessa e dedotta dall’attività intimidatoria posta in essere a casa dalla ex ragazza: tale episodio però è stato clamorosamente smentito in dibattimento.
5.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, anche per travisamento, con riguardo alle prove dichiarative a carico (COGNOME) e a discarico (COGNOME e COGNOME).
In particolare, viene denunciato il travisamento delle dichiarazioni di COGNOME rese nelle indagini preliminari in data 13 settembre 1999 e all’udienza del 9 novembre 2022
5.2.1. A parere del giudice dell’impugnazione la testimonianza di NOME COGNOME assumerebbe un duplice valore probatorio: rappresenterebbe un riscontro al dichiarato di NOME COGNOME («quello che in ogni caso è certo è che risulta l’ingresso in caserma alle ore 2:45 RAGIONE_SOCIALE notte tra il 13 e il 14 agosto del 1999, il che conferma la presenza di COGNOME al turno di COGNOME come riferito dal COGNOME» (pag. 69 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata); inoltre la testimonianza del COGNOME sarebbe dotata di autonoma forza probatoria poiché costituisce altra conferma RAGIONE_SOCIALE presenza degli imputati nella caserma la sera del 13 agosto».
A tal ultimo proposito, nella sentenza si legge che il testimone avrebbe dichiarato di aver «visto tre persone che parlottavano tra di loro e che si erano sedute sui letti che normalmente erano occupati da COGNOME, COGNOME e COGNOME».
Da tale premessa consegue la deduzione: «Vi erano infatti, molti militari in licenza e non pare proprio possibile ritenere che qualcuno potesse “osare” di sedersi proprio sui letti dei militari fortemente temuti per i loro atti di violenza (pag. 80 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La circostanza secondo la quale NOME COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE notte del 13 – 14 agosto 1999, avrebbe effettuato la mansione di COGNOME notturno presso la RAGIONE_SOCIALE è frutto di una prova travisata.
Si legge nella sentenza impugnata: «tale circostanza non ricordata dal COGNOME nel verbale di sit del 13 settembre del 1999, è stata poi affermata dal teste in sede dibattimentale ove ha riferito che tra il 13 e il 14 agosto del 1999 aveva effettuato un doppio turno (graduato posate e COGNOME notturno)» (pag. 68 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Tuttavia, nelle dichiarazioni del 13 settembre 1999 e, quindi, a un solo mese di distanza dai fatti di cui si sta trattando, COGNOME ha dichiarato in ben due occasioni di non essere stato di servizio quella sera.
Quindi, non risponde al vero che COGNOME non ricordi tale circostanza, viceversa, ha affermato esattamente il contrario: di ciò i giudici non danno spiegazione, ma travisano il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del testimone.
Inoltre, non può non evidenziarsi la manifesta carenza motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui ritiene più accreditabili le dichiarazioni di un testimone intervenute a oltre vent’anni dai fatti in luogo di quelle rilasciate nell’immediatezza degli stessi.
Il giudice, infatti, non offre alcuna spiegazione sul perché le dichiarazioni dibattimentali (peraltro, particolarmente sofferte e contraddittorie, posto che il testimone in più occasioni nel corso del suo esame, ha dichiarato di non ricordare se avesse o meno svolto tale mansione) dovrebbero rivestire un maggior grado di attendibilità rispetto a quelle rilasciate a distanza di un solo mese.
Il travisamento e l’illogicità ricadono su una circostanza di rilevante importanza, in quanto consente al giudice di affermare che la testimonianza di COGNOME riscontra quella del teste principale COGNOME cui, per effetto, va assegnata la patente di attendibilità.
5.2.2. Anche l’autonoma valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni di COGNOME è frutto di travisamento.
Il testimone non hai mai dichiarato di aver visto tre soggetti sui letti normalmente occupati dai tre imputati.
Nessuno durante il dibattimento ha mai individuato puntualmente le postazioni letto occupate dai tre soggetti.
Si tratta di circostanza per la prima volta introdotta nella sentenza di appello, posto che la sentenza di primo grado, a pagina 88, ricostruisce correttamente il riferito del testimone ovvero che il medesimo aveva registrato una anomalia
avendo notato gente sveglia che confabulava seduta su un letto, in una delle ultime camerate – «e segnatamente dalla stanza vicina ai bagni posta a destra del corridoio» – che conduce al bagno (cfr. sentenza Corte di assise di Pisa pag. 88).
Il teste, in dibattimento, ha confermato di non essere riuscito a individuare compiutamente i soggetti presenti quella sera e che la risposta offerta al Procuratore militare (nella quale riferiva i nomi dei tre imputati, a fronte RAGIONE_SOCIALE promessa di “segnalare” l’oggettiva rilevanza delle sue dichiarazioni) era stata frutto di una deduzione e non di un ricordo.
In particolare, la deduzione consisteva nel fatto che le camerate dalle quali proveniva il brusio erano quelle occupate dai militari anziani e, quindi, anche dagli odierni imputati (fonoregistrazione udienza del 9.11.2022. pagg. 50-51).
Peraltro, COGNOME non ha mai offerto un’indicazione numerica precisa in ordine alla composizione del gruppo di persone che aveva intravisto.
È il giudice dell’impugnazione che, dando luogo a una palese contraddizione interna alla sentenza, nel paragrafo dedicato alla testimonianza di NOME COGNOME, descrive il gruppo di cui si discute composto da tre o quattro persone; solo nel successivo paragrafo intitolato «L’attribuibilità del fatto agli imputati», i capannello risulta formato da un numero determinato di soggetti, ovvero tre.
Ne consegue che anche la deduzione che viene svolta (alcuno avrebbe osato sedersi sui loro letti), oltre a essere una mera congettura, priva di alcun fondamento dimostrativo, muove da un dato probatorio travisato.
La rilevanza di tale travisamento è evidente: la presenza di NOME COGNOME, la sera del 13 agosto 1999, presso la caserma Gamerra, troverebbe conferma nelle dichiarazioni di COGNOME, di talché detta prova non risiederebbe nelle sole dichiarazioni di COGNOME.
Ma le dichiarazioni di COGNOME – anche se ritenute attendibili – sono decisamente più vaghe e non consentono, in assenza di un riconoscimento da parte del medesimo, di formulare speculazioni circa l’esatta identificazione dei suoi occupanti.
5.2.3. Le dichiarazioni di COGNOME vanno lette e messe a confronto con quelle dei testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Rispetto a questi due testimoni introdotti dalla RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di appello si censurava che le loro dichiarazioni fossero state snaturate e travisate nel loro contenuto, nonché, che fossero stati adombrati, immotivatamente, dubbi di reticenza e di omertà.
Se ne sottolineava l’assoluta rilevanza poiché le stesse, unite al dato documentale circa l’assenza degli imputati per licenza, confermavano le dichiarazioni del ricorrente e smentivano tanto le dichiarazioni di COGNOME quanto quelle di COGNOME.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME, rese nel settembre 1999, hanno il pregio di descrivere nel dettaglio la composizione delle camerate ove alloggiavano tutti i tre soggetti asseritamente visti da COGNOME la sera del 13 agosto.
COGNOME dichiarava di alloggiare nella settima camerata unitamente a COGNOME e altri e riferiva che, «nell’altra parte RAGIONE_SOCIALE stanza che viene considerata camerata autonoma, seppur completamente comunicante», alloggiavano tra gli altri COGNOME e COGNOME.
Lo stesso teste, nelle sommarie informazioni del settembre 1999 dopo aver precisato da chi fosse composta la propria camerata, alla quale andava accomunata quella dove alloggiava COGNOME, ha dichiarato di aver dormito da solo perché tutti i suoi compagni erano in licenza.
Nel dettaglio riferiva: «Dal momento in cui sono rientrato fino al contrappello, alle ore 23:45, sono stato nella mia camera ed ero assolutamente solo. Sono infatti andato a letto subito e ho aspettato il controappello. Tutti i miei compagni di camerata erano in licenza».
Nella sentenza impugnata si afferma che COGNOME, quando parla di compagni in licenza, si riferirebbe solo a quelli che dormivano nella sua camerata e non in quella distinta ove alloggiava anche il ricorrente; inoltre, avendo COGNOME dichiarato di «essersi addormentato» non poteva «certo escludersi la presenza di altre persone in camerata» (pag. 76).
In conclusione, il giudice dell’impugnazione, da un lato, colloca, travisando la prova dichiarativa, i tre sospetti sui letti da questi normalmente occupati all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, per depotenziare il teste COGNOME, sottolinea che i tre alloggiavano in camerate distinte e, infine, nega rilevanza probatoria alle dichiarazioni dell’unico testimone sicuramente presente nella camerata dove alloggiava COGNOME, limitandosi a sottolineare che questi dormiva e che tale condizione gli avrebbe impedito di avvedersi RAGIONE_SOCIALE presenza di altri soggetti.
L’illogicità è manifesta.
La motivazione oltre che contraddittoria si appalesa manifestamente illogica in quanto non offre alcuna adeguata giustificazione sul motivo per il quale COGNOME non sarebbe stato in grado di percepire la presenza nella propria camerata (o comunque «nell’altra parte RAGIONE_SOCIALE stanza che viene considerata camerata autonoma
seppur completamente comunicante») di altre persone, sveglie e intente a confabulare con anche la luce dei bagni accesa, per il sol fatto che si fosse addormentato.
Si è fatto ricorso a una presunzione arbitraria senza offrire elementi concreti che possano confermare una tale ipotesi, operando, altresì, una selezione irragionevole delle prove valorizzando le sole testimonianze di COGNOME e di COGNOME, escludendo quella di COGNOME senza ricorrere ad alcun parametro obiettivo e senza operare una seria analisi critica del contesto.
Tale illogica e travisante motivazione va raccordata anche con le dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale, oltre a non ricordare la presenza di COGNOME e di COGNOME («non mi sembra di averli visti la notte del 13 e del 14 agosto 1999 mentre facevo da COGNOME»), ha altresì riferito: «facendo mente locale a quella sera non ricordo di aver notato o visto nulla di particolare».
È opportuno ricordare che NOME COGNOME ebbe a effettuare durante la notte in questione il secondo turno di COGNOME, ovvero dalle ore 1:30 alle 3:00 e non va sottaciuto, peraltro, che COGNOME ha ben presente NOME COGNOME perché appartenenti al medesimo scaglione.
La sentenza taccia di vaghezza le dichiarazioni di COGNOME, così escludendosi aprioristicamente la rilevanza di una testimonianza, non per un vizio intrinseco dell’attestazione, ma solo perché non conferma la versione dei testimoni utili a sostenere il postulato accusatorio.
Di contro, COGNOME è rimasto sveglio per un’ora e mezza a piantonare e vigilare la RAGIONE_SOCIALE, quindi, è un soggetto che sicuramente avrebbe dovuto apprezzare una situazione anomala qualora questa si fosse verificata: ancora una volta si registra una selezione arbitraria delle prove priva di alcun ragionevole supporto argomentativo.
È utile sottolineare che, guardando alla sostanza, la dichiarazione di COGNOME coincide con quella riferita da COGNOME nel 2017 in sede di RAGIONE_SOCIALE Parlamentare ove, alla contestazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che faceva notare a COGNOME di non avere notato nulla di anormale quella notte, il teste dapprima rispondeva che non gli fu fatta la domanda, ma poi fu costretto ad ammettere di non avere effettivamente notato alcunché.
Nell’atto di appello si sottolineava che il testimone nulla avesse riferito nelle sommarie informazioni più prossime agli eventi risalenti al settembre 1999 (e relative proprio al decesso di NOME COGNOME), ma soprattutto si evidenziava che, mentre nel 2017 a domanda puntuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Parlamentare d’Inchiesta
avesse risposto di non aver notato nulla, sorprendentemente, un anno dopo, nel 2018 avrebbe riferito ciò che di anomalo aveva registrato al suo rientro in caserma.
Ciò che preme evidenziare e censurare è che il giudice dell’impugnazione, nonostante fosse stato investito dell’evidente inconciliabilità tra le dichiarazioni rese nel 2017 e quelle rese solo un anno dopo, abbia totalmente omesso alcuna argomentazione tesa a superare e giustificare tale grave e rilevante contrasto.
Infatti, la sentenza si limita a far riferimento al verbale di sommarie informazioni del 13 agosto 1999 rispetto al quale si sottolinea che «non è dato conoscere quali domande gli siano state poste, essendosi come già detto verosimilmente, trattato solo di domande dirette ad appurare ove egli avesse trascorso la notte del 13 agosto», ma nulla si dice rispetto a quanto riferito dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Parlamentare.
La Corte ha, quindi, ha omesso di dare ragione del motivo per cui la precedente dichiarazione del 2017 debba essere ritenuta inattendibile o, comunque, non rilevante, posto che la medesima si pone in evidente antinomia con quelle rese dal 2018 in poi, accreditando immotivatamente solo queste ultime.
Concludendo, il giudice dell’impugnazione ha travisato le dichiarazioni del testimone COGNOME, rinvenendo in esse un riscontro alle dichiarazioni di COGNOME e una autonoma prova circa la presenza del ricorrente la notte del 13 agosto 1999 presso la caserma Gannerra; ha selezionato arbitrariamente le testimonianze considerate rilevanti e attendibili (COGNOME e COGNOME), escludendone altre (COGNOME e COGNOME) e adducendo argomentazioni palesemente illogiche.
Inoltre, ha omesso di fornire adeguata motivazione sul perché abbia inteso dare credito alle dichiarazioni rese dal testimone COGNOME successive al 2018, nonostante le stesse siano antitetiche a quelle rese nel 2017, dichiarazioni queste ultime perfettamente coincidenti con quelle rese dai testimoni indicati dalla RAGIONE_SOCIALE.
5.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, anche per travisamento, con riguardo alla prova documentale che attesta l’assenza di COGNOME, rimasto in licenza.
In particolare, viene denunciato il travisamento delle conversazioni di COGNOME e dei documenti dell’esercito che ne attestano l’assenza dalla caserma il 13 agosto 1999.
L’imputato ha sempre dichiarato, sin dalle sommarie informazioni del novembre 1999, di essersi recato in licenza il 12 agosto e di aver usufruito dell’intera durata RAGIONE_SOCIALE medesima senza mai entrare in contraddizione.
Anche nel corso delle intercettazioni, durante le quali ha dato prova anche di dubitare dei suoi stessi ricordi (a dimostrazione delle genuinità delle dichiarazioni ivi contenute) è giunto sempre alla medesima conclusione: era in licenza e non a Pisa.
Pur risultando l’assenza dalla documentazione ufficiale, i giudici di merito si sono limitati ad affermare che vi era la prassi di consentire al militare in licenza di restare in caserma; ciò, pur vero, non fa venire meno la valenza RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti che tiene traccia anche di tali presenze fisiche dei militari in licenza.
Nell’atto di appello si evidenziava come la documentazione trasfusa in atti, predisposta e, quindi, risalente proprio all’epoca RAGIONE_SOCIALE morte di NOME COGNOME, non solo tenesse conto di tale prassi, ma registrava puntualmente i soggetti che, nonostante fossero inviati in licenza, facevano rientro anticipato con tanto di annotazione del giorno e dell’ora del rientro.
Si allegavano all’atto di appello gli stralci dalla documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE (doc. 11 produzione del 25/02/23) relativi alle posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME: tutti questi soggetti, inviati in licenza proprio il giorno 13 agosto 1999, decidevano di alloggiare in caserma e i documenti ne attestavano il rientro anticipato e la presenza.
Analoga annotazione, ovvero l’indicazione del rientro anticipato di NOME COGNOME, non si rinviene in atti.
Tutti gli elenchi prodotti nel corso del dibattimento registrano esclusivamente l’invio del ricorrente in licenza già dal giorno 12 agosto 1999.
Quindi, è vero che fosse tollerato che gli accasermati potessero restare e pernottare in caserma, nonostante fossero inviati in licenza, tuttavia, il corpo dei paracadutisti, non per questo, rinunciava a esercitare il controllo sul numero e sull’identificazione dei soggetti effettivamente presenti.
Ne consegue che il dato documentale non risulta superato dalla prassi.
Altro documento emblematico è rappresentato dall’«Elenco dei militari prossimi al congedo nei tre mesi successivi al decesso COGNOME presenti in caserma anche se in licenza, puniti di consegna, liberi dal servizio»; anche tale documento, relativo proprio alla RAGIONE_SOCIALE, attesta esplicitamente che furono verificate le presenze alla data del 13 agosto 1999 tenendo in considerazione anche l’eventualità di soggetti presenti nonostante fossero inviati in licenza: NOME COGNOME non figura in detto elenco.
Nella sentenza, l’unico riferimento agli atti RAGIONE_SOCIALE caserma che attesta l’assenza del ricorrente si rinviene a pag. 76 e, a ben vedere, trattasi di riferimento totalmente avulso dalla questione dedotta dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte non avrebbe, così, centrato il tema RAGIONE_SOCIALE questione, essendosi limitata a richiamare le dichiarazioni del testimone COGNOME che ha riferito: «la persona che si trovava in licenza solo ove fosse stata presente al contrappello sarebbe stata indicata come presente, mentre, nel caso contrario, figurando in licenza, non ne sarebbe stata segnalata l’assenza né la presenza».
I giudici di appello hanno poi concluso nel senso che: «È ovvio che, dovendo commettere il delitto, COGNOME e COGNOME non potessero essere presenti al controappello, perché invece intenti a condurre le fasi prodromiche del delitto o a direttamente commetterlo, sicché la deduzione difensiva risulta infondata» (pag. 76 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La RAGIONE_SOCIALE sottolinea che la documentazione sottoposta all’attenzione di entrambi i giudici di merito non attiene al controllo che veniva effettuato, ogni sera, e distintamente in ciascuna RAGIONE_SOCIALE al momento del contrappello, trattandosi di due attività di controllo e annotazione totalmente diverse che hanno funzioni e scopi diversi.
La prima, il contrappello, era tesa a verificare che coloro che non fossero in licenza (o comunque legittimamente assenti per altre ragioni) fossero rientrati nella RAGIONE_SOCIALE di appartenenza entro l’orario consentito, ovvero quello del contrappello; l’altra, quella operata presso la porta carraia, porta d’accesso alla caserma, era volta a verificare il transito di uscita e di entrata; tale ultima attivi di controllo riguardava anche coloro che, pur formalmente in licenza, rientravano anticipatamente.
La porta carraia è posta a presidio dell’ingresso RAGIONE_SOCIALE caserma, all’interno RAGIONE_SOCIALE quale non può accedervi chiunque e, quindi, il COGNOME di turno è tenuto a verificare l’identità e ad annotare anche i rientri anticipati dalle ferie, in modo da garantire la conoscenza di chi e quanti soggetti siano presenti nella medesima.
A riprova di ciò è sufficiente notare che tre dei cinque soggetti sopra richiamati, rientrati anticipatamente dalle ferie, facevano ingresso in caserma alle ore 7:00 del mattino e, quindi, ben oltre l’orario previsto per il contrappello (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
La valutazione di tale documentazione è stata totalmente omessa dalla Corte di assise di appello che non si è confrontata con il rilievo difensivo nonostante la documentazione citata sia di dirimente rilevanza perché conferma l’assenza di
COGNOME la sera del 13 agosto 1999 attestandone l’invio in licenza senza registrane il rientro anticipato.
5.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, anche per travisamento, con riguardo alle dichiarazioni rese da COGNOME nelle indagini preliminari in data 2 novembre 1999 e spontaneamente all’udienza del 2 marzo 2023 nonché quelle rese dal teste NOME COGNOME all’udienza del 20 settembre 2022.
La sentenza afferma che, nelle dichiarazioni del novembre 1999, NOME COGNOME avrebbe riferito di aver appreso, da altri ragazzi mentre si trovava in treno, non RAGIONE_SOCIALE morte di “un ragazzo”, ma RAGIONE_SOCIALE morte di NOME COGNOME.
Una tale affermazione rasenterebbe l’assurdo e sarebbe l’emblema del travisamento: sono gli agenti di polizia giudiziaria che interrogarono COGNOME a fare il nome di NOME COGNOME.
Le domande precompilate (si noti che, posta l’assenza del ricorrente nella giornata del 13 agosto, non risultano compilate le risposte alle domande n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13) sono state rivolte a tutti i militari con la medesima formulazione.
Il ricorrente ha risposto alla domanda con le consapevolezze del novembre 1999, ovvero che la notizia che lo raggiungeva in treno genericamente riferita ad un ragazzo, riguardava NOME COGNOME, l’unico militare morto in caserma in quei giorni.
Sulla base di tale premessa, è evidente che non era possibile, dunque, trarre le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di merito.
Non solo sono state travisate le dichiarazioni dell’imputato, ma anche quelle di NOME COGNOME, il quale, aveva commesso il medesimo errore nel conteggio dei giorni licenza (anch’egli ha fatto rientro il 15 agosto), ma, soprattutto, non ha riferito di aver appreso la notizia da COGNOME, come invece sostenuto in sentenza: il testimone ha dichiarato che la notizia gli fu riferita nel tragitto che conduce dall’ingresso RAGIONE_SOCIALE caserma alla compagnia dove dormiva, senza sapere indicare, al pari del ricorrente, chi gli avesse fornito l’informazione.
È stato sempre COGNOME e non l’imputato a riferire che la notizia circolava diffusamente poiché «tutti parlavano RAGIONE_SOCIALE morte di un militare».
Le dichiarazioni di COGNOME, del resto, dimostrano, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, che l’informazione relativa alla morte di un ragazzo RAGIONE_SOCIALE caserma, che circolava il 15 agosto, cioè prima del ritrovamento del cadavere, non si era affatto arrestata alle persone di COGNOME e COGNOME, ma era, in realtà, di dominio pubblico.
Non si comprende, infine, quale significato accusatorio possa avere la circostanza – ammettendola solo per l’ipotesi dialettica – che COGNOME abbia messo in giro la voce RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME, rischiando così di attirare su di sé i sospetti è puerile l’ipotesi dei giudici di merito secondo i quali tale propalazione aveva lo scopo di ottenere aiuto dai vertici militari per occultare la vicenda.
5.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge anche processuale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione, anche per travisamento, con riguardo alle dichiarazioni rese da COGNOME all’udienza del 9 novembre 2022 e all’intercettazione del 4 aprile 2018 RIT 514/17.
Anche qualora si ritenessero attendibili le dichiarazioni di COGNOME, le frasi da questi ascoltate non recano, relativamente alla posizione del ricorrente, alcuna forza rappresentativa che attesti, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua presenza nella zona del casermaggio, né la sua partecipazione all’azione delittuosa.
Schematicamente COGNOME ricostruisce, nella notte tra il 13 e il 14 agosto 1999, due distinte occasioni nel corso delle quali avrebbe avuto modo di vedere COGNOME, COGNOME e COGNOME e udire alcune frasi.
In nessuna delle due occasioni COGNOME – pur seguendo le ricostruzioni avallate in entrambe le sentenze – partecipa alla conversazione, né è testimone di un dialogo completo, ma riferisce solo talune sporadiche frasi o parole che aveva udito.
La prima occasione si sarebbe verificata di notte quando il testimone svolgeva l’attività di COGNOME notturno alla RAGIONE_SOCIALE (ove alloggiava unitamente, seppure in camerate diverse, a COGNOME, COGNOME e COGNOME).
COGNOME vede i tre rientrare, agitati, e ode la frase «l’abbiamo fatta grossa».
A seguito di contestazione, il testimone confermava quanto riferito nel verbale delle sommarie informazioni del 4 aprile 2018, ovvero di aver riconosciuto la voce di NOME.
Tale ricostruzione, riportata nella sentenza di primo grado, è stata disattesa dalla Corte di assise di appello che, verosimilmente perché COGNOME era stato nel frattempo assolto, afferma che la frase in questione è stata pronunciata da COGNOME.
COGNOME, quindi, si avvicinava al gruppo, notava che i tre «sudavano freddo» e chiedeva cosa fosse successo; veniva immediatamente zittito da COGNOME che gli rispondeva «fatti i cazzi tuoi sennò ti ammazzo».
La mattina seguente, prima delle ore 8:00, orario in cui iniziava la licenza di COGNOME, quest’ultimo aveva modo di vedere nuovamente insieme COGNOME, COGNOME e COGNOME e captava altre frasi.
In particolare, sentiva COGNOME rivolgere a COGNOME la frase «stavolta hai esagerato», la parola «caduto» (secondo la ricostruzione operata dalla sentenza di appello anche la parola «torre»).
Avvicinatosi ancora una volta al terzetto, il testimone veniva nuovamente minacciato.
Tanto premesso e ferme le critiche rivolte all’attendibilità del testimone, deve prendersi atto che dette frasi, impossibili da interpretare al di fuori di un non chiarito contesto di riferimento, non consentono di comprendere cosa sia eventualmente accaduto prima che COGNOME intraprendesse la salita RAGIONE_SOCIALE torre di asciugatura; le risultanze delle consulenze tecniche non restituiscono evidenze di una aggressione posto che «non può assumersi con certezza, rimanendo la questione dubbia, che COGNOME sia stato costretto a svestirsi, come dovrebbe essere dimostrato nell’impostazione accusatoria dalla ferita al polpaccio RAGIONE_SOCIALE gamba sinistra, ed obbligato a pompare» tuttavia, sarebbe «invece sostenibile che nella fase precedente alla salita sulla scala la libertà di autodeterminazione di COGNOME sia stata annullata, ponendosi le premesse perché il medesimo si dirigesse, non per scelta ma perché costretto, verso la scala» (pag. 138 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado).
Con atto di appello la RAGIONE_SOCIALE COGNOME contestava che la motivazione muovesse da un unico indizio (le dichiarazioni del testimone COGNOME) dal quale si pretendeva di ricavare tanto la prova RAGIONE_SOCIALE presenza di NOME COGNOME la sera del 13 agosto 1999 presso la zona del casermaggio, ma anche la sua partecipazione agli eventi esitati nella morte RAGIONE_SOCIALE giovane recluta.
Nel silenzio RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, emerge la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., essendosi fatto ricorso a circostanze equivoche non assistite da sufficiente grado di gravità relativamente alla posizione di COGNOME e dalle quali venivano tratte conclusioni palesemente illogiche.
Si sottolinea, infatti, che COGNOME non ha mai proferito, né è stato destinatario di frasi che lo coinvolgessero direttamente nella vicenda che aveva portato alla morte del ragazzo.
In particolare, la mancata replica – dalla quale vorrebbe inferirsi un pieno assenso nonché la partecipazione all’azione – alle frasi degli altri è una circostanza che non è stata provata posto che la stessa non è mai stata riferita da COGNOME, il quale non aveva ascoltato l’intera conversazione, ma aveva captato un’unica frase.
Pertanto, era ben possibile che COGNOME avesse preso le distanze da detta affermazione senza che il testimone avesse avuto modo di cogliere tale
esternazione e, comunque, anche se nulla avesse obiettato, tale circostanza sarebbe parimenti irrilevante posto che tutti i partecipanti alla discussione ben conoscevano la questione ed era inutile che ciascuno sottolineasse di esserne estraneo.
COGNOME era mero spettatore RAGIONE_SOCIALE conversazione e soggetto che, in detta circostanza, veniva messo a conoscenza di qualcosa di “grosso” al quale non aveva preso parte e, pertanto, non aveva bisogno di chiarire ai suoi interlocutori la propria estraneità ai fatti.
Del resto, il ricorrente non ha rivolto a COGNOME alcuna minaccia: l’unica frase attribuita a COGNOME è quella indirizzata a COGNOME: «questa volta hai esagerato».
Anche questa frase, captata da COGNOME diverse ore dopo il primo incontro con il terzetto (la mattina successiva, prima delle ore 8:00), dimostra unicamente che COGNOME muovesse un’accusa a COGNOME, senza alcun suo diretto coinvolgimento e senza alcun riferimento al contesto.
D’altra parte, è una mera illazione che la “grossa” questione RAGIONE_SOCIALE quale si parlava fosse quanto accaduto a COGNOME.
A fronte di tali argomenti, il giudice di appello ha introdotto un elemento probatorio estraneo al giudizio di primo grado nonché travisato (la Corte di assise di appello di Firenze ritiene provato che COGNOME, in occasione RAGIONE_SOCIALE conversazione RAGIONE_SOCIALE mattina del 14 agosto, avrebbe udito oltre alla parola «caduto» anche la parola «torre» cfr. pag. 64 sentenza impugnata).
La sentenza, quindi, formula le seguenti deduzioni «la condotta degli imputati per come riferita dal COGNOME è poi circostanziata perché è relativa ad una caduta da una torre (elemento, come detto, riferito dal COGNOME e confermato dalla COGNOME) e trattasi di fatto particolarmente grave perché, se il COGNOME ne avesse parlato, avrebbe rischiato la vita. Se quindi si fa convergere la circostanza che lo COGNOME, come pacificamente provato, è caduto da una torre si impongono le conseguenti considerazioni. Quanto captato dal COGNOME fa specifico riferimento ad un fatto grave avvenuto quella notte e relativo ad una caduta da una torre, fatto talmente grave che, se il COGNOME avesse riferito a qualcuno le poche frasi captate, avrebbe potuto rischiare di essere ucciso. Non vi sono dubbi che le persone sentite dal COGNOME parlare facessero riferimento alla caduta dalla torre di asciugatura di NOME COGNOME, l’unico fatto grave accaduto quella sera durante la quale si era effettivamente verificata una caduta dalla torre» (pag. 81 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Il testimone COGNOME, durante la propria escussione, ha espressamente escluso di aver ascoltato la parola «torre»; a seguito RAGIONE_SOCIALE puntuale contestazione da parte del pubblico ministero delle dichiarazioni contenute nel verbale del 4 aprile 2018 (fonoregistrazione udienza del 09/11/2022, pagg 158- 160) conferma di aver sentito soltanto la parola «caduta» e più avanti, ad esplicita e diretta domanda del pubblico ministero («Poi non ricorda di aver sentito la parola torre ? no?»), COGNOME risponde «No» (cfr. fonoregistrazione udienza del 9/11/2022, pag. 176).
Dopo tale negazione il testimone non tornerà, né sarà più interrogato sul tale specifico aspetto.
Del resto, che il testimone abbia sentito soltanto la parola «caduto/caduta» trova riscontro e compiuta spiegazione nell’intercettazione ambientale avente ad oggetto la conversazione tra COGNOME e i suoi genitori immediatamente dopo aver rilasciato le dichiarazioni del 4 aprile 2018.
Si tratta di elemento probatorio pretermesso dal giudice dell’impugnazione, ma di indubbia rilevanza.
Il testo dell’intercettazione consegna un duplice dato probatorio: da un lato, chiarisce definitivamente che il testimone, nell’occasione dell’incontro RAGIONE_SOCIALE mattina del 14 agosto, non ebbe a sentire la parola «torre»; dall’altro, chiarisce che quanto riferito ad NOME COGNOME è frutto di una contaminazione tra ciò che avrebbe ascoltato e quanto avrebbe dedotto.
Il giudice dell’impugnazione non ha efficacemente confutato neanche l’ulteriore censura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine al portato probatorio delle dichiarazioni di COGNOME relativamente alla posizione concorsuale di NOME COGNOME.
Non ha trovato compiuta e logica soluzione l’obiezione mossa dalla RAGIONE_SOCIALE secondo cui non si può ricavare la prova del concorso di COGNOME dalle parole udite da COGNOME, posto che il ricorrente non ha pronunciato frasi asseritamente auto coinvolgenti, né è destinatario di affermazioni che lo coinvolgano direttamente, ben potendo lo stesso aver partecipato alla conversazione quale mero spettatore, al quale veniva raccontato quanto accaduto.
Il tentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello di superare tale obiezione risulta contraddittorio e illogico e, ancora una volta, fa ricorso a elementi probatori non fedeli ai risultati dell’istruttoria, elementi questi utilizzati per la prima vol sostegno RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Si mette in dubbio che la frase «l’abbiamo fatta grossa» sia stata pronunciata da NOME.
Discostandosi da quanto ricostruito nella sentenza di primo grado, si sostiene che COGNOME, dopo aver confermato su contestazione che la frase in esame fu pronunciata da COGNOME, avrebbe affermato che la stessa fu detta da COGNOME.
L’alternativa COGNOME/COGNOME, quali possibili propalatori RAGIONE_SOCIALE frase di cui si discute, è elemento nuovo e sconosciuto alla sentenza di primo grado che nella propria ricostruzione aveva attribuito tale espressione con certezza all’imputato giudicato separatamente, rinvenendo nella sola mancata replica da parte del ricorrente l’elemento probatorio a fondamento del concorso.
Quindi, la sentenza impugnata, nel tentativo di superare le obiezioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, abbandona l’argomento RAGIONE_SOCIALE mancata replica, in quanto trattasi di circostanza non provata e comunque non significativa, e introduce il dubbio che la frase potenzialmente auto indiziante possa essere stata pronunciata dallo stesso COGNOME.
Si tratta di tentativo non riuscito in quanto frutto di un palese travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e in ultima analisi non risolutivo.
Limitandosi a indicare le pagine delle fonoregistrazioni d’interesse e omettendo di riportare i passaggi RAGIONE_SOCIALE deposizione, si vorrebbe dare a intendere che le dichiarazioni di COGNOME possano essere interpretate nel senso che questi abbia messo in dubbio la sicura riferibilità RAGIONE_SOCIALE frase ad COGNOME attribuendola a COGNOME.
In particolare, nella sentenza si legge: «dall’esame del verbale fonoregistrato questa Corte ritiene che il COGNOME abbia affermato che la frase “l’abbiamo fatta grossa” non sia sicuramente stata proferita dall’COGNOME come invece indicato nella sentenza impugnata. Dalla lettura del verbale fonoregistrato alle pagine 166 e 175, il COGNOME in realtà dopo che aveva riferito e su contestazione che la frase sarebbe stata detta da COGNOME, insisteva poi nel riferire – in particolare alla pagina 175 ma anche alle pagine precedenti – che la frase era stata detta dallo NOME rivolto agli altri. Quindi COGNOME non è un mero spettatore e suda come gli altri» (pag. 81 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
A pag. 82: «Nel contesto spaziale temporale nel quale sono avvenuti i fatti, le tre persone viste dal COGNOME stavano commentando un evento al quale avevano partecipato, poiché tutti, anche lo COGNOME, sudavano freddo, e la frase “l’abbiamo fatta grossa” che sia stata detta dall’COGNOME o dallo COGNOME, unita alla sudorazione, non può che essere riferita a tutti e tre i partecipanti».
Tuttavia, le dichiarazioni di COGNOME non sono suscettibili di interpretazione: COGNOME non ha mai riferito che fu COGNOME a proferire tale frase.
A domanda diretta su chi ebbe a pronunciare la frase “l’abbiamo fatta grossa” ha risposto: «COGNOME, no COGNOME, COGNOME, no COGNOME» (fonoregistrazioni udienza del 09/11/2022 pag. 166).
Quindi, la prima risposta del testimone è stata tesa proprio a negare che il propalatore RAGIONE_SOCIALE frase in esame fosse l’odierno ricorrente.
Seguiva la contestazione («Allora, nel verbale del 4 aprile 2018 dice: “l’abbiamo fatta grossa”, ADR abbiamo chiesto chi l’ha detta e lei dice “ricordo la voce di COGNOME in questo senso” come se la frase fosse stata detta da COGNOME secondo quello che lei ricordava in questo verbale») e la conferma da parte del testimone di quanto precedentemente riferito nelle sommarie informazioni (Pubblico RAGIONE_SOCIALE COGNOME: «Eh? Ora che gliel’ho contestato lo ricorda?» Testimone COGNOME: «Adesso si, adesso quello che ho detto nel verbale si» (fonoregistrazioni dell’udienza del 09/11/2022 pag. 166).
Nell’altra pagina richiamata in sentenza (pag. 175), l’esame ha avuto ad oggetto l’altra frase “questa volta hai esagerato” che il testimone ha attributo a COGNOME e rivolta a COGNOME.
In quel momento l’esame aveva ad oggetto l’incontro RAGIONE_SOCIALE mattina e RAGIONE_SOCIALE frase/accusa che l’imputato avrebbe rivolto a COGNOME.
COGNOME, per sua stessa ammissione confuso, ha operato una commistione tra le due frasi, ma riportato immediatamente sul punto dal pubblico ministero e dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte, ha confermato che la frase pronunciata da COGNOME è “questa volta hai esagerato”.
Inoltre, nel prosieguo dell’esame, sovente si è fatto riferimento alla frase “l’abbiamo fatta grossa” ricordando al testimone di averla attribuita ad COGNOME, senza che intervenisse da parte di COGNOME alcuna rettifica.
A ben vedere non vi è margine di interpretazione e si registra un palese vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, posto che si pretende di far affermare al teste ciò che invero ha negato, (pag. 166), approfittando di un mero errore che trova la sua compiuta e conclusiva spiegazione nelle dichiarazioni immediatamente successive (verbale fonoregistrazioni udienza del 9/11/2022 pagg. 175-176).
Ne consegue che il giudice dell’impugnazione ha posto a base RAGIONE_SOCIALE propria decisione un risultato probatorio non coerente con le effettive risultanze degli atti processuali e la rilevanza di tale incompatibilità è tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione.
Il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, infatti, ricade su un elemento di fatto di assoluta rilevanza posto che attiene alla circostanza dalla quale si è inteso trarre la prova del concorso di COGNOME.
Se la frase “l’abbiamo fatta grossa” fu pronunciata con certezza da NOME, superato l’elemento dalla mancata replica (non più invocato nella sentenza impugnata), la partecipazione del ricorrente resta sguarnita RAGIONE_SOCIALE sua unica prova.
Tale carenza non può certo essere superata con l’elemento RAGIONE_SOCIALE sudorazione, più volte richiamato dal giudice dell’impugnazione, quale collante tra la frase di cui si discute e tutti e tre i partecipanti alla conversazione, compreso COGNOME.
Il testimone ha descritto lo stato di agitazione dei tre commilitoni visti la notte tra il 13 e il 14 agosto 1999 e riferito che “sudavano freddo”.
La condizione di sudorazione, alquanto sfuggente, va poi collocata alla data del fatto (13 agosto), quando le temperature sono notoriamente alte e la sudorazione è marcata.
La sentenza, inoltre, non chiarisce come il testimone abbia potuto apprezzare la natura, l’origine e le caratteristiche del sudore (“freddo”), sicchè si deve dedurre che si tratta di una valutazione personale non ancorata ad alcun elemento di fatto.
Pur richiamando elementi apparentemente oggettivi (“sudore”), la frase si risolve in un’espressione idiomatica che descrive, nella percezione di COGNOME, uno stato di ansia, agitazione o nervosismo che di per sé non può assumere il connotato di precisione dell’indizio, residuando una dimensione di equivocità propria degli stati emotivi che non si presta a una sicura valorizzazione (Sez. 3, n. 30382/2016).
A ben vedere tali conclusioni non mutano neanche aderendo alla ricostruzione – travisata – operata in sentenza, secondo la quale la frase potrebbe essere stata pronunciata tanto da COGNOME quanto da COGNOME.
Infatti, residuando il dubbio che la stessa sia stata pronunciata da NOME, la prova RAGIONE_SOCIALE sicura partecipazione di NOME non può essere ricavata dalla sola presenza accompagnata dallo stato di sudorazione di cui si è già detto.
Va sottolineato, inoltre, come sia illogico sostenere che risulti indifferente individuare il dichiarante di una frase potenzialmente indiziante (coniugata al plurale) quando la stessa si inserisce in una conversazione che vede coinvolte più di due persone.
La prova indiziaria deve muovere da un fatto certo da cui poi ricavare attraverso un sillogismo giuridico il fatto ignoto che si intende provare. GLYPH n
Ebbene, percorrere la strada del dubbio in ordine al dichiarante RAGIONE_SOCIALE frase indiziante rende più fluido e meno certo il dato dal quale muovere l’inferenza logica, né tale promiscuità può essere superata con un elemento indiziario per sua natura equivoco (sudorazione).
Prova RAGIONE_SOCIALE debolezza dell’intero apparato argomentativo è rappresentata dallo sforzo operato nella sentenza impugnata nel rinvenire plurimi significati dalla frase pronunciata da COGNOME e diretta verso COGNOME «questa volta hai esagerato».
Attraverso evidenti forzature “logiche si pretende di ricavare plurimi significati e, quindi, fatti che esulano dal dato letterale dell’affermazione riferita.
Tale frase, infatti, da un lato presupporrebbe «altre occasioni nelle quali il COGNOME non aveva esagerato – ed è facile fare riferimento agli atti di nonnismo che i due avevano commesso assieme o che avevano favorito»; ma, soprattutto, dall’altro lato «presuppone altresì una presenza dello COGNOME che invece non ha esagerato»
E ancora: «a tutto a ciò ha direttamente partecipato COGNOME che, infatti, con esatta cognizione di causa, incolpa il COGNOME di “aver esagerato”» (pag. 82 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Non può sfuggire la evidente frattura logica tra la premessa (l’asserita frase pronunciata da COGNOME) e le conseguenze (presenza e partecipazione dell’imputato all’azione criminosa) che se ne traggono, dando luogo a un vizio di motivazione manifestamente illogica.
Il giudice valorizza in termini assertivi una mera congettura consegnandola al lettore in termini di certezza in quanto la frase in questione presuppone esclusivamente che il ricorrente fosse a conoscenza di fatti che intese stigmatizzare; che tale conoscenza derivasse da una sua diretta partecipazione, rappresenta il fatto che il giudice avrebbe dovuto dimostrare e che, invece, si limita ad affermare quale diretta conseguenza dalla frase attribuita a COGNOME.
Si tratta di mera speculazione, di una illazione che si pone al di fuori dei canoni RAGIONE_SOCIALE logica e priva di qualsivoglia fondamento; peraltro, l’enunciato va valutato nel contesto spazio temporale in cui lo stesso fu captato da COGNOME.
L’atto di accusa viene mosso a valle di una notte durante la quale (secondo la ricostruzione di entrambe le sentenze) i tre avrebbero continuato a confabulare.
Pertanto, il ricorrente, all’esito RAGIONE_SOCIALE conversazione notturna, stigmatizzerebbe la condotta posta in essere dal commilitone.
Concludendo, gli assunti difensivi in ordine al valore probatorio attribuito alle frasi percepite da COGNOMECOGNOME tanto in ordine all’oggetto RAGIONE_SOCIALE conversazione 4 qu nto
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alla loro rilevanza e concludenza relativamente alla prova RAGIONE_SOCIALE partecipazione concorsuale di COGNOME, non sono stati confutati.
La necessità del giudice dell’impugnazione di superare le conclusioni e le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado attesta la debolezza e la fragilità motivazionale di quest’ultima.
Nel contempo, la Corte di assise di appello ha inframmezzato le proprie argomentazioni con elementi di prova non corrispondenti al compendio probatorio, affidando sovente le proprie conclusioni a mere illazioni indimostrate.
5.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge anche processuale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo alla prova RAGIONE_SOCIALE partecipazione concorsuale di COGNOME.
Si legge in più passaggi RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che, in assenza di riscontri certi, non fosse stato possibile ricostruire quanto avvenuto prima dell’ascesa del ragazzo sulla torre, potendo solo dedurre che il medesimo fosse stato privato – senza specificare con quale modalità e forza intimidatoria – RAGIONE_SOCIALE propria capacità di autodeterminazione.
La coltre di nebbia che avvolgeva i segmenti RAGIONE_SOCIALE vicenda precedenti alla risalita non era stata dipanata dal dibattimento, di talché il giudice di primo grado non era in grado né di tratteggiare e descrivere in cosa sia consistita la condotta partecipativa di COGNOME, né di indicare e qualificare puntualmente quelle che vengono definite «le condotte penalmente rilevanti di coazione».
La prova era totalmente rimessa alla frase “l’abbiamo fatta grossa”: «Non vi sono ragioni, ma anzi è dimostrato con la sostanziale condivisione degli atti che hanno preceduto la salita sulla scala, la cui immagine è icasticamente rimandata alle parole dell’COGNOME “l’abbiamo fatta grossa”, che COGNOME abbia preso attivamente e consapevolmente parte ai drammatici momenti che hanno fatto da ineluttabile premessa agli eventi che hanno provocato la morte di COGNOME. Ha quindi concorso pienamente nella commissione di quelle condotte penalmente rilevanti di coazione di cui si è ampiamente parlato».
Si obbiettava che, anche qualora la frase “l’abbiamo fatta grossa” fosse letta come condivisa consapevolezza RAGIONE_SOCIALE gravità dell’evento, nulla dice in ordine alla condotta e alla partecipazione attiva dell’imputato.
Pertanto, in assenza RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE condotta, non vi è prova dell’effettiva incidenza causale del contributo per la realizzazione del reato diverso e, di conseguenza, risulta impossibile formulare alcuna valutazione prognostica.
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Infatti, solo il soggetto che ha concorso nella realizzazione del reato diverso può rispondere del reato non voluto e un soggetto può essere individuato concorrente nel reato ove abbia posto in essere una condotta che si ponga in termini di causalità efficiente con il fatto di reato o che, comunque, ne abbia agevolato la sua commissione.
Ci si doleva, pertanto, che la sentenza di primo grado avesse, sorprendentemente, costruito su una singola frase la prova RAGIONE_SOCIALE fattiva presenza di COGNOME sotto la scala e, quindi, la sua partecipazione, nelle forme del concorso, se pur anomalo, all’omicidio: un dato meramente congetturale che diviene, attraverso un esercizio speculativo, solo apparentemente, concludente e conclusivo.
Anche in questo caso le obiezioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non vengono superate offrendo al lettore una motivazione meramente apparente che non risolve il quesito circa l’effettivo contributo di COGNOME.
In particolare, occorre prendere le mosse dall’insegnamento offerto dalla nota sentenza Sez. Unite n. 45276/2003 ove si è affermato che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nel reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’ art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
È indubbio che tali principi, espressi in tema di concorso morale, debbano trovare attuazione anche con riferimento al concorso materiale.
Vi è, pertanto, un preciso obbligo del giudice del merito, ove si affermi la responsabilità individuale a titolo di concorso, di individuare e motivare circa le forme concrete di manifestazione del medesimo.
Per forme concrete si intende la ricostruzione delle modalità essenziali dell’apporto di ciascun concorrente e, in primis, la modalità categoriale e ·,rodale,
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se in termini esecutivi (concorso materiale) o in termini ideologici di istigazione o rafforzamento (concorso morale).
Individuate le forme concrete in cui si è manifesta la condotta concorsuale, sul giudice corre l’ulteriore obbligo di motivare come la stessa si ponga in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.
La sentenza non esplicita la modalità categoriale attribuita al contribuito di COGNOME, tanto è vero che da un lato si parla di condotta adesiva, dall’altro di atti di violenza normalmente praticati dagli imputati.
Nelle poche righe dedicate all’argomento, i contorni RAGIONE_SOCIALE partecipazione di COGNOME sono assolutamente sfuggenti ed evanescenti e non chiariscono quale sia stato nel concreto il contributo dell’imputato.
Le sentenze di merito si dicono certe che fu l’imputato COGNOME a determinare la precipitazione di COGNOME e ne indicano la condotta (inseguimento sulla scala interna, calci alle mani e ferita all’avampiede sinistro con strumento non identificato), mentre nulla dicono, perché nulla risulta provato, in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, rispetto al quale non ricorrono plurimi indizi altamente persuasivi e univoci circa la sua partecipazione all’azione lesiva.
Il giudice dell’appello, a differenza di quello primo grado, sembra individuare il reato meno grave o, meglio, quello voluto dal concorrente COGNOME, in generici «atti di violenza, non essendo stato concordato alcun omicidio».
Rinviene, poi, la prevedibilità da parte di COGNOME dell’evoluzione RAGIONE_SOCIALE vicenda «nell’azione delittuosa degli imputati, che dapprima avevano addirittura, nella ricostruzione qui operata, privato dei pantaloni lo COGNOME, il quale per sfuggire ai suoi assalitori, era salito sulla scala RAGIONE_SOCIALE torre di asciugatura per poi essere inseguito dal solo COGNOME», che lo faceva precipitare nei modi descritti in sentenza.
Quindi, il segmento precedente all’ascesa sulla scala RAGIONE_SOCIALE torre di asciugatura – segmento che vedrebbe la partecipazione attiva di COGNOME – sarebbe stato caratterizzato da generici atti di violenza e dal fatto che il ragazzo sarebbe stato privato dei pantaloni.
Secondo la ricostruzione offerta nella sentenza impugnata l’unico complesso lesivo (quale conseguenza di atti di violenza) accertato prima che COGNOME intraprendesse l’ascesa RAGIONE_SOCIALE scala RAGIONE_SOCIALE torre di asciugatura è rappresentato dalla ferita alla sura.
Circa questa lesione la Corte di assise di appello, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice (che riteneva tale lesione compatibile con la caduta e con l’impatto del polpaccio contro uno ostacolo fisso Tale poteva essere
uno dei tavoli verdi presenti sulla scena RAGIONE_SOCIALE morte), ritiene che la stessa «sia stata provocata allo COGNOME prima RAGIONE_SOCIALE salita sulla scala quando egli non indossava i pantaloni» (cfr. pag. 56 sentenza Corte di assise di appello).
Ancora, a pag. 57 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata si legge che la consulente COGNOME ha affermato la compatibilità tra lo strumento che aveva provocato le lesioni all’avampiede e la ferita lacero-contusa RAGIONE_SOCIALE sura.
Quindi, a parere del giudice dell’impugnazione, è ben possibile che i due complessi lesivi sopramenzionati siano stati realizzati con il medesimo strumento, ovvero quello in ipotesi adoperato da COGNOME per colpire il piede sinistro di COGNOME, determinandone la torsione del busto e, quindi, la mortale caduta.
Non vi è elemento alcuno che consenta di poter affermare che tale strumento sia stato nelle mani di COGNOME, in alcun segmento RAGIONE_SOCIALE vicenda.
Né l’assenza di prove circa una partecipazione materiale di COGNOME all’azione delittuosa può risolversi automaticamente nell’affermazione di una partecipazione in termini ideologici muovendo da un unico elemento indiziario, una frase che, per stessa ammissione del giudice dell’impugnazione, potrebbe non essere stata pronunciata dal ricorrente.
Il tutto ricordando che il limite dell’istituto del concorso di persone si rinviene nella connivenza non punibile che si realizza nella condotta meramente passiva e inerte dinnanzi a un reato di cui si conosca l’esistenza e la scienza che altri stiano per commettere.
A tal proposito non va sottaciuto come la sentenza impugnata, discostandosi dalla sentenza di primo grado, ritenga che gli imputati «non volessero commettere atti di nonnismo» e che tale pratica abbia solo agevolato la commissione del grave delitto di omicidio (cfr. pag. 84).
Esclusa, quindi, la volontà di COGNOME di compiere atti di nonnismo nei confronti di COGNOME, viene anche meno la prova di un concerto preventivo di adesione al proposito criminoso, né sul ricorrente gravava alcun obbligo giuridico di impedire l’evento.
Concludendo, la sentenza impugnata non ha individuato la condotta concorsuale dell’imputato NOME COGNOME, né ha fornito prova dell’effettiva incidenza causale del suo contributo nella realizzazione del reato.
5.7. Il settimo motivo denuncia la violazione di legge processuale, in relazione all’art. 238-bis cod. proc. pen., e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo alla inconciliabilità RAGIONE_SOCIALE decisione con i fatti accertati con sentenza definitiva di assoluzione del coimputato, separatamente giudicato, NOME COGNOME.
Il giudice dell’impugnazione ha dedicato poche battute, affermando che l’assoluzione di COGNOME si fonda sulla mancata efficacia probante, per quanto riguarda la posizione di quest’ultimo, delle dichiarazioni di COGNOME.
In particolare, nella sentenza impugnata, si riporta il seguente passaggio RAGIONE_SOCIALE sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa che ha assolto COGNOME: «Nella specie la testimonianza del COGNOME, se appare caratterizzata a fondatezza RAGIONE_SOCIALE informazione fornita circa l’effettivo accadimento dei fatti descritti nella camerata la notte del 14 agosto, non risulta probante con riferimento alla presenza dell’COGNOME in quel frangente in quanto non certa la sua individuazione. Insomma, il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti narrati e le stesse modalità dell’acquisizione non consentono certezze circa la correttezza dell’indicazione soggettiva fornita, ben potendo essa derivare dal recupero di una realtà non fedelmente cristallizzata per effetto di una accertata esasperazione emotiva nella quale il COGNOME si trovava all’epoca» (pag. 84 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
La sentenza impugnata, tuttavia, dichiara espressamente di superare la inconciliabilità delle risultanze, facendo leva sul fatto che nel dibattimento sarebbero state acquisite ulteriori evidenze.
Ma nessuna novità è emersa e, anzi, si è avuta conferma del medesimo substrato probatorio.
L’assenza di NOME COGNOME, al pari del ricorrente, trova riscontro nella prova documentale, totalmente travisata dal giudice di appello, nonché nelle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, la valenza delle quali è stata esclusa con motivazione palesemente e manifestamente illogica come già si è detto.
La sentenza impugnata non si confronta con le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di assise di appello che ha confermato l’assoluzione di COGNOME (sentenza divenuta irrevocabile, anche con riguardo agli interessi civili, a seguito di Sez. 1, n. 7697/2025 del 18/12/2024); la sentenza in questione confuta l’attendibilità e la credibilità del teste COGNOME con argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle da sempre dedotte dalla RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, ritenendo che a carico di quest’ultimo residui quale elemento indiziario l’aver dichiarato di aver viaggiato il 12 agosto 1999 con NOME COGNOME, circostanza questa che sarebbe stata smentita da quest’ultimo (cfr. pag. 18 sentenza Corte di assise di appello nel processo a carico di COGNOME).
Tuttavia, tale ultimo assunto risulta superato nel corso del dibattimento, tanto è vero che non risulta più invocato quale elemento a carico del ricorrente da nessuna delle due sentenze di condanna.
5.7.1. Da ultimo, la sentenza impugnata esclude che possa porsi un problema di contrasto tra giudicati citando una massima di legittimità: «per la sussistenza RAGIONE_SOCIALE causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più persone, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nelle due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti e che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630 comma primo, lett. a). cod. proc. pen. non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio fra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità fra fatti storici su cui quest’ultime si fondano; sicché non è ammissibile l’istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti» (Cass. Pen. Sez. 6 n. 16477 del 15/2/2022).
Risulta evidente che il giudice dell’impugnazione non ha fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza.
Da un punto di vista probatorio la sentenza di assoluzione del concorrente COGNOME emessa in procedimento diverso, prodotta ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., è parificata a un indizio che necessita di riscontri ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice, quindi, ha l’obbligo di valutare l’elemento nuovo; può discostarsene in assenza di elementi di riscontro (in questo caso presenti); può valutare diversamente gli elementi posti alla base dell’assoluzione e ha anche facoltà di rivalutare la posizione del concorrente assolto al fine di accertare la sussistenza e il grado di responsabilità dell’imputato.
Ciò posto, sussiste per il giudice l’ulteriore obbligo di prevenire il virus rappresentato da un inconciliabile contrastato tra giudicati, in ragione del principio di non contraddittorietà del sistema.
Il ricorrente ha richiamato il principio di diritto per cui l’inconciliabilità giudicati non è solo un aspetto tipico del giudizio di revisione, ma rappresenta un cortocircuito del sistema da prevenire posto che allorché si concretizzi pone in crisi i principi costituzionali di uguaglianza e le stesse ricadute RAGIONE_SOCIALE presunzione di non colpevolezza.
Nel caso che ci occupa i giudici di appello hanno ritenuto superata una tale evenienza, in quanto la due sentenze si sarebbero limitate a valutare diversamente
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il compendio probatorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni del testimone principale.
La motivazione è manifestamente illogica in quanto il precipitato fattuale di questa diversa interpretazione ha dato luogo a due ricostruzioni (fatti storici) diverse e inconciliabili tra loro.
La sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha escluso la presenza di NOME la notte tra il 13 e il 14 agosto alla caserma Gamerra e, quindi, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Al contrario, la sentenza impugnata (al pari di quella di primo grado) ha ritenuto provata anche la presenza di COGNOME.
Secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza, COGNOME ha visto tre soggetti (COGNOME, COGNOME e COGNOME) in due distinte occasioni, tutti e tre sudavano freddo e NOME COGNOME è uno dei possibili soggetti che ebbe a proferire la frase “l’abbiamo fatta grossa”.
Emblematica in tale senso è l’affermazione contenuta nella sentenza e già richiamata, secondo la quale risulterebbe indifferente che la frase “l’abbiamo fatta grossa” sia stata proferita da NOME o da NOME: «Nel contesto spaziale temporale nel quale sono avvenuti i fatti, le tre persone viste dal COGNOME stavano commentando un evento al quale avevano partecipato, poiché tutti, anche lo COGNOME, sudavano freddo, e la frase “l’abbiamo fatta grossa” che sia stata detta dall’NOME o dallo NOME, unita alla sudorazione, non può che essere riferita a tutti e tre i partecipanti» (cfr. sentenza impugnata pagina 82).
Pertanto, la frase che rappresenta la prova o, meglio, l’unica prova del concorso di COGNOME all’azione delittuosa, postula necessariamente la presenza di NOME COGNOME, tanto è vero che la conversazione cui assisterebbe COGNOME vede tre interlocutori e, soprattutto, il coimputato assolto viene individuato quale possibile (nella sentenza di primo grado: unico e solo) propalatore RAGIONE_SOCIALE frase potenzialmente auto incriminante.
Non si può prescindere dalla presenza di NOME COGNOME per ritenere provata tale frase e per effetto il concorso e la partecipazione di NOME nell’omicidio di NOME COGNOME.
Concludendo, la diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, ovvero l’assenza di COGNOME la notte tra il 13 e 14 agosto 1999, compromette irrimediabilmente il compendio probatorio sul quale è basata la sentenza di condanna di COGNOME, posto che la prova RAGIONE_SOCIALE sua partecipazione al reato nasce e
muore proprio nella frase legata inscindibilmente alla presenza del coimputato assolto.
Posta l’assoluta incompatibilità tra le due decisioni che ricostruiscono in modo inconciliabile i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE responsabilità del ricorrente, è stato chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
L’Avvocatura generale dello Stato, che patrocina ex lege il RAGIONE_SOCIALE, costituito parte civile, ha depositato una memoria, con allegata nota spese, con la quale conclude per l’inammissibilità o l’infondatezza dei ricorsi.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno depositato una memoria, con allegata nota spese, con la quale concludono per l’inammissibilità o l’infondatezza dei ricorsi.
All’odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati.
Vanno doverosamente premesse alcune considerazioni di carattere generale sui parametri di valutazione dei ricorsi degli imputati, nella parte in cui denunciano vizi di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Gli atti introduttivi verranno valutati secondo i costanti e uniformi parametri di giudizio reiteratamente affermati da questa Corte di legittimità.
2.1. Va ribadito che «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole RAGIONE_SOCIALE logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (La Corte ha
precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione)» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; COGNOME, Rv. 233708).
Giova, altresì, ricordare quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, dell credibilità, dello spessore RAGIONE_SOCIALE valenza probatoria del singolo elemento».
2.2. Con riferimento, più specificamente al travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, deve essere ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento RAGIONE_SOCIALE prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”,
atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 – 01).
In temini estremamente efficaci e qui condivisi, nella motivazione, è stato evidenziato che «il vizio di “travisamento RAGIONE_SOCIALE prova” (o di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà RAGIONE_SOCIALE motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia RAGIONE_SOCIALE motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215) (…) L’elemento travisato deve assumere portata decisiva. Grava sul ricorrente l’onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere».
Il principio risulta consolidato e precedentemente affermato, fra le altre, anche da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 01; Sez. 5, n. 39048 del 2007, cit.
Nel caso di specie trovano applicazione, quanto meno nei limiti di cui si dirà, gli ulteriori principi elaborati in questa sede di legittimità in punto di deduzione del vizio di travisamento probatorio che riguarda il caso RAGIONE_SOCIALE, così detta, «doppia conforme».
La Corte di Assise di appello di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio che ha rideterminato come da dispositivo.
Per il resto e in gran parte, ha operato una valutazione omogenea a quella del giudice di primo grado, con particolare riferimento alle principali fonti indiziarie a carico dei due imputati.
La circostanza che, nel percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALE decisione di appello, sia individuabile qualche discrasia rispetto a quella di primo grado, con particolare riferimento alla ricostruzione dell’elemento soggettivo e RAGIONE_SOCIALE causale del delitto, non esclude che le parti delle motivazioni delle due sentenze che hanno ad oggetto
la valutazione delle prove relative ai testi principali del processo possano essere considerate conformi e, in quanto tali, suscettibili di reciproca integrazione.
L’integrazione fra le motivazioni delle conformi sentenze di primo e di secondo grado, non è infatti consentita allorché il giudice dell’impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, COGNOME, Rv. 269906 – 01 con richiami a Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006 – dep. 2007, COGNOME, Rv. 235690-01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432-01; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01).
La sentenza citata, in motivazione ha condivisibilnnente spiegato che «il limite (…) è logico poiché il fondamento RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE duplice conforme pronuncia, quale presupposto per l’integrazione dei contenuti motivazionali delle decisioni di merito, riposa sull’esame dello stesso materiale istruttorio da parte di entrambi i giudici, provocato dalla devoluzione determinata dalla proposizione dell’appello. E tuttavia le stesse considerazioni – e il principio stesso che le ispira – impongono di enucleare un contro-limite alla preclusione dell’integrazione delle due motivazioni: nulla, infatti, impedisce la parziale integrazione delle motivazioni addotte con riferimento al comune materiale istruttorio, suscettibile di autonoma considerazione, esaminato dall’uno e dall’altro giudice del merito. Pertanto, l’integrazione fra le motivazioni delle conformi sentenze di primo e di secondo grado è consentita anche quando il giudice dell’impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame, purché in relazione alle sole parti RAGIONE_SOCIALE motivazione che abbiano esaminato e valutato in modo conforme atti a contenuto probatorio comuni ai due giudizi. Ciò significa, nel caso concreto, che le conformi valutazioni delle prove logiche e dichiarative effettuate dai Giudici del merito possono integrarsi fra loro in un tessuto unitario».
Il principio è perfettamente adattabile alla fattispecie in esame nella quale, dunque, i limiti alla deduzione del travisamento probatorio operano con riferimento alle parti di motivazione delle sentenze di merito che hanno valutato in termini conformi il materiale istruttorio.
Giova, pertanto richiamare il principio di diritto per cui «il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non
esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro RAGIONE_SOCIALE non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 dei 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).
Questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado («Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza RAGIONE_SOCIALE novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutunn” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice») (fra le molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, ep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, il dato asseritamente travisato deve essere connotato dall’ulteriore requisito RAGIONE_SOCIALE decisività.
Infatti, «il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che
risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova RAGIONE_SOCIALE verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché RAGIONE_SOCIALE effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 e, sostanzialmente, anche Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117).
2.3. Trattandosi di un procedimento indiziario, infine, va ricordato che «in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e RAGIONE_SOCIALE normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941 – 01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321 01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, COGNOME, Rv. 256967 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riguardo, inoltre, alle modalità con le quali è possibile fare valere in sede di legittimità i vizi di motivazione nel processo indiziario, si deve, ancora una volta, ribadire, il principio per cui «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti RAGIONE_SOCIALE sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una
critica parcellizzata di singoli segmenti RAGIONE_SOCIALE ricostruzione senza tener conto RAGIONE_SOCIALE lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza). (Conf.: n. 8411 del 1992, Rv. 191487-01)». (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492 – 01).
Il giudizio di legittimità deve, quindi, svolgersi, con riferimento al vizio d motivazione e di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, secondo le descritte coordinate alla luce delle quali devono essere esaminati i motivi proposti dai ricorsi.
Preliminarmente va esclusa la possibilità di esaminare il «memoriale personale» sottoscritto da NOME COGNOME.
Deve essere, a tale proposito, ribadito il principio per cui «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall’art. 1, comma 63, RAGIONE_SOCIALE legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritt nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276782 – 01, ribadito, in motivazione, fra le molte, anche da Sez. 6, n. 30618 dell’8/09/2025, K., Rv. 288619; Sez. 5, n. 17826 del 19/03/2025, COGNOME, Rv. 288045-02; Sez. 5, n. 12014 del 3/12/2024, dep. 2025, C., n.rin.; Sez. 5, n. 9815 dell’11/03/2025, Tatoli, Rv. 287752; Sez. 5, n. 7478 del 24/02/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 41348 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210-01; Sez. 2, n. 34381 del 01/06/2022, COGNOME, n.m.).
In adesione a tale consolidato orientamento, lo scritto difensivo redatto personalmente dall’imputato COGNOME, deve ritenersi inammissibile.
Il ricorso predisposto nell’interesse dello stesso COGNOME, è, sostanzialmente, infondato per le seguenti ragioni.
4.1. La censura di cui al primo motivo di ricorso è stata descritta in rubrica quale vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione declinato, promiscuamente, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità per omessa valutazione e travisamento di atti del processo in punto di colpevolezza del ricorrente, con particolare riferimento all’alibi fornito dallo stesso e alle prove che sono state ritenute con esso contrastanti.
La critica è, complessivamente,infondata.
4.1.1. Quanto alla motivazione avente ad oggetto i testi COGNOME e COGNOME, le censure si collocano ai limiti dell’ammissibilità, posto che si sostanziano in una
lettura parcellizzata delle relative dichiarazioni volta, peraltro, a sollecitarne, a fronte di una congrua lettura operata dalla sentenza impugnata, una rinnovata valutazione di merito.
Ad ogni modo, il giudizio operato dai giudici di appello in ordine, in primo luogo, alla deposizione del teste COGNOME non è caratterizzato da alcun vizio di illogicità (tanto meno «manifesta») non potendosi desumere alcunché di favorevole alla tesi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da quella parte di dichiarazioni in cui il teste ha riferito che COGNOME era in licenza (circostanza non oggetto di contestazione).
Ciò che rileva è che la dichiarazione di COGNOME è stata ritenuta non incompatibile con quella di COGNOME atteso che dalla stessa non è stato possibile desumere che COGNOME, oltre che essere in licenza, fosse anche fisicamente assente dalla caserma e dunque non potesse essere stato protagonista RAGIONE_SOCIALE conversazione riferita dallo stesso COGNOME.
L’affermazione contenuta in sentenza nel passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione riportato a pag. 76 (ovvero che «il COGNOME ha del resto riferito di essere stato da solo fino al contrappello delle 23,15 e poi di essersi addormentato, sicché dalle sue dichiarazioni non può certo escludersi la presenza di altre persone in camerata», in termini, sostanzialmente, la sentenza di primo grado a pag. 117) non è oggettivamente in contrasto con il fatto che, successivamente al momento in cui il teste si è addormentato, si siano verificati i fatti riferiti dagli altri test particolare riferimento alla conversazione udita da COGNOME.
Sul punto, si evidenzia che, in base alla ricostruzione dei giudici di merito, le conversazioni udite dal teste sono state due: una all’inizio RAGIONE_SOCIALE nottata ed una nelle prime ore del mattino.
Peraltro, come sottolineato nella sentenza di primo grado, non è del tutto trascurabile il dato, pacificamente emerso e ampiamente sottolineato dai giudici di merito, del contesto estremamente omertoso e reticente che ha caratterizzato la gran parte delle dichiarazioni rese dai militari escussi dall’Autorità giudiziaria sulla vicenda RAGIONE_SOCIALE morte di NOME COGNOME.
Né appare manifestamente illogica la motivazione in punto di valutazione del teste COGNOME il cui narrato è stato giudicato generico, per avere dichiarato di non avere visto gli imputati la notte del 13 agosto e di non ricordare nulla con riguardo alla mattina del successivo 14.
La pretesa di individuare un travisamento per omissione nell’affermazione di essere stato COGNOME dall’1,45 alle 3,00 (parte di dichiarazione asseritannente trascurata) è priva di fondamento.
Premesso che quella porzione dichiarativa del teste COGNOME non è stata ignorata (per come desumibile testualmente da pag. 68 RAGIONE_SOCIALE motivazione che ne fa menzione) la tesi difensiva si basa sul preteso dovere dei piantoni di annotare la presenza dei commilitoni in camerata.
Quindi, COGNOME (come COGNOME e COGNOME, altri piantoni di quella notte) avrebbe dovuto annotare la presenza dell’imputato laddove, benché in licenza, fosse stato presente in camerata.
Ebbene, il dato contrasta con quanto riportato nella sentenza impugnata in relazione al dichiarato del teste COGNOME il quale ha riferito che solo in caso di presenza al contrappello il personale in licenza veniva segnato come presente, mentre, in caso contrario, non ne sarebbe stata segnalata né la presenza, né l’assenza.
E’ smentita, quindi, la configurabilità di una qualsiasi forma di sottovalutazione probatoria delle dichiarazioni del teste COGNOME; tale considerazione si lega strettamente all’ulteriore profilo di censura segnalato dalla RAGIONE_SOCIALE al paragrafo II del primo motivo di ricorso (pag. 6), ovvero al valore da assegnare al documentoelenco dei militari presenti in caserma il 13 agosto 1999.
Si fa riferimento alla critica che poggia sulla circostanza che nell’elenco dei militari rientrati in caserma la sera del 13 agosto 1999 risultano annotati anche i nominativi di personale formalmente in licenza che, dunque, poteva legittimamente ritenersi presente.
La tesi difensiva è che, poiché il nome del ricorrente (come quello di COGNOME) non era riportato in quell’elenco, lo stesso non poteva ritenersi presente in caserma.
Si tratta di un elemento che non assume rilievo decisivo poiché non espressivo di una regola inderogabile idonea a fornire la dimostrazione di chi effettivamente si trovava in caserma in un determinato periodo, sicché dalla mancata annotazione del passaggio dell’imputato dalla porta carraia (perché di tale mancata valutazione sembra dolersi il ricorrente) non può desumersi, a fronte del compendio istruttorio aliunde emerso, l’assenza di COGNOME all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma la sera del 13 agosto 1999.
In tal senso può essere utilmente richiamata la deposizione del Commissario COGNOME, incaricato delle indagini successivamente al 2017, dopo la loro riapertura in conseguenza RAGIONE_SOCIALE relazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Parlamentare d’inchiesta.
Secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado (pagg. 35 e 36) il teste aveva constatato che le risultanze documentali sulle presenze in caserma non rispondevano alla realtà ed ai servizi ivi espletati.
In particolare, era emersa la tolleranza RAGIONE_SOCIALE presenza in caserma di notte di militari in licenza, specie per quanto attiene alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ai turni redatti dal capitano COGNOME nel mese di agosto 1999 e prima del 4 agosto 1999, , N cu i utu.e; quando questi era andato in ferie, ribn poteva essere assegnata alcuna attendibilità dimostrativa, per cui era impossibile comprendere, dagli stessi, quali militari fossero in servizio, quali presenti in caserma, a quali servizi assegnati.
In sostanza, come risulta anche dalla pronuncia impugnata, l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE caserma era caratterizzata da estrema caoticità, sicché è del tutto coerente che lo stato dei fatti (comprese le presenze effettive del personale all’interno RAGIONE_SOCIALE Gamerra) non fosse rispondente ai dati effettivamente risultanti dalla documentazione.
A pag. 68 RAGIONE_SOCIALE sentenza, così si legge «l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE caserma fosse caotica, con turni predisposti che erano incompatibili tra di loro, con addirittura una persona deceduta (uccisa) in caserma il cui cadavere veniva scoperto dopo tre giorni nonostante fosse (mal) ricercato, con più turni e presenze incompatibili tra di loro (cfr. ad esempio turni presenze del caporale COGNOME)».
4.1.2. La critica riferita alla pretesa apoditticità e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazion circa l’accertata presenza a Pisa di COGNOME il 13 agosto 1999 è del tutto generica laddove finisce con il riconoscere la correttezza dell’affermazione contenuta in sentenza proprio a seguito dell’estratto conto bancomat valorizzato dalla Corte di assise di appello, salvo escludere, poi, la presenza in caserma la sera di quello stesso giorno, senza indicare da quale (ulteriore e diverso) elemento documentale si possa trarre tale conclusione.
L’affermazione secondo cui «COGNOME il giorno 13 agosto si trovava a Pisa» è da ritenersi non contestata alla luce del punto III del primo motivo di ricorso.
Si vede in materia di prova di alibi e ciò che afferma la sentenza è che quel documento non integra una prova di quel tipo e dell’assenza di COGNOME dalla caserma all’ora dell’omicidio.
4.1.3. Analogamente, è da escludersi un qualsiasi profilo di illogicità nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda relativa all’avere gettato COGNOME gli scarponi utilizzati durante il servizio militare dopo avere appreso, per essere stato convocato per sommarie informazioni il 26 maggio 2018, RAGIONE_SOCIALE riapertura delle indagini.
Il dato è emerso nel corso di intercettazioni del 26 luglio 2018 sulle quali la sentenza impugnata (così come quella di primo grado) si sofferma ampiamente da pag. 76 a pag. 78.
Dopo che la madre aveva buttato la borsa contenente gli effetti personali del figlio risalenti al periodo del servizio militare, lo stesso COGNOME ha provveduto a gettare anche gli anfibi rispetto ai quali la sentenza evoca la consapevolezza, nell’ambito familiare dei COGNOME, che potessero avere un qualche legame con l’uccisione di NOME COGNOME.
La ricostruzione di cui alla sentenza non esibisce alcun profilo di incoerenza (ammesso che possa, tale vizio, tradursi in una qualche forma di incongruenza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione).
Non può non osservarsi che, con riferimento al passaggio motivazionale di interesse, non è stata espressamente descritta alcuna criticità del percorso giustificativo avendo, optato, piuttosto, il ricorso per una lettura complessivamente alternativa dei dati captativi ricostruiti dai giudici di merito.
Questi ultimi si sono limitati a registrare l’oggettiva rilevanza RAGIONE_SOCIALE circostanza che COGNOME, dopo essere stato convocato il 26 maggio 2018, per rendere informazioni sui fatti accaduti il 13 agosto 1999 presso la caserma Gamerra di Pisa, qualche settimana dopo aveva gettato gli scarponi utilizzati durante il servizio militare, pur conservati per quasi venti anni e continuando a conservare, invece, un altro paio di anfibi consegnatigli poco prima del congedo (e, dunque, pressoché z (4.4.4 , ‘ nuovi e quindi non utilizzati), oggetto ‘di successivo sequestro all’esito di una perquisizione del luglio 2018.
Si tratta di elemento valutato dai giudici di merito in uno con il complessivo compendio indiziario a carico dell’imputato; elemento al quale non è stato assegnato rilievo decisivo, ma che, del tutto logicamente, è stato coordinato con le emergenze rimanenti ed ulteriori.
Il dato obiettivo rileva, esattamente nei termini valorizzati in sentenza, a prescindere dalla circostanza che al momento in cui COGNOME si è disfatto degli stivali egli fosse a conoscenza dell’ipotesi investigativa che NOME COGNOME fosse stato colpito con dei calci.
Circostanza, peraltro, che risulta non del tutto estranea alla conoscenza dei particolari del tragico episodio nell’ambito RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME, se si considera quanto riportato in sentenza (pag. 77), ovvero che il padre dell’imputato nell’intercettazione ambientale del 26 luglio 2018 ha fatto riferimento ad un probabile collegamento tra gli anfibi e i calci che sarebbero stati inferti alla vittima,
tanto che seguivano (sempre secondo quanto ricostruito dai giudici di merito) altre conversazioni aventi ad oggetto proprio tali scarponi.
Il nucleo RAGIONE_SOCIALE valutazione operata nella sentenza impugnata (così come in quella di primo grado) non è, in alcun modo, intaccato dalle considerazioni di cui al ricorso aventi ad oggetto aspetti non decisivi, quali la circostanza che la dismissione degli scarponi sia avvenuta o meno in vista RAGIONE_SOCIALE partenza per gli Stati Uniti ovvero che, nelle stesse intercettazioni, COGNOME si sia mostrato all’oscuro delle modalità e dell’epoca in cui era stata causata la morte RAGIONE_SOCIALE vittima.
Sul punto la spiegazione di entrambi i giudici di merito è conforme e le relative motivazioni (anche tenuto conto dei suesposti principi di diritto in punto di «doppia conforme») si integrano reciprocamente.
E’ significativo, in particolare, il passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che a pag. 142 precisa come, a proposito del dato istruttorio in esame, «un sereno ed obiettivo esame di questo elemento non può che condurre a negargli complessivamente un univoco valore probatorio, non giovando, quindi, lo stesso in termini di apprezzabile rilievo né alla RAGIONE_SOCIALE né all’accusa, se non, per le ragioni che diremo, per il passaggio in cui il COGNOME afferma di essersi disfatto degli scarponi impiegati durante l’anno di militare».
L’affermazione dell’imputato di avere buttato gli scarponi vecchi (ovvero quelli diversi dagli altri oggetto di sequestro) è stata espressamente definita gravida (di conseguenze) per le ragioni illustrate alle pagg. 143 e 144 che si fondono con quelle omogenee RAGIONE_SOCIALE Corte di appello.
I primi giudici hanno infatti segnalato come emerga dalle intercettazioni che «gli scarponi sottoposti a sequestro sono degli scarponi che il COGNOME ha preso dal magazzino RAGIONE_SOCIALE caserma solo al momento di congedarsi, da lui mai indossati, con la conseguenza che non solo questi scarponi non potranno mai contenere tracce biologiche riferibili a fatti accaduti il 13.08.1999, quando gli scarponi in dotazione al COGNOME erano altri, ma vi è anche la speranza che si possa dimostrare documentalmente una simile circostanza, così da porsi al riparo da qualsivoglia manipolazione accusatoria consistente nella collocazione artificiosa di materiale biologico di COGNOME sugli scarponi sequestrati. Il problema è però dare una spiegazione al motivo per il quale COGNOME, una settimana prima RAGIONE_SOCIALE perquisizione, per quanto da lui affermato, abbia avvertito l’esigenza di disfarsi, invece, degli scarponi impiegati durante il servizio militare. Non si comprende perché l’imputato, il quale ha conservato per 20 anni questi scarponi li getti solo quando è a conoscenza che le indagini sulla morte di COGNOME sono state riaperte, senza
t
essere edotto RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del fatto prospettata dalla pubblica accusa, di cui verrà a conoscenza appunto il 26 luglio con la notifica del decreto di perquisizione. Questo gesto è autonomamente compiuto dal COGNOME senza confronto alcuno con i familiari, i quali sono evidentemente ignari sino alla conversazione del 26/07/2018 che l’imputato si è disfatto degli scarponi da lui utilizzati nel corso RAGIONE_SOCIALE vita militare (…)».
La possibile spiegazione alternativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riproposta anche in questa sede, è stata già smentita dalle conformi sentenze di merito (pagg. 78 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello e 144 di quella di primo grado) che hanno affrontato e respinto la prospettazione secondo cui l’intenzione di COGNOME era quella di difendersi contro possibili pericoli derivanti da prove costruite falsamente ovvero di discutere di strategie difensive.
L’essersi disfatto degli scarponi è stato inteso come comportamento confermativo RAGIONE_SOCIALE tesi secondo cui l’imputato si rapportava ai familiari nelle conversazioni «in modo non spontaneo e genuino, mascherando la sua estraneità all’omicidio di COGNOME con l’ostentazione di colui che, innocente, deve temere solo la malafede degli inquirenti».
4.1.4. Per quanto attiene all’ulteriore contestazione relativa all’attendibilità dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, alla critica è stata premessa la considerazione generale avente ad oggetto la circostanza che la posizione dell’originario coimputato NOME COGNOME è stata definita con sentenza definitiva di assoluzione.
Il tema posto dal motivo di ricorso non si atteggia in termini di asserito contrasto di giudicati; in definitiva, l’atto introduttivo non pone espressamente un tema di inconciliabilità delle decisioni di merito relative a COGNOME con quella definitiva che ha visto COGNOME assolto.
Si tratterebbe, peraltro, di un tema manifestamente infondato se solo si considera che la pronuncia assolutoria («per non aver commesso il fatto») nei confronti dell’originario coimputato, per come desumibile dal contenuto delle relative decisioni di merito e di legittimità, ha ritenuto non adeguatamente formata la prova (sulla base RAGIONE_SOCIALE sola attività svolta nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto del rito abbreviato con il quale si è proceduto) RAGIONE_SOCIALE presenza di COGNOME nella caserma Gannerra, nella notte tra il 13 e il 14 agosto 1999.
La critica difensiva si articola, dunque, in una prima parte che consiste nella indicazione di quegli elementi che hanno indotto i giudici del diverso procedimento a ritenere incerta l’individuazione di COGNOME come uno dei soggetti che ha preso parte alla conversazione altamente indiziante con COGNOME e COGNOME
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In seguito, individua una serie di elementi (relativi, principalmente, alla deposizione di COGNOME) che, in tesi, avrebbero dovuto essere valorizzati in sede di merito per pervenire anche con riferimento al ricorrente, alla medesima conclusione del processo a carico di COGNOME.
La questione è, dunque, quella RAGIONE_SOCIALE credibilità di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE idoneità delle relative dichiarazioni dibattimentali a supportare una valutazione divergente da quella già operata nel giudizio esitato nella sentenza ormai coperta da giudicato.
Sarebbe, in tale prospettiva, non congruo quanto sostenuto nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte fiorentina in punto di diversità RAGIONE_SOCIALE natura del giudizio a carico dell’originario coimputato NOME COGNOME la cui posizione è stata definita all’esito di giudizio abbreviato e, dunque, sulla sola base delle dichiarazioni predibattimentali.
A supporto dell’affermazione sono stati richiamati diversi profili di intrinseca criticità RAGIONE_SOCIALE deposizione COGNOME che non avrebbe neppure ricevuto conferma da quella RAGIONE_SOCIALE COGNOME su punti essenziali ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione.
Si tratta di aspetti attinenti al momento in cui COGNOME ha appreso RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME (sul punto, sono state richiamate le smentite che COGNOME avrebbe ricevuto dalla COGNOME e l’illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione resa dai giudici di merito), alla vicenda degli «incappucciati» (ovvero delle minacce asseritamente ricevute dalla COGNOME in conseguenza delle dichiarazioni accusatorie rese da COGNOME, circostanza smentita dalla fidanzata), alla falsa circostanza riferita da COGNOME alla fidanzata di essere orfano, alla ritenuta credibilità del teste per essere avvenuta la rievocazione dei fatti a distanza di anni (circostanza che, invece, secondo il ricorrente, attesterebbe l’inaffidabilità RAGIONE_SOCIALE fonte), all’avere taciuto COGNOME alla COGNOME l espressioni minacciose asseritamente rivoltegli da COGNOME, al mancato riferimento, nelle confidenze ai genitori e alla COGNOME, al fatto che COGNOME era caduto dalla torre.
Al netto degli elementi ineluttabilmente valutativi introdotti con una parte delle censure che trascurano la motivazione RAGIONE_SOCIALE quale la Corte di assise di appello di Firenze (e prima ancora la Corte di assise di Pisa) si è fatta carico in punto di attendibilità soggettiva del teste COGNOME, non vengono colte effettive e destrutturanti fratture motivazionali in punto di assenza, contraddittorietà e illogicità manifeste.
Così con riferimento, in primo luogo, all’attendibilità soggettiva del teste, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sua condizione di militare vittima di atti di nonnisnno (come confermato dai lividi constatati sul corpo di COGNOME dalla fidanzata), proprio a seguito di condotte poste in essere anche dagli imputati, con la conseguente condizione di sopraffazione determinata anche dalle successive minacce pronunciate nei suoi
confronti proprio dagli stessi imputati sia al momento in cui chiese cosa fosse successo, dopo avere udito lo scambio di battute tra COGNOME e COGNOME, sia la mattina successiva.
Sul punto controverso del momento in cui COGNOME ha avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME, il teste ha chiarito, secondo quanto riportato in sentenza, che quella cognizione egli ebbe ancora prima di partire per la vacanza in Trentino, tanto da avere informato la fidanzata proprio in occasione del viaggio.
Né smentisce tale ricostruzione la conversazione telefonica del 27 marzo 2018 relativa ad un colloquio tra COGNOME e i genitori nel corso del quale il giovane ha affermato di avere saputo RAGIONE_SOCIALE morte di NOME COGNOME dopo il proprio ritorno dalla vacanza poiché ciò è accaduto «prima che i ricordi gli riaffiorassero e dopo che aveva voluto per tutti quegli anni cancellare il pessimo periodo che aveva vissuto e che stava invece iniziando di nuovo a vivere (“ho rivissuto un incubo” riferisce alla madre nella conversazione in data 27/3/2018), e, soprattutto, perché la partenza per il Trentino era avvenuta in data 19 agosto 1999, e non è francamente ipotizzabile che egli non avesse saputo RAGIONE_SOCIALE morte dello COGNOME essendo nel frattempo rimasto a Pisa, circostanza – quella di essere rimasto a Pisa – assolutamente compatibile con l’altra affermazione fatta dal teste di aver appreso RAGIONE_SOCIALE morte in caserma, che è a sua volta congrua con il fatto che lo stesso, benché in licenza, si sia recato in caserma non appena sentito del tragico evento» (pag. 64 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello).
Neppure è stato ravvisato alcun profilo di contrasto con quanto riferito dalla COGNOME che, benché non abbia ricordato con esattezza il momento nel quale aveva avuto notizia RAGIONE_SOCIALE morte, ha ricollegato, in sede di esame dibattimentale, «il motivo del tentativo di suicidio del COGNOME con l’avvenuta morte dello COGNOME, sicché tale notizia doveva essere loro già nota quando si trovavano in Trentino».
In tal senso la sentenza di appello ha richiamato anche quanto dichiarato da COGNOME il quale ha riferito che il giorno del rinvenimento del cadavere di COGNOME o quello successivo aveva commentato la vicenda proprio con COGNOME.
Nei passaggi RAGIONE_SOCIALE motivazione sopra riportati non vi è traccia di alcun vizio, trattandosi di argomentazioni effettive, prive di elementi di evidente contraddittorietà e RAGIONE_SOCIALE, anche solo minima, illogicità.
La vicenda degli “incappucciati” e quella dell’affermata qualità di orfano (falsamente riferita da COGNOME alla fidanzata) sono state prese in esame dai giudici di appello con argomentazioni prive di vizi evidenti avendo segnalato, da un lato, la possibilità che su un singolo frammento dichiarativo (peraltro privo di decisività)
possano aversi ricordi difformi da parte dei testi e che la seconda circostanza assume, nell’economia complessiva RAGIONE_SOCIALE ricostruzione del fatto, un rilievo pressoché nullo, essendo peraltro stato logicamente spiegato con l’intenzione di COGNOME di tenere un atteggiamento che suscitasse compassione da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME, peraltro in un contesto dichiarativo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE loro relazione che non è noto, nel senso che è rimasto insondato se la confidenza fosse stata il frutto di un intento scherzoso e volto a suscitare compassione e solidarietà.
Analogo rilievo va compiuto sul passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione relativa alla genesi del ricordo di COGNOME, sulla circostanza che solo a seguito delle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME egli ha avuto la possibilità e, anche, il coraggio di rievocare quanto egli stesso aveva riferito alla fidanzata e che sperava potersi essere lasciato alle spalle.
In tal senso, la sentenza di appello ha richiamato l’intercettazione del 30 marzo 2018 nel corso RAGIONE_SOCIALE quale COGNOME ha spiegato al padre quale era, in sostanza, il suo rapporto con una vicenda che egli aveva, fino a quel momento, tentato di rimuovere perché era stato egli stesso vittima di atti di nonnisnno (da lui denunciati senza che venisse creduto); peraltro, nell’agosto del 1999 era stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici a seguito RAGIONE_SOCIALE denuncia sporta.
Del tutto logica e coerente appare la valorizzazione RAGIONE_SOCIALE conversazione captata tra COGNOME e la madre il giorno stesso delle prime dichiarazioni accusatorie del teste (4 aprile 2018) quando ha riferito alla donna di avere detto la verità e di non potere più mentire.
Si tratta di una situazione del tutto peculiare, travagliata e complessa che ha indotto i giudici di merito ad una spiegazione del tutto aderente ai dati dell’istruttoria per come esposti nelle convergenti (sul punto) sentenze di merito che non risultano, in alcun modo, inficiati dalle allegazioni del ricorrente.
4.1.5. La critica alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE deposizione del teste COGNOME riguarda due punti: l’affermazione RAGIONE_SOCIALE presenza di COGNOME la sera del 13 agosto 1999 in caserma; la presenza di alcuni militari intenti a parlottare quella stessa sera sui letti occupati da COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Non è stata contestata, dunque, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE sentenza in punto di presenza di COGNOME la notte tra il 13 e il 14 agosto 1999, né la circostanza che egli ha svolto l’attività di COGNOME per come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata al par. 4.2.1.
In relazione al primo profilo, la censura non si confronta con il passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in cui i giudici di appello hanno ricostruito le due diverse occasioni in cui COGNOME ha visto COGNOME: la notte del fatto, quando
anche COGNOME (oltre al teste) aveva svolto l’attività di COGNOME e qualche giorno dopo, quando i due erano stati insieme a Viareggio prima RAGIONE_SOCIALE vacanza in Trentino di COGNOME e avevano avuto modo di commentare la morte dello COGNOME, evidentemente già nota a COGNOME stesso che, secondo quanto riferito da COGNOME, aveva espresso timori per la propria incolumità.
Per quanto riguarda, invece, il passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione nella quale è stata attribuita attendibilità al teste (reputato prudente dalla Corte di appello) laddove lo stesso ha riferito di avere visto tre giovani confabulare nei pressi di un letto RAGIONE_SOCIALE camerata occupata dai militari di leva (quali COGNOME) – cfr. sul punto la sentenza di primo grado, pagg. 88 e 108 – non è dato, ancora una volta, ravvisare alcun profilo di inaffidabilità, tenuto conto che il racconto del teste è stato privo d forzature (nonostante le contestazioni dibattimentali ad opera de pubblico ministero) ed assurge ad elemento che, al netto dell’esposizione contenuta nella sentenza impugnata, risulta dotato di una funzione ricostruttiva tutt’altro che non propriamente decisiva.
A tali considerazioni vanno aggiunte quelle RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che ad esse si fondano in quanto del tutto conformi.
Alla luce degli elementi sin qui illustrati si giustifica, in termini privi di crit alcuna, dunque, il diverso epilogo decisorio del processo a carico di COGNOME e di quello a carico di COGNOME, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE diversità RAGIONE_SOCIALE piattaforma probatoria posta alla base delle due decisioni, specie con riferimento al diverso livello di apporto istruttorio al processo introdotto dalla deposizione del teste COGNOME COGNOME quale, nel caso del giudizio abbreviato, sono stati semplicemente acquisiti i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini, stimate “deboli” e necessarie di riscontri da altre fonti di prova, mentre, nel dibattimento, è stata disposta l’audizione nel contraddittorio tra le parti.
Oltre a quanto si dirà a proposito del settimo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME, si ribadisce che ciò che la sentenza assolutoria ha escluso è la prova oltre ogni ragionevole dubbio RAGIONE_SOCIALE partecipazione di NOME alla conversazione avvenuta in camerata RAGIONE_SOCIALE quale ha riferito COGNOME senza che risulti essere stata operata, nel diverso giudizio esitato con l’assoluzione di NOME «per non avere commesso il fatto», alcuna valutazione (anche incidentale) sulla specifica posizione del ricorrente COGNOME.
Va inoltre considerato che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione n. 7697 del 2025 che ha reso irrevocabile la pronuncia assolutoria nei confronti di NOME, ha espressamente differenziato la posizione di questi da quella dei due coimputati
M
COGNOME e COGNOME , per i quali ha GLYPH . ..C5Ca r. degli elementi di conferma alle dichiarazioni di COGNOME, assenti nel caso di COGNOME,che in più aveva fornito un alibi, non dimostrato dagli odierni ricorrenti
Ad ulteriore supporto RAGIONE_SOCIALE portata per nulla decisiva del giudicato assolutorio in favore RAGIONE_SOCIALE tesi prospettata dal ricorrente, giova, ad ogni modo, richiamare e ribadire il principio per cui «l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del “ne bis in idem”, può rivalutare anche il comportamento dell’assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell’imputato da giudicare» (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278389 – 01; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 266656 – 01; Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259371 – 01).
4.2. Sul punto RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE causale, tanto più necessaria a seguito RAGIONE_SOCIALE ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., sarebbe riscontrabile, secondo la RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, una contraddizione tra le due sentenze di merito.
Quella di primo grado ha individuato nelle regole e nella patologica pratica del nonnismo la ragione del gesto onnicidiario, mentre quella di appello lo ha espressamente escluso evidenziando, piuttosto, che il contesto del nonnismo ha agevolato la commissione dell’omicidio ravvisando nella probabile presenza RAGIONE_SOCIALE recluta in un’area ad essa interdetta la ragione dell’esplosione RAGIONE_SOCIALE volontà omicidiaria.
Peraltro, la negazione RAGIONE_SOCIALE causale nonnismo sarebbe contraddittoria, a dire RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia rispetto alla riferibilità (affermata dalla sentenza di appello, ma non anche da quella di primo grado) RAGIONE_SOCIALE lesione alla sura ad un’azione posta in essere a terra, quando ancora la recluta doveva salire sulla torretta, sia con il fatto che l’azione violenta posta in essere ai danni di COGNOME ha finito con il consentirgli di permanere proprio nell’area a lui, teoricamente, interdetta.
Il tema posto è strettamente connesso a quello dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen. e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è esente dal vizio eccepito dal ricorrente.
Quanto alla esatta individuazione RAGIONE_SOCIALE causale in funzione RAGIONE_SOCIALE correttezza e RAGIONE_SOCIALE congruità RAGIONE_SOCIALE ricostruzione accusatoria, va ribadito che l’individuazione del movente non costituisce elemento indispensabile ai fini dell’attribuzione del fatto ad una determinata persona.
Invero, più volte, questa Corte ha affermato che “in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE causale non è essenziale ai fini dell’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’imputato anche nel processo cosiddetto indiziario, a condizione che tale responsabilità emerga in modo certo da altri indizi, correttamente accertati e valutati, anche in relazione ad eventuali ipotesi alternative prospettate dalla RAGIONE_SOCIALE” (Sez. 1, n. 25199 del 08/01/2015, Dessena, Rv. 263922 – 01; Sez. 1, n. 11074 del 25/11/1996, COGNOME, Rv. 206233 – 01).
Sez. 1, n. 11807 del 12/02/2009, COGNOME, ha precisato che “in presenza di elementi indiziari univoci stringenti non è necessario, ai fini dell’affermazione di responsabilità, l’accertamento preciso RAGIONE_SOCIALE causale”, mentre risale a Sez. 1, n. 6514 del 27/04/1998, Chiarello, Rv. 210710 – 01 l’affermazione per cui “l’individuazione di un adeguato movente dell’azione omicidiaria perde qualsiasi rilevanza, ai fini dell’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato”.
Peraltro, più di recente, è stato ribadito che «l’assenza di movente dell’azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell’azione» (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021 , Arcieri, Rv. 281109 – 01).
Ancora, deve essere richiamato il principio per cui «in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo RAGIONE_SOCIALE valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù RAGIONE_SOCIALE chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sè non convincente. (Fattispecie in tema di omicidio)» (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287 – 01).
Alla luce dello stato RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto, deve escludersi, pertanto, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE stessa prospettazione RAGIONE_SOCIALE tesi difensiva affacciata con il motivo di ricorso in esame con il quale si sostiene, in pratica, che la mancanza di certezza circa l’individuazione del movente incide negativamente sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE individuazione dei profili di penale responsabilità dell’imputato.
A ciò va aggiunto il dato obiettivo costituito dalla certa presenza RAGIONE_SOCIALE vittima in una zona RAGIONE_SOCIALE caserma che plurime fonti probatorie hanno individuato come interdetta all’accesso delle reclute e ordinariamente destinata allo svolgimento di attività, non solo, non consentite, ma, addirittura, del tutto avulse dal contesto che sarebbe lecito attendersi in un luogo come una caserma, ossia un’area destinata al consumo di sostanze stupefacenti o, addirittura, allo spaccio, quindi ad attività illecite.
Non è dato individuare alcuna decisiva frattura logica RAGIONE_SOCIALE ricostruzione complessiva RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di assise di appello nell’avere sostanzialmente abbandonato la tesi del nonnismo come causa prossima RAGIONE_SOCIALE commissione dell’omicidio.
Tuttavia, quel contesto di sopraffazione tipico e proprio RAGIONE_SOCIALE pratica del nonnismo, non è stato ritenuto del tutto estraneo alla causazione del delitto, se solo si considera il passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione alle pagg. 83 e 84 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, ove si indica proprio in quel contesto di subcultura l’humus che ha consentito agli imputati di dare sfogo (esagerando, questa volta) all’impulso violento causato, secondo prova fattuale e logica, dalla presenza RAGIONE_SOCIALE persona offesa in una zona RAGIONE_SOCIALE caserma a lui interdetta.
La complessiva ricostruzione RAGIONE_SOCIALE sentenza che ha dato conto dei tempi ristretti in cui si sono svolti i fatti, delle ferite riportate da COGNOME quando questi doveva ancora intraprendere la salita sulla torretta, RAGIONE_SOCIALE stessa circostanza che il ragazzo è stato trovato con la maglietta alzata (secondo la prassi consolidata usata all’atto del compimento degli atti di nonnismo) e RAGIONE_SOCIALE volontaria causazione RAGIONE_SOCIALE caduta del giovane ha consentito l’individuazione, in termini congrui, di una generica causale di comando e sopraffazione totalmente compatibile, peraltro, alla luce di quanto si dirà a proposito dell’ultimo motivo di ricorso, con l’individuazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen..
4.3. E’ infondato il terzo motivo di censura.
L’oggetto è quello delle ipotesi investigative alternative pretermesse dall’orizzonte valutativo dei giudici di merito e dalle indagini.
Le allegazioni contenute nell’atto di appello sarebbero state, in parte ignorate (quanto al teste COGNOME), in parte travisate (quanto al teste COGNOME).
Il tema proposto riguarda, sostanzialmente, la plausibilità RAGIONE_SOCIALE tesi alternativa relativa alle figure dei caporali COGNOME e COGNOME.
Si tratta di profilo esaminato dalla sentenza impugnata che alle pagg. 74 e 75 si è ampiamente soffermata sul punto in termini coerenti a quanto riportato alle pagg. 132 – 134 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
In sintesi, la Corte di assise di appello ha motivato evidenziando la genericità degli elementi emersi sia da una intercettazione telefonica tra i militari COGNOME e COGNOME del 16 novembre 2019, sia dalle dichiarazioni del teste COGNOME.
Nel corso dell’intercettazione COGNOME si rivolgeva al commilitone COGNOME invitandolo a riferire a COGNOME che, laddove fosse stato interrogato, avrebbe dovuto dichiarare che al contrappello dormivano entrambi, coerentemente a quanto già riferito da COGNOME stesso.
COGNOME, invece, ha riferito, nel verbale di sommarie informazioni, che erano stati tre soggetti (identificati dalla RAGIONE_SOCIALE proprio in COGNOME, COGNOME e COGNOME peraltro, sanzionati per un atto di nonnismo commesso a bordo di uno degli autobus che trasportavano le reclute alla caserma Gamerra il 13 agosto 1999), ad avere incontrato, la sera del 13 agosto 1999, NOME COGNOME.
La Corte di assise di appello ha ritenuto non adeguatamente dimostrato che COGNOME abbia inteso fare riferimento ai tre soggetti indicati, avendo, piuttosto, affermato che i due imputati (insieme ad NOME), la sera del 13 agosto 1999, si trovavano in caserma, in risposta a specifiche domande rivoltegli proprio sui tre.
Il contenuto dell’intercettazione è stato, invece, sostanzialmente ritenuto privo di rilievo al fine di individuare una plausibile tesi alternativa rispetto a quel avente ad oggetto i due ricorrenti.
Si tratta di motivazione che va letta sulla base RAGIONE_SOCIALE conforme ricostruzione operata nella sentenza di primo grado e che soddisfa i canoni imposti dalla giurisprudenza di questa Corte sul punto delle ipotesi alternative e che non è, in alcun modo, inficiata, neppure sotto il profilo del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” dalle argomentazioni sviluppate in ricorso.
Relativamente alla possibilità di configurare il dubbio ragionevole, giova richiamare il principio per cui «in tema di giudizio di legittimità, l’introduzione ne disposo dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera RAGIONE_SOCIALE legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla RAGIONE_SOCIALE, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito» (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 e numerose conformi precedenti).
La Corte si è attenuta anche al principio per cui «il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza manifestamente illogica» (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 15).
Quanto, più specificamente, al denunciato travisamento RAGIONE_SOCIALE deposizione del teste COGNOME, va ribadito quanto sopra esposto in punto di limiti di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE deduzione del vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova da intendersi circoscritto al significante e non al significato, stante il divieto di rilettura nel merito dell’element di prova (Sez. 5, n. 26455 del 2022 cit. e conformi).
Dalla stessa articolazione del motivo di ricorso (segnatamente pagg. 28 e 29 dell’atto introduttivo) emerge che ciò che il ricorrente lamenta è l’interpretazione delle dichiarazioni del teste COGNOME e non l’esistenza o l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE fonte informativa (sub specie di dichiarazione).
Proprio per la constatata genericità del relativo dichiarato, i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrata la circostanza dell’incontro tra COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Con riguardo, invece, al dato asseritamente omesso (quanto dichiarato in dibattimento dal teste COGNOME), davvero non è dato comprendere la decisività del passaggio dichiarativo non preso in considerazione, specie alla luce del passaggio RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del teste all’udienza del 7 settembre 2022, trascritto in nota 56 a pag. 28 del ricorso laddove si legge che il dichiarante ha riferito, quanto all’incontro di COGNOME con COGNOME e COGNOME, quanto appreso in Procura o in RAGIONE_SOCIALE parlamentare, quindi non per scienza personale e diretta.
Si tratta, peraltro, di profilo già esaminato nella sentenza di primo grado (pag. 134) e rispetto al quale, pertanto, non è denunciabile alcuna forma di travisamento per omissione.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la motivazione sostanzialmente apparente resa dai giudici di appello con riguardo all’elemento soggettivo che, in sede di gravame di merito, è stato ricostruito in termini di dolo eventuale anziché di dolo diretto, come, invece, operato dal giudice di primo grado.
A supporto RAGIONE_SOCIALE censura, sono allegate, in primo luogo, le emergenze (asseritamente preternnesse) derivanti da accertamenti tecnici (segnatamente
quelle del AVV_NOTAIO, dei R.I.S.) che hanno ipotizzato la caduta RAGIONE_SOCIALE vittima da un’altezza tra i cinque e i dieci metri, laddove, invece, la Corte fiorentina ha indicato in dieci metri la distanza dal suolo alla posizione in cui si trovava la vittima al momento RAGIONE_SOCIALE caduta.
Dalla stessa prospettazione del ricorrente, emerge la non totale incompatibilità RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE citata distanza di caduta, per come operata dalla sentenza rispetto alla tesi difensiva.
Sulla scorta di dati tecnici puntualmente indicati (le diverse consulenze tecniche e le prove testimoniali più volte menzionate) la sentenza, all’esito di una disamina complessiva e non parcellizzata dai compendi indiziari, anche di natura specialistica, ha operato una ricostruzione secondo cui proprio COGNOME è stato colui che ha seguito la salita di COGNOME sulla torretta e ne ha causato la caduta al suolo prima provocandogli volontariamente le ferite al piede sinistro e, successivamente, alle mani colpendolo con gli scarponi.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato ha commesso la condotta dopo avere colpito reiteratamente la persona offesa al corpo quando ancora era a terra, dopo averla fatta spogliare (la maglietta era alzata) e costretta ad abbassare i pantaloni (per come emerso dalla ricostruzione scientifica RAGIONE_SOCIALE ferita al polpaccio).
I dati scientifici non risultano essere stati contrastati e consentono di ritenere priva di rilievo, in sé, la considerazione che uno dei tecnici chiamati ad interessarsi RAGIONE_SOCIALE vicenda abbi ipotizzato (senza che siano stati forniti elementi per sostenere l’implausibilità RAGIONE_SOCIALE tesi seguita dai giudici di merito) che la caduta possa essere avvenuta da cinque metri, anziché da dieci (eventualità, pure, presente nella complessiva ipotesi fatta propria dal AVV_NOTAIO).
In definitiva COGNOME ha indicato la distanza di caduta in quella tra cinque e dieci metri e i consulenti COGNOME in dieci metri.
All’esito RAGIONE_SOCIALE complessiva disamina RAGIONE_SOCIALE disamina delle conclusioni dei secondi (rispettivamente, come risulta dalla sentenza, specializzati in fisica e ricostruzione da dinamiche di precipitazione e quindi dotati di una professionalità specifica nella materia e pertanto, ritenuti più attendibili) la distanza di caduta è stata indicata in sentenza in quella di dieci metri, non smentita da altre acquisizioni tecniche.
Né risultano sostanziali incompatibilità con la ricostruzione complessiva del dolo eventuale rispetto alla evenienza (rimasta, invero, a livello di semplice ipotesi) RAGIONE_SOCIALE caduta da una distanza di cinque metri che, in termini oggettivi, non è certamente di entità trascurabile.
In senso contrario, non possono trarsi argomenti dal mancato danneggiamento RAGIONE_SOCIALE cassa dell’orologio che introduce un elemento valutativo di merito rispetto al quale non è stata adeguatamente illustrata la decisività.
Parimenti valutativi i riferimenti al contenuto delle espressioni riferite da COGNOME laddove quelle «l’abbiamo fatta grossa» e «stavolta hai esagerato» sono state oggetto di ampia e congrua valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di assise di appello che le ha collegate al riferimento fatto dai conversanti uditi dal teste al fatto che qualcuno era caduto e alla presenza, nello stesso colloquio, del termine torre.
Il tutto ha consentito di pervenire alla logica (sebbene sintetica) affermazione di cui alla sentenza impugnata secondo cui COGNOME ha agito, in definitiva, accettando il rischio di provocare la morte di NOME COGNOME laddove ne ha volontariamente causato la precipitazione dalla torre di asciugatura dei paracadute presente nella caserma Gamerra.
E’ stato ricostruito l’elemento soggettivo in termini di dolo eventuale, ossia di consapevolezza RAGIONE_SOCIALE probabilità del verificarsi dell’evento in conseguenza RAGIONE_SOCIALE propria azione, nonché dell’accettazione di tale rischio, secondo la definizione data dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte di legittimità (fra le molte, Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385 – 02).
In termini esenti dai vizi lamentati è stata, pertanto, esclusa la possibilità di qualificare il fatto come omicidio preterintenzionale o morte quale conseguenza di altro delitto (artt. 584 e 586 cod. pen.) ancora una volta riproposta, in termini pressoché reiterativi, dal ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio.
4.5. La contestazione di cui al quinto motivo di ricorso avente ad oggetto la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in tema di futili motivi è priva di pregio.
Invero, la circostanza che la sentenza di appello non abbia, diversamente da quella di primo grado, ascritto la causale dell’omicidio agli atti di nonnismo, non esclude che quel contesto in cui quegli stessi atti venivano (pacificamente) compiuti all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma Gamerra di Pisa, abbia costituito lo sfondo e l’humus nel quale la commissione del delitto è maturata, per come già illustrato nell’affrontare il secondo motivo di ricorso.
Non è diversa la ricostruzione del contesto in cui è maturata la deliberazione delittuosa tra le sentenze di merito, avendo entrambe le decisioni individuato nella volontà di sopraffazione e imposizione in danno di una recluta la causa dell’insorgenza RAGIONE_SOCIALE volontà omicidiaria.
Risulta pienamente coerente, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE sentenza, anche con il condiviso e noto orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte secondo cui «per la configurabilità dell’aggravante dei motivi futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l’applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere, posto che l’ambiguità probatoria sul punto non può ritorcersi in danno dell’imputato, accollando a quest’ultimo – in contrasto con il canone fondamentale del processo penale secondo cui spetta all’accusa provare non solo i fatti costitutivi del reato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, danno luogo ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio – l’onere di fornire la prova negativa sull’inesistenza RAGIONE_SOCIALE futilità del motivo» (fra le molte, Sez. 1, n. 5864 del 14/12/2000, dep. 2001, Gattellari, Rv. 218081 – 01).
La stessa ammissione che, nell’occasione, si sia esagerato, per come affermato da COGNOME nella conversazione RAGIONE_SOCIALE quale ha riferito COGNOME, indica una condotta dagli stessi compiuta in concorso e che i medesimi autori hanno percepito, per come congruamente ricostruito in sentenza, come esorbitante dai limiti ordinari delle condotte umane, anche di natura deviante.
La (altrettanto incontestata) circostanza che il fatto sia stato commesso in una zona RAGIONE_SOCIALE caserma ordinariamente interdetta alle reclute e all’accesso dei nuovi arrivati (quale era la vittima dell’omicidio), siccome destinata anche all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti o al consumo delle stesse, restituisce la dimostrazione (non solo di ordine logico) che l’episodio che ha dato luogo alla morte di NOME COGNOME è senz’altro connotato da una totale e palese sproporzione tale da integrare la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 1 cod. pen.
Si tratta di una sproporzione che, nel caso di specie, integra una vera e propria assenza di una (sia pure minima) giustificazione razionale RAGIONE_SOCIALE condotta violenta, per come desumibile anche dalle ricordate emergenze delle consulenze medico legali che hanno attestato le plurime lesioni inferte alla vittima prima che questa intraprendesse la salita RAGIONE_SOCIALE torretta.
Un’azione che si è sviluppata, in base agli accertamenti scientifici, in una pluralità di frangenti e secondo una progressione che ha consentito anche agli autori di prendere progressiva consapevolezza delle condotte commesse e di apprezzarne, sempre di più, la totale insensatezza e di constatare la natura gratuitamente violenta delle proprie azioni dettate da mera volontà di sopraffazione.
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A tale proposito, si ricorda e si ribadisce che «l’accertamento RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale» (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 – 01; Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277641 – 01; Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273119 – 01).
Immune da censure anche il giudizio di bilanciamento compiuto dalla Corte di assise di appello di Firenze con riferimento alla posizione dell’imputato COGNOME.
Sul punto il riferimento alla posizione soggettiva del ricorrente, a ragione RAGIONE_SOCIALE «gravità assoluta del fatto commesso e RAGIONE_SOCIALE sua inaccettabilità anche in un contesto criminale» integra una motivazione congrua, effettiva e insindacabile in questa sede di legittimità.
A tale proposito, giova richiamare il principio, qui condiviso, per il quale «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02).
Né può trovare accoglimento la censura riferita alla lamentata «disparità di trattamento» con il coimputato COGNOME, alla luce RAGIONE_SOCIALE (ampiamente illustrata) diversità delle posizioni soggettive dei due coimputati determinata dal diverso livello di coinvolgimento oggettivo nella causazione dell’evento in danno RAGIONE_SOCIALE vittima, per come emerso anche dalla ritenuta responsabilità di COGNOME ai sensi dell’art. 116 cod. pen.
5. Ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
5.1. Con il primo motivo è stato eccepito il vizio di motivazione omessa e illogica, oltre che il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova con riferimento alle sit di COGNOME del 28 agosto 1999, alle sit di COGNOME del 26 agosto 1999 e 14 dicembre 2022, nonché
agli interrogatori del teste COGNOME del 4 aprile 2018, 27 marzo 2018 e 30 marzo 2018.
Il motivo è infondato.
Il provvedimento impugnato certamente non si è sottratto all’obbligo motivazionale e i motivi di ricorso attinenti al vizio di motivazione, per come formulati dalla RAGIONE_SOCIALE dell’imputato, a tratti sollecitano una rivalutazione di temi di merito che sono preclusi in questa sede.
La questione centrale per la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME attiene alla credibilità del teste COGNOME e sul punto devono, preliminarmente, essere richiamate le considerazioni svolte a proposito RAGIONE_SOCIALE posizione del coimputato COGNOME che ha posto questioni, in gran parte, sovrapponibili.
La Corte di assise di appello ha evidenziato l’importanza – quale riscontro al propalato del COGNOME – RAGIONE_SOCIALE deposizione RAGIONE_SOCIALE teste COGNOME, la quale ha affermato che, fin dal 1999, COGNOME le aveva riferito del fatto, cioè che alcuni suoi commilitoni avevano buttato giù un militare dalla torretta.
E’ evidente il valore di riscontro di tale dichiarazione rispetto a quanto riferito da COGNOME vent’anni dopo; significa che la conoscenza di quanto avvenuto c’era fin da allora e non è stata frutto di un mendacio per invenzione successivo, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, e che non si trattava RAGIONE_SOCIALE mera notizia riferita del decesso di un commilitone, caduto da una torretta, circostanza che egli poteva avere appreso aliunde, come sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Dal tenore delle confidenze fatte e riferite dalla donna emerge con evidenza che COGNOME aveva una fonte di conoscenza diretta del fatto, proprio perché aveva riferito che erano stati alcuni suoi commilitoni a buttare il giovane giù da una torretta.
E’ stato già evidenziato come anche dalla deposizione del teste COGNOME sia emersa la circostanza che sin dal 15 agosto egli ebbe a commentare con COGNOME la scomparsa di COGNOME e come, a quella data, già vi fossero notizie aventi ad oggetto la morte di un giovane all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma.
Va segnalato nuovamente come la COGNOME, sebbene non abbia riferito di ricordare con precisione quando COGNOME ebbe a riferirle del fatto, abbia, comunque, collegato il tentativo di suicidio del COGNOME, avvenuto certamente durante la vacanza in Trentino, a tale avvenimento ed alle minacce di morte subite collocando, in tal modo, la rivelazione durante quella vacanza.
Né è rilevante, come logicamente illustrato dai giudici di merito, la circostanza ribadita nel ricorso, ossia che il viaggio fosse GLYPH stato pianificato i
primi di agosto, essendo compatibile con tale ricostruzione anche la circostanza che i due giovani possano essere comunque partiti precipitosamente per la meta già individuata, anche solo in via di massima, in ragione di quanto avvenuto.
Anche con riferimento all’episodio degli incappucciati e alla riferita qualità di orfano di COGNOME, vanno richiamate le considerazioni svolte a proposito delle analoghe censure sollevate dal ricorrente COGNOME.
La Corte fiorentina ha attribuito particolare rilievo, al fine di spiegare la ragione del riemergere dei ricordi dopo anni, alla conversazione intercorsa con la madre il 4 aprile 2018 nella quale il teste ha affermato di avere detto la verità e che i ricordi erano riaffiorati dopo avere sentito le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME che era proprio colei alla quale egli aveva confidato quanto era avvenuto undici anni prima.
I giudici di merito, e, in particolare la Corte di assise di primo grado, hann ricostruito la personalità di COGNOME COGNOME la genesi delle sue dichiarazioni, nonchè il it l it loro contenuto.
La personalità del teste è emersa anche dalla documentazione del procedimento disciplinare apertosi dinanzi alla Procura Militare di La Spezia, acquisita agli atti.
La Corte di assise ha messo in rilievo come la denuncia degli atti di nonnismo venne sporta dalla COGNOME il 24 agosto 1999, al rientro RAGIONE_SOCIALE coppia dalla vacanza in Trentino.
La donna ricordava di avere visto i lividi sul corpo del fidanzato che aveva sorpreso in bagno durate la vacanza con un coltello in mano, quando minacciava di tagliarsi le vene poiché non voleva più fare rientro in caserma.
La Corte di primo grado ha richiamato la deposizione di COGNOME che affermava di avere saputo del ritrovamento del cadavere dopo Ferragosto, quando era rientrato in caserma.
Nel corso del dibattimento COGNOME ha affermato di avere riferito alla fidanzata durante la vacanza in Trentino di quanto aveva avuto modo di sentire e di vedere la notte fra il 13 e il 14 agosto.
Il ricorrente ha eccepito come non corrisponda al vero che il 24 agosto 1999 NOME venne sentito solo sugli atti di nonnismo e che ciò spiegherebbe la ragione del suo silenzio sull’episodio in quella occasione.
La sollecitazione difensiva risale alla fase dibattimentale del giudizio di primo grado nel corso del quale il tema è stato posto direttamente al teste.
La questione, peraltro, non è stata ignorata dai giudici di merito, tanto che la Corte di assise pisana (pag. 80 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado) ha espressamente affrontato la questione del silenzio serbato dal COGNOME circa la morte di COGNOME quando venne sentito dai Carabinieri il 24 agosto 1999.
La Corte di primo grado ha sottolineato che in quell’occasione a COGNOME venne posta una domanda anche sulla scomparsa di COGNOME e non solo sugli atti di nonnisnno, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE denuncia sporta dalla fidanzata e COGNOME ha poi spiegato il proprio silenzio sul punto affermando che non si sentiva tutelato e aveva temuto per la propria incolumità, dunque, aveva deciso di non riferire alcunchè, circa quanto appreso la notte fra il 13 e il 14 agosto.
Resta dimostrato, dunque, che COGNOME, in data 24 agosto 1999, aveva reso dichiarazioni solo sugli atti di nonnismo, tacendo quanto a sua conoscenza in relazione alla scomparsa RAGIONE_SOCIALE giovane recluta; sul punto non è dato ravvisare alcun profilo di (decisivo) contrasto tra le sentenze di primo e di secondo grado in quanto quest’ultima, al più, può definirsi imprecisa nella parte in cui ha evidenziato che COGNOME «era stato sentito in data 24/8/1999 solo sui fatti di nonnismo subiti», posto che le sue dichiarazioni, all’epoca, incontestatamente, avevano avuto ad oggetto solo quei fatti.
I giudici di merito si sono posti il problema delle ragioni del silenzio serbato dal teste in data 24 agosto 1999 evidenziando il contesto omertoso emerso come pervasivo dell’ambiente RAGIONE_SOCIALE caserma Gamerra, incluso l’apparato gerarchico, al punto che ripetutamente e fino al 2018 i militari chiamati a testimoniare avevano negato l’esistenza di atti di nonnismo, a fronte di un COGNOME, fragile, vittima egli stesso di angherie perpetrate ad opera degli stessi imputati, consapevole del pericolo che correva a denunciare e talmente disperato da tentare gesti anticonservativi, per quanto anche solo dimostrativi di un grandissimo disagio che si è ritenuto acuito dalla disposta archiviazione del procedimento originato dalla denuncia degli atti di violenza dallo stesso subiti.
Inoltre, i sentimenti di timore e sfiducia nelle istituzioni, specie militari maturati da COGNOME, sono stati ricollegati al fatto che dopo le gravi lesioni inferte ad un commilitone, tale COGNOME, gli imputati, erano stati sanzionati nel periodo dal 3 al 10 agosto 1999 e poi avevano ottenuto una licenza, quasi a premiare quei gesti gravi e sconsiderati.
Analogamente la Corte di Pisa ha fornito risposta alla ragione RAGIONE_SOCIALE riemersione dei ricordi a distanza di tempo dai fatti, richiamando, ancora una volta, la figura RAGIONE_SOCIALE COGNOME; del resto, si sottolinea nella sentenza di primo grado,
certamente nel momento in cui COGNOME nel 2018 rese le dichiarazioni su quanto occorso a COGNOME, egli non era intenzionato a ripercorrere quanto accaduto vent’anni prima, posto che era stato bloccato all’improvviso a Ciampino, inaspettatamente, al proprio rientro in Italia.
Bene ha descritto, poi, la sentenza di primo grado lo stato d’animo del COGNOME nel momento in cui, del tutto involontariamente, aveva percepito le frasi mormorate dai nonni: egli era terrorizzato, in quanto oltre ad essere già vittima di pesanti angherie da parte dei suoi aguzzini, diveniva depositario involontario di un segreto devastante che lo rendeva facile bersaglio di ritorsioni, in coerenza con le esplicite minacce di morte ricevute proprio nell’occasione.
La Corte di assise di Pisa ha evidenziato, inoltre, che, al rientro in caserma dalla vacanza, COGNOME è/stato punito disciplinarmente, in quanto rientrato in ritardo e sottoposto a visita psichiatrica, con ciò fornendo una spiegazione – che si ricava dalle stesse parole del teste – alle obiezioni contenute nel ricorso.
A pag. 84 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado è stato fatto richiamo alla già ricordata conversazione del 4 aprile 2018 intercettata tra COGNOME e la madre che chiarisce l’emersione del ricordo, il fatto che egli avesse confidato subito ad NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE caduta e il particolare RAGIONE_SOCIALE torre, che non ricordava di aver riferito.
In tale occasione ha ribadito che era stata la lettura delle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME la chiave che aveva sbloccato i suoi ricordi.
Date queste premesse non è sostenibile la tesi secondo cui la motivazione sarebbe contraddittoria, omessa o palesemente illogica, ovvero che non siano stati esplicitati i criteri di giudizio utilizzati per conferire credibilità alle dichiar del teste: la motivazione discende dalle stesse parole del teste, è ampia e non implausibile; le critiche che vengono rivolte a tale apparato argomentativo tendono, più verosimilmente, a sollecitare una rilettura del dato probatorio in maniera difforme da quanto fatto dai giudici del merito.
La COGNOME, ha segnalato la Corte di assise di Pisa, ha confermato di avere ricevuto, durante il viaggio in Trentino, le confidenze su quanto visto e sentito la notte fra il 13 e il 14 agosto dal fidanzato e che oggetto di tali confidenze fu proprio la circostanza che i «nonni» avevano buttato giù dalla torre il ragazzo trovato morto in caserma.
Ulteriore aspetto censurato RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza riguarda la certa collocazione temporale delle frasi sentite dal COGNOME e la loro riferibilità a quanto accaduto al commilitone COGNOME.
Il ricorrente ha sostenuto che COGNOME non avrebbe potuto, in alcuna maniera, ricollegare le frasi ascoltate alla data del 13 agosto alla morte di COGNOME, in quanto egli non sapeva quando era scomparso il commilitone; tale certezza si sarebbe potuta ricavare solo dal fatto che COGNOME potesse ricollegare, sulla base di una impressione personale, la sera in cui era di COGNOME e aveva ascoltato le frasi alla scomparsa di NOME COGNOME.
Il collegamento principale si ricava, come affermato in entrambe le sentenze di merito, dal fatto che COGNOME aveva rivelato durante la vacanza in Trentino il fatto alla COGNOME, circostanza confermata dalla COGNOME stessa che, come visto, ha ricollegato la confidenza al tentativo di suicidio, avvenuto durate detto viaggio.
La confidenza aveva ad oggetto, appunto, la circostanza che alcuni commilitoni avessero spinto un ragazzo, giù dalla “torre” : sotto questo profilo, afferma il provvedimento impugnato, le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME costituiscono un formidabile riscontro al propalato del COGNOME
L’impugnata sentenza ha ribadito che dalla lettura del verbale stenotipico RAGIONE_SOCIALE deposizione del COGNOME emerge anche la parola «torre» che egli, dunque, avrebbe sentito; COGNOME, inoltre, proprio a domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del ricorrente ha affermato di avere saputo RAGIONE_SOCIALE morte del paracadutista prima di partire per il viaggio in montagna.
Tale dato sarebbe stato – secondo il ricorrente – del tutto travisato per non avere mai il testimone affermato durante l’esame dibattimentale di avere sentito la parola «torre».
Questa Corte, a fronte del denunciato travisamento, costituito dalla contraria affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte di secondo grado, ha esaminato il dato fattuale, costituito dal verbale stenotipico dell’udienza del 9 novembre 2022, e ha verificato l’insussistenza del denunciato errore sul “significante”, come affermato dalla Corte di secondo grado.
A pag. 158 il teste COGNOME, a domanda del pubblico ministero che procedeva a contestazione, ha affermato, infatti: «avevo sentito le parole è caduto» per poi confermare di avere sentito anche la parola «torre», a pag. 159 ribadisce di avere sentito la frase «torre, è caduto» anche se nel verbale reso in data 4 aprile la parola torre non era stata riferita e, ciononostante, il teste, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazione, nel corso dell’esame ha ribadito di ricordare tale espressione.
Quanto al rilievo difensivo contrario, circa cioè il valore negativo rispetto alla percezione RAGIONE_SOCIALE parola «torre» come riferita in dibattimento, RAGIONE_SOCIALE conversazione
intercettata con la madre a proposito delle confidenze fatte ad NOME COGNOME, il teste pone la conoscenza del particolare RAGIONE_SOCIALE torre, riferito alla fidanzata, come dato ipoteticamente acquisito successivamente, rna senza ffermi – re NOME senza affermare la circostanza come certa e senza smentire quanto asserito in Ì dibattimento.
A conferma che COGNOME fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME prima RAGIONE_SOCIALE partenza per il Trentino, è stata richiamata dalla Corte di assise di appello la deposizione del teste COGNOME, che ha affermato che il giorno stesso del ritrovamento del cadavere di COGNOME, ovvero il giorno successivo, ne aveva parlato con COGNOME e avevano commentato il fatto.
Analoghi rilievi circa l’importanza RAGIONE_SOCIALE testimonianza di COGNOME quale riscontro del dato RAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte del COGNOME sono contenuti nella sentenza di primo grado che riporta il dichiarato del teste sul punto.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione contraddittoria e travisamento RAGIONE_SOCIALE prova con riguardo alle sit di COGNOME del 13 settembre 1999 e RAGIONE_SOCIALE relativa deposizione all’udienza del 9 novembre 2022, nonché illogicità e omessa motivazione con riferimento alle prove dichiarative di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La deposizione di COGNOME, secondo l’impostazione convergente dei giudici di merito, si colloca quale riscontro di quella di COGNOME; sarebbe infatti dimostrata la presenza del COGNOME in caserma di turno quale COGNOME la notte fra il 13 e il 14 agosto, proprio come riferito dal teste COGNOME e confermerebbe la presenza degli imputati in caserma quella notte.
Il ricorrente ha rilevato come COGNOMECOGNOME sentito a sit nell’immediatezza dei fatti, abbia negato di essere stato di servizio quella sera, per poi invece affermare il contrario nel corso delle deposizioni dibattimentali a vent’anni di distanza.
Invero, il profilo di illogicità censurato riguarda l’omessa motivazione circa la ragione che ha spinto la Corte a preferire le dichiarazioni dibattimentali rispetto a quelle pre-dibattimentali che, invece, essendo intervenute in un momento più prossimo ai fatti, sarebbero le uniche attendibili.
Inoltre, anche la circostanza contenuta nella sentenza di secondo grado secondo la quale COGNOME avrebbe visto gli imputati la notte dei fatti confabulare sui loro letti sarebbe frutto di travisamento: egli, infatti, non li aveva riconosciuti aveva solo visto gente sveglia che confabulava e non ne aveva saputo nemmeno precisare il numero.
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Il ricorrente rilevava che in ragione del dato documentale e di quanto dichiarato da due testi COGNOME e COGNOME, i testi COGNOME e COGNOME erano stati smentiti.
La testimonianza del teste COGNOME, infatti era in contrasto con le affermazioni di COGNOME, poiché egli che dormiva nella camerata di COGNOME aveva affermato di essere da solo e di essersi addormentato.
Anche il teste COGNOME di COGNOME nel turno successivo a quello di COGNOME la sera dei fatti ha riferito di non avere notato nulla di anomalo; non solo, le dichiarazioni di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE parlamentare rese nel 2017 erano identiche a quelle rese nell’immediatezza; è solo nel 2018 che egli decide di riferire di avere visto delle persone che confabulavano; ancora una volta la Corte avrebbe reso una motivazione contraddittoria non spiegando perché ha ritenuto le ultime dichiarazioni più attendibili delle prime).
Il motivo è infondato.
La parziale diversità delle censure rispetto a quelle proposte nell’interesse del coimputato COGNOME, impongono di tornare sul tema già trattato ai paragrafi 4.1.1.e 4.1.4. ai quali, comunque, si compie preliminare rinvio.
L’impugnata sentenza ha dedicato un intero paragrafo alla disamina delle dichiarazioni del teste COGNOME.
La Corte ha ripreso le dichiarazioni di COGNOME sottolineando come egli mai abbia riferito di essere rientrato alle 6 del mattina del 14 agosto, così come, sul punto, non vi sarebbero nemmeno le dichiarazioni del COGNOME con cui il primo, insieme ad alcune ragazze, aveva passato delle serate: come emerso dal supplemento istruttorio COGNOME era rientrato il giorno 14 agosto alle 6 del mattino, mentre, per quanto riguarda la sera prima, non sono emersi dati in contrasto con la presenza in caserma del teste che era di COGNOME.
Del resto, ha proseguito l’impugnato provvedimento, la presenza del COGNOME la notte dei fatti emerge dal foglio di servizio e non rileva il fatto che egli abbia sostituito il commilitone COGNOME come graduato posate poiché non risulta che lo abbia sostituito come COGNOME notturno, poiché i due turni del COGNOME vista anche la sostituzione – comunque non coincidevano, mentre i due turni del COGNOME erano in contemporanea, ragione per cui aveva avuto bisogno RAGIONE_SOCIALE sostituzione.
Quanto, poi, a quello che aveva notato la notte dei fatti ha richiamato quanto esposto a proposito del coimputato COGNOME.
L’impugnata sentenza ha affrontato la questione RAGIONE_SOCIALE difformità fra le dichiarazioni dibattimentali, del tutto prudenti, e quanto contenuto nel verbale di sommarie informazioni, affermando che, non essendoci evidenza delle domande rivoltegli, non è dato rilevare le eventuali discrasie.
In ogni caso la Corte di assise di appello ha sottolineato l’assoluta prudenza del teste nel riferire quanto visto, nell’esporre per quale meccanismo mnemonico aveva ricostruito la identità delle persone viste confabulare quella notte.
La sentenza di primo grado affronta in maniera più puntuale la questione RAGIONE_SOCIALE credibilità del teste COGNOME evidenziando la spontaneità del contributo conoscitivo dato alla RAGIONE_SOCIALE parlamentare; la Corte di assise afferma che poteva ritenersi un dato certo la presenza di COGNOME in caserma nella tarda notte del 13 agosto, in tempo per il turno di COGNOME.
Quanto alle dichiarazioni rese, egli ha affermato in dibattimento, come riportato nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di assise, di avere visto 2/3 persone confabulare nei pressi di una branda nella prima stanza a destra, ovvero quelle occupate dai militari di leva (quali gli imputati).
Quanto, poi, alle esitazioni palesate dal teste circa sia la identificazione delle persone viste confabulare, sia in relazione al contenuto dei discorsi fatti con COGNOME il 15 agosto a proposito RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME, le stesse sono state spiegate dalla Corte di primo grado in ragione del fatto che egli era detenuto e che aveva palesato un notevole timore per la sua incolumità se fosse filtrata la notizia di una sua collaborazione e quindi RAGIONE_SOCIALE volontà di rendere dichiarazioni il più possibile oggettive, senza alcuno spazio alle interpretazioni.
A tale proposito i rilievi difensivi sono infondati.
In ordine alle contestazioni nel corso dell’esame dibattimentale di cui non vi è chiara traccia nel ricorso, non può non richiamarsi il dettato dell’art. 500 cod. proc. pen. che ne limita la rilevanza al vaglio RAGIONE_SOCIALE credibilità del teste.
Fermo restando la non decisività del dato informativo del quale si discute, ai fini RAGIONE_SOCIALE complessiva ricostruzione del fatto, va ribadito che «le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate, fatta salva l’ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sono valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile la loro ritrattazione in base a
circostanze istruttorie acquisite “aliunde”» (Sez. 3, n. 26387 del 17/04/2025, Pg, Rv. 288386 – 01).
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate (Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, COGNOME, Rv. 266445 – 01 : in motivazione, la S.C. ha precisato che tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini RAGIONE_SOCIALE credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese)
E’ proprio in ragione del dettato testuale dell’art. 500 cod. proc. pen. come interpretato dagli insegnamenti di questa Corte, che si dà risposta al quesito del ricorrente circa, cioè, la ragione per la quale le Corti di merito abbiano preferito la versione resa in dibattimento dal teste rispetto alle versioni predibattimentali.
E’ palese, infatti, che tali dichiarazioni non possono costituire prova dei fatti narrati, ma possono essere utilizzate per vagliare la credibilità del teste e così è stato fatto nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, in cui la Corte ha dato ampia ragione delle discrasie contenute nelle dichiarazioni del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE apparente incertezza e titubanza del teste nel riferire quanto da lui visto.
La Corte di primo grado ha dato anche conto, alla pag. 116, del motivo per il quale le dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, contenute nei verbali predibattimentali e acquisite agli atti, non siano in grado di scalfire le dichiarazioni rese dal COGNOME per come riscontrate, rispetto a qualche aspetto, dal COGNOME.
Ad integrazione di quanto esposto al par. 4.1.1., si osserva che la ricostruzione viene, infatti, calata nel sistema di omertà che vigeva all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma e che aveva imposto ai militari ivi in servizio un regime di assoluto silenzio ovvero di negazione rispetto agli atti di nonnismo, cui il solo COGNOME si era discostato, denunciando, per il tramite RAGIONE_SOCIALE COGNOME, quanto gli era capitato; anche l’impugnata sentenza riprende tale aspetto e rileva come le dichiarazioni del teste COGNOME di fatto non escludano nulla e quelle del COGNOME siano del tutto vaghe e ciò in perfetta assonanza rispetto a quanto ricostruito circa il muro di omertà vigente all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma.
5.3. Il terzo motivo di ricorso sollevato nell’interesse di COGNOME ha ad oggetto motivazione contraddittoria e travisamento RAGIONE_SOCIALE prova documentale che attesta il mancato rientro anticipato dalla licenza di COGNOME.
Nonostante, infatti, dai documenti dell’esercito emergesse l’assenza di COGNOME dalla caserma il 13 agosto 1999, i giudici del merito hanno ritenuto che – essendo invalsa la prassi di consentire al militare in licenza di restare in caserma – tale documentazione non provasse con certezza la sua assenza dalla caserma.
Tale argomentazione – secondo il ricorrente – non potrebbe inficiare la valenza dimostrativa di tale documentazione che teneva traccia anche dei militari in licenza : la documentazione redatta in caserma, infatti, dava conto anche dei soggetti che, pur formalmente in licenza, pernottavano al suo interno; tanto è vero che, relativamente ai giorni considerati, c’erano le annotazioni su alcuni militari che risultavano avere fatto rientro anticipato.
Entrambe le Corti di merito hanno preso in considerazione tale documentazione, ma, alla luce degli approfondimenti investigativi che hanno dato conto RAGIONE_SOCIALE prassi invalsa di consentire anche ai militari formalmente in licenza di pernottare all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma senza che la loro presenza venisse segnalata, hanno concluso per l’assoluta inattendibilità RAGIONE_SOCIALE stessa.
Si deve richiamare innanzitutto quanto osservato al superiore punto 4.1.1 circa la deposizione del Commissario COGNOME e sulla tolleranza RAGIONE_SOCIALE presenza in caserma di notte dei militari in licenza, con particolare riguardo ai turni redatti dal capitano COGNOME nel mese di agosto 1999 cui non poteva attribuirsi alcuna attendibilità dimostrativa.
La Corte di assise, infatti, sottolineava come proprio la valenza dimostrativa attribuita erroneamente a tale documentazione, in difetto di un riscontro sulla sua attendibilità alla luce delle prassi invalse presso la caserma Gamerra, aveva consentito inizialmente agli odierni imputati di rimanere fuori dalle indagini.
Il provvedimento impugnato, alla pag. 76, poi, risponde alle obiezioni difensive circa il fatto che venissero indicati nei fogli presenza anche i militari in licenza, e ciò al fine di corroborare il valore dimostrativo RAGIONE_SOCIALE documentazione in oggetto, richiamando la deposizione del teste COGNOME, militare ancora in servizio, il quale ha chiarito che il militare in licenza veniva segnato come presente solo se fosse stato presente al contrappello, mentre in caso contrario, ove cioè non fosse stato presente al contrappello, sarebbe comunque figurato assente pur potendo benissimo essere presente.
Pertanto, entrambi i giudici di merito hanno dato ampia ragione e conto del perché la documentazione proveniente dalla caserma Gamerra relativamente ai militari in licenza nel giorno di interesse e, comunque, in generale non possa avere alcun valore dimostrativo.
5.4. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova relativa alle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il motivo è infondato.
La Corte di assise di Pisa ha affermato che l’imputato aveva inizialmente dichiarato di avere appreso RAGIONE_SOCIALE morte del ragazzo il 16 agosto mentre si trovava in treno di rientro dalla licenza; successivamente, in sede di spontanee dichiarazioni, ha modificato tale versione, indicando il 15 agosto, in quanto NOME COGNOME, suo amico e persona con cui aveva parlato RAGIONE_SOCIALE cosa, aveva collocato tale conversazione il 15 agosto.
Il ricorrente, già nell’atto di appello, aveva confutato tale ricostruzione, sottolineando come la dinamica dei fatti non era mutata, ciò che era mutato era unicamente il giorno cui fare risalire la conoscenza del fatto; il fatto che la notizia circolasse a livello informativo mal si concilia con la individuazione di COGNOME come omicida; la catena di trasmissione dell’informazione non si era imitata e COGNOME e COGNOME, come confermato da NOME COGNOME.
Le dichiarazioni di COGNOME sarebbero state travisate non avendo egli mai affermato di avere appreso il 15 agosto RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME, bensì genericamente RAGIONE_SOCIALE morte di un ragazzo, ma anche le dichiarazioni di COGNOME sono state travisate in quanto egli non apprese RAGIONE_SOCIALE morte da COGNOME ma gli venne riferito da qualcuno, non meglio indicato chi, visto che la notizia circolava in caserma.
Ancora una volta il ricorrente ha denunciato un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova in violazione dei principi reiteratamente affermati da questa Corte in punto di limiti alla deducibilità del vizio.
La sentenza impugnata ha affrontato la questione RAGIONE_SOCIALE datazione RAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte dell’imputato RAGIONE_SOCIALE morte di un ragazzo ripercorrendo le dichiarazioni del medesimo che, come affermato anche dal ricorrente, ha modificato la data anticipandola di un giorno, benchè ciò significasse che tale conoscenza era anteriore alla scoperta del cadavere.
In ogni caso, non vi è travisamento RAGIONE_SOCIALE prova nel senso di errore sul significante, ovvero sul contenuto delle dichiarazioni di COGNOME, bensì sul significato attribuito al mutamento di tali dichiarazioni; anche l’affermazione difensiva che COGNOME avesse parlato RAGIONE_SOCIALE morte di COGNOME, anziché di un ragazzo nel 1999, solo perché al momento in cui rendeva le dichiarazioni era risaputo che il defunto era COGNOME, è una interpretazione data dalla RAGIONE_SOCIALE a delle dichiarazioni che non sono state travisate dai provvedimenti di merito, ma valutate per come rese.
Quanto, poi all’ulteriore aspetto circa la conoscenza dei fatti da parte di COGNOME, la Corte di assise di appello ha affermato che egli apprese del decesso perchè se ne parlava in caserma ed egli in quel momento era con COGNOME che lo aveva saputo da COGNOME: dunque anche sotto questo profilo è evidente l’insussistenza del travisamento.
5.5. Con il quinto motivo di ricorso, è stata eccepita violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 110 cod. pen., travisamento RAGIONE_SOCIALE prova con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali di COGNOME e alla captazione del 4 aprile 2018 e illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.
L’inammissibilità attinge, in primo luogo, le censure riferite alla dedotta violazione di legge con riguardo ai criteri di valutazione di cui all’art. 192 cod. proc. pen.
Va assicurata continuità al principio di diritto per cui «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianz connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
La Corte di assise di appello ha affermato, alla pag. 64, che dalla lettura del verbale fonoregistrato, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, è emerso che COGNOME aveva sentito COGNOME e non già COGNOME COGNOME la frase “l’abbiamo fatta grossa” confermando , più volte, tale affermazione.
Questa Corte, a fronte del contestato travisamento, ha esaminato il verbale stenotipico, il significante, per verificare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE erronea trasposizione del dato probatorio nella motivazione: dal verbale, come affermato nell’impugnato provvedimento, emerge che COGNOME sentì COGNOME tale frase.
Circa, poi, il denunciato vizio di motivazione, anche per travisamento, RAGIONE_SOCIALE conversazione del 4 aprile 2018 RIT. 514/2017, ancora una volta, le sentenze di merito hanno fornito una spiegazione priva di evidenti illogicità o contraddittorietà.
Nella conversazione intercettata, intercorsa con la madre, COGNOME confermava di aver confidato alla allora fidanzata COGNOME di avere sentito che i due dicevano
«è caduto», però non ricordava l’espressione «dalla torre», particolare che, invece, la COGNOME aveva riferito; evidentemente, continuava COGNOME, egli così le aveva confidato, ma quel particolare non lo ricordava e non era sicuro di non averlo appreso successivamente alla scoperta del cadavere.
La Corte di assise di appello ha richiamato un altro passaggio di tale conversazione in cui COGNOME ribadiva alla madre di avere detto la verità, di non potere dire bugie e che si era ricordato di tutto quanto dopo essere venuto a conoscenza delle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME, cui egli stesso, vent’anni prima, nell’immediatezza dei fatti, aveva confidato quanto accaduto la sera del 13 agosto 1999.
La lettura RAGIONE_SOCIALE conversazione asseritamente travisata rende evidente l’assenza del vizio dedotto, poiché il COGNOME alla madre non rappresentava una certezza rispetto all’avere ascoltato la parola «torre», bensì una incertezza sul fatto che non vi fosse stata una contaminazione fra il ricordo e una notizia appresa successivamente.
Tale elemento, nella complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE attendibilità soggettiva del COGNOME è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito (in specie quelli di primo grado) del tutto recessivo, tanto è vero che non è stato nemmeno citato nella ricostruzione (pagg. 93 e seguenti) del meccanismo psicologico che ha portato il teste a riferire quanto appreso vent’anni dopo i fatti.
Infatti, proprio nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazione oggetto RAGIONE_SOCIALE critica difensiva, COGNOME ribadiva alla madre di «avere detto la verità».
Del resto è evidente che la circostanza che COGNOME aveva sentito COGNOME e COGNOME confabulare, che aveva sentito la frase «è caduto», che ciò era avvenuto il 13 agosto 1999, rende evidente che la caduta era proprio quella di NOME COGNOME; pertanto, il particolare RAGIONE_SOCIALE «torre» assume rilievo del tutto secondario per ricollegare la «caduta» a quanto accaduto al povero COGNOME.
5.6. Con il sesto motivo, è stata eccepita violazione di legge con riferimento all’artt 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la prova RAGIONE_SOCIALE partecipazione concorsuale di NOME COGNOME.
Il motivo è infondato.
Fermo restando quanto evidenziato al paragrafo precedente in punto di deducibilità RAGIONE_SOCIALE violazione di legge con riferimento ai criteri di cui all’art. 192 cod proc. pen., si segnala come il ricorrente abbia ribadito un’argomentazione difensiva già spesa con l’atto di appello circa la mancata prova del reato meno
grave voluto da COGNOME e la consistenza del contributo causale del medesimo alla sua realizzazione.
Non sarebbe, cioè, sufficiente la frase «l’abbiamo fatta grossa» per definire la responsabilità concorsuale anomala di COGNOME, in difetto di prove più pregnanti.
Ritiene il ricorrente cha a tale critica difensiva la sentenza di primo grado abbia dato una risposta meramente apparente.
La deduzione si pone in contrasto rispetto ai principi costantemente affermati da questa Corte in punto di responsabilità a titolo di concorso.
Invero, giova ribadire, in primo luogo, che l’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio non postula l’individuazione dell’autore materiale RAGIONE_SOCIALE condotta tipica, purché risulti provata la partecipazione materiale e morale dei correi alla realizzazione del reato (Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Calero, Rv. 287069 – 01: fattispecie relativa ad omicidio conseguito a rapina in appartamento, nella quale, pur non essendosi accertato quale segmento di condotta fosse riferibile a ciascuno degli imputati, la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva valorizzato la comune progettazione RAGIONE_SOCIALE rapina, la previsione e l’accettazione RAGIONE_SOCIALE morte dell’anziana vittima, l’assenza di dissidi tra i correi successivi al delitto e il comune contatto con la persona offesa).
Inoltre, ai fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato.
Infatti, l’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità a titolo di concorso nel delitto di omicidio, può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell’azione criminosa – posta in essere con modalità tali da richiedere la compartecipazione degli stessi con esclusione di possibili interventi di terzi – ancorché non sia stato possibile individuare l’autore materiale dell’azione tipica (Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato chi dei due imputati avesse sparato, aveva accertato, indiziariannente, la comune volontà di commettere l’omicidio, il comprovato rapporto di causalità efficiente rispetto all’evento realizzato, la presenza di entrambi sul luogo del delitto, la condivisione delle azioni
successivamente poste in essere per disfarsi del cadavere, occultare le prove e subornare i testi).
In ragione dei principi espressi dalle massime che precedono è evidente che la motivazione circa la responsabilità concorsuale, per quanto ai sensi dell’art. 116 cod. pen., è esente dalle critiche sollevate dal ricorrente, non essendo richiesta l’individuazione precisa RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta da ciascuno dei compartecipi, purché il percorso motivazionale espliciti le ragioni del convincimento circa la sussistenza del contributo causale dato dal singolo.
Come reso evidente nella sentenza impugnata, l’attribuzione del fatto agli odierni ricorrenti poggia sulla interpretazione letterale e logica delle frasi captate dal COGNOME che alludono ad un fatto grave, una caduta da una torre, avvenuta quella notte, attribuita a COGNOME che “questa volta” avrebbe esagerato ma con una corale assunzione di responsabilità, posto che “l’abbiamo fatta grossa” si riferisce a tutti i colloquianti che sudavano freddo, secondo il COGNOME.
L’utilizzo del plurale “l’abbiamo fatta grossa” racchiude in sé icasticamente il travalicamento rispetto a quelle che erano le normali attività illecite, costituite in atti di nonnismo, compiute dai ricorrenti che, infatti eran già stati disciplinarmente sanzionati per quello, e l’ulteriore affermazione «questa volta hai esagerato» individua la condotta meno grave voluta da COGNOME, rispetto a quella più grave compiuta dal COGNOME, come chiaramente affermato dalla Corte di assise di appello.
5.7. Con il settimo motivo è stato eccepito il vizio di motivazione per inconciliabilità con i fatti storici accertati con sentenza passata in giudicato.
Il motivo è infondato per le ragioni già ampiamente esposte al par. 4.1.4. integrate come di seguito illustrato.
L’accertamento RAGIONE_SOCIALE estraneità al fatto dell’originario coimputato NOME COGNOME sarebbe disceso, a dire del ricorrente, dalla valutazione data alle dichiarazioni di COGNOME circa la presenza del primo la notte dei fatti in caserma, con argomentazioni che sono del tutto sovrapponibili a quelle spese dalla RAGIONE_SOCIALE per il correo COGNOME.
L’impugnata sentenza avrebbe escluso il contrasto di giudicati affermando che le differenti conclusioni cui sono giunti i due giudici discende dalla differente valutazione data al compendio probatorio; il ricorrente ha rilevato, al contrario, un insanabile contrasto fra l’accertamento circa l’assenza dell’COGNOME la sera dei fatti, da un lato, e la sua accertata presenza da parte dell’impugnata sentenza.
Secondo il ricorrente, in ragione RAGIONE_SOCIALE ricostruzione degli avvenimenti contenuta nel provvedimento impugnato, l’accertamento circa la responsabilità di
COGNOME si fonda necessariamente sulla presenza di NOME, la cui assenza quella sera è – però- oggetto di accertamento definitivo.
Il provvedimento impugnato non ha trascurato il dato storico dell’avvenuta assoluzione di NOME COGNOME e ha ribadito come il fatto sia stato ricostruito nella medesima maniera e che la presenza di COGNOME la sera del 14 agosto presso la caserma Gamera fosse oggetto di dubbio, in ragione delle diverse dichiarazioni del teste COGNOME che, in fase predibattimentale aveva riferito una circostanza e nel corso del dibattimento ne aveva riferito un’altra, che rendeva non compatibile la circostanza che egli avesse viaggiato, rientrando a casa in licenza, insieme ad NOME.
Posta, però, la diversità dei riti e il fatto che sono state operate delle differenti ricostruzioni del fatto, la questione circa la presenza di COGNOME è stata risolta in maniera divergente nelle due sentenze senza che vi sia, per ciò stesso, ravvisabile alcuna inconciliabilità sui ruoli dei due imputati nella vicenda.
Va, peraltro, ricordato, che «in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatt specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove – dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano» (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 01)
Ancora, giova ribadire che «il giudizio sull’attendibilità di un teste, effettuato in un processo diverso da quello definito con la condanna di cui è richiesta la revisione, non giustifica la riapertura di tale ultimo processo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen., posto che il giudice conserva integra l’autonomia relativa all’accertamento a lui riservato e, in specie, al vaglio RAGIONE_SOCIALE credibilità dei testimoni e dell’attendibilità dei contenuti accusatori dagli stessi riversati nel processo» (Sez. 2, n. 32782 del 12/09/2025, COGNOME, Rv. 288610 – 01).
Pertanto la valutazione circa la presenza di COGNOME la sera dei fatti operata, prima dal giudice per le indagini preliminari di Pisa e poi dalla Corte di assise di appello di Firenze, e, da ultimo, da questa Corte non è in contrasto con quanto concluso nella sentenza qui impugnata, poichè discende dalla valutazione di una
prova d’alibi dell’COGNOME, dalla non precisione delle dichiarazioni del COGNOME circa la sua presenza e dalla dichiarazioni del COGNOME, rese in fase predibattimentale e poi dibattimentale.
Da quanto esposto, discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e RAGIONE_SOCIALE sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e RAGIONE_SOCIALE sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e RAGIONE_SOCIALE sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14/10/2025