Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in riferimento al secondo motivo di ricorso e inammissibilità nel resto.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PALERMO in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermato la pronuncia con cui il locale Tribunale dichiarava COGNOME NOME colpevole dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n (capo A) e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo B) e – previo riconoscimento del circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante e contestata recidiva, avvinti i reati sotto il vincolo della continuazion condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 25.000,00 di multa.
1.2. Nel corso di un intervento avvenuto il 29/08/2015 presso un immobile sito in Palermo, INDIRIZZO, i Carabinieri avevano rinvenu una serra indoor utilizzata per la coltivazione di marijuana, nonché, nei pressi dell medesima abitazione e nel terreno posto alle spalle di questa, numerose alt piante di marijuana, coltivate dalla famiglia dell’odierno ricorrente. Riscontrav altresì la presenza di allacci abusivi e diretti finalizzati all’approvvigioname di energia elettrica con la quale alimentare la predetta serra. L’intervento personale tecnico dell’RAGIONE_SOCIALE consentiva di constatare che l’elettricità veniva a indebitamente mediante il collegamento di due conduttori all’impianto pubblico della società fornitrice del servizio. L’accertamento chimico-tossicologico condo sulle piante rivelava che le stesse possedevano un contenuto medio di principi attivo Delta 9 THC pari a 4,33%, superiore allo 0,5%, considerata la soglia minim drogante di THC. Sulla scorta di tali emergenze, il Giudice di primo grad riconosceva la penale responsabilità dell’imputato, evidenziando la pacifi riferibilità della coltivazione e del pertinente allaccio abusivo a COGNOME Giuse sulla scorta della presenza in loco di documenti personali ed esclusivi dell’imputato (di cui non era stato denunciato né il furto né lo smarrimento), oltre che in rag di una visura storica per fabbricati, da cui emergeva che, all’epoca dei fat coniuge del prevenuto, COGNOME NOME, era titolare della nuda propri dell’immobile di via Orecchiuta 42. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
GLYPH Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato a mezzo del difensore che solleva due motivi con cui deduce:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192, commi 1 e 2 cod. pr pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., inosservanza delle norme in materia di valutazione della prova laddove è stat ritenuta la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati contestati, in r della asserita esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte terri non avrebbe correttamente applicato la norma in materia di valutazione dell
prova indiziaria, giacché gli elementi riconducibili all’imputato, più s richiamati, non sarebbero dotati di gravità, precisone e concordanza, anche considerazione del rinvenimento di analoga documentazione riferibile alla figl dell’imputato, NOMENOME NOME motivazione sarebbe poi affetta da travisamento dell prova per avere i Giudici di merito trascurato, senza spiegarne le ragioni deposizione della teste NOME COGNOME, che si porrebbe in contrasto con decisione;
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt 20-bis cod. pen., 53, 56, 56-bis, 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 125 cod. proc. pen., per non avere dispost sostituzione della reclusione inflitta con la detenzione domiciliare o il lav pubblica utilità, alternativamente richiesti dalla difesa nelle proprie concl scritte, nonostante ne sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi. Pur atto di avere letto le conclusioni scritte delle parti, la Corte di merito non s ha disposto la sanzione sostitutiva ma ha omesso qualsivoglia motivazione su punto.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullame con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, dovendo il ricorso dichiararsi inammissibile nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo esula dal novero delle censure deducibili in sede d legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al rig sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudican delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazi a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – d esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abb esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazio che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di a (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428).
Quanto alla prova indiziaria, cui il ricorrente vorrebbe negare credito, que Corte di legittimità, sin da epoca risalente, ha chiarito che l’esistenza di u può essere desunta anche da circostanze certe attraverso le quali, sulla bas norme e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fa incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario previsto dall’a 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 1718 del 21/12/1999 dep. 2000 Widman, Rv. 215343). Già nel 1992 le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, COGNOME, Rv. 191230) affermavano che “L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consoli ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare second schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accert sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziant è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può perven superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando regola metodologica fissata nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pe L’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza ve un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da pro peraltro, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individual Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univ di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indic di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazio complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’in può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio cosiddetto libero convincimento del giudice”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, pertanto, il Giudice di merito era chiamato ad operare u apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso significato univoco. La Corte territoriale ha, dunque, fatto ricorso verosimiglianza ed alle massime di esperienza, tenendo correttamente in conto che, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame val di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternati spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile (Sez. 6, n. 49029 22/10/2014, COGNOME ed altri, Rv. 261220; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011 dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066).
Tanto premesso, la sentenza impugnata disattendendo, con motivazione adeguata, le medesime questioni riproposte con il presente ricorso, ha osservat come l’istruttoria svolta in primo grado abbia permesso di compendiare un quadro indiziario grave, preciso e concordante, tale da fornire la prova della riferi soggettiva della condotta all’imputato, costituito dalle seguenti circosta l’immediata prossimità del iocus commissi delicti rispetto all’abitazione dell’imputato; la titolarità, da parte della moglie dell’imputato, della nuda pro dell’immobile ove era stata realizzata la serra indoor; il rinvenimento, all’interno del fabbricato stesso di documenti personali in originale e in copia intes all’imputato (uno alla figlia), di cui questi non aveva denunciato il furto smarrimento, né aveva fornito spiegazione alcuna in merito all’anzidetto ritrovamento in loco. Ha concluso, infine, osservando, proprio alla luce del criterio di verosimiglianza e delle massime di esperienza, che «risulta provato che COGNOME NOME avesse la piena disponibilità del fabbricato adibito a serra indoor come anche degli appezzamenti di terreno limitrofi, anch’essi adibiti a piantagio deponendo in quest’ultimo senso la medesimezza dell’allaccio abusivo alla rete pubblica RAGIONE_SOCIALE, che riforniva di energia elettrica la coltivazione di marijuana, non l’identità della tubatura utilizzata per irrigare i fondi attigui al fabbricato quest’ultimo scaturiva e si propagava», potendosi «plausibilmente escludere ogni spiegazione alternativa (peraltro neppure addotta dalla difesa) che invalidi l’ipo all’apparenza più verosimile».
2.1. Anche il secondo motivo, afferente alla mancata sostituzione della pena, non merita accoglimento, dovendo considerarsi la relativa richiesta implicitamente disattesa dalla sentenza impugnata, in ragione «da un lato, del concreto disvalo della condotta commessa da COGNOME NOME e, nel contempo, dei precedenti penali da cui risulta gravato, certamente sintomatici di una personalità negativ di una spiccata insofferenza verso il rispetto dei precetti normativi»: indici ch pur utilizzati dalla Corte territoriale per escludere l’invocata revisione d operato giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generic con le contestate aggravanti, fondano anche le ragioni dell’implicito rigetto de richiesta di sanzioni sostitutive. Si tratta di motivazione implicita, comuneme ammessa in giurisprudenza, che si ha allorquando dal tessuto argonnentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento. La sentenza di merito, invero, non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risulta processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni d convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì d potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, se anch
non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME e altro, Rv. 250900): in tali casi, non vi è spazio . per il vizio di mancanza di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, COGNOME ed altri, Rv. 229220).
Tanto premesso, occorre evidenziare che l’applicazione delle sanzioni sostitutive – rispetto alle quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto un riforma organica della legge 24 novembre 1981 n.689, ridisegnandone anche il quadro generale – non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerle. E ciò in base all’esplicito disposto dell’art. 58 L. 689/1981 secondo cui «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (…)». In altri termini, il Collegio ritiene che il controllo di que Corte rispetto alla decisione del Giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva si debba fermare – secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio – alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di fondati motivi ostativi alla invocata sostituzione della pena inflitta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore