Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43237 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43237 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Rimini DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat
Dr. NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1924/22 in data 16 novembre 2022, deposi in data 11 febbraio 2023, NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile dei reati di cui a comma 1, lettere a) e h), I. 157/1992, e 703 cod. pen., e condannato alla pena di 2.1 di ammenda.
Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l’imput primo e unico motivo lamenta mancanza o illogicità della motivazione in riferimento ai c valutazione della prova indiziaria, erroneamente ritenuta conforme ai requisiti di cui 192 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto propone una censura meramente fattuale può costituire oggetto di sindacato di legittimità.
A ciò va aggiunto come il motivo, che si appunta sulla errata valutazione del indiziaria, è anche manifestamente infondato.
Preliminarmente, va ribadito che l’indizio è sempre fondato su un fatto certo; il s pari RAGIONE_SOCIALE congetture e RAGIONE_SOCIALE illazioni, costituisce una mera intuizione (Sez. 1, 22/06/1987, Rv. 176554; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, assimila, in motiva sospetti alle generiche allegazioni o a prospettabili ipotesi investigative no necessariamente l’esistenza di responsabilità penali ovvero a “intuizioni dell’agente/ufficiale di polizia giudiziaria, del pubblico ministero, del giudice; l’indizio deve costituire fatto certo, realmente esistente e non solo verosimile o s Sez. 6, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 12/04/2016, Rv. 266941 – 01).
Ciò premesso, in tema di criteri di valutazione degli indizi la Corte ha, anche di re 3, n. 19499 del 19/04/2023, Ceci, n.nn.), sottolineato come la «prova logica» ri valutazione da parte del giudice di una serie di elementi di fatto, che sarà il frutto quanto meno possibile «intuitiva», degli indici stessi, in esito a un processo di tipo i si traduce in un sistema di inferenza probabilistica della verità processuale.
Lo schema logico della induzione/deduzione consiste, in particolare, nell’anali pluralità dei fatti concreti per ricavarne una regola generale – soggetta al vag dell’esperienza – da applicare (stavolta con metodo deduttivo) al caso particolare.
Tale processo logico è sintetizzato dall’articolo 192, cornma 2, c.p.p., laddove s che «l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi si precisi e concordanti».
Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a «f «massime di comune esperienza» (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, 258677 – 01), che si differenziano dalla mera congettura perché la valutazione è formul scorta dell’id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell’elemento pre in considerazione (Sez. VI, 07/07/2009, n. 27862, in proc. De Noia, Rv. 244439 – 01).
Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ogni singolo e prova, e quindi beigdaircli. una valutazione complessiva dell’intero compendio probatorio prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confl medesimo contesto dimostrativo» (Sez. 2, 19/09/2013, n. 42482, COGNOME, Rv. 25696 01).
In sostanza, la valutazione della prova indiziaria è «bifasica», essendo in prima giudice tenuto a verificare il livello di «gravità e precisione» di ciascun indizio, considerato e, in seconda battuta, ad esaminare unitariamente tutte le circostanze e valutarne la «concordanza» (così anche Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231
E così, in concreto, i dati oggettivi scaturenti dalla messe probatoria andavano co singolarmente e poi unitariamente, con quegli indici rivelatori che presentano una «re di presenza nella realtà fenomenica e possano secondo un giudizio probabilistico c rappresentazione di una «regola», sempre suscettibile di essere superata qualora r fallace.
Il Collegio evidenzia altresì come la prova logica del fatto non costituisce uno meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con l metodologica (nei termini dianzi esposti) che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230)
Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto che la contemporanea presenz serie di indizi, costituiti:
dalla esplosione di un colpo di arma da fuoco (udita dai coniugi COGNOME e COGNOME);
dal rinvenimento del capriolo morente da parte degli stessi;
dalla osservazione di un cane da caccia simile, per razza e pigmentazione del m quello dell’imputato;
dalla osservazione dell’imputato “in atteggiamento da caccia” sul luogo del fatto;
dal rinvenimento, sul luogo del fatto, di una autovettura corrispondente, pe modello, a quella dell’imputato (tg. TARGA_VEICOLO, con a bordo telaio per trasporto cani);
dal rinvenimento, presso l’abitazione dell’imputato (v. deposizione teste COGNOME) analoga a quella dell’animale ucciso,
costituissero indizi gravi, precisi e concordanti, soddisfacendo i requisi dall’articolo 192 cod. proc. pen., soprattutto ove non smentiti da una plausibil alternativa fornita dall’imputato, che non ha (peraltro legittimamente) ritenuto di all’esame.
Tale motivazione non appare manifestamente illogica né contraddittoria, né appare v i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza della corte per la valutazione dell
La censura, sotto l’ombrello del vizio di motivazione, intende in realtà sostenere un alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla pronuncia operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 4, n. 24826, del 1 COGNOME, non massimata: «il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguat argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, rispondenza alle acquisizioni processuali”», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 31.03.1999 Rv. 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, Rv. 217052-01).
Per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 1 Bruscoli, non massimata) esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione que “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazi esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Rv. 207944)».
Il motivo è quindi inammissibile.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è r ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinaz causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determina equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pro e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 11/10/2023.