Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza con le relative statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Cagliari, con sentenza pronunciata in data 18 ottobre 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt.81 cpv. cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 309/90 e, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Trbunale di Cagliari in data 19 settembre 2019, irrevocabile dal 18 febbraio 2020, con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato all’ulteriore pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa.
La difesa di COGNOME NOME si affida ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche con riferimento all’erronea applicazione dell’art.192 comma 2 e 533 cod.proc.pen., in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per avere ceduto quantitativi imprecisati di hashish e marijuana a persone non identificate per un controvalore di euro 11.530,00, pari all’importo della somma sequestrata. Assume in particolare un difetto nella interpretazione dei principi che governano la valutazione della prova indiziaria nella parte
motivazionale in cui era richiesto ai familiari dell’imputato di dimostrare la provenienza lecita del denaro, laddove l’accertamento del fatto presuppone, comunque, che si proceda da un fatto noto per pervenire alla inferenza del fatto ignoto nel rispetto del principio “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Assume in particolare che nessun ragionamento inferenziale avrebbe consentito di raggiungere la prova che le somme sequestrate presso l’abitazione del COGNOME, in assenza di alcuna attività di indagine ovvero di monitoraggio dell’imputato, fossero da ricondurre all’attività di spaccio piuttosto che a differenti attività, s pure illecite, risultando una obiettiva incertezza sulla provenienza della somma di denaro, con particolare riferimento alla somma custodita &l’interno della cassaforte, di cui si assume la titolarità in capo al COGNOME, e in assenza di qualsivoglia indizio concernente i tempi, i modi e le quantità delle cessioni, bensì facendo leva sul mero posesso del denaro, genericamente collegato ad una illecita attività nel settore degli stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 motivo di ricorso è fondato, in quanto in grado di disarticolare il ragionamento logico giuridico sul quale si fonda l’affermazione di responsabilità del COGNOME in relazione ad una continuativa attività di spaccio, desunta dal rinvenimento di una somma di denaro nella disponibilità sua e dei suoi familiari, il cui possesso non era stato adeguatamente giustificato, nonché dalla detenzione di sostanza stupefacente, fatto per il quale il COGNOME era stato arrestato e sottoposto ad un separato giudizio, e da un corredo indiziario a sostegno di un’attività di spaccio perdurante (detenzione di strumenti di pesatura dello stupefacente e di una agendina contenente la indicazione di nomi e di importi pecuniari).
2. Invero nella specie l’onere motivazionale sulla affermazione di responsabilità dell’imputato non si arresta, come invece indicato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini cautelari in relazione ai reti contro il patrimonio, dimostrazione del fumus del reato presuppoto, che deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (sez.2, n.6584 del 15/1272021, Peri, Rv.282432; n.16012 del 14/03/2023, COGNOME, Rv.284522), ma deve attingere alla materialità della condotta illecita la quale, pure desunta da un coacervo di elementi indiziari, non può esurirsi nella mera rappresentazione del risultato finale di illecite transazioni, corroborata dall’esistenza di un collegamento logico e cronologico tra le somme di denaro sequestrate e la droga rinvenuta nel possesso del NOME, fatto per il quale lo stesso risulta essere stato giudicato in un diverso procedimento penale. Invero le censure mosse al ragionamento motivazionale della sentenza
impugnata colgono nel segno, sia con riferimento alla logica argomentativa e all’intrinseca forza persuasiva della motivazione, sia per quanto attiene alla consequenzialità degli argomenti utilizzati per pervenire all’affermazione di responsabilità de prevenuto.
3. La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il principio, oramai acquisito, per il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, l’operazione di lettura complessiva dell’intero compendio probatorio di natura indiretta non può esaurirsi nella mera sommatoria degli indizi, esigendo la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo e deve essere preceduta da una operazione propedeutica – da cui non può prescindersi – che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro intrinseca valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, COGNOME; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967).
3.1 È stato inoltre precisato che “nell’ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall’art. 192 comma 2 cod.proc.pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l’ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230).
3.2. La circostanza fattuale idonea a formare un indizio deve pertanto essere certa perché da essa possa desumersi la prova – indiretta – dell’esistenza di un (altro) fatto; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntua verifica processuale della reale sussistenza dell’elemento al quale si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto – pregiudizievole per l’imputato – che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l’esistenza, che si risolverebbe nel
minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell’imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 39882 dell’1/10/2008, Rv. 242123, secondo cui l’indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza).
3.3. A ciò consegue l’ulteriore principio – che costituisce il necessario corollario di quanto fin qui affermato – dell’impossibilità di porre il fatto ignoto alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall’originario fatto noto cert seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un’ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell’imputato (Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell’indizio, e la c.d. praesumptio de praesumpto, o presunzione di secondo grado, si risolve in un mero paralogismo giuridico (Sez. 1 n. 4434 del 6/11/2013, Rv. 259138), che non può costituire fonte legale di prova indiziaria – rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 192 comma 2 del codice di rito – proprio perché l’esistenza dell’ulteriore fatto da dimostrare non sarebbe desunta da un elemento indiziario connotato dal requisito della precisione, e dunque della certezza, ma da un dato soggetto a sua volta a dimostrazione per via induttiva, e dunque soltanto verosimile o supposto.” (Sez. 1 n. 18149 del 11/11/2015, Korkaj, Rv. 266882).
3.4 Orbene, a parte l’oggettiva incertezza ed equivocità degli elementi di fatto che dovrebbero essere impiegati per il ragionamento inferenziale (somma di denaro detenuta, svolgimento di una attività illecita nel settore degli stupefacenti), e pure a volerli ritenere astrattamente utilizzabili nella loro portata indiziaria, gli stessi risultano del tutto privi di efficienza dimostrativa quali fon di prova della riconducibilità del denaro ad una continuativa attività di spaccio posta in essere dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto non consentono di condurre alla dimostrazione del fatto ignoto che si vuole provare e cioè che la somma sia diretto provento di una serie di cessioni poste in essere dal COGNOME in epoca prossima al sequestro del denaro, risultando del tutto omessi passaggi inferenziali fondamentali quali la indicazione delle singole cessioni, i destinatari delle stesse, gli importi ricevuti da ciascuno di essi, in sostanza l’intero profilo descrittivo dell’addebito che serve a enucleare il contenuto della contestazione e ad assicurare la possibilità di contraddittorio sulla stessa; mentre gli elementi di fatto utilizzati per il ragionamento presuntivo, pure dati come accertati, si prestano a molteplici interpretazioni, hanno portata ambivalente e consentono la
formulazione di un ventaglio di ipotesi e di ricadute logico-giuridiche, alternative alla prospettazione accusatoria.
Invero sulla somma di denaro trovata all’interno della cassaforte non risultano circostanze univoche che ne escludano una provenienza lecita, ovvero una derivazione da transazioni, sia pure illecite, ma diverse da una attività di spaccio di stupefacenti ovvero da fonti reddituali diverse del nucleo familiare, ovvero in forza di un disponibilità conseguita da terzi, anche estranei al nucleo familiare trattandosi di somma che, nella sua complessiva consistenza (circa euro 11.000), non può di per sé considerarsi ingente e comunque incompatibile con una economia domestica, né risultano essere stati eseguiti accertamenti di natura patrimoniale, o su fonti dichiarative di familiari, sulla origine della somma.
La presenza di strumenti di pesatura dello stupefacente conferma la prospettazione accusatoria con riferimento alla destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato al NOME, ma non costituisce prova della loro utilizzazione per pregresse cessioni.
4.1 L’unico elemento indiziario di una certa consistenza è rappresentato dal rinvenimento di una agendina nella quale erano indicati alcuni nomi e gli importi agli stessi riferiti, ma tale documento non può costituire, da solo, la prova di pregresse forniture, tenuto conto che il COGNOME è stato chiamato già a rispondere della detenzione di una cospicua provvista di stupefacente di talchè l’elemento circostanziale dell’agendina potrebbe esaurire il proprio rilievo indiziario nel procedimento separatamente definito quale documento riepilogativo degli ordinativi ricevuti e che il NOME si apprestava a soddisfare.
Per divenire un indizio decisivo per corroborare una pregressa e ulteriore attività di spaccio sarebbe stato necessario svolgere un’attività investigativa di riscontro concreta e specifica, attingendo a detto documento per risalire agli eventuali destinatari dello stupefacente e per ricostruire il numero e le modalità delle transazioni che li riguardavano.
4.2 Mancano in sostanza gli elementi di conferma che una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio implica, in ipotesi di prospettata alternativa ricostruzione dei fatti, laddove non risultano rappresentati gli elementi di riscontro della ipotesi ricostruttiva accolta, così da consentire il superamento del dubbio ingenerato dalla ricorrenza della ipotesi alternativa (sez.4, n.22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv.250294; sez.3, n.5602 del 21/01/2021, P., Rv.281647).
Alla luce delle carenze sopra evidenziate, che si traducono in una motivazione priva di una forza persuasiva idonea a sorreggere l’affermazione di responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, si impone una
pronuncia di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto, tenuto conto delle rilevanti lacune nel ragionamento logico giuridico del tessuto motivazionale (sez.Un., n.45276 del 30/03.2003, COGNOME, Rv.226100; sez.2, n.1673 del 18/10/2016, in proc. PG Milano contro COGNOME e altri), non ulteriormente emendabili nel giudizio di rinvio, stante l’inconsistenza degli argomenti utilizzati dalla Corte di Appello volti a superare le carenze probatorie sopra evidenziate.
Invero nel giudizio di cassazione, l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché l’eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria definitivamente accertata (sez.2, n.18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv.279555).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente