Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Panama il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Dessy (Etiopia) il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/01/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME e di COGNOME per intervenuta prescrizione, il rigetto del ricorso di NOME COGNOME l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, NOME, COGNOME e COGNOME;
sentiti i difensori degli imputati, AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME NOME COGNOME per COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME per COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME per COGNOME, che hanno insistito per l’accoglime dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 7 marzo), in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunal di Roma per quanto rileva in questa sede, ha: ,
confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui al capo capo El (qualificato a sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup.) rideterminando la pena in anni due di reclusione ed eu 6.000,00 di multa;
escluso la contestata recidiva a carico di COGNOME NOME, confermando la condanna de predetto in ordine ai reati di cui ai capi C31, C32, C33, C35 (il primo, il terzo e il quarto q ex art. 73, comma 5, T.U. Stup.), rideterminando la pena a carico del predetto in anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
ridotto la pena a carico di COGNOME NOME – condannato per i capi D1 e D3 (qualificati ai s dell’art. 73, comma 5, TU Stup.) – NOME misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 10. di multa;
confermato le condanne a carico di: NOME e NOME COGNOME per il reato di cui al capo A (art. 74 T.U. Stup.) i escludendo le contestate aggravanti; di COGNOME NOME per il reato di cui capo C1 (artt. 73 e 80 T.U. Stup.); di COGNOME NOME per i reati di cui ai capi C36, C39 (tutti qualificati ai sensi dell’art. 73 , comma 5 /T.U. Stup.).
Avverso la sentenza di appello i predetti imputati hanno, a mezzo dei propri difensor proposto ricorsi nei quali deducono:
2.1. COGNOME NOME: 1) violazione di legge della sentenza impugnata che non ha considerato che in relazione alle imputazioni ascritte all’imputato era intervenuto giudica assoluzione in favore dei coimputati (i NOME COGNOME e COGNOME NOME) ai quali erano ascritti in concorso con il COGNOME (nella qualità di cedenti lo stupefacente acquiCOGNOME ricorrente). Pertanto, le ricostruzioni in fatto operate dalle due sentenze risultano assolutam incompatibili il che impone l’annullamento della pronuncia di condanna; 2) erronea applicazion / dell’aumento sanzionatorio ex art. 81, secondo comma, cod. pen., atteso che l’acquisto o la cessione dello stesso stupefacente o di una parte di esso non posCOGNOME essere considerati come due distinti reati.
2.2. COGNOME NOME: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME conferma della responsabilità penale per il capo E1, fondata su una errata valutazione del contenuto del sentenza della Corte di Cassazione che, in distinto procedimento a carico dei coimputati D
NOME NOME e COGNOME NOME, ha ritenuto “pacificamente dimostrata l’intervenuta cessione dello stupefacente” oggetto dell’imputazione, senza avere superato le censure avanzate in sede di appello in merito NOME prova del coinvolgimento in detto episodio del NOME; 2) mancat declaratoria di intervenuta prescrizione per il capo E1, atteso che il reato è conteCOGNOME c commesso nel febbraio 2015 e considerata la qualificazione ex comma 5 T.U. Stup.iè maturato il termine massimo ai sensi dell’art. 157 cod. pen.
2.3. COGNOME .COGNOME: unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio d motivazione, in ordine all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato in ordine al c A3, confermata dNOME Corte di appello che non dato risposta alle doglienze formulate in sede d appello. In particolare, non è stata fornita idonea motivazione in ordine a quale sarebbe st la condotta concorsuale dell’imputato, la cui responsabilità viene fondata su elementi altament equivoci, quali il presunto rapporto con l’importatore dello stupefacente (COGNOME NOMENOME la permanenza in Roma, e in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti indicativi della effettiva partecipazione all’illecita operazione; peraltro, è COGNOME indicato, quale elemento a c l’impossibilità di spiegare altrimenti la presenza dell’imputato a Roma nei primi giorni del e gli incontri con il NOMENOME con evidente illegittima inversione dell’onere della prova. Tu senza contrastare gli elementi portati dNOME Difesa e relativi NOME lecita presenza del COGNOME – e degli altri imputati panamensi – in Roma in quel periodo, finalizzata NOME ricer rotoli di carta per imbNOMEggio e di alluminio e NOME circostanza che la stessa sentenza di grado aveva rilevato come altri fossero i soggetti realmente interessati NOME spedizione de droga.
A conferma di tale illogicità motivazionale si evidenzia che i coimputati COGNOME COGNOME COGNOME assolti in sede di giudizio abbreviato e nella relativa sentenza il Gip ha rilevato come sussistono idonei elementi da cui dedurre che i cittadini panamensi … coincidano con gli aut dell’invio del contenitore contenente cocaina, stante la mancata identificazione degli interloc stranieri delle conversazioni intercettate dal 4 maggio 2015 in avanti”.
2.4. NOME COGNOME: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione NOME ritenuta utilizzabilità delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e NOME escu collaboratore di giustizia COGNOME, disposta dal Tribunale ai sensi dell’art. 523, comma 6, cod. pen. Quanto al primo profilo, si deduce che illegittimamente i primi giudici hanno riten irrilevante la circostanza, eccepita dNOME difesa dell’imputato, che i supporti conten registrazioni delle conversazioni intercettate non erano stati allegati al fascicolo del dibatt rimanendo presso i locali della Procura fino NOME loro NOME al perito, incaricato della trascrizione; ciò ha sottratto NOME disponibilità della difesa fondamentali elementi pro determinando la loro inutilizzabilità in sede processuale. In ordine NOME seconda doglianza rileva che l’escussione del collaboratore di giustizia non era affatto indispensabile come, motivazione peraltro contraddittoria, ha ritenuto il collegio di primo grado; 2) violazione di e vizio di motivazione in merito all’individuazione del ricorrente quale soggetto conversante dialogo registrato il 18 marzo 2015 (progr. RIT 9027/15), elemento probatorio a fondamento
della ritenuta intraneità nell’ambito del sodalizio ex art. 74 T.U. Sturi [Capo A dell’imputaz Al riguardo, si deduce che la Corte di appello, pur richiesta con specifica istanza che evidenziava la decisività al fine del decidere, non ha voluto provvedere NOME visione delle v riprese – in particolare quella relativa al giorno 18 marzo 2015 – dei luoghi antistanti il INDIRIZZO” (individuato come uno dei punti in cui si svolgeva l’attività dell’organizzazione crimin elemento che, invece, avrebbe dimostrato l’estraneità del NOME NOME lite intervenuta t NOME NOMEuno dei capi dell’associazione) e un’altra persona, erroneamente ritenuta i ricorrente, che invece non era affatto presente nel luogo. Inoltre, la Corte territoriale è i in un evidente travisamento della prova, laddove ha ritenuto che NOME fosse soprannominato “NOME” anziché, come risultante dagli atti di indagine, “NOME” (circostanza, questa, esclu da un’ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato, per difetto di gravità indiziari provvedimento applicativo della misura cautelare a carico, tra gli altri, del ricorrente, esclud che il predetto fosse partecipe dell’associazione); 3) violazione di legge e vizio di motivazio ordine NOME ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione e NOME sussistenza d circostanza aggravante relativa al numero degli associati. Quanto al primo aspetto, si evidenzi che detta partecipazione è stata dedotta sulla base dell’unico episodio del 18 marzo 2015 (con ciò ponendosi in contrasto con la valutazione del Tribunale del riesame che, come già detto, aveva ritenuto detta circostanza insufficiente a detto fine), evento che non è comunqu dimostrativo della sussistenza, a carico del NOMENOME degli elementi oggettivi e soggettivi de condotta partecipativa. In riferimento NOME ritenuta aggravante, si deduce che il calcolo soggetti condannati per il capo A esclude che possa trattarsi di più di dieci persone.
2.5. NOME: unico motivo sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione NOME ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione all’associazione ex art. 74 T.U. Stup. con particolare riferimento NOME necessaria consapevolezza di essere parte integrant della stessa, e di prestare la propria attività per il raggiungimento dell’illecito scopo comune in quanto l’unico dato che emerge è che l’imputato è soggetto dedito “allo spaccio di pezzi cinque”, mentre il collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME riferito “di non aver mai avuto a che con l’imputato”; dalle intercettazioni di conversazioni risulta inoltre che NOME NOME NOME mai p parte attiva alle stesse, limitandosi ad ascoltare gli interlocutori e a profferire poche e gen parole.
2.6. COGNOME NOME: 1) violazione di legge e vizio di motivazione della sente impugnata in riferimento all’affermata responsabilità dell’imputato per i quattro capi (C31, C C33 e C35), fondata su elementi equivoci e non concludenti, rappresentati esclusivamente dalle conversazioni intercettate intercorse tra COGNOME NOME e un altro soggetto, individuato “NOME COGNOME“; il cui contenuto non è comunque indicativo della quantità di stupef asseritamente negoziata, evidenziandosi che ad esclusione del capo 32 (per il quale l’imputazione originaria faceva riferimento a un kg. di cocaina, quantitativo poi ridott Tribunale a 200 gr.) / le altre contestazioni contemplano “un imprecisato quantitativo di cocaina”. Inoltre, in modo illegittimo, la prova della responsabilità del ricorrente è stata dedotta
2.6.1. Con atto a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME stati proposti motivi nuovi. In particol vengono ripresi e approfonditi i profili relativi alle censure in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente, fondata esclusivamente sui messaggi e conversazioni (in ordine all’interpretazione dei quali, si ribadisce che la sentenza impugnata non ha rispettato i prin dettati dNOME giurisprudenza di legittimità in tema di “droga parlata”). Inoltre, la Corte di che si è “appiattita” sulla motivazione del Tribunale, non si è confrontata con i motivi del grav e ha, illogicamente, ritenuto che per il capo C32 l’accordo, ove mai intervenuto, fosse riferi “200 grammi di cocaina” sulla base di un’equivoca indicazione “8,5” interpretata come 8.500 euro (prezzo ritenuto corrispondente a detta quantità). Anche in ordine NOME mancata qualificazione del capo C32 ai sensi del comma 5, si deduce la illogicità della motivazione atte che, oltre all’assoluta incertezza in ordine all’effettiva quantità di cocaina oggetto del pr accordo, il Tribunale aveva evidenziato che lo stupefacente in questione “era COGNOME restitu perché privo di effetti droganti” (sentenza di primo grado, pag. 199). Infine, si insiste dNOME circostanza che COGNOME COGNOME COGNOME condannato in via definitiva, avendo concordato i motiv di appello. Si rileva altresì che a carico di COGNOME COGNOME è COGNOME acquisito nessun elemento proba significativo e che, sebbene le conversazioni relative ad acquisto o cessione di stupefacenti sia considerate dNOME giurisprudenza utilizzabili a fini probatoria (“droga parlata”), nondimen Cassazione ha precisato che in questo caso è necessarickuna particolare attenzione nel valutare il contenuto di tali conversazioni, mentre nel caso di specie esse COGNOME relative solo a m appuntamenti e incontri preliminari (circostanza che non consente comunque di ritenere consumato il reato di cessione); 2) vizio di motivazione in ordine NOME mancata qualificazione capo C32 ai sensi del comma 5 dell’art. 73 T.U. Stup. Si evidenzia al proposito che il Tribuna aveva qualificato i tre episodi di cui ai capi C31, C33 e C35 ai sensi del comma 5 ( considerazione del fatto che non essendo “accompagnate o collegate al sequestro di sostanze stupefacenti impongono una valutazione prudente del grado di offensività della condotta”); per il capo C32, la Corte territoriale ha confermato la negativa valutazione dei primi Giudici, ma motivazione illogica che ha fatto leva, da un lato, sul “dato ponderale” (peraltro incert dall’altro lato, sulla circostanza che il fatto “si colloca nell’ambito di una attività di c stupefacente non episodica e occasionale, caratterizzata dal costante rifornimento dal medesimo soggetto, il che non fa ritenere minima l’offensività della condotta”: profilo questo, si evid non indicativo, NOME luce della giurisprudenza di legittimità, della esclusione dall’a applicativo del comma 5; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine NOME manca riduzione massima della pena base per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e per gl aumenti a titolo di continuazione. Quanto al primo profilo si rileva che la riduzione ex art. bis è stata operata nella misura di 1/6, senza alcuna motivazione in merito NOME scelta di de percentuale, assai inferiore al massimo previsto di 1/3. Anche per quanto concerne gli aumenti ex art. 81 secondo comma cod. pen. non vVa ” rcuna spiegazione in ordine NOME scelta della dosimetria sanzionatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
illegittimità della riduzione della pena inflitta per il reato ritenuto più grave ai sensi d bis cod. pen., riduzione operata nella misura di 1/6 senza alcuna motivazione.
2.7. COGNOME NOME: un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge (art. 1 commi 2 e 3 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione della sentenza di appello che h confermato la condanna del ricorrente sulla base di elementi del tutto equivoci, rappresenta esclusivamente dalle conversazioni captate, in assenza della necessaria attenta valutazione del tenore delle stesse, richiesta dNOME giurisprudenza di legittimità per rispettare il principio d ogni ragionevole dubbio,presupposto per l’affermazione di penale responsabilità.
2.7.1. Con memoria depositata il 20 febbraio 2024, l’AVV_NOTAIO ha reiterato i rilievi critici relativi NOME affermazione di penale responsabilità di COGNOME, fondata su conversazione intercettata che comunque non dimostra la finalizzazione NOME cessione dello stupefacente acquiCOGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è fondato. La sentenza di appello (p 59 ss.) ha respinto le doglianze dell’imputato in ordine al suo coinvolgimento negli epis contestati, ritenendo che il “fatto” accertato nella sentenza di assoluzione dei coimputati no pone in insanabile contrasto con la statuizione di colpevolezza di COGNOME (trattandosi invece “una differente interpretazione dei medesimi dati fattuali”: pag. 61), evidenziando, altresì, il contenuto delle intercettazioni telefoniche successive al controllo ad opera della po giudiziaria consente di chiarire ogni dubbio circa il coinvolgimento del COGNOME.
Peraltro, come rilevato dal ricorrente e dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, detta motivazione no risulta idonea a chiarire come, a fronte dell’assoluzione con sentenza definitiva dei due fra COGNOME e COGNOME NOME (soggetti che, secondo l’imputazione, avrebbero ceduto lo stupefacente a COGNOME), possa residuare la responsabilità penale di quest’ultimo, la c affermazione di penale responsabilità si fonda proprio sull’acquisto della droga dai predetti.
1.1. Anche in relazione NOME questione oggetto del secondo motivo la motivazione della Corte territoriale non risulta adeguata. La sentenza impugnata fa riferimento a “cessioni di droga NOME COGNOME a COGNOME, con il contributo di COGNOME NOME, verificatesi il 6 e 7 ge 2015″. Peraltro, la motivazione sembra interamente riferirsi al solo fatto indicato al capo D1 cessione di 2 kg. di cocaina a COGNOME per la successiva NOME a tale “NOMENOMENOME stupefacent rinvenuto nell’abitazione della NOME, fatto peraltro indicato nel capo di imputazione co commesso il 5 gennaio 2015); nulla si dice in merito all’altro episodio di cui al capo D3 cessione di una imprecisata quantità di cocaina che i due NOME avevano ordinato all COGNOME di NOMEre a COGNOME affinchè questi a sua volta la cedesse sempre a “NOMENOME). Peraltro, mentre, come si è detto, per il capo D1 è indicata la data del 5 gennaio 2015, per l’a fatto non è riportata nel capo di imputazione alcuna qualificazione temporale.
Su entrambi detti aspetti, si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio NOME Corte di appello affinché verifichi – NOME luce dell’intervenuta assoluzione dei s cedenti la droga a COGNOME – se comunque residuino elementi idonei a dimostrare che, quale che sia la provenienza della droga, tra COGNOME e il “NOMENOME NOME intervenuta una cessione almeno, via sia COGNOME un concreto accordo tra i predetti a ciò finalizzato. In caso affermativ dovrà altresì chiarire il rapporto tra i due capi di imputazione individuando, sulla base emergenze probatorie, il momento consumativo del fatto conteCOGNOME sub D3.
1.2. E’ opportuno infine precisare che, allo COGNOME, detti reati – pur risalenti al gennaio e qualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 – non risultano prescr Infatti, a carico dell’imputato è stata ritenuta sussistente la contestata recidiva specifica rei e infraquinquennale che – ancorchè giudicata equivalente alle attenuanti generiche – determina, ai sensi degli artt. 157 commi 2 e 3 e 161 comma 2, il prolungamento del termine di prescrizione (ex multis, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059 – 01).
Il ricorso in favore di COGNOME NOME è parzialmente fondato.
2.1. Infondato è il primo motivo. La sentenza impugnata (pag. 68 ss.) motiva in modo adeguato in ordine ai plurimi elementi a carico dell’imputato, richiamando non solo il giudica relativo NOME “intervenuta cessione della sostanza stupefacente di cattiva qualità ma non anche priva di effetti droganti” (Sez. 2 n. 36720 del 13/05/2021, a carico, tra gli altri, di COGNOME; nella quale, a pag. 48, si dà atto che COGNOME, al quale COGNOME ha NOMEto la droga quale “corriere” per conto di COGNOME, parla con quest’ultimo dello stupefacente ricevuto ma anche le conversazioni intercettate, di significato evidente.
2. Fondato è, invece, il secondo motivo. Il fatto risale al febbraio del 2015 e già in p grado è stata ritenuta l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73. A carico dell’imputato era s contestata la recidiva – esclusa però dal Tribunale – e la sentenza di primo grado dà atto un’unica causa di sospensione, derivante dNOME disciplina “Covid 19” (di durata pari, al più, a giorni). Il reato risulta quindi prescritto già prima della pronuncia della sentenza di appello conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto a NOME estinto per intervenuta prescrizione
Il ricorso proposto da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME è fondato. I giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine all’importazione in Italia d rilevante quantitativo di cocaina sulla base di indizi, ritenuti indicativi della sua parteci all’operazione di acquisto da parte di NOME di una ingente quantità di cocaina proveniente da Panama (il 7 maggio 2015 venivano sequestrati 95 kg. di stupefacente). In particolare, la Corte di appello evidenzia che: a) è certo che NOME fosse il destinatario d droga; b) ugualmente indiscutibili COGNOME i rapporti tra costui e i cittadini panamensi (tra ricorrente): NOME aveva pagato il bed & breakfast ove i predetti risiedevano a Roma e tutti circolavano insieme a bordo dell’auto di NOME; c) la società panamense “RAGIONE_SOCIALE” emetteva la
fattura relativa all’importazione del generatore elettrico, all’interno del quale er cocaina; d) i panamensi non hanno fornito plausibili giustificazioni per la loro per Roma: tre COGNOME rimasti latitanti, mentre COGNOME COGNOME – unico tratto in ar sostenuto di “essersi trattenuto a Roma per turismo”, circostanza però sment conversazione – intercettata – con la moglie nella quale il predetto affermava “di non uscito e di non essere venuto per fare una passeggiata né niente”. Da ciò, si conclu possibile spiegazione della presenza dell’imputato a Roma – in concomitanza con l’AVV_NOTAIO spedizione sud americana di cocaina – è il coinvolgimento (suo e degli altri cittadini nell’operazione di importazione della droga, mentre non assume rilievo la circostanza che COGNOME siano stati assolti in rito abbreviato, considerato che i rapporti dei p COGNOME concernevano anche altri fatti adeguatamente dimostrati (in particolare i due procurargli ragazze bulgare per locali notturni che costui intendeva avviare) e che il NOME mancanza di elementi a carico dei “panamensi” da parte del Gup dell’abbre all’evidenza profilo del tutto irrilevante atteso che costoro non erano imputati di Giudice.
3.1. Tale motivazione non è tale da dimostrare il superamento del ragionevole d presupposto, ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., per l’affermazione della penale re Invero, gli indizi sopra indicati COGNOME certamente idonei a provare la presenz aLt dell’imputato, unitamente agTilisigTeiti di origine panamense, nel periodo antece spedizione da Panama del generatore elettrico e i suoi rapporti con NOME NOMENOME generatore NOME destinato). Manca però una adeguata motivazione in ordine NOME consapev da parte del COGNOME 3ackson della predetta spedizione e al ruolo da questi ricop commissione del reato. Sotto questo aspetto, la circostanza – valorizzata dai giudici che il predetto abbia fornito spiegazioni circa la sua presenza a Roma e i rapporti con ritenute poco verosimili, è certamente motivo di sospetto ma, in sé, non possiede dimostrativa tale da provarne la colpevolezza.
A tal fine bisognerebbe dimostrare: a) che NOME fosse collegato “spedizionieri” della droga (non essendo sufficiente il mero dato della nazionalità pa b) che egli fosse a conoscenza della spedizione del generatore con all’interno la coca abbia fornito un concreto contributo causale nella stipulazione dell’accordo per l’im dello stupefacente e/o nelle attività volte ad assicurare a NOME NOME NOME NOME con la cocaina una volta giunto in Italia.
Si impone quindi l’annullamento della sentenza relativamente NOME posizione dell’imputato, con rinvio NOME Corte territoriale che nel valutare se gli elementi probatori risultano ido affermarne la responsabilità penale / si atterrà al principio secondo cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomist parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca v
dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatam considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imp al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussis anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di quals concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e del normale razionalità umana» (così, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 – dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02).
4. Il ricorso nell’interesse di NOME è complessivamente infondato.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, non determina alcuna inutilizzabilità probatoria la mancata allegazione al fascicolo per il dibattimento di att rientrano nel novero di quelli contemplati nell’art. 431 cod. proc. pen. (la cui inclusion predetto fascicolo può comunque essere disposta ex officio ovvero chiesta dalle parti nell’ambito delle questioni preliminari ex art. 491, comma 2, cod. cit.). Inoltre, «in tema di intercettazi conversazioni telefoniche o ambientali, la perizia trascrittiva disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen. ed espletata successivamente all’udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. può essere legittimamente depositata nel corso del dibattimento, mediante inserimento nel relativo fascicolo, co conseguente piena utilizzabilità della stessa, senza alcuna violazione del contradditorio attes la possibilità per il difensore ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen. di dedurre, anc tardivamente, le questioni sull’inserimento della perizia nel fascicolo per il dibattimento» ( 2, n. 14948 del 11/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272644 – 01).
In merito al secondo profilo dedotto dal ricorrente, è pacifico che quand’anche l’esercizi del potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. non sia connotato da una particolare motivazione non si determina alcuna invalidità della prova così assunta. Ciò i quanto: «l’esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell’art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalid in quanto l’ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni (così, Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017 – dep. 2018, Carta, Rv. 272817 – 01, che ha ritenuto legittima l’ordinanza di ammissione della prova testimoniale – nella specie di agenti della polizia giudiziaria, a segu della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell cod. proc. pen. – sorretta dNOME formula “stante la necessità ai fini del decidere”)».
4.2. Il secondo motivo risulta infondato. La sentenza impugnata, con motivazione non illogica (pag. 41 ss.), ha superato le doglianze difensive relative all’individuazione dell’imput
In particolare, la Corte di appello – così come il Tribunale – ha ritenuto che l’impu corrispondesse al soggetto denominato “NOME” e definito dal COGNOME “mio nipote”, in quant convivente della di lui nipote; risulta, altresì, che COGNOME, a sua volta, veniva appellato ” soggetto denominato “NOME” (da identificare dunque proprio nel NOME). Inoltre, la già citat
sentenza della Cassazione – Sez. 2 n. 36720 del 13/05/2021 – emessa nel procedimento a carico – tra gli altri – di NOME COGNOME, capo dell’associazione ex art. 74 T.U. Stup. ogge dell’imputazione, ha ritenuto corretta la deduzione operata dai giudici di merito che in qu processo hanno individuato proprio nel NOME il “NOME“, persona di fiducia dello COGNOMECOGNOME In questa sentenza si è infatti precisato (pag. 46) che «si traduce, in questo quadro, in una mer censura di fatto, la ritenuta opinabilità della sovrapponibilità delle persone del “NOME” NOME come illustrata dNOME corte, anche essa come tale inammissibile. La stessa elaborazione della censura, lungi dall’illustrare i punti critici e i correlativi specifici vizi della mot connota piuttosto, in concreto, dopo l’indistinto richiamo ai vizi della motivazione, da una par in un generico quanto inammissibile richiamo alle argomentazioni svolte dNOME difesa in sede di discussione (assunte apoditticamente come trascurate), dall’altra nella illustrazione di u passaggio della motivazione della corte di appello e, successivamente, nella mera citazione volta a ribadire il “dubbio” circa l’identificazione con il NOME del conversatore citato nei di come “NOME” – di uno stralcio della ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva esclus tale sovrapposizione e quindi la stessa partecipazione del NOME al sodalizio. Con la finale illustrazione delle conseguenze da trarre a fronte di tale ultima valutazione del collegio de cautela. Cosicchè permane, intangibile, l’articolata motivazione dei giudici, con la qua mediante una coerente valorizzazione di passaggi delle conversazioni intercettate, delle reazioni dei soggetti individuati, dei loro legami intersoggettivi, della stretta tempistica intercorre l’arresto del NOME NOME i dialoghi captati, di precisi riferimenti alle modalità di svolgi dell’arresto descritti come ben conosciuti personalmente dal NOME (“so entrati troppo diretti appare coerente la ricostruzione che vede nel NOME l’arreCOGNOME presso il RAGIONE_SOCIALE e nello COGNOME il vertice del sodalizio operante anche presso il predetto bar e, quindi, riconduzione, al ricorrente, dello stupefacente rinvenuto in possesso del NOME, quale suo subordinato a fronte del ruolo di “principale” eloquentemente riconosciuto allo COGNOME dal NOME medesimo. Laddove le risposte alle obiezioni difensive, circa il carattere non dirimente dell’uso nei confronti del NOME anche di un soprannome (“cammello”) diverso da quello emergente dalle conversazioni (“NOME“), tanto più ove rese in un solido quadro indiziario appaiono nient’affatto irragionevoli, e ogni critica circa il significato da attribuire NOME del NOME nei confronti del NOME – diverso dal contrasto interno tra due sodali – si muov ancora una volta sul mero piano fattuale». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.3. Infondato è anche il terzo motivo. La partecipazione del NOME all’associazione con al vertice COGNOME è stata motivata in modo congruo (pag. 32 ss.) e si fonda su una serie di elementi probatori di indubbio spessore: il rapporto del ricorrente con COGNOME e con NOME con la cui nipote l’imputato conviveva e che chiamava “zio”; la reazione NOMErmata di NOME all’arresto di NOME, che determinava la richiesta NOME nipote di “far sparire” ciò che il rico teneva a casa dei due; la lite di NOME – rimesso in libertà dopo l’arresto – con NOME (altro sodale) davanti al bar centro delle operazioni di spaccio del sodalizio, nel co della quale il ricorrente accusava NOME di avere “fatto la spia” a suo dann
comportamento, rischioso per l’associazione criminale, a seguito del quale NOME veniva portato dallo “zio” COGNOME davanti al capo COGNOME che lo malmenava; intenzione, manifestata da NOME a COGNOME, di chiedere lo stipendio di “quattro sacchi a settimana” per la sua attività di cessione della droga.
Tutto ciò, conclude la Corte romana, dimostra “la piena e consapevole partecipazione all’associazione facente capo al predetto COGNOME, con il ruolo di pusher come gli altri ragazzi del bar, a lui subordinato, tanto da accettare e ritenere giusta la punizione (“m’ha alzato le m NOME … adesso me le sò tenute … mi sta bene zio”, rivolto a COGNOME) e da lui retr (pag. 45). Inoltre, come detto, il ruolo del NOME è preso in considerazione anche nella cita pronuncia della Cassazione, correttamente valutata dNOME sentenza impugnata ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen.
Meramente reiterativa è la censura relativa all’aggravante del numero di partecipanti, già disattesa dNOME sentenza di appello che, in modo non illogico, chiarisce che in tale numer rientrano non solo le persone già condannate con sentenza irrevocabile (nel procedimento definito con la già citata sentenza della Sez. 2 di questa Corte) e i condannati unitamente ricorrente sub capo A (quattro, compreso COGNOME) ,ma anche ulteriori soggetti – che non COGNOME stati individuati – ai quali si riferisce COGNOME in una conversazione con NOME (coimput la cui posizione è stata separata all’odierna udienza per un vizio di notifica al difensore).
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso proposto da NOME è meramente reiterativo delle censure dedotte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, e dunque inammissibile.
La sentenza di appello (pag. 40 ss.) precisa che il collaboratore COGNOME ha dichiarato che ricorrente era “uno dei pusher addetti al piccolo spaccio davanti al bar Nduja”; tale dichiarazione – precisa la Corte romana – trova conferma in intercettazioni ambientali, dalle quali risul ruolo di NOMENOME che dialoga con COGNOME in ordine alle quantità di droga venduta e ai rela guadagni. Inoltre, l’attività del ricorrente era apprezzata da COGNOME NOME che si è perciò opposto NOME ventilata sostituzione del predetto con tale “NOME“, apprezzamento condiviso anche dal “capo” COGNOME e da un altro sodale, COGNOME NOME.
In modo non illogico, la Corte di appello chiarisce che la circostanza che NOME rimanga per lo più silente, recependo le indicazioni di COGNOME, non toglie che egli “non solo fosse inseri gruppo di COGNOME presso i cui vertici godesse di evidente considerazione, ma anche che era certamente consapevole dell’attività dell’associazione, della cui attività COGNOME parlava co liberamente, e di farne parte, svolgendo talmente bene il proprio incarico, da essere ritenut insostituibile con altri” (pag. 40).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna di NOME al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta congrua – di tremila euro in favore della cassa d4le a m mende.
Parzialmente fondato è il ricorso proposto da COGNOME NOME.
6.1. Il primo motivo – con il quale si deduce l’estraneità dell’imputato ai reati per i q COGNOME condannato – è infondato. La Corte territoriale motiva adeguatamente in ordine al contenuto dei messaggi e delle conversazioni intercorse tra l’imputato – che agiva “di concerto” con il fratello NOMENOME NOME ricorrente – contenuto chiaramente indicativo della cessione da part di COGNOME ai NOME COGNOME di cocaina. Correttamente, la sentenza impugnata evidenzia c il ricorrente – che nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere dibattimento non si è sottoposto ad esame – ha rinunciato a fornire una spiegazione alternativa del contenuto di tali interlocuzioni, così corroborando la tenuta logica della motivazione condanna (sul punto, si veda Sez. 3, n. 30251 del 15/07/2011, COGNOME, Rv. 251313 – 01).
Risulta quindi rispettato il principio (affermato, ex multis, da Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 – 01) secondo cui «in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce NOME condanna dell’imputato deve essere fondata i ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un al grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote».
6.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che i reati di cui ai capi C31, C33 e C35 risultano est per prescrizione. I relativi fatti – qualificati dal Tribunale ai sensi del comma 5 dell’art. 73 n. 309 del 1990 – COGNOME contestati come commessi nel giugno del 2015 e la Corte di appello ha escluso la recidiva; pertanto essi si COGNOME prescritti dopo la sentenza di secondo grado. I relazione a detti capi di imputazione la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio.
6.3. Fondato è il secondo motivo. In effetti, non è chiara la quantità di stupefacente oggett del capo di imputazione C32, che secondo la originaria contestazione sarebbe stata pari a un chilogrammo di cocaina. Tale quantitativo è COGNOME però ridotto dal Tribunale, sulla base de calcolo della somma che COGNOME COGNOME versare al cedente, COGNOME NOMENOME ossia “8,5”, cifra interpretata come corrispondente a “8.500 euro”, equivalenti, in base al prezzo di mercato della cocaina, a “circa 200 grammi”. Negli altri capi in cui veniva contestata ad COGNOME COGNOME “imprecisa quantità di cocaina”, sempre destinata NOME vendita al dettaglio, i primi giudici hanno ritenu fatti qualificabili ai sensi del comma 5.
Corretta è l’osservazione del ricorrente secondo cui il profilo della abitualità dell’acquis cocaina dal COGNOME – valorizzata dNOME Corte territoriale per escludere la ricorrenza d comma 5 – è connotato comune di tutti i capi (e in ciò nulla distingue tale episodio dagli alt Resta quindi solo il dato ponderale, obiettivamente non esiguo, ma la cui determinazione sconta un evidente tasso di incertezza. Da qui la necessità di un approfondimento motivazionale della Corte di appello che, in sede di rinvio, valuterà la possibilità di una più precisa quantifica
della cocaina oggetto del capo C32 e, conseguentemente, la sussistenza o meno dei presupposti per qualificare anche questo episodio ai sensi del comma 5.
6.4. Il terzo motivo è parzialmente fondato.
6.4.1. Fondata è la doglianza relativa NOME diminuzione di pena conseguente NOME concessione delle circostanze generiche. Queste erano già state riconosciute in primo grado e giudicate equivalenti rispetto NOME contestata recidiva (e quindi non avevano inciso sulla dosimet sanzionatoria). La Corte di appello ha escluso la recidiva, essendo il delitto in virtù del quale era stata applicata estinto ex art. 47, comma 12, ord. pen., e ha conseguentemente ridotto la pena ex art. 62 bis cod. pen. nella misura di 1/6, senza che sul punto vi sia alcuna motivazione.
Questa Corte ha precisato (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, NOME Onyeka, Rv. 277058 01) che «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudic nell’applicare la diminuzione derivante dNOME ritenuta ricorrenza di una o più circostan attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo oner tanto più intenso quanto più contenuta è l’incidenza del beneficio rispetto NOME pena in concre stabilita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna c riconosciute all’imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detenti e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dNOME misura massima dell’entità di tale beneficio)». A tale principio non si è attenuta la sente impugnata, il che impone l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, pe nuova valutazione sul punto.
6.4.2. Assorbita nella declaratoria di prescrizione dei “reati satelliti” è, infine, la relativa agli aumenti di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è manifestamente infondato. Trattasi di censure del tutto aspecifiche, a fronte della motivazione, non illogica, della Corte di appello (pag. 58 che fornisce adeguata spiegazione in ordine agli acquisti effettuati da COGNOME dello stupefacen ceduto da COGNOME NOME e delle ragioni per le quali esso non era destinato ad uso personale.
Nel ricorso si criticano le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza di appello in modo del tutto astratto, senza confrontarsi con le argomentazioni in essa contenute. Da ciò deriva inammissibilità del ricorso per cassazione, vizio che ricorre «quando manchi l’indicazione dell correlazione tra le ragioni argomentate dNOME decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Ry. 259425 – 01).
Vizio che non può essere sanato dNOME proposizione in favore dell’imputato della memoria recante “note di udienza” da parte dell’AVV_NOTAIO, dal momento che «l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dall proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che i i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e consid anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione»
(ex multis, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 – 01). Anche le considerazioni critiche proposte da parte del predetto difensore nell’odierna discussione orale i tema di aumenti di pena per la continuazione non COGNOME ammissibili, in quanto estranee dall’ambito del motivo di ricorso.
La inammissibilità del ricorso impedisce di valutare l’eventuale intervenuta prescrizione de reati ascritti a COGNOME (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 – 01; Sez. U, n. 23 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01) e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – giudicata congrua – di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai capi C31), C33) e C35) perché estinti per prescrizione. Annulla altresì sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al ca C32) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Rigetta il ricorso di NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME e COGNOME NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 febbraio 2024
Il Presidente