Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1075 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Napoli il 29/05/1961
avverso la sentenza emessa 1’8 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Napo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore G:COGNOME
NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di primo grado, 1 Tribunale di Napoli, per quanto r leva in questa Sede, ha condannato NOME COGNOME in relazione ai reati di cui 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi A) e B) (cessione a NOME COGNOME e a NOME COGNOME di sostanza stupefacente di tipo e q.,antità imprecisata, al pomo, dal 30/7/2006 al 14/10/2006, e ai secondo, dai 16/8/2006 al
26/10/2006); il Tribunale, inoltre, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in ordine agli altri reati contestati, sul presupposto che le cessioni andassero riqualificate ai sensi del quarto comma dell’art. 73 d.P.R. cit., per intervenuta prescrizione.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, oltre a rigettare l’appello del Pubblico Ministero avverso i capi relativi al proscioglimento di COGNOME in accoglimento parziale dell’appello proposto da costui, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena inflitta in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa, applicando, altresì, in luogo dell’interdizione perpetua e di quella legale, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con i primi tre motivi, tra loro logicamente connessi, deduce la mé nifesta illogicità della motivazione relativa al giudizio di responsabilità e, in partico are, ordine agli elementi indiziari valorizzati dai Giudici di merito, ovvero: i) rinvenimento nella disponibilità di Marina Maddalena di 7 gr. di marijuana dc p° che costei aveva avuto dei colloqui telefonici con il ricorrente in data 7/9/200C; ii) l vicenda relativa alla perquisizione del casolare dove si stava svolgendo un feiiitino al quale partecipavano sia NOME COGNOME che il ricorrente, non essendovi alcun elemento da cui desumere che COGNOME abbia ceduto la cocaina al Camillc; iii) il rinvenimento nella disponibilità di COGNOME di 4 kg di hashish, seguito dall’u tenore rinvenimento presso l’abitazione della nonna di ulteriori quantitativi di sostanza di varia natura, trattandosi di fatti oggetto di diverso procedimento già defin to con sentenza irrevocabile.
2.2. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 73, comma 5, d.i: . R. n. 309 del 1990 in quanto i Giudici di merito hanno omesso di valutare la sussui nibilità delle condotte nella fattispecie di lieve entità, stante il mancato accertamento d el tipo e quantità della sostanza ceduta, e di dichiarare, conseguentemente, l’inter,ienuta prescrizione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto t -a loro logicamente connessi, sono fondati.
Osserva preliminarmente il Collegio che il contenuto delle argomentazioni svolte dal ricorrente riguarda solo il capo A) dell’imputazione, mancando qualunque riferimento a elementi valutati dai Giudici di merito in relazione al capo B) e a correlate censure deducibili in questa Sede.
Fatta questa doverosa premessa, osserva il Collegio che, nonostante nel caso in esame si sia in presenza di una c.d. doppia conforme, dall’esame congiump delle sentenze di merito non emerge da quali elementi probatori sia stata desunta la responsabilità del ricorrente in ordine alla condotta contestata al capo A).
La sentenza di primo grado, infatti, si è limitata ad una acritica trascrizione del contenuto integrale delle conversazioni intercettate, nessuna delle quali appare riferibile a NOMECOGNOME e alla valorizzazione di elementi indiziari di natura ec:uivoca, reputati sufficienti dalla Corte territoriale, con una motivazione poco persudsiva e, come si dirà di seguito, in parte manifestamente illogica, alla conferma della penale responsabilità del ricorrente.
Invero, la scarna motivazione della sentenza impugnata non contiene alcuna argomentazione che consenta di superare l’equivocità degli elementi valori:n at, e di inferire da questi i) la qualità e quantità di sostanza ceduta a NOME; ii) le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero avvenute; iii) la riferibilitn di ta cessioni al ricorrente.
Va, infatti, considerato che, oltre a non essere noto il contenuto dei L:ontatti telefonici intercorsi tra il ricorrente e COGNOME l’elemento relativo a la lo partecipazione al “festino” nel casolare, svoltosi il 7 settembre 2006, non appare compiutamente descritto in sentenza in modo tale da consentire di comprencerne la rilevanza probatoria a carico del ricorrente. Non si chiarisce, infatti, se in ta circostanza fu espletata una perquisizione domiciliare o personale, il quaniltativo ococaina rinvenuta e arico di chi fu sequestrata la sostanza stupefacente.
Va, peraltro, considerato che nel capo di imputazione si contestano ulurinii episodi di cessione a COGNOME, dal 30/7/2006 al 14/10/2006. La sentenza impugnata nulla dice al riguardo, per cui non è dato comprendere se la conCotta di cui al capo A) sia stata o meno ridimensionata all’unico episodio menzionE:to dai Giudici di merito, ovvero alla cessione della cocaina rinvenuta in occasione del “festino” nel casolare.
Coglie, peraltro, nel segno la censura del ricorrente laddove si duol: della considerazione quale elemento probatorio a suo carico delle risultanze ch altro procedimento penale concernente il rinvenimento nella sua disponibilità, in data successiva ai fatti di cui al capo A (30/10/2006), di sostanza stupefacente di iiversa
natura. Appare, infatti, manifestamente illogico l’argomento già utilizzato dalla sentenza di primo grado e ribadito anche dalla sentenza impugnata che correla il sequestro avvenuto in altro procedimento per la detenzione, si ribadisce accertata successivamente ai fatti per cui si procede, di sostanza stupefacente, tra cui anche cocaina, alla qualità di cocainomane di COGNOME per inferirne la disponibilità di cocaina da parte del ricorrente anche al momento dei fatti per cui è processo e la conseguente cessione a COGNOME
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto non dedotto in 3ppello e, comunque, privo del requisito della specificità che consenta, eventualrft2nte, a questa Corte di valutare d’ufficio l’erronea qualificazione delle condotte crimitiose.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) con rinvio per nuovo giu(:tzio su detto capo ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso va’ nvece, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) e rindia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l’accertamente della responsabilità relativamente al reato di cui al capo B).
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente