Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41744 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/05/2023 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 29 marzo 2021 con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 1.200 di multa per il concorso, con NOME COGNOME (giudicato
separatamente), nei reati di ricettazione di armi fuoco (artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. ─ capo b) e di un furgone ( artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. ─ capo c) nonché di detenzione delle suddette armi (artt. 110 cod. pen., 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 ─ capo a), essendo stato assolto dalla concorrente imputazione di porto abusivo delle ridette armi (artt. 110 cod. pen., 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 ─ capo a) .
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito l’imputato è stato dichiarato responsabile del concorso nei suddetti reati sulla base del rinvenimento in data 25 novembre 2015 , presso l’abitazione di Melchion da nella quale l’imputato si trovava da solo, del furgone (sottratto il precedente 9 novembre 2015) e dei fucili (sottratti nella notte del 25 novembre 2015), nonché delle risultanze investigative (tabulati telefonici; perquisizione e sequestro), dalle quali emergono contatti tra RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME durante la notte nel corso della quale è stato commesso il furto dei fucili e altri soggetti sospettati di essere implicati nei furti, essendo state giudicate non verosimili e inattendibili le dichiarazioni di COGNOME volte a scagionare l’imputato .
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata , denunciando:
-il vizio della motivazione perché, nonostante la riconosciuta indeterminatezza della geolocalizzazione dei telefoni cellulari e la ritenuta inattendibilità di COGNOME, il giudice di appello fondava su tali elementi la conferma della sentenza di primo grado che, invece, aveva basato la prova della responsabilità dell’imputato sui tabulati e sulla falsità delle dichiarazioni di COGNOME. Si sottolinea che la ritenuta inattendibilità di COGNOME impone di considerare non credibili tutte le sue dichiarazioni, anche quella porzione dalla quale si vorrebbero trarre elementi a carico di COGNOME;
il vizio della motivazione, per contraddittorietà e illogicità extra-testuale, in quanto il contatto telefonico intercorso tra COGNOME e COGNOME durante la notte del furto dei fucili, che la difesa aveva spiegato alla luce del rapporto amicale e dell ‘ abitudine di sentirsi varie volte al giorno, è stato ritenuto significativo della responsabilità perché la difesa non avrebbe dimostrato l’esistenza di altri contatti tra i due: in realtà, i tabulati acquisiti dimostrano proprio la frequenza dei contatti tra i due, anche durante la notte. La sentenza è
altresì viziata perché, sulla base di un contatto intercorso tra l’imputato e un cittadino rumeno il giorno del furto del furgone, desume la partecipazione di COGNOME a tale delitto che, in assenza di prova, viene addebitato a quel cittadino rumeno. Si è verificato un travisamento delle prove perché il contatto telefonico intercorso il 25 novembre 2015 con il cittadino rumeno è avvenuto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, prima dell’intervento della polizia giudiziaria nell’abitazione di COGNOME, sicché è ragionevole che COGNOME, quando ne fu richiesto, non ricordasse in modo specifico il contenuto della conversazione. Del resto, all’ atto del controllo dei carabinieri COGNOME ha immediatamente dichiarato di non essere al corrente della illecita provenienza del furgone e di non conoscere l’esistenza delle armi che, infatti, si trovavano occultate sotto un letto, riferendo all’amico COGNOME la proprietà di tutto; COGNOME, sopraggiunto a seguito della chiamata, si è addossato tutte le responsabilità, dichiarando l’estraneità di COGNOME , suo ospite nell’appartamento che era stato anche locato a terzi: si tratta di elementi che i giudici di merito tralasciano, tacciando di inaffidabilità le dichiarazioni di COGNOME;
– il vizio della motivazione, per contraddittorietà e illogicità extra-testuale, in quanto i giudici di appello, dopo avere riconosciuto la totale inaffidabilità del sistema di geolocalizzazione degli apparati cellulari, hanno affermato che la difesa non avrebbe contestato la circostanza secondo la quale tra le ore 04:30 e le ore 05:30, orario di commissione del furto dei fucili, gli apparecchi cellulari di COGNOME e di COGNOME agganciavano entrambi la cella di Poggio Imperiale, prossima al luogo del furto delle armi. In realtà, come si desume dai tabulati telefonici acquisiti, il telefono cellulare di COGNOME agganciava le celle telefoniche di Lesina alle ore 04:41, quelle di Poggio Imperiale alle ore 04:52 e nuovamente quelle di Lesina alle ore 05:13, così rendendo evidente il travisamento della prova. Analogo travisamento si verifica per il tracciamento delle ore 03:52 dal quale il Tribunale ha desunto che COGNOME si trovasse a San Giovanni Rotondo, mentre il tabulato dimostra che egli si trovava in San Severo. La inaffidabilità dei tabulati risulta anche da ulteriori circostanze: alle ore 14:45 NOME si trovava in Torre Mileto unitamente ai carabinieri che stavano procedendo alla perquisizione, come pure alle successive ore 16:39 egli si trovava presso il comando della Stazione carabinieri di Poggio Imperiale per le formalità di rito prima dell’arresto: al contrario, dai tabulati risulta che nella
prima circostanza COGNOME agganciava la cella di San Severo mentre nella successiva agganciava quella di INDIRIZZO‘Elia di San Severo;
il vizio della motivazione con riguardo ai reati di ricettazione, poiché il giudice di merito ha basato la declaratoria di responsabilità unicamente sulla circostanza che COGNOME si trovava nel luogo ove sono stati rinvenuti i beni di illecita provenienza, senza indicare alcun elemento dal quale desumere il possesso o la detenzione di essi e comunque la consapevolezza dell’illecita provenienza, soprattutto alla luce del fatto che COGNOME si è assunto la responsabilità;
il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per il reato di detenzione di armi da fuoco, mancando qualunque rapporto di detenzione con le armi che si trovavano occultate, sicché l’imputato nulla sapeva di esse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità degli imputati valutando come inattendibile la dichiarazione di COGNOME, che si assunse la responsabilità dei fatti, inaffidabili le dichiarazioni dei testi a discarico, che vertevano sulla ricostruzione dei movimenti dell’imputato la notte della sottrazione delle armi e la mattina nella quale le stesse sono state rinvenute nell’abitazione di COGNOME.
Il primo giudice ha, in proposito, sottolineato che non è credibile la dichiarazione COGNOME che nega qualunque coinvolgimento nella ricettazione e detenzione del suddetto materiale poiché egli aveva passato la notte con COGNOME in giro per i luoghi prossimi al furto per poi trovarsi la mattina seguente, senza logico motivo, nella abitazione di COGNOME ove sono stati sequestrati le armi e il furgone.
2.1. Il giudice d’appello, rispondendo alle censure difensive, ha sottolineato la inaffidabilità delle dichiarazioni di COGNOME, tese a scagionare COGNOME, e la mancanza di giustificazione da parte di quest’ultimo circa i contatti intrattenuti con il primo nel corso della notte, nonché la inaffidabile ricostruzione da tutti fornita circa i movimenti del gruppo durante la notte nella quale si è verificato il
furto delle armi, da ciò traendo la conclusione che i due si trovavano insieme e che, quindi, avevano impiegato il furgone per ricevere le armi dagli autori del furto, per poi occultarle nell’abitazione di COGNOME, ivi abbandonando pure il furgone e gli armadi blindati che contenevano i fucili.
Premesso che le sentenze non si integrano pienamente quanto alla indicazione degli elementi di prova, il ragionamento del giudice di appello è contraddittorio e illogico nonché insufficiente a superare le censure difensive che prospettano anche il travisamento delle risultanze probatorie.
3.1. Non è logica, né rispettosa delle risultanze probatorie, l’affermazione compiuta dal giudice di merito secondo la quale la geolocalizzazione dei cellulari è di fatto inaffidabile (potendo emergere un errore anche dell’ordine d i alcuni chilometri), a fronte della ferma conclusione, cui è giunto il medesimo giudice, che, in forza del tracciamento, emerge che COGNOME si trovava nei pressi del lugo ove sono state sottratte le armi, unitamente a COGNOME.
Il punto va, in effetti, chiarito poiché la localizzazione degli apparati radiomobili dell’imputato e del correo costituisce un momento centrale del percorso logico dei giudici di merito, percorso sul quale si fondano anche le conseguenti deduzioni di inaffidabilità delle dichiarazioni liberatorie di COGNOME.
3.2. Non è, del pari, logico trarre elementi di accusa dalla presunta mancata dimostrazione, a cura della difesa, della stabilità e frequenza dei contatti tra COGNOME e COGNOME, non solo perché l’assiduità dei contatti, anche di notte, emerge dai tabulati che lo stesso giudice ha utilizzato per la decisione, ma soprattutto perché addossa alla difesa l’onere probatorio della abitualità dei contatti notturni, mentre spetta all’accusa dimostrare che i contatti notturni sono al punto sporadici da risultare indicativi di attività illecita.
3.3. Sotto altro profilo, la decisione impugnata non illustra, con sufficiente chiarezza e persuasività , il percorso logico che ha condotto all’affermazione della responsabilità per la ricettazione delle armi e del furgone e per la detenzione delle armi.
Non è stato chiarito l’elemento materiale , rispettivamente richiesto dalle fattispecie incriminatrici, della ricezione e della detenzione, non risultando passaggi argomentativi dai quali si possa desumere il momento nel quale DI
NOME avrebbe ricevuto, in concorso, i beni di provenienza furtiva e abbia detenuto le armi presso l’abitazione di COGNOME, essendo stato escluso che abbia concorso nel porto delle armi in questione.
La inaffidabilità dei narrati dell’imputato e di COGNOME non può, per sé sola, costituire la prova dell’elemento materiale che deve essere ricostruito sulla base di un complesso di elementi indiziari armonici e convergenti che abbiano per oggetto la condotta materiale che, almeno nelle sue essenziali manifestazioni esteriori, deve essere ricostruita in termini di prova indiziaria.
3.4. Analogamente, la decisione impugnata non ha spiegato in cosa consista la consapevolezza della illecita provenienza dei beni, non apparendo sufficiente il sospetto che gli autori del furto siano dei cittadini rumeni con i quali COGNOME sarebbe stato in contatto, mancando la prova che essi abbiano commesso il furto e che i contatti intercorsi abbiano avuto per oggetto proprio i beni dei quai si tratta.
Sotto il medesimo profilo, non è chiarito l’e lemento psicologico della detenzione delle armi, essendosi escluso il concorso nel porto, a significare che COGNOME sarebbe stato nell’abitazione quando le armi sono state ivi portate da altri.
Del resto, non è chiarito perché il rilevato occultamento delle armi non costituisca un elemento ostativo alla consapevolezza da parte di COGNOME, salvo che si deduca da specifici elementi indiziari che egli fosse presente nel momento nel quale le armi sono state introdotte nell’abitazione di COGNOME o ne fosse, in altro modo, consapevole (la sentenza è silente in merito alla presenza dell’armadio blindato che custodiva le armi nell’abitazione del derubato ) e si sia prestato a fungere da ‘ custode ‘ .
La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari perché, nella piena libertà delle proprie determinazioni di merito, sottoponga a esame critico l’appello dell’imputato e fornisca risposta alle censure in esso formulate nonché ricostruisca in modo chiaro e persuasivo quali sono gli elementi sui quali si fonda la responsabilità dell’imputato con riguardo alle condotte materiali di ricettazione delle armi e del furgone e di detenzione delle armi nonché con riguardo all’elemento psicologico delle rispettive fattispecie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 25 settembre 2024.