Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40397 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40397 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANT’NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CITTADELLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASANDRINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale, riportandosi alla requisitoria depositata in atti, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’ accoglimento dello stesso. l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso; quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento.
2 GLYPH
Ritenuto in fatto
È oggetto di ricorso la sentenza del 25 novembre 2024, con cui la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, emessa dal g.u.p. del Tribunale di Napoli il 14 luglio 2023, ha rideterminato, su concorde richiesta delle parti, la pena nei confronti degli odierni ricorrenti, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, imputati dei reati, variamente contestati e specificamente indicati in rubrica, di cui agli artt. 73 d. P. R. 309/90 e di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti di cui all’art. 74 d medesimo d. P. R. 309/90, ovvero di reati concernenti la detenzione di armi comuni da sparo.
Nei confronti di NOME COGNOME, la Corte d’appello, preso atto della rinuncia alle richieste assolutorie avanzate in sede d’appello, ha rideterminato la pena, con concessione delle attenuanti generiche.
Nei confronti di NOME, la Corte d’appello, preso atto della rinuncia parziale alle richieste avanzate in sede d’appello, ha rigettato la richiesta di riqualificazione del reato di cui al capo R) in quello di cui all’art. 74, sesto comma, d.P.R. 309 del 1990.
Nei confronti di NOME COGNOME, è stata integralmente confermata la sentenza di primo grado, per il reato di cui agli artt. 74, d.P.R. 309/90 (per la commercializzazione, in particolare, di cocaina e hashish), di cui al capo C) della rubrica.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati presentati due ricorsi, uno a firma dell’AVV_NOTAIO, l’altro a firma dell’AVV_NOTAIO. Si inizia l’esame con l’analisi del primo ricorso.
3.1. Con il primo motivo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., all’art. 74 d. P.R. n.309 del 1990, e ai principi giurisprudenziali in tema di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In particolare, si evidenzia come i giudici di merito abbiano ritenuto il ricorrente partecipe dell’associazione, di cui al capo C), sull’esclusiva base di captazioni in cui i conversanti, dialogando di un acquisto di droga, si riferivano a tal “NOME“; né la motivazione indica elementi chiari da
cui inferire il rapporto di parentela tra il ricorrente (preteso acquirente di droga per conto dell’associazione) e NOME COGNOME (preteso soggetto fornitore di droga).
Si contesta l’attendibilità del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, che non ha mai identificato il ricorrente, atteso che mai la p.g. ha potuto mostrato una fotografia dell’incensurato NOME COGNOME NOME, né il collaboratore ha fornito indicazioni circa il cognome del predetto “NOME“. Disattendendo i principi in tema di prova indiziaria, i giudici di merito hanno, inoltre, illogicamente considerato alla stregua di valido riscontro un messaggio telefonico, in cui una donna, qualificatasi come moglie di “NOME” narrava di un furto subito da quest’ultimo. Il preteso riscontro è stato indicato dai giudici di merito in un’altra conversazione intercettata, in cui tal “NOME” si lamentava di un furto subito e mai denunciato.
Entrambe le sentenze di condanna hanno affrontato il tema dell’asserita posizione del ricorrente all’interno dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui al capo C), con argomentazioni non lineari, oscillando illogicamente tra la tesi del giudice di primo grado, che insisteva sul ruolo, rivestito dal ricorrente, di mero trait d’union tra l’COGNOME (coimputato non ricorrente in questa sede) e i fornitori COGNOME‘COGNOME, e la tesi del secondo giudice, secondo cui il ricorrente sarebbe stato un soggetto pienamente intraneo al sodalizio e fedelissimo all’COGNOME. A tal riguardo, si osserva anche che in nessuna delle due sentenze di merito risultano specificati i presupposti della continuità e stabilità del rapporto associativo; ricorda la difesa che, affinché possa parlarsi di condotta di partecipazione finalizzata al traffico di stupefacenti, occorre non soltanto una costante disponibilità del soggetto imputato a fornire le sostanze coinvolte nel traffico, ma anche la prova della volontà e consapevolezza di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento, oltre che l’indicazione della rilevanza economica e quantitativa delle sostanze stupefacenti.
Si eccepisce, inoltre, che l’intercettazione del 28 maggio 2020, valorizzata dai giudici di merito, si pone al di fuori del periodo di contestazione del reato associativo, cha va dal gennaio 2019 al gennaio successivo.
3.2. Con il terzo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per non aver la Corte ritenuto di riqualificare il reato ascritto in quello previsto dal comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che si riferisce a cessioni di stupefacente di lieve entità. Con motivazione lacunosa e asseverativa, la Corte d’appello ha affermato che le transazioni in cui il ricorrente sarebbe stato coinvolto avevano a oggetto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina; a tal scopo, si è illogicamente valorizzata un’unica intercettazione, in cui la moglie dell’NOME mostrava stupore per “tutti i soldi” portati dall’COGNOME; ciò, senza
tuttavia dimostrare di quale precisa somma di denaro si parlasse né se le vendite fossero state realizzate in unica ovvero in più soluzioni. La conclusione dei giudici di merito stride inoltre con quanto contestato ai capi D), E, e G), in cui viene in rilievo la sola detenzione di hashish (capo G) e di quantitativi comunque modici di cocaina (grammi 54 e grammi 60: capi E) e F).
3.3 Col quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. L’incensuratezza dell’imputato è stata illogicamente sminuita dalla Corte d’appello, secondo la quale detto status avrebbe invece consentito al ricorrente di agire indisturbato nell’ombra, rivelando, proprio per questo, una non comune capacità criminale. Infine, il discostamento, pari ad anni due, rispetto al minimo edittale, è del tutto privo di motivazione.
Il secondo ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, consta di tre motivi-.
4.1. Col primo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia COGNOME contraddetta, in tesi difensiva, dalle pronunce assolutorie nei confronti di tre coimputati (il COGNOME, rilevante per quanto si dirà a breve, COGNOME e COGNOMECOGNOME, indicati dCOGNOME COGNOME come soggetti coinvolti in condotte di narcotraffico gestite in forma associata. In particolare, la motivazione sarebbe illogica là dove àncora il ruolo del ricorrente a quello del COGNOME, assolto dal reato di partecipazione di cui al capo C) della rubrica.
Si denuncia, inoltre, travisamento per omissione, posto che non è stata indicata neppure una specifica condotta dell’imputato, finalizzata a offrire un contributo all’associazione, con evidente lesione dei principi giurisprudenziali in tema di divieto di impropria dilatazione del concetto di partecipazione. Posto che il ricorrente non risponde di alcun reato-fine, la verifica della stabile partecipazione del medesimo all’associazione avrebbe dovuto essere, a fortiori, più stringente. L’asserita posizione di privilegio del ricorrente e l’asserita sua stabile partecipazione a un’associazione contestata dal gennaio 2019 al gennaio 2020 sono assunti che stridono con la sporadicità delle due uniche contestate condotte, isolate e distanti nel tempo. Le stesse intercettazioni valorizzate dai giudici di merito hanno riguardo a condotte consumate in soli due giorni.
Le restanti censure sono identiche a quelle sollevate col precedente ricorso.
4.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: la motivazione è illogica, là dove non considera che anche modesti quantitativi di cocaina avrebbero consentito la riqualificazione del delitto nella fattispecie di cui al citato comma 6 e
che il denaro di cui si parla nelle intercettazioni poteva ben essere il provento di altri illeciti (estorsioni, ad esempio).
4.3 II terzo motivo presenta doglianze in tema di giudizio circa il diniego delle attenuanti generiche sovrapponibili a quelle esposte nel precedente ricorso.
I ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, a firma del medesimo difensore, constano di un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., attesa la mancata valutazione di elementi idonei a giustificare il proscioglimento degli imputati.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., attesa la mancata valutazione di elementi idonei a giustificare il proscioglimento dell’imputato.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME presenta un motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., attesa la mancata valutazione di elementi idonei a giustificare il proscioglimento dell’imputato, anche alla luce dell’assenza di contestazione di reati-fine e di segnali di contiguità con la criminalità organizzata.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME rappresenta due motivi, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen., attesa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione della riduzione di un terzo della pena, anziché d’un quarto. La Corte, malgrado abbia evidenziato il valore della confessione resa dall’imputato, non ha poi, nella concreta determinazione dell’estensione delle circostanze in esame, tenuto conto del corretto comportamento processuale del medesimo. Peraltro, nei confronti di altri imputati, la Corte ha applicato le predette circostanze GLYPH in GLYPH misura GLYPH più favorevole, GLYPH in GLYPH tal GLYPH modo discriminando, irragionevolmente, le posizioni dei vari imputati. Nella determinazione della pena, peraltro superiore al minimo edittale, non sono stati considerati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen., attesa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza, anche alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di cui la Corte distrettuale non ha tenuto conto.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, per le medesime ragioni espresse in relazione al ricorso di NOME COGNOME. In più, è generico sull’asserita discriminazione, non indicando a quali altri imputati si intenda riferito il paragone.
La medesima doglianza viene espressa nel ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME presenta un motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen., attesa la mancata motivazione in punto di diniego della concessione delle citate attenuanti nella massima estensione. Insufficiente, ai fini della completezza della motivazione, è il riferimento al precedente penale relativo alla violazione dell’art. 73, comma 5, d. P.R. 309/90; tale reato non può del resto essere considerato un precedente, rientrando nell’alveo della fattispecie per cui è stata pronunciata condanna in relazione all’attuale procedimento.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME presenta un motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dell’ascritto reato in quello previsto dal comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che si riferisce all’associazione finalizzata al traffico di droga di lieve entità. La Corte d’appello non ha tenuto in alcun conto 1) la limitata portata degli episodi di cessione di sostanza stupefacente, 2) le modalità strutturali e operative incompatibili con la commissione di fatti di maggiore gravità, 3) la limitata portata temporale del sodalizio, il ristretto ambito territoriale di operatività del medesimo, l’esiguità dei capitali impiegati e dei proventi delle vendite, 4) l’assenza di collegamenti con più articolati circuiti criminali.
All’udienza si è svolta trattazione orale dei ricorsi. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili. È pervenuta nomina dell’AVV_NOTAIO per l’imputato NOME COGNOME e memoria difensiva.
Considerato in diritto
Sono fondati i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse dell’COGNOME dall’AVV_NOTAIO e il primo motivo del ricorso proposto, nell’interesse del medesimo imputato, dall’AVV_NOTAIO, esaminabili congiuntamente perché
investono la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di poter identificare nell’COGNOME il soggetto al quale si riferisce il collaboratore NOME e colui (“NOME“) che conversa con NOME COGNOME.
Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata non dedica alcun approfondimento al soprannome che il collaboratore attribuisce al NOME al quale si riferisce, ma soprattutto, nell’identificare i riscontri al narrato de collaboratore, si affida a una ricostruzione dell’identità del soggetto che conversa con NOME COGNOME frutto di passaggi assertivi: dall’oggetto della conversazione – la ribellione di una donna che spaccia ad COGNOME senza metter capo a NOME COGNOME – al riferimento ad un furto in danno del medesimo “NOME“, del quale parla anche la moglie di tal “NOME“. Si tratta di passaggi deduttivi nei quali il fondamento di ciascuna premessa logica e di ciascun passaggio non sono indicati, con la conseguenza che l’identificazione del ricorrente finisce per diventare l’indimostrato risultato di una tesi che avrebbe richiesto un’articolata indicazione delle fonti di ciascuno degli snodi del sillogismo.
D’altra parte, è esatto che il significato dimostrativo di intercettazioni che si collocano al di fuori del perimetro cronologico della contestazione non può che doversi confrontare criticamente con le indicazioni promananti dalle stesse decisioni di merito quanto all’epoca di cessazione dell’operatività del sodalizio.
Il carattere congetturale e assertivo della motivazione produce, a cascata, la fondatezza delle censure che investono i modi della ritenuta partecipazione dell’Innbennba al sodalizio del quale si tratta.
Tanto appare preliminare alla stessa individuazione dei connotati dell’associazione della quale si discute (tema affrontato nel terzo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO e del secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO), rispetto all’invocata applicazione del comma 6 dell’art. 74 del d.P.R. 309 del 1990, che la Corte territoriale affronta in termini ugualmente assertivi, valorizzando le sole dichiarazioni del collaboratore NOME, quanto alla sostanza commerciata, e menzionando, in termini di assoluta genericità, le conversazioni idonee a rivelare le quantità di denaro ritratte dal traffico e il fatto che questo avesse ad oggetto “droga pesante”.
Restano assorbite le censure in tema di dosimetria della pena.
2. I ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME, di NOME COGNOME -congiuntamente esaminabili per la sostanziale identità delle censure sollevate – sono inammissibili, in quanto deducono, in termini congetturali e di assoluta genericità, violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’affermazione di responsabilità, ossia vizi non denunciabili alla luce dell’intervenuta rinuncia ai motivi di appello sul punto a seguito di concordato ai
sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142 – 01, dove, in motivazione, la Corte ha evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale).
3. I ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e
NOME COGNOME -congiuntamente esaminabili per la sostanziale identità delle censure sollevate – sono inammissibili, dal momento che la Corte distrettuale ha recepito le proposte di concordato nei termini pattuiti dalle parti e, ciò, anche in riferimento alla determinazione in punto di circostanze attenuanti generiche, che sono state concesse, diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti, sulla base di una valutazione improntata al rispetto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.
Ciò che più conta, ad ogni modo, è che, salvo il caso, qui non ricorrente, di pena illegale, non è dato ricorso per cassazione per contestare la congruità della pena concordata.
Le medesime considerazioni valgono per il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, anche nella parte in cui si contesta un’asserita discriminazione, non indicando, la difesa, neppure a quali altri imputati si intenda riferito il paragone. In ogni caso, va ribadito che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 – 01; Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839-01; n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Rv. 252880-01), evenienza, nella specie, non ravvisabile.
4. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Il ricorrente rimarca che la decisione di rinunciare in sede d’appello ai motivi assolutori è stata adottata sia nell’intento di non contestare l’esistenza di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sia di portare l’attenzione sul riconoscimento dell’invocato beneficio dato il corretto comportamento processuale (confessione).
Premesso che la rinunzia ai motivi di appello è un istituto processuale che non può essere preso in considerazione, ex se, per riconoscere le attenuanti generiche, e potrebbe, al più, essere valutata nell’ambito della condotta successiva al reato
di cui all’art. 133 secondo comma, n. 3 cod.pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi che militano in senso contrario (per tale puntualizzazione, v. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Pg c. Ronchi, Rv. 281943 – 01, anche in motivazione), si osserva che la Corte d’appello ha reso non illogiche ragioni in merito alla mancata concessione del beneficio nella misura massima d’un terzo. Il riferimento è sia al precedente specifico ex art. 73, comma 5, del d.P.R 309/1990, che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, è riferito a un illecito diverso dal reato associativo del quale si discute nel presente procedimento, con la conseguenza che, quale che sia il legame tra i due reati, razionalmente la Corte territoriale ha indicato il primo come dato rilevante per le proprie conclusioni.
5. Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, in quanto aspecifico, omettendo la difesa di confrontarsi effettivamente con la motivazione dell’impugnata sentenza. Deve ribadirsi, a tal proposito, che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01).
Il ricorrente contesta la limitata portata degli episodi di cessione, precisando che “le singole cessioni, atonnisticamente considerate, sono senz’altro da ritenersi di lieve entità”, senza tuttavia considerare la consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude l’applicabilità della diminuente invocata COGNOMErché sussista la potenzialità dell’organizzazione di procurarsi quantitativi di droga rilevanti (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo, Rv. 256289 – 01: «ai fini dell’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all’associazione»).
La deduzione difensiva, proprio per il modo in cui è formulata (“le singole cessioni, atonnisticamente considerate”), presta il fianco a ovvie repliche, dal momento che -come precisato dalla Corte- a rilevare non è certo il dato delle singole quantità delle singole cessioni (quantità comunque non modeste, come illustrato in motivazione: v. infra), bensì la complessiva movimentazione di
sostanze stupefacenti che, in concreto, il gruppo è stato in grado di porre in atto nel tempo e, ciò, grazie al profilo organizzativo dell’associazione stessa (cfr. Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803 – 01: «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l’associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l’ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un’idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell’attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità»).
A tal riguardo, la motivazione ha operato buon governo dei principi giurisprudenziali indicati, adeguatamente indicando 1) l’efficienza della struttura organizzativa con il ricorrente al vertice, altri coimputati (il COGNOME come braccio destro, il COGNOME incaricato dello spaccio al minuto) a coadiuvarlo, anche nel custodire le sostanze; 2) la non trascurabile dimensione territoriale del sodalizio, che, a differenza di quanto genericamente contestato dal ricorrente, non è affatto “ristretta”: a tal proposito, la Corte d’appello ha puntualmente indicato la ramificazione territoriale, nel cui contesto il gruppo capeggiato dal NOME riforniva affiliati che si occupavano dello spaccio a Grumo e Casandrino (e la contestazione è riferita ad altri luoghi: Sant’NOME e COGNOME); 3) la non trascurabile dimensione temporale della condotta contestata (dal gennaio 2019 al gennaio 2020 e oltre: si veda il riferimento, a p. 8 della motivazione, all’intercettazione del maggio 2020, rilevante per quanto razionalmente argomentato dalla Corte d’appello).
Infine, come già accennato, che le singole cessioni fossero di modesta entità è contestazione posta in termini del tutto generici dalla difesa, che, sul punto, neppure si premura di contrastare quanto puntualmente indicato dalla Corte a proposito del quantitativo, non modesto (145 gr. di cocaina e 540 gr. di hashish), di sostanze stupefacenti ritrovate al momento dell’arresto in flagranza del sodale COGNOME e stimato dal COGNOME (braccio destro del ricorrente, come ricordato) in euro 10.000), e a proposito delle numerosissime cessioni effettuate nel corso della stessa giornata, anche per telefono.
Fermo il disposto annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell’COGNOME, i restanti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/10/2025 Il consigliere estensore
Il presidente