Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6971 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/06/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna; udito il difensore del ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9/6/2022, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna pronunciata all’esito del processo celebrato con il rito abbreviato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca, ha assolto COGNOME NOME dal reato di tentato incendio limitatamente al fatto commesso il 31/5/2018 e, rideterminata la pena in anni uno di reclusione, ha confermato nel resto la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen. commesso il 1°/6/2018.
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio e processato per avere, in due distinte occasioni, il 31 maggio e il 10 giugno 2018, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare l’incendio dell’autovettura di proprietà RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” in uso a NOME COGNOME.
All’esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato l’imputato, è stato condannato per tutti e due i fatti.
Il giudice per le indagini preliminari ha fondato il giudizio di responsabil sull’individuazione fotografica effettuata da un teste che in data 1° giugno 2018 ha riconosciuto nell’imputato la persona da lui notata in prossimità dell’autovettura, sulla considerazione che lo stesso imputato aveva da poco interrotto una relazione sentimentale con la figlia di NOME COGNOME e che i rapporti erano per tale ragione tesi.
Le diverse prove introdotte dalla difesa -la dichiarazione di alcuni testi che avevano dichiarato che l’imputato era in loro compagnia, i tabulati telefonici relativi alle c agganciate e le indicazioni contenute dal GPS dell’autovettura in uso al ricorrente- sono state ritenute nella sostanza compatibili con la presenza dell’imputato alle ore e nei luoghi dove sono stati commessi i reati.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa deducendo che il giudice aveva erroneamente valutato le prove in quanto l’alibi fornito e i risc:ontri esistenti in (costituiti dalle dichiarazioni di un testimone, dai tabulati telefonici, dai tracciati GPS e un’immagine dell’imputato acquisita da una telecamera poco dopo che si erano svolti i fatti del giorno 10 giugno 2018 in una zona non attigua) erano incompatibili con l’affermazione di responsabilità, ciò anche in considerazione del fatto che l’individuazione fotografica, eventualmente valida per il solo giorno 1° giugno 2018, non era comunque attendibile (la persona offesa aveva mostrato una fotografia dell’imputato estrapolata dal Facebook nell’immediatezza del fatto e, successivamente, lo stesso testimone, prima di fornire una descrizione analitica, aveva incontrato l’imputato nei locali RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria).
La Corte territoriale, in assenza di elementi ulteriori e diversi del rapport conflittuale esistente tra le parti, ha ritenuto che l’impugnazione fosse fondata con riferimento a quanto accaduto il 31 maggio 2018.
Per il fatto del giorno 10 giugno 2018, invece, ha ritenuto che l’individuazione fotografica effettuata dal teste fosse credibile e decisiva e ha pertanto considerato prive di rilievo dirimente sia le dichiarazioni del teste RAGIONE_SOCIALE difesa -che aveva riferito che l’imput si era intrattenuto con lui in una zona distante da quella dove si erano svolti i fatti- ch tracciato GPS dell’autovettura -ciò in quanto questa avrebbe potuto essere stata utilizzata da altro soggetto- e neutri i tabulati delle celle agganciate dall’utenza cellulare in uso ricorrente.
La Corte, quindi, ha rideterminato la pena e ha confermato la condanna per il tentato incendio commesso il 10 aprile 2018.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
5.1. Vizio di motivazione in ordine al mancato rispetto del criterio di valutazione di cu agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità per il reato di tentato incendio commesso il 10 giugno 2018.
Nel primo articolato motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che non si sarebbe adeguatamente confrontata con le deduzioni e con gli argomenti contenuti nell’atto di appello, avrebbe reso una motivazione carente e illogica quanto alla credibilità dell’individuazione fotografica del teste NOME e avrebbe erroneamente ritenuto come privi di effettiva consistenza ovvero neutri la prova d’alibi e gli altri elementi emersi: a dichiarazioni del teste COGNOME in ordine alla presenza dell’imputato in Contrada Raganella il giorno e nell’ora in cui il reato veniva commesso; b) il tracciato del GPS dell’autovettura in uso al ricorrente, dal quale risulta che questa era esattamente nel punto in cui il test COGNOME aveva indicato; d) l’immagine dell’imputato acquisita da una telecamera in prossimità del B&B RAGIONE_SOCIALE zia in un luogo e in un orario incompatibili con la presenza nel posto dove era parcheggiata la macchina oggetto del tentato incendio; d) i tabulati delle celle telefoniche dalle quali risultano dati omogenei a quelli contenuti nel tracciato GPS.
5.2. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, quanto alla ritenuta sussistenza del movente. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il rilievo attribuito al presunto movente, l’avere avuto il ricorrente una relazione con la figlia del persona offesa, sarebbe il frutto di una congettura, peraltro smentita nel corso delle indagini dalle dichiarazioni rese da alcune persone informate dei fatti.
5.3. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta credibilità dell’individuazione fotografic Nel terzo motivo la difesa censura il giudizio di attendibilità attribuito al riconoscimento ricorrente effettuato dal teste NOME cui la persona offesa aveva mostrato la fotografica del ricorrente prima che intervenisse la polizia giudiziaria e che, successivamente, avrebbe incontrato e visto l’imputato nei locali del commissariato prima di verbalizzare la descrizione RAGIONE_SOCIALE persona e dell’abbigliamento indossato. La conclusione in ordine alla credibilità dell’individuazione, peraltro, sarebbe viziata anche in virtù del travisamento ne quale sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove ha ritenuto che il ricorrente era stat rintracciato subito dopo il divampare dell’incendio in una strada vicina a quella dove era parcheggiata la macchina. Tale circostanza, infatti, non risulterebbe da alcun atto quanto, piuttosto, risulterebbe provato che COGNOME alle ore 17.16 del 1° giugno 2018 era in prossimità di INDIRIZZO Goletta, nella parte alta RAGIONE_SOCIALE città, così come anche segnalato dal GPS dell’autovettura del ricorrente. Sotto altro profilo, poi, vi sarebbe stata una violazione
del diritto di difesa in quanto non è mai stata acquisita, restando così sottratta contraddittorio, la fotografia mostrata dalla persona offesa al teste NOME che poi ha proceduto all’individuazione fotografica.
5.4. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, quanto al valore dimostrativo attribuito agli esiti dei tabulati telefonici. Nel quarto motivo la di rileva che sarebbe del tutto incomprensibile la conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in merit al valore da attribuire ai dati emersi dai tabulati’ Tali elementi, infatti, dapprima rit importanti, tanto da disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per esaminare l’operante che li aveva analizzati, sono stati qualificati come neutri una volta che si è pres atto che erano coerenti e conformi all’alibi del ricorrente.
5.5. Contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione tra la parte relativa alla condanna per il fatt del 10 giugno e quella concernente l’assoluzione per il fatto del 31 maggio 2018. Nel quinto motivo la difesa evidenzia che la sentenza resa dalla Corte territoriale, che è pervenuta a due opposte conclusioni circa i due episodi, sarebbe del tutto illogica, ciò anche considerato che questo -pure volendo ritenere credibile l’individuazione fotografica e quindi dimostrata la presenza del ricorrente in luogo compatibile con la commissione del reato- in assenza di ulteriori elementi, non sarebbe di per sé sufficiente a formulare il giudizio responsabilità a carico del ricorrente.
In data 2 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni RAGIONE_SOCIALE parte civile nelle quali l’AVV_NOTAIO evidenzia che i motivi di proposti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati e chiede pertanto che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’imputato non ha commesso il fatto.
Nei cinque motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità anche con riferimento al travisamento RAGIONE_SOCIALE prova.
Nello specifico la difesa evidenzia che il ragionamento esposto, fondato esclusivamente sulla ritenuta attendibilità dell’individuazione fotografica effettuata da teste NOME e senza tenere nell’adeguato conto le critiche RAGIONE_SOCIALE difesa sul punto e gli ulteriori elementi di segno contrario, svalutati sulla base di congetture, sarebbe di fat incompleto e carente.
Le doglianze sono fondate.
2.1. In assenza di una prova rappresentativa direttamente riferibile alla condotta contestata, la verifica RAGIONE_SOCIALE fondatezza dell’ipotesi formulata nell’imputazione si dev sviluppare attraverso un ragionamento di tipo abduttivo teso a verificare la correlazione tra il fatto principale da provare e i fatti secondari, capaci, in rapporto al loro conte informativo, di evidenziare ovvero di escludere la corrispondenza al vero dell’enunciato introdotto nell’atto di accusa (Sez. 1, n. 47378 del 7/12/2021, NOME, n.m.).
In tali situazioni il giudice deve fare riferimento al paradigma previsto dall’art. 19 comma 2, cod. proc. pen. per cui la valutazione RAGIONE_SOCIALE prova critico-indiziaria, prese le mosse dalla certezza del singolo elemento (Sez. 1, n. 18149 del 1:L/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266882 – 01; Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279699 – 01), deve essere effettuata nell’ambito di una lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio che implica come operazione propedeutic:a che ogni elemento indiziario sia verificato singolarmente (ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità) e poi valorizzato, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678 – 01; Sez. 1, n. 47378 del 7/12/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279699 – 01).
Solo quando l’attitudine rappresentativa RAGIONE_SOCIALE prova di natura indiziaria o critica sia conseguita con il richiesto rigore metodologico, infatti, si può ritenere che questa costituisca uno strumento qualificato al pari RAGIONE_SOCIALE prova diretta o storica da pote giustificare e sostanziare il principio del c.d. libero convincimento del giudice ai fini d dichiarazione di responsabilità (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230 01).
In assenza di una complessiva e attenta valutazione –RAGIONE_SOCIALE quale il giudice deve dare compiuto conto nella motivazione ai sensi dell’art. 546 cod. proc. pen. evidenziando le ragioni che hanno determinato le proprie conclusioni anche facendo riferimento alle prove di segno contrario- d’altro canto, non si può ritenere che l’onere RAGIONE_SOCIALE prova che incombe sull’accusa sia stato adempiuto e l’ipotesi contenuta nell’imputazione sia provata ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen. al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.2. Nel caso di specie i giudici di merito non si sono conformati ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza in breve richiamati,
La Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità su di un unico elemento -l’individuazione fotografica del ricorrente come la persona che era vicino all’autovettura RAGIONE_SOCIALE persona offesa alle ore 16,45 circa, appena prima del fatto- che, seppure significativo, non è da solo idoneo a contrastare gli elementi di segno contrario che sono stati acquisiti nel corso del giudizio.
A fronte del compendio indiziario complessivamente acquisito -costituito dalle dichiarazioni del teste COGNOME (che ha affermato che l’imputato era con lui in campagna tra le ore 16,00 e le 17,00 circa), dai tracciati del GPS dell’autovettura del ricorrente (dai qu risulta che questa è stata nella località indicata dal testimone sino alle ore 16,58, ora cui ha ripreso la marcia per arrivare alle ore 17,16 in prossimità del B&B RAGIONE_SOCIALE zia del ricorrente), dall’immagine dell’imputato ripreso alle ore 17.16 in INDIRIZZO (luog dove si trova il RAGIONE_SOCIALE) e dai tabulati delle celle impegnati dall’utenza telefonica allo stesso in uso- infatti, l’ipotesi alternativa formulata dalla difesa non può essere ritenu implausibile.
Né, anche volendo condividere il giudizio di credibilità del teste NOME, che pure la difesa ha criticato con argomenti non del tutto privi di pregio, può ritenersi che sia sufficienti a superare il ragionevole dubbio le considerazioni utilizzate dal giudice di appel per svalutare gli elementi acquisiti a sostegno RAGIONE_SOCIALE prova d’alibi.
Infatti:
-la credibilità del teste COGNOME non è stata oggetto di alcuna valutazione e non sono illustrate le ragioni per le quali le dichiarazioni dello stesso non dovrebbero corrisponder al vero;
-l’affermazione secondo la quale il tracciato GPS non sarebbe significativo in quanto l’imputato avrebbe utilizzato un altro mezzo per recarsi presso il luogo dell’incendio, “non potendosi neppure ragionevolmente escludersi che la sua Fiat Punto sia stata portata da altri a Sciacca”, è una mera congettura;
-l’osservazione secondo la quale i tabulati telefonici avrebbero “valore probatorio neutro”, fondata sulla considerazione astratta per cui il cellulare avrebbe potuto “agganciare un ponte radio vicino a seconda del traffico telefonico o di altri fatto contingenti ed occasionali”, è apodittica;
-il presunto movente, il risentimento che l’imputato avrebbe avuto per la fine RAGIONE_SOCIALE relazione con la figlia RAGIONE_SOCIALE persona offesa, diversamente da quanto indicato in sentenza dove è indicato quale riscontro dell’individuazione fotografica, è privo di autonomo valore indiziario (tra le tante Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287 – 01: «In tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo RAGIONE_SOCIALE valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù RAGIONE_SOCIALE chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precis convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sé non convincente»).
2.3. Il vizio di motivazione rilevato impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che -considerata la completa disamina effettuata nei gradi di merito degli
elementi emersi a carico dell’imputato e che l’inidoneità strutturale del compendio indiziario non potrebbe in alcun modo essere colmata in un’eventuale ulteriore giudizio per addivenire a un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio- deve essere pronunciato senza rinvio per non aver l’imputato commesso il fatto in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100 01 (e successivamente ribadito da Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 19; Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266882 – 01; Sez. 6 n. 26226 del 15/03/2013, Bolla, Rv. 255784 – 01).
P.QM.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto. Così deciso 1’8 novembre 2023.